Tipologia: CCNL
Data firma: 19 aprile 2001
Validità: 01.04.2001 - 31.12.2005
Parti: Unai, Anaci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Amministrazione condomini
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Verbale di accordo ministeriale
Composizione delle parti firmatarie
Premessa
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni Sindacali a livello Nazionale
Art. 3 Esame quadro socioeconomico
Titolo III Strumenti Bilaterali
Art. 4 Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Art. 5 Ente Bilaterale Nazionale
Art. 6 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 7 Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 8 Distribuzione del CCNL
Titolo IV Funzionamento delle Relazioni Sindacali
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Titolo V Tutele e garanzie
Art. 12 Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Titolo VI Attività sindacale
Art. 13 Permessi Attività Sindacale
Art. 14 Trattenuta Sindacale
Art. 15 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Titolo VII Relazioni Sindacali a livello decentrato
Premessa - Contrattazione di 2° livello
Art. 16 Conciliazione delle controversie
Art. 17 Composizione della commissione e procedure
Art. 18 Collegio arbitrale
Titolo VIII Classificazione del personale
Art. 19 Declaratorie e profili
Titolo IX Formazione e diritto allo studio
Art. 20 Formazione professionale
Art. 21 Congedi per la formazione finalizzata all'acquisizione di nuovi profili professionali
Art. 22 Congedi per la formazione continua
Art. 23 Diritto allo studio
Art. 24 Stages
Titolo X Mercato del lavoro
Art. 25 Finalità e tipologie di impiego
Capo 1° Apprendistato
Art. 26 Finalità
Art. 27 Sfera di applicazione
Art. 28 Proporzione numerica
Art. 29 Età per assunzione
Art. 30 Assunzione
Art. 31 Periodo di prova
Art. 32 Formazione - Durata
Art. 33 Formazione - contenuti
Art. 34 Tutor
Art. 35 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 36 Obblighi del datore di lavoro
Art. 37 Doveri dell'apprendista
Art. 38 Durata dell'apprendistato
Art. 39 Trattamento normativo
Art. 40 Trattamento economico
Art. 41 Trattamento per malattia e infortuni
Art. 42 Percentuale di conferma
Capo 2° Contratti di formazione e lavoro
Art. 43 Modalità di applicazione
Capo 3° Contratto a tempo parziale
Art. 44 Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 45 Durata della prestazione a tempo parziale
Art. 46 Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Art. 47 Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
Art. 48 Genitori di portatori di handicap
Art. 49 Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 50 Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica
Art. 51 Lavoro supplementare
Art. 52 Principio di non discriminazione e riproporzionamento
Art. 53 Quota giornaliera della retribuzione
Art. 54 Quota oraria della retribuzione
Art. 55 Mensilità supplementari (13ma e 14ma)
Art. 56 Festività
Art. 57 Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Art. 58 Ferie
Art. 59 Periodo di prova e termini di preavviso
Art. 60 Disciplina previdenziale
Art. 61 Minimale contributivo
Art. 62 Condizione di miglior favore
Art. 63 Rinvio alla legge
Capo 4° Lavoro ripartito (job sharing)
Art. 64 Definizione e modalità di impiego
Capo 5° Contratto a tempo determinato
Art. 65 Modalità e causali di impiego
Art. 66 Contratto a tempo determinato per sostituzione e congedi legge 53/2000
Art. 67 Disciplina sanzionatoria
Capo 6° Telelavoro e/o lavoro a distanza
Art. 68 Definizione
Art. 69 Sfera di applicazione
Art. 70 Prestazione lavorativa
Art. 71 Retribuzione
Art. 72 Sistema di comunicazione
Art. 73 Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
Art. 74 Controlli a distanza
Art. 75 Diritti sindacali
Art. 76 Organizzazione della struttura lavorativa
Art. 77 Diligenza e riservatezza
Art. 78 Formazione
Art. 79 Diritti di informazione
Art. 80 Postazione di lavoro
Art. 81 Interruzione tecniche
Art. 82 Misure di protezione e prevenzione
Art. 83 Infortunio
Capo 7° Lavoro temporaneo (interinale)
Art. 84 Casi di ammissibilità del lavoro interinale
Art. 85 Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale
Art. 86 Percentuale di lavoratori assumibili
Art. 87 Rinvio alla legge
Titolo XI Assunzione
Art. 88 Assunzione - documenti per l'assunzione
Titolo XII Periodo di prova
Art. 89 Durata
Titolo XIII Orario di lavoro
Art. 90 Orario settimanale
  Art. 91 Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 92 Articolazione orario settimanale
Art. 93 Flessibilità dell'orario
Art. 94 Lavoro notturno
Art. 95 Lavoro straordinario
Art. 96 Maggiorazione del lavoro straordinario
Titolo XIV Riposo settimanale e festività
Art. 97 Riposo settimanale; Festività Nazionali ed infrasettimanali
Art. 98 Festività abolite
Art. 99 Festività civile soppressa cadente di domenica
Art. 100 Ore di lavoro nei giorni festivi
Titolo XV Congedi - Permessi - Aspettative - assenze

Art. 101 Permessi e congedi familiari retribuiti
Art. 102 Congedi per eventi e cause familiari retribuiti
Art. 103 Permessi per handicap
Art. 104 Permessi per donatori di sangue
Art. 105 Aspettative per tossicodipendenza
Art. 106 Congedi familiari non retribuiti
Art. 107 Assenze
Titolo XVI Ferie
Art. 108 Durata
Art. 109 Decorso Ferie; Sopravvenienza malattia
Art. 110 Determinazione del periodo di Ferie
Art. 111 Ferie in caso di licenziamento e dimissioni
Art. 112 Irrinunciabilità delle ferie
Art. 113 Richiamo per ragioni di servizio
Art. 114 Funzioni pubbliche elettive
Titolo XVII Chiamata alle armi
Art. 115 Servizio di leva e ferma volontaria
Art. 116 Richiamo alle armi
Titolo XVIII Missioni, trasferte e trasferimenti
Art. 117 Missione o trasferta temporanea
Art. 118 Trasferimento
Titolo XIX Malattie ed infortuni
Art. 119 Certificazioni S.S.N.
Art. 120 Norme sulla malattia e l'infortunio extra professionale
Art. 121 Obblighi del lavoratore
Art. 122 Periodo di comporto
Art. 123 Trattamento economico di malattia
Art. 124 Infortunio professionale
Art. 125 Trattamento economico di infortunio professionale
Art. 126 Quota giornaliera per malattia e infortuni
Art. 127 Festività
Art. 128 Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio
Art. 129 Tubercolosi
Art. 130 Rinvio alle leggi
Titolo XX Gravidanza e Puerperio
Art. 131 Normativa
Art. 132 Adozione e/o affidamento
Art. 133 Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento
Art. 134 Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
Titolo XXI Sospensione dal lavoro
Art. 135 Sospensione
Titolo XXII Anzianità di servizio ed anzianità convenzionale
Art. 136 Decorrenza anzianità di servizio
Art. 137 Computo frazione annua anzianità
Art. 138 Anzianità convenzionale
Titolo XXIII Passaggi di qualifica
Art. 139 Mansioni del lavoratore
Art. 140 Mansioni promiscue
Art. 141 Passaggi di livello
Titolo XXIV Aumenti periodici di anzianità
Art. 142 Aumenti periodici di anzianità
Titolo XXV Trattamento economico
Art. 143 Retribuzione
Art. 144 Retribuzione mensile
Art. 145 Quota giornaliera
Art. 146 Quota oraria
Art. 147 Paga base nazionale conglobata
Art. 148 Aumenti contrattuali
Art. 149 Assorbimenti
Art. 150 Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 151 Prospetto paga
Titolo XXVI Mensilità supplementari (13ma e 14ma)
Art. 152 Tredicesima mensilità
Art. 153 Quattordicesima mensilità
Titolo XXVII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 154 Recesso ex art. 2118 cc
Art. 155 Recesso ex art. 2119 cc.
Art. 156 Normativa
Art. 157 Nullità del licenziamento
Art. 158 Licenziamento simulato
Art. 159 Preavviso
Art. 160 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 161 Trattamento di fine rapporto
Art. 162 Cessione o trasformazione societaria
Art. 163 Decesso del dipendente
Art. 164 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 165 Dimissioni
Art. 166 Dimissione per matrimonio
Art. 167 Dimissioni per maternità
Titolo XXVIII Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 168 Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 169 Divieti
Art. 170 Giustificazioni delle assenze
Art. 171 Rispetto orario di lavoro
Art. 172 Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 173 Provvedimenti disciplinari
Art. 174 Codice disciplinare
Art. 175 Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXIX Divise ed attrezzi
Art. 176 Divise; Attrezzi; Strumenti
Titolo XXX Decorrenza e durata del contratto
Art. 177 Decorrenza e durata
Titolo XXXI Archivio contratti
Art. 178 Archivio contratti
Allegati
Allegato 1 Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente bilaterale nazionale del comparto Amministratori immobiliari
Allegato 2 Regolamento dell'EBN/AC
Allegato 3 Fac-simile delega sindacale
Allegato 4 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie tra Anaci; Linai e Filcams; Fisascat; Uiltucs
Allegato 5 Accordo applicativo del D.l.gs. 626/94

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da amministratori di condominio studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare

Verbale di accordo
Oggi 19 Aprile 2001 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, […] tra Unai […], Anaci […] e Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], è stato stipulato il CCNL per i dipendenti da Amministratori di condominio studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare.
Il Contratto che decorre dal 1.04.2001 al 31.12.2005 è composto da 31 titoli, 178 articoli e 5 allegati.

Il giorno 19 Aprile 2001 in Roma tra l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari -Anaci […], l'Unione Nazionale Amministratori d'immobili -Unai [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi -Filcams-Cgil […], […], con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat Cisl […], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi -Uiltucs-Uil […], e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […], si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da Amministratori Condominiali composto da 31 Titoli, 178 articoli e n° 5 allegati.

Premessa
Le parti riconoscono che l'evoluzione quantitativa e qualitativa del comparto servizi professionali degli amministratori condominiali, ha determinato una situazione strutturale caratterizzata da veri e propri Studi e/o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare organizzati con mezzi e personale.
In relazione a quanto sopra le parti hanno convenuto sulla necessità di definire, nello spirito del "Protocollo del 23-7-1993", un modello/sistema di relazioni sindacali che favorisca, nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo del comparto, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.
Conseguentemente, al fine di realizzare tali obiettivi, le parti hanno concordato la stipula del presente CCNL che, nella sua gestione, è finalizzato a favorire il confronto sulle problematiche inerenti il ruolo svolto dalle attività professionali non regolamentate nell'economia nazionale ed europea; nonché a costituire riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attività professionali.
È con questi presupposti che le parti sono impegnate, ad affrontare le imminenti scadenze a livello Nazionale e comunitario, partecipando attivamente al processo inerente la riforma del settore delle libere professioni.
In tale situazione, ed allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività sia su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel comparto, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, s'impegnano a fare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito erga omnes, nella forma e con le procedure così come previste in materia dal "Protocollo del 23-7-1993" sottoscritto dal governo italiano e le parti sociali.

Titolo I Sfera d'applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e le altre modalità d'impiego previste al Titolo X (mercato del lavoro) tra Amministratori di condominio, Studi e/o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare ed il loro personale dipendente.
Il presente contratto deve essere considerato, per tutto il periodo della sua validità, un complesso normativo unitario e inscindibile.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II Relazioni Sindacali a livello nazionale
Art. 3 Esame quadro socioeconomico

Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno Anaci, Unai e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
1. I processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni non regolamentate, che abbiano riflessi sul comparto;
2. Le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
3. Lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione, anche giovanile e femminile, conseguente all'evoluzione legislativa;
4. Problemi relativi al riconoscimento professionale della categoria nell'ambito del processo di riforma delle Libere Professioni.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1. La formazione e riqualificazione professionale;
2. L'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme d'impiego non previste dal presente CCNL quali: collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e/o saltuarie;
3. L'individuazione, in relazione a processi d'innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
4. L'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie/profili e la realtà organizzativa, coerenti soluzioni d'aggiornamento;
5. L'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20-5-1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27-11-1991.

Titolo III Strumenti Bilaterali
Art. 4 Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali

Le parti, per la realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella premessa e nell'art. 3 del presente contratto, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento, così come riportati nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
A. L'ente bilaterale nazionale (art. 5)
B. La commissione paritetica nazionale (art. 6)
C. Il gruppo per le pari opportunità (art. 7)
D. Organismo Paritetico Nazionale (allegato 5 accordo applicativo D.lgs 626)

Art. 5 Ente Bilaterale Nazionale
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del Comparto "Amministratori di condominio". L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni Sindacali a livello Nazionale) e in particolare:
• Organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
• Organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
• Predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
• Organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall’Inail attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico Regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (all. 2).
b) Le iniziative che si richiamano al Titolo X (mercato del lavoro) ed in particolare:
• organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
• organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della 223/91;
• organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della U.E.;
• promuove la formazione professionale per gli apprendisti.
c) Predispone progetti e stipula convenzioni con:
• Enti, Istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b).
d) Riceve ed elabora anche ai fini statistici:
• Gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
• le intese relative a: utilizzo della 223/91 e ai regimi di orario di cui all'art. 93;
e) Riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL;
f) Predispone la stampa e organizza:
• la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8.
g) Svolge funzioni di segreteria operativa dell'OPN (DLgs 626), della commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità;
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente Bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (funzionamento delle relazioni sindacali).
La costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Amministratori Immobiliari, troverà definizione, attraverso la certificazione con atto notarile dello statuto e regolamento allegati al presente CCNL
Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.
La sede dell'Ente Bilaterale Nazionale, sarà presso l'Unai sita in Via Castelfidardo n° 51, 00192 Roma.

Art. 6 Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL […]

Art. 7 Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91 si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata, sia nell'attuazione degli stessi.
Il gruppo di lavoro sarà composto da tre rappresentanti delle associazioni datoriali che sottoscrivono il presente contratto: il primo anno due designati dall'Anaci e uno dall'Unai, il secondo anno uno designato dall'Anaci e due dall'Unai, dal terzo anno e fino alla scadenza del contratto la ripartizione dei componenti come risulterà dagli accordi stipulati dalle predette associazioni; e da tre rappresentanti di - Filcams - Fisascat - Ulltucs.
La sede della Commissione le pari Opportunità, sarà presso l'Unai sita In Via Castefidardo 51, 00185 Roma.

Titolo IV Funzionamento delle Relazioni Sindacali
Art. 9

Per la pratica realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli, per il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici istituiti dal presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, l'Anaci, l'Unai, la Filcams/Cgil, la Fisascat/Cisl e la Uiltucs/Uil procederanno alla riscossione di un contributo ex articolo 111, DPR 22-12-1986 n. 917, comma primo.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo articolo 10.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati.

Titolo V Tutele e garanzie
Art. 12

1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Si fa riferimento alle norme di legge e alla risoluzione CEE del 20-5- 1990 e della raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27-11-1991, così come richiamate al titolo II, art. 3 punto 5.
2. Salute e sicurezza sul lavoro.
Le parti, visto il D.Lgs. 626/94 e le successive modifiche ed integrazioni, hanno definito dopo approfondito esame della materia l'accordo applicativo riportato in allegato (n° 5) al presente CCNL. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'EBNAC la funzione di segreteria operativa per la gestione dell'accordo stesso.
3. Assistenza e diritti delle persone disabili.
Si fa riferimento alle norme previste dalle Leggi in materia, nonché a quanto contenuto all'articolo 103 del presente CCNL.
O […]

Titolo VI Attività sindacale
Art. 15 Rappresentanze Sindacali Unitarie

Nell'ambito della specificità del comparto le parti hanno definito le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) come da accordo allegato (n° 4) al presente CCNL
Le norme contenute nell'accordo sopra richiamato traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove relazioni sindacali, tuttavia tali norme non implicano, per gli Amministratori di condominio, per gli Studi e/o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare, che non ne abbiano i requisiti, alcun riconoscimento delle norme contenute nella Legge n. 300 del 20-5-1970.

Titolo VII Relazioni sindacali a livello decentrato
Premessa
Le parti, al fine di rendere esigibile la pratica attuazione del 2° livello di contrattazione, convengono di riservare al livello territoriale la definizione di accordi in materia di Mercato del Lavoro, Formazione e flessibilità dell'orario di lavoro. Inoltre, allo stesso livello è assegnata la gestione della conciliazione e dell'arbitrato delle controversie di lavoro e dei licenziamenti individuali.

Titolo IX Formazione e Diritto allo Studio
Art. 20 Formazione professionale

Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riqualificazione del Settore e che tale processo produrrà l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti dello stesso settore, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di "Formazione Professionale" sono demandati ai vari livelli di confronto così come previsti dal presente CCNL ,le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi:
[…]
4) Rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali;
5) Rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del loro ruolo nell'ambito dell'economia Italiana ed Europea;
6) Aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonché la legislazione sulla Salute e sulla Sicurezza:
[…]

Titolo X Mercato del lavoro
Art. 25 Finalità e tipologie di impiego

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze del comparto e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali, in particolare femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In tale contesto e tenuto conto della peculiarità del Settore, le parti hanno convenuto sulla esigenza e sulla opportunità di disciplinare, per via contrattuale, le diverse modalità di impiego previste dalle vigenti normative in materia di Mercato del Lavoro.
In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare le sotto elencate modalità di impiego:
§ Apprendistato
§ Contratto di Formazione e Lavoro
§ Contratto a Tempo Parziale
§ Contratto di Lavoro Ripartito
§ Contratti a Tempo Determinato
§ Contratto di Telelavoro
§ Contratto di Lavoro Temporaneo

Capo 1° Apprendistato
Art. 27 Sfera di applicazione

Possono essere assunti, con contratto di Apprendistato, i giovani lavoratori anche se in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale omogenei rispetto alle attività da svolgere.
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio ed in coerenza a tale finalità, è ammesso per tutte le qualifiche e le mansioni comprese nei livelli V, IV, III e nel II livello con esclusione dei profili "Capo Ufficio" e "Responsabile di Settore".

Art. 28 Proporzione numerica
Considerato che la Legge 196/97, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare nella propria struttura lavorativa non può superare il 100 per cento dei lavoratori qualificati in servizio presso la struttura lavorativa stessa e per i quali è ammesso l'apprendistato.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 56/87, il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Art. 29 Età per l'assunzione
Possono essere assunti, come Apprendisti, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, a 26 anni nelle aree di cui agli obbiettivi n° 1 e 2 del regolamento (CEE) n° 2081/93 del Consiglio del 20 Luglio 1993 e successive modificazioni, ovvero gli eventuali limiti superiori previsti da norme particolari.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni, i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla Legge 2 Aprile 1968 n° 482, e successive modificazioni.

Art. 32 Formazione - durata
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:
Titolo di studio                         Ore di formazione
Scuola dell'obbligo                           120
Attestato di qualifica                         100
Diploma di scuola media superiore     80
Diploma universitario o di laurea         60
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazioni o gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono retribuite.

Art. 33 Formazione - contenuti
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999, attuativo dell'articolo 16 della Legge 196/97, i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività di riferimento.
Le attività formative di cui all'articolo 2 lettera A) del Decreto del Ministero del Lavoro 8 Aprile 1998, dovranno perseguire gli obbiettivi formativi definiti dal Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
Competenze relazionali
Organizzazione ed economia
Disciplina del rapporto di lavoro
Sicurezza sul lavoro secondo il modello definito dalle parti o quello sperimentale previsto dall'accordo applicativo del D.lgs 626 ( all. 5) che costituisce parte integrante del presente contratto.
I contenuti di cui all'articolo 2 lettera B) del Decreto del Ministero del Lavoro 8 Aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obbiettivi formativi, individuati nel Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999:
conoscere i prodotti e i servizi di Settore;
conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalità;
conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, e strumenti di lavoro); conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; conoscere le innovazioni tecnologiche di interesse settoriale;
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

Art. 34 Tutor
In ottemperanza a quanto disposto dal decreto 28 Febbraio 2000 del Ministero del Lavoro recante "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale", le parti si impegnano ad attivare le iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste dall'articolo 16 comma 3°, della Legge n° 196/97 e dell'articolo 4, del D.M. 8 Aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di Tutore, comprendendo tra questi anche i titolari delle strutture lavorative con meno di quindici addetti.

Art. 35 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro del settore, sarà computato presso la nuova struttura lavorativa ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 36 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o fare impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 40 ore annue;
d) di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, l'apprendista o, in caso di minore, la famiglia o chi esercita legalmente la patria podestà, dei risultati dell'addestramento.

Art. 37 Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono Impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di Insegnamento obbligatori e quelli complementari
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni delle strutture lavorative, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale Idonei rispetto alla attività da svolgere.

Art. 38 Durata dell'apprendistato
Il periodo di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello II e II, alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello IV ed alla scadenza del termine di 24 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello V.
[…]

Art. 39 Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio;
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a Tempo Parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'articolo 90 (Orario di Lavoro), fermo restando le ore di formazione di cui al precedente articolo 32 del presente Titolo;
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell'orario di lavoro.

Capo 2° Contratti di Formazione e Lavoro
Art. 43 Modalità di applicazione

Le parti, nell'ottica di favorire l'inserimento di giovani nel settore, concordano quanto segue:
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e gli istituti di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento delle qualifiche previste al VI e VII livello della classificazione del personale di cui a al Titolo VIII (Classificazione) del presente CCNL.
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
1. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate definite per il conseguimento dei livelli I e II, prevedano 130 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
2. i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie definite per il conseguimento dei livelli III e IV, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
3. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento finale di tutti i livelli ad esclusione del VI e VII, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata.
c) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente è fissata in 24 mesi, mentre per i casi di cui al punto 3 in 12 mesi.
Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti, il termine dei CFL può essere prorogato, per i casi di interruzione della prestazione dovuti ad assenze conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare e periodo di aspettativa, fino all'effettivo compimento della durata massima prevista.
[…]
È consentito procedere ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale. In tal caso le ore di formazione sono le stesse delle assunzioni a tempo pieno.
[…]
Copia del programma formativo sarà consegnata dal datore di lavoro al lavoratore interessato.
h) La formazione teorica, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, e tecnico - pratica, da impartirsi durante l'arco di 24 mesi, devono avere una durata minima complessiva di:
§ 130 ore per l'acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli I e II. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
• 50 ore per la parte teorica;
• le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
§ La formazione teorica predetta dovrà concernere:
§ legislazione del settore;
§ legislazione del lavoro;
§ prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
§ organizzazione del lavoro ed aziendale.
• 80 ore per l'acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli III e IV. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
A- 20 ore per la parte teorica;
B- le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
§ 20 ore per l'inserimento professionale a tutti i livelli, escluso il VI e il VII livello, che concernerà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e prevenzione infortunistica.
Qualora all'interno della struttura lavorativa non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un corrispondente monte ore di permessi retribuiti, per partecipare a programmi esterni di formazione organizzati, ove possibile, dagli strumenti Bilaterali Nazionali così come previsto dal presente CCNL.
Il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla data di attivazione del CFL è tenuto a darne comunicazione all'E.B. Nazionale anche ricorrendo alla modulistica di cui alle schede 1, 2, 3 e 4 allegate al presente articolo.
[…]

Capo 3° Contratto a Tempo Parziale (Part-Time)
Art. 46 Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale

In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito da presente contratto, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della Legge 20 Maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.

Art. 48 Genitori di portatori di handicap
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Art. 52 Principio di non discriminazione e riproporzionamento
In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 del decreto Legislativo del 25 febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno quali:
[…]
c. ferie annuali
d. astensione obbligatoria e facoltativa
e. periodo di conservazione del posto per malattia e infortuni
f. norme sulla tutela della sicurezza
g. formazione professionale
h. accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa
i. diritti sindacali - attività sindacale
[…]

Capo 5° Contratti a tempo determinato
Art. 65 Modalità e causali di impiego

[…]
4. I datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a 15, non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le ipotesi di contratto a tempo determinato di cui al punto 2), in numero superiore a 2 unità.
5. Nelle singole strutture lavorative che abbiamo più di 15 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 3 lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste direttamente dalla L. 230/62 e dalla L. 196/97, quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro e quelle effettuate ai sensi del successivo art. 106 (congedi familiari non retribuiti).
6. I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall'avvenuta assunzione del lavoratore a darne comunicazione scritta all'Ente Bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato.
7. L'Ente Bilaterale, nell'ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all'istituto del contratto a tempo determinato.
[…]

Art. 66 Contratto a tempo determinato per sostituzione, congedi "legge 53/2000"
Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro.
In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previste/i dal Titolo XV del presente contratto, oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.

Capo 6° Telelavoro e/o lavoro a distanza
Premessa
Le parti, in coerenza con gli obiettivi assunti e richiamati al precedente art. 25, riconoscono nel Telelavoro e nel lavoro a distanza un espletamento di prestazioni lavorative che, nell'interesse comune, considerano opportuno regolamentare mediante norme e procedure contrattuali.
Ciò al fine di addivenire ad una disciplina dell'istituto rendendolo funzionale alla struttura organizzativa del settore, nella quale pur in assenza di specifiche norme, già risulta essere praticato. Le parti inoltre concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta ad importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.
Le parti in ragione di quanto sopra e nel quadro di un prevedibile diverso utilizzo dei "servizi" che le attività professionali del settore possono offrire all'utenza ed allo stesso settore, concordano sull'obiettivo di rendere possibile la destinazione di risorse economiche finalizzate sia alla creazione di occupazione aggiuntiva che a permettere, a quella già in forza, l'opportunità di prestare la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio o in luoghi diversi dalla sede di lavoro; il tutto nell'ambito di diritti e tutele dei lavoratori così come previsti dalle norme vigenti dal presente CCNL.
Le parti infine convengono di considerare sperimentale il presente istituto impegnandosi a verificarne contenuti ed effetti nel corso di vigenza del CCNL, fatto salvo che in caso di regolamentazione legislativa di tale istituto le stesse si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente titolo.

Art. 68 Definizione
Il Telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici, - risultano modificate. A mero titolo esemplificativo, si elencano alcuni possibili tipologie di telelavoro:
a) lavoro a domicilio
b) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.

Art. 69 Sfera di applicazione
Il presente istituto si applica ai lavoratori del settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL

Art. 70 Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.
Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
volontarietà delle parti;
possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto;
garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro.
Gli agenti dell'instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all'Ente Bilaterale.

Art. 72 Sistema di comunicazione
È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.

Art. 73 Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro, per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

Art. 74 Controlli a distanza
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della L. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire trasparenza dei controlli. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere preventivamente concordate con il telelavoratore con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.

Art. 75 Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

Art. 76 Organizzazione della struttura lavorativa
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Art. 77 Diligenza e riservatezza
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attendendosi alle Istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.

Art. 78 Formazione
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro, anche con riferimento agli obblighi di formazione ed informazione previsti dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs 626/94.

Art. 79 Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa, a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della L. 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore la copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

Art. 80 Postazioni di lavoro
Il datore di lavoro provvede all'installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda. All'atto della cessazione il telelavoratore s'impegna a restituire le attrezzature ricevute in comodato in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d'uso.

Art. 81 Interruzioni tecniche
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perché questo sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Art. 82 Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni dell'accordo interconfederale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 18/11/96, saranno consentire, previa richiesta, visite da parte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di un'apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui di svolge la prestazione di telelavoro nonché della persona ed i terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva. I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs 626/94 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

Art. 83 Infortunio
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell’Inail e delle istituzioni preposti ai fini di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

Capo 7° Lavoro temporaneo (interinale)
Art. 84 Casi di ammissibilità del lavoro interinale

Ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della L. 24/06/1997 n. 196, i datori di lavoro possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
adempimenti di pratiche o attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere non continuato e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico in servizio.
punte di più intensa attività a cui non si possa fare fronte con i normali assetti organizzativi della struttura organizzativa e con gli istituti già definiti dal CCNL vigente.
necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti ed attrezzature della struttura lavorativa.
assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici.
sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs 626/94. sostituzione di personale dimissionario che non effettua, totalmente o parzialmente, il periodo di preavviso contrattuale.

Art. 85 Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, della L. 196/97, è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle appartenenti ai livelli 7° e 6° della classifica unica.

Art. 86 Percentuale lavoratori assumibili
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dall'art. 84, non potranno superare il 15% mensile dei lavoratori occupati nella stessa struttura lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore all'eventuale frazione superiore uguale allo 0,5%. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di fornitura sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo.

Art. 87 Rinvio alla legge
Per quanto non previsto dal presente Titolo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Titolo XIII Orario di lavoro
Art. 90 Orario settimanale

La durata normale dell'orario di lavoro effettivo, per la generalità del Settore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un'ora.
L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della Legge 26 Aprile 1934, n° 653.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà Inizio sul posto Indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute al Titolo XVIII (Missioni e Trasferimenti) del presente CCNL.

Art. 91 Distribuzione dell'orario settimanale
L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su cinque o sei giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del Sabato.

Art. 93 Flessibilità dell’orario
Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 92 lettere A) e B), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:
1. Superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodo dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
2. Superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 92 pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 92, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, così come definito all'articolo lettere A) e B).
I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità.
Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

Art. 94 Lavoro notturno
Le parti, visto il Decreto Legislativo 26/11/1999, n.° 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di singola struttura sulla base di quanto il su citato Decreto delega alle parti sociali.
Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il "Campo di applicazione", la "Tutela della Salute" e la "Comunicazione del Lavoro Notturno" di cui agli articoli 1, 5, e 10 del su detto "Decreto", potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche così come riportate nei restanti articoli dello stesso "decreto"; quali:
Art. 2 Definizioni - Art. 3 Limitazioni al lavoro notturno - Art. 4 Durata della prestazione - Art. 6 Trasferimento al lavoro diurno - Art. 7 Riduzione dell'orario di lavoro e Maggiorazione retributiva - Art. 8 Rapporti sindacali - Art. 9 Doveri di informazione - Art. 11 Misure di protezione personale e collettiva.

Art. 95 Lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo XIV Riposo settimanale e festività
Art. 97 Riposo settimanale - Festività Nazionali ed infrasettimanali

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Art. 100 Ore di lavoro nei giorni festivi
[…] Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere del riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta solo la relativa maggiorazione.

Titolo XVI Ferie
Art. 112 Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XIX Malattie ed infortuni
Art. 124 Infortunio professionale

I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Titolo XX Gravidanza e Puerperio
Art. 131 Normativa

[…]
5. È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
6. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. (art. 7 Decreto Legislativo 645/96)
[…]
8. La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.
[…]

Art. 134 Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:
Astensione obbligatoria
[…]
Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1)
- Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. […]
Astensione facoltativa
Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino […]
Allattamento (Riposi Orari)
[…]
Madre 2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili.
Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro. Nel primo anno di vita del bambino. […]
Padre (*5) 2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili.
Tali riposi, comportano il diritto del lavoratore padre ad uscire dalla sede di lavoro. Nel primo anno di vita del bambino. Per detti riposi, valgono le stesse norme di legge e le stesse modalità sopra previste per la lavoratrice madre. […]

Titolo XXVII Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso
Art. 155 Recesso ex art. 2119 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso, seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.
[…]

Titolo XXVIII Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 168 Obbligo del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.

Art. 169 Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali di lavoro e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del datore di lavoro. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 173 Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146;
sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata;
[…]
Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
recidiva nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza;
[…]
la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]

Titolo XXIV Divise - Attrezzi - Strumenti
Art. 176 - Divise, attrezzi e strumenti

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni igienico - sanitarie.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
[…]