Tipologia: Accordo OPP
Data firma: 27 luglio 2009
Validità: 27.07.2009 - 31.12.2010
Parti: Associazione dei Commercianti e degli Operatori Turistici e dei Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Rimini
Fonte: ebcrimini

Sommario:

  Premessa
Organismo Paritetico Provinciale Terziario e Turismo
Accordo costitutivo dell'Organismo Paritetico Provinciale Territoriale
Parte prima

Art. 1 Costituzione dell’OPP
Art. 2 Composizione dell’OPP
Art. 3 Sede
Art. 4 Riunioni
Art. 5 Deliberazioni
Art. 6 Finanziamento
Parte seconda Compiti dell’Organismo Paritetico Provinciale
Art. 7 Compiti dell’OPP
Art. 8 Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
  Art. 9 Formazione dei Rappresentanti Territoriali
Art. 10 Designazione di Esperti
Art. 11 Composizione delle controversie e tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 12 Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 13 Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 14 Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
Art. 15 Consultazione del Rappresentante Territoriale dei lavoratori
Art. 16 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Art. 17 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Art. 18 Validità e decorrenza
Allegato A

Accordo territoriale settore terziario e turismo per lo sviluppo della bilateralità della provincia di Rimini

Il giorno 27 luglio 2009 in Rimini presso la sede dell’Associazione dei Commercianti degli Operatori Turistici e dei Servizi, Via Italia 9/11, tra l'Associazione dei Commercianti e degli Operatori Turistici e dei Servizi della provincia di Rimini […], con la presenza dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini […] in veste, rispettivamente, di presidente del CPO e dell’UP Ancl e la Filcams - Cgil […], la Fisascat - Cisl […] e la Uiltucs - Uil […], considerata la necessità di
- Dare attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e Organismo Paritetico Provinciale
- Dare sviluppo alla bilateralità
Si è stipulato il presente accordo territoriale per la Provincia di Rimini su costituzione: Organismo paritetico provinciale

Organismo Paritetico Provinciale Terziario e Turismo
Visto
1. La Decreto Legislativo 81/08 ed, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 28, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
2. l'Accordo Interconfederale Applicativo del Decreto Legislativo 626/94 sottoscritto in data 18 novembre 1996 in sede di Ministero del Lavoro tra Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil;
preso atto di quanto convenuto con l'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 che:
• alla Parte Seconda, Art. 13, in applicazione dell'Art. 20 del Decreto Legislativo 626/94, demanda alle Parti sociali la costituzione a livello provinciale di un organismo paritetico al fine prioritario di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• alla Parte Prima, Art. 6.b, in applicazione dell'Art. 18 del Decreto Legislativo 626/94, demanda alle Parti Sociali l'istituzione a livello provinciale del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza;
si stipula il presente Accordo che regola a livello territoriale quanto espressamente demandato alle Parti Sociali dal Decreto Legislativo 626/94 e dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996.

Accordo costitutivo dell'Organismo Paritetico Provinciale Territoriale
Parte prima
Art. 1 Costituzione dell’OPP

Viene costituito per il settore Terziario, Distribuzione Servizi e per il settore Turismo l'Organismo Paritetico Provinciale (di seguito OPP) che assolve ai compiti ad esso demandati dalla Decreto Legislativo 81.08, dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996 e dalla contrattazione collettiva in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per tutto il territorio provinciale. L’OPP si doterà di apposito regolamento.

Art. 2 Composizione dell’OPP
1) L'OPP è formato in modo paritetico tra, da una Parte, i Rappresentanti dell'Associazione Commercianti e degli Operatori Turistici della Provincia di Rimini e, dall'altra Parte, i Rappresentanti di Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil.
2) Si compone di n. 6 Rappresentanti, con i relativi supplenti, di cui:
• n. 3 nominati dalla Confcommercio di Rimini
• n. 3 nominati dalle Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale).
3) Le cariche hanno la durata di un triennio. Tra i componenti della commissione viene individuato un coordinatore ed un vice coordinatore alternativamente tra i membri di designazione Confcommercio e quelli di designazione OO.SS.

Art. 3 Sede
L’OPP ha sede in Rimini presso la sede dell’Associazione dei Commercianti degli Operatori Turistici e dei Servizi, Via Italia 9/11

Art. 4 Riunioni
1) L'OPP si riunisce, su convocazione del coordinatore, ogni volta sia necessario il suo intervento deliberativo connesso all'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente accordo, dall'Accordo Interconfederale e dalla Decreto Legislativo 81/08 e comunque almeno 2 volte l’anno.
2) Alle riunioni dell'OPP possono partecipare, in considerazione di specificità delle tematiche poste all'ordine del giorno, oltre agli esperti di cui al successivo Art. 10), anche Rappresentanti e/o Funzionari della Confcommercio Rimini, Associazione Albergatori Riccione e Rappresentanti e/o Funzionari delle OO.SS. firmatarie della presente intesa, fino ad un massimo di ulteriori 3 membri per ciascuna delle due Parti, senza diritto di voto. Inoltre, in considerazione della specificità del nostro territorio, possono partecipare in qualità di membri consultivi fino a 2 rappresentanti dei CDL provinciali.

Art. 5 Deliberazioni
1) L'OPP assume le proprie decisioni all'unanimità. La decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le 4 Organizzazioni stipulanti il presente accordo, con almeno un rappresentante di cui all’art. 2, per ciascuna di esse.
2) L'OPP redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese nell'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti che sono stabiliti nella Parte Seconda del presente accordo.
3) La decisione adottata è vincolante per le parti interessate (aziende e lavoratori e loro rappresentanti) che sono impegnate a metterle in atto.

Art. 6 Finanziamento
1) Le quote per il finanziamento dell'EBC e CST EBURT Rimini, sono anche destinate alla copertura dei costi per i servizi generali connessi al funzionamento dell'OPP
2) I costi per la costituzione e l’attività dell’OPP saranno definiti in apposito capitolo del Bilancio dell’EBC
3) Alla copertura dei costi legati ai Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza Territoriale, concorrono, fra le aziende settore Commercio Distribuzione e Turismo con meno di 15 dipendenti, in regola con il versamento a Ente Bilaterale da 6 mesi o dalla stagione precedente, solo quelle interessate mediante il versamento annuo di 11 euro per ogni dipendente. Le aziende stagionali verseranno 5 euro annui per ogni dipendente. A tale scopo verrà costituito un apposito fondo presso EBC che si doterà di un proprio regolamento.

Parte seconda Compiti dell’Organismo Paritetico Provinciale
Art. 7 Compiti dell’OPP

L'OPP ha i seguenti compiti:
1) assume interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali dell'OPP ed in quanto tali saranno trasmessi all’Organismo paritetico Nazionale.
Tali pareri potranno inoltre essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni territoriali quali Aziende Sanitarie Locali (ex UU.SS.LL.), Inail, l'Ispettorato del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate
L'OPP potrà inoltre valutare di volta in volta l'opportunità di divulgare, nei modi concordemente ritenuti più opportuni, tali pareri.
2) promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati, in regola con quanto previsto dall'art. 15 comma 3, sui temi della salute e della sicurezza;
4) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del comparto e del territorio, connessi all'applicazione della Decreto Legislativo 81/08 e proporli all'OPN.
5) elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'Organismo Paritetico Nazionale, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione, anche in collaborazione con la Regione ed altri Enti preposti adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
6) ricevere i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e costituire l’archivio anagrafico ai fini del monitoraggio;
7) attuare le disposizioni previste dall’art. 6 B dell’Accordo Interconfederale per la designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza
8) designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.

Art. 8 Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1) L'OPP promuove la formazione del Rappresentante o dei componenti la rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza concernente la normativa in materia di sicurezza e di salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
2) La formazione, ai sensi della Decreto Legislativo 81.08, deve fornire adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
3) I corsi di formazione sono organizzati dall'OPP o in collaborazione con Enti, Istituti, pubblici e privati da esso scelti.
Per la formazione del RLS il costo del corso è a carico dell’impresa.
4) L'OPP provvede ad elaborare un programma formativo della durata di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici dell’azienda di appartenenza, con i seguenti contenuti:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
• conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione;
5) La formazione del Rappresentante/Rappresentanti per la Sicurezza si svolge, ai sensi della Decreto Legislativo 81/08, durante l'orario di lavoro e, come disposto dall'Art. 10 dell'Accordo Interconfederale, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli ad esso spettanti in base agli articoli 4 Bis e 6 Bis dell'Accordo citato.

Art. 9 Formazione dei Rappresentanti Territoriali
L'OPP gestisce, e/o organizza e/o indica le iniziative formative alle quali devono partecipare obbligatoriamente i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 10 Designazione di Esperti
1) Per l'adempimento delle proprie funzioni e compiti l'OPP può avvalersi della consulenza e dell'attività di esperti in materia.
2) Gli esperti, richiesti congiuntamente dalle Parti firmatarie, sono designati dall'OPP.

Art. 11 Composizione delle controversie e tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Le Parti firmatarie confermano che, per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro, occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
2) A tal fine le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all'OPP, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione dei diritti di cui al comma primo e delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una possibile soluzione concordata.
3) Procedure:
La parte che ricorre all’OPP ne informa senza ritardo le altre parti interessate:
- in tal caso la parte ricorrente deve inviare all’OPP il ricorso scritto con raccomandata a.r., e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
- l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’OPP;
- si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese;
- trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'Organismo Paritetico Nazionale, preventivamente al ricorso alla magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra;
- Tali deliberazioni saranno comunicate alle parti interessate

Art. 12 Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
1) I Rappresentanti Territoriali sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie e formalmente comunicati all'OPP.
2) L'OPP, previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, ratifica con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, e, contestualmente, assegna a ciascuno di essi il proprio ambito di competenza.
3) Nelle aziende in cui i lavoratori eleggano il proprio Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale è tenuta ad inviare tempestivamente la copia del verbale di elezione all'OPP ai fini del monitoraggio.

Art. 13 Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza
1) L'OPP, al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, vigila e coordina l'operato dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.
2) I Rappresentanti Territoriali sono tenuti, nello svolgimento della loro attività, ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'Accordo Interconfederale e dalla Decreto Legislativo 81/08. Devono uniformarsi ai pareri, alle direttive ed alle interpretazioni adottate dall'OPP e sono tenuti obbligatoriamente a partecipare ai programmi formativi.
3) Il rappresentante Territoriale per la Sicurezza, ai sensi dell'Art. 6.b Prima Parte dell'Accordo Interconfederale, dura in carica tre anni ed è ridesignabile, fatta salva la possibilità delle Organizzazioni Sindacali che l'hanno designato di revocarlo in qualsiasi momento.

Art. 14 Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
1) Il Rappresentante Territoriale che, ai sensi della Decreto Legislativo 81/08, accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.
2) Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza deve segnalare per iscritto al datore di lavoro e contemporaneamente all'OPP, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni, superato il quale il RLST procede al sopralluogo.
3) Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell'OPP, previo accordo tra le parti interessate sul giorno e l'ora, provvede ad avvertire l'esponente nominato dalla Confcommercio e/o Associazione Albergatori Riccione dal quale il Rappresentante Territoriale deve, di norma, essere accompagnato nelle visite presso le aziende.
4) Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
5) Nel periodo transitorio in cui vengono completate le comunicazioni alle aziende e viceversa, nell’ipotesi in cui venisse richiesta la visita ad un’azienda alla quale non è ancora stata inviata la comunicazione, il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza consulterà preventivamente la Segreteria dell’OPP e il datore di lavoro. In tal caso, occorrerà prevedere un termine tecnico di almeno 15 giorni per poter procedere all’invio della comunicazione da parte della Segreteria.
6) le aziende possono richiedere la visita del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza alla segreteria dell’OPP In tal caso, occorrerà prevedere un termine tecnico di almeno 30 giorni per poter procedere all’invio della comunicazione da parte della Segreteria.

Art. 15 Consultazione del Rappresentante Territoriale dei lavoratori
1) In tutti i casi in cui la disciplina legislativa preveda a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
2) Il rappresentante Territoriale dei lavoratori per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
3) Il datore di lavoro o il suo rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione, comprensivo delle eventuali osservazioni del RLST.

Art. 16 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
1) Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta all'OPP e la Segreteria informa il Rappresentante Territoriale.
2) Quest'ultimo, valutata la situazione anche con la Segreteria, può chiedere la convocazione di una apposita riunione col datore di lavoro presso la sede dell'OPP con le modalità di consultazione stabilite dal precedente Art. 15.

Art. 17 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
1) Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie, così come previsto dall'Art. 11, comma 3°, del Decreto Legislativo 626/94, ed in conformità al D.Lgs n. 81/08, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta all'OPP e la Segreteria informa il Rappresentante Territoriale.
2) Quest'ultimo, valutata la situazione anche con la Segreteria, può chiedere la convocazione di una apposita riunione col datore di lavoro presso la sede dell'OPP con le modalità di consultazione stabilite dal precedente Art. 16.

Art. 18 Validità e decorrenza
1) Gli articoli che disciplinano il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale, costituiscono parte integrante del Regolamento che sarà adottato, con le eventuali integrazioni, dall’Assemblea dell'Ente Bilaterale Territoriale del Commercio (EBC) con apposita delibera, nella prima sua riunione successiva alla stipula del presente accordo.
Il Regolamento verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dell'Ente Bilaterale Territoriale del Commercio.
2) Il presente accordo ha carattere e valore di integrazione dell'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 e della Decreto Legislativo 81/08 alle cui norme, per tutto quanto non previsto e disciplinato, si rimanda integralmente.
3) Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31/12/2010 e, se non disdetto almeno 3 mesi prima della sua scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.
4) Sarà oggetto di modifica e/o integrazione in base all'evoluzione delle disposizioni di Decreto Legislativo e della contrattazione collettiva in materia (oneri compresi) e, comunque, potrà essere modificato e/o integrato ad opera delle Parti firmatarie.
5) Al presente verbale si allega documento di Adesione formale Allegato A, parte integrante del presente accordo.

Allegato A
Lettera di adesione

Rimini 28.07.2009
Nell’ambito degli accordi già raggiunti per la costituzione dell’Organismo Paritetico Provinciale (OPP) e all’assolvimento dei compiti ad esso demandati dal Dlgs 81/08, accordo sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil il 27.07.2009
L’ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Rimini
In merito all’istituzione dell’OPP e del Rappresentante Territoriale per la sicurezza (RLST)
Comunica che
I consulenti del lavoro si impegnano a promuovere tutte le azioni possibili affinché le Ditte proprie Clienti (che operano nei settori commercio, turismo, servizi, credito, assicurazioni e affini) diano adesione, laddove ce ne sia la necessità, al costituito OPP.
Per il settore degli studi professionali la possibilità di applicare integralmente l’accordo Costitutivo e il Regolamento dell’OPP.