Tipologia: Accordo OPP
Data firma: 18 dicembre 2012
Parti: Epat, Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Torino
Fonte: ascomtorino.it


Sommario:


Verbale d’accordo

Addì, 18 Dicembre 2012, presso la sede dell’Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Torino, in Via Massena n. 20 Torino, tra Epat-Esercizi Pubblici Associati Torino e Provincia […], Federalberghi Torino […], Faita Piemonte […], la Filcams - Cgil […], la Fisascat - Cisl […], la Uiltucs - Uil […]

Premessa
Il presente protocollo d’ intesa, in considerazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente DLgs. 81/08 e successive modificazioni, recepisce, adegua e sviluppa accordi già sottoscritti in passato su questi argomenti (che quindi si intendono integralmente sostituiti dai presenti protocolli) con l’obiettivo di concretizzare l’impegno comune e prioritario di favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori ed ai datori di lavoro in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro.
Considerato che;
1. il sistema delle aziende dei Turismo privato è interessato a pieno titolo alle esigenze sulla sicurezza sul lavoro.
2. che alle attività di piccole e medie dimensioni, a causa del ridotto numero di addetti, è difficoltosa la concretizzazione dei sistemi organizzativi e di gestione previsti dalle norme in materia di sicurezza.
Le Parti ritengono indispensabile pervenire ad un accordo che attui il DLgs. 81/08, con particolare riferimento agli assetti degli organismi paritetici, alle attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.
Con espresso riferimento:
• All’accordo interconfederale stipulato in data 18 novembre 1996 tra Confcommercio e, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil in materia di sicurezza;
• Agli accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che hanno disciplinato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in capo ai datori di lavoro dando compiuta attuazione a quanto previsto dal DLgs. 81/08 e rendendo opportuno rivedere la materia della formazione indicando gli Enti Bilaterali quali attuatori di tali incombenze.
Tutto ciò premesso e considerato le Parti concordano di stipulare il seguente accordo:

1 - Ambito di applicazione
a) Il presente accordo ha validità per le aziende della provincia di Torino che applichino integralmente il CCNL di settore, che siano aderenti all’Ente Bilaterale della Provincia di Torino e siano in regola con la contribuzione prevista.
b) Nell’ambito delle attribuzioni proprie dell'Ente Bilaterale le Parti intendono promuovere le iniziative volte ad incentivare la cultura della sicurezza sul lavoro in azienda.

2 - Organismo Paritetico Provinciale OPP
L’Organismo Paritetico Provinciale che opererà all'interno dell'Ente Bilaterale della Provincia di Torino, risulterà composto da sei rappresentanti, di cui tre nominati da Epat, Federalberghi e Faita e tre nominati rispettivamente dalle OOSS Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

3 - Compiti dell'Organismo Paritetico Provinciale (OPP)
L’Organismo Paritetico Provinciale (OPP), svolge i compiti previsti dall'art. 51 del DLgs 81/08 e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. Dirime le controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del DLgs. 81/08;
2. Fornisce informazioni utili relative alle problematiche tecnico organizzative nell’ambito della materia in esame e contribuisce all’applicazione dei diritti di consultazione previsti dal DLgs. 81/08;
3. Promuove e realizza attività di formazione, anche attraverso l’impiego di fondi della bilateralità e di quelli interprofessionali.
4. Promuove con specifiche iniziative, riceve e valuta le richieste di collaborazione di cui all’accordo Stato Regioni sulla formazione, provenienti dai datori di lavoro, nelle prerogative e limiti stabiliti dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 20/11;
5. Compie il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza in ambito territoriale.

3 - Finanziamento
Le Parti concordano che in attesa che siano attuati gli accordi di cui all’art. 48 comma 3 del DLgs. 81/08 le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla Sicurezza rientrando nei compiti propri dell’Ente Bilaterale della Provincia di Torino, non prevedano ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.
Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del DLgs. 81/08 trovino attuazione, le Parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.

4 - Decorrenza e validità dell’accordo
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà valido a tempo indeterminato.