INTERPELLO N. 18/2012

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Roma, 1° agosto 2012
Prot. 37/0014218 All’UPI
Unione Province d’Italia


Oggetto: obbligo di iscrizione alla Cassa edile da parte di società che applicano il CCNL del settore metalmeccanico.
L’Unione Province d’Italia ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per sapere se un’impresa che applica ai propri dipendenti il CCNL del settore metalmeccanico, in quanto corrispondente all’attività prevalentemente esercitata, sia tenuta all’iscrizione alla Case edile.
Più in particolare l’interpellante chiede se sussiste l’obbligo in questione nel caso in cui l’impresa, costituita come società a capitale totalmente pubblico, risulta affidataria - in house - di servizi per la manutenzione di edifici scolastici di competenza dell’Amministrazione provinciale nell’ambito dei quali i lavori edili, seppur rilevanti dal punto di vista quantitativo, non sono prevalenti rispetto al complesso delle attività affidate consistenti nel monitoraggio e verifica degli edifici e nella manutenzione degli impianti.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, si rappresenta quanto segue.
Con risposta ad interpello n. 56/2008, questo Ministero ha affrontato la questione dell’obbligo di iscrizione alle Casse edili chiarendo che tale obbligo sussiste solo per “le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia, con la esclusione pertanto delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL metalmeccanico comunque operanti nella realtà di cantiere” e specificando, peraltro, che anche per le imprese che “pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia o che applicano il relativo contratto” e che “non occupano operai da denunciare alle Casse edili ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico” non opera tale obbligo di iscrizione.
L’esonero dall’iscrizione alla Cassa edile, in base alla risposta ad interpello in questione, risulta strettamente collegato all’attività svolta dall’impresa e dallo specifico settore in cui la stessa opera e ciò in linea con il consolidato concetto per il quale l’istituto della Cassa edile, “in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione di settore”, opera con riferimento alle sole imprese edili.
Quanto sopra necessariamente comporta per le imprese che applicano il CCNL metalmeccanico l’esonero dall’iscrizione alle Casse edili in considerazione della non riconducibilità dell’attività svolta dall’impresa tra quelle rientranti nello specifico settore dell’edilizia.
Deve ritenersi che lo stesso principio possa valere anche nel caso in cui l’azienda svolge altre attività comunque collaterali rispetto all’attività principale.
Va, infatti, considerato che, in relazione alla problematica in esame, rileva Finterà situazione aziendale e quindi l’impresa risulta assoggettata ai soli versamenti inerenti l’attività principalmente svolta. Ciò vale, evidentemente, ai soli fini della iscrizione alla Cassa edile, in quanto ai fini della corretta classificazione INAIL, la circostanza che la ditta svolga prevalentemente attività riferita al CCNL metalmeccanico non esonera dall’obbligo di denunciare lavorazioni edili anche qualora queste siano svolte in maniera non prevalente.
Nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore, non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all’attività prevalente ma che risultano meramente accessori. In tali casi, infatti, il criterio della rilevanza dell’intera situazione aziendale non consente di scindere all’interno della verifica contributiva le eventuali lavorazioni edili svolte.
Il criterio dell’attività prevalente si pone peraltro quale elemento fondamentale, in tema di appalti pubblici, nelle ipotesi di riconduzione del contratto misto alla concreta fattispecie contemplata dal codice dei contratti pubblici (lavori, servizi e/o forniture). Il D.Lgs. n. 163/2006 prevede, infatti, quale canone di identificazione dell’oggetto del contratto, la verifica dell’accessorietà della componente lavori oltre al criterio della prevalenza economica. In tal senso, peraltro, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella Deliberazione n. 5 del 30/01/2008 ha affermato che la verifica della “prestazione più rilevante” assume valore decisivo poiché “connota oggettivamente l’appalto, attribuendo carattere accessorio alle altre prestazioni che presentano, rispetto alla prima, rilievo non solo economico inferiore”.
In altri termini, per quanto prospettato dall’interpellante, sia in virtù dell’applicazione del CCNL metalmeccanico che in ragione della prevalenza dell’attività metalmeccanica svolta dall’impresa, è possibili ritenere insussistente l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile.
 

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)