Tipologia: Accordo
Data firma: 12 settembre 2018
Parti: Leonardo e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Leonardo
Fonte: fismic.it


Verbale di accordo

Addì 12 settembre 2018, in Roma, presso la sede di Leonardo spa, Via Pastrengo n. 20, tra Leonardo spa (di seguito per brevità la Direzione Aziendale) e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil Nazionali (di seguito per brevità le Parti)

Premesso che
• Il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto u.s., pur non coinvolgendo direttamente gli impianti aziendali in quanto ubicati al di fuori del perimetro della zona rossa, sta producendo gravi ripercussioni sull'intero sistema della viabilità di Genova (ordinaria e delle aree confinanti), con conseguente significativa dilatazione dei tempi di percorrenza da e verso la sede di lavoro;
• Attualmente in area genovese sono occupati circa 1.770 lavoratori. La distribuzione dell'organico in base all'area di residenza evidenzia una rilevante concentrazione della popolazione aziendale nei 7 municipi la cui distanza dalla sede di lavoro- a seguito delle modifiche della viabilità - determina un grado di disagio medio/elevato;
• Pertanto, nelle more dell'espletamento delle indagini e degli accertamenti tecnici nonché della programmazione della demolizione del Ponte Morandi (le cui tempistiche ad oggi non sono note), al fine di limitare i disagi sofferti dai dipendenti, di contribuire al decongestionamento del traffico urbano ed al contempo di garantire il regolare proseguimento delle attività produttive, le Parti hanno condiviso la necessità di porre in essere talune misure migliorative degli accordi nazionali e di sito vigenti, da applicare in via transitoria nella sede di Genova Via Puccini, volte ad incidere sull'orario di lavoro e sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
1. Le premesse formano parte integrante del presente verbale d'accordo.
2. In via transitoria ed in correlazione allo stato di emergenza che sta interessando il comune di Genova, le Parti convengono che a livello di sito, esclusivamente per la sede di Genova Via Puccini, vengano siglati - nel rispetto dell'attuale composizione della RSU - accordi sindacali volti a derogare in melius alle pattuizioni in materia di orario di lavoro e sistema di flessibilità contenute nell'accordo di sito dell'11 febbraio 2016 (come da rinvio dell'accordo One Company del 14 aprile 2016).
3. Le misure di cui al punto 2) che precede avranno durata transitoria di 6 mesi, prorogabili nell'ipotesi in cui dovesse perdurare lo stato di emergenza.
4. In deroga a quanto previsto dall'accordo sindacale 10 aprile 2018 in materia di smart-working, a tutti i dipendenti del sito di Genova, previa verifica della remotizzabilità delle attività nonché della funzionalità tecnica degli apparati informatici per la connessione da remoto agli applicativi aziendali, sarà riconosciuta la possibilità di accedere allo smart- working fino ad un massimo di 10 giornate intere al mese. Al fine di agevolare la fruizione dello smart-working da parte dei dipendenti ed al contempo di garantire il regolare svolgimento dell'attività del sito, l'accesso allo smart-working avverrà mediante rotazione per area e nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza, tenendo conto comunque dell'esigenza di assicurare la necessaria continuità operativa, l'efficacia e l'efficienza della prestazione. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, continueranno a trovare applicazione le previsioni di cui al citato accordo 10 aprile 2018.
5. Le misure di cui al punto 4) che precede hanno durata transitoria di 6 mesi, prorogabili nell'ipotesi in cui dovesse perdurare lo stato di emergenza.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4) in ordine alle necessarie verifiche tecniche, le misure in materia di smart-working sono applicabili dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
7. Le Parti convengono che, a livello di sito, vengano definite modalità di verifica periodica al fine di assicurare l'implementazione ed il monitoraggio delle misure di cui al presente accordo sindacale.
8. La Direzione Aziendale si impegna a valutare ulteriori misure che dovessero rendersi utili e/o necessarie a fronte del possibile protrarsi dello stato di emergenza ovvero in ragione di sopravvenuti mutamenti nelle condizioni della mobilità del nodo genovese.