Categoria: Cassazione civile
Visite: 5094

Cassazione Civile, Sez. 6, 11 settembre 2018, n. 21990 - Limiti temporali nella guida di automezzi


 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 11/09/2018

 

FattoDiritto

 


La Corte, letta l'istanza di regolamento di competenza formulata di ufficio dal tribunale di Bolzano con ordinanza letta in udienza il 4.5.17 nella causa pendente tra R.K. e l'Ispettorato del Lavoro della Provincia di Bolzano, avente ad oggetto l'opposizione del primo al verbale dall' Ispettorato del Lavoro della Provincia di Bolzano n. 10118, del 2.9.13, emesso ai sensi dell'articolo 201 c.d.s. e recante contestazione di violazioni alle norme dettate dal codice della strada in materia di periodi massimi di guida e di periodi minimi di riposo dei conducenti;
rilevato che il tribunale, davanti al quale le parti avevano riassunto il giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per materia del giudice di pace di Bolzano, ha sollevato conflitto assumendo che la causa sarebbe di competenza di quest'ultimo giudice;
considerato che la competenza appartiene al giudice di pace, avendo questa Corte già chiarito che "Per quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820/85, sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall'art. 174 del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ossia da un testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l'illecito, non può trovare applicazione la deroga in favore del tribunale - prevista dall'art. 22 bis, comma secondo, lett. a), legge n. 689 del 1981 (aggiunto dall'art. 98 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) "quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia (...) di tutela del lavoro (...) e di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - alla generale competenza del giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell'art. 22 della stessa legge." (Cass.5977/05, conf. Cass. 6095/14);
rilevato che non vi è luogo a regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo alcuna delle parti spiegato difese in questa sede;
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara la competenza del giudice di pace di Bolzano e assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa davanti a tale giudice.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018