Il Pretore di Napoli dichiarava la dipendenza da causa di servizio della malattia da cui era affetto T.L., consistente in sinusite cronica ed ipoacusia neurosensoriale bilaterale ad alta frequenza.
Avverso questa pronuncia proponeva appello la Ferrovie dello Stato S.p.a. Si costituiva il T. che chiedeva il rigetto del gravame

Il Tribunale adito, riformando la decisione di primo grado, rigettava la domanda del T. statuendo che le patologie lamentate dipendevano da cause comuni.

T. ricorre in Cassazione - Rigetto.

"Ove fra due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio il giudice aderisca al parere del consulente tecnico che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso, quindi, il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere fornisca gli elementi che consentano, sul piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione od aliunde deducibili."
In tal caso, le doglianze di parte, che siano solo dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27449-2005 proposto da:
T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato NEGRI MARIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro RETE FERROVIARIA ITALIANA - Società per Azioni (già FERROVIE DELLO STATO Società di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI, 113 presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 207/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/01/2005 R.G.N. 44365/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito l'Avvocato CORBO NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 29 aprile 1997, il Pretore di Napoli dichiarava la dipendenza da causa di servizio della malattia da cui era affetto T.L., consistente in sinusite cronica ed ipoacusia neurosensoriale bilaterale ad alta frequenza.
Avverso questa pronuncia proponeva appello la Ferrovie dello Stato S.p.a. che chiedeva la riforma integrale della sentenza.
Si costituiva il T. che chiedeva il rigetto del gravame .
Espletata nuova consulenza tecnica il Tribunale adito, riformando la decisione di primo grado, con sentenza del 21 ottobre 2004-20 gennaio 2005, rigettava la domanda del T. statuendo che le patologie lamentate dipendevano da cause comuni.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il T. con tre motivi.
La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., già Ferrovie dello Stato - Società di Trasposrti e Servizi per Azioni, con controricorso.

Diritto


Con il primo motivo di ricorso, il T., denunciando violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 64 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 sostiene che il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel rigettare la domanda sul presupposto che le patologie non derivassero da cause di servizio, posto che la domanda avanzata in prime cure riguardava l'accertamento della dipendenza anche da cause preponderanti ed efficienti di servizio.
Sempre secondo l'assunto del ricorrente, tale conclusione sarebbe in contrasto anche con la decisione di primo grado laddove il Pretore aveva specificato proprio che le patologie erano state riconosciute come dipendenti da concausa preponderante e necessaria di servizio.

Il motivo è infondato.

Invero, il Giudice d'appello, nell'esprimere il proprio giudizio sul ruolo del servizio in relazione alle patologie lamentate, ha fatto riferimento alla efficienza concausale del lavoro svolto, statuendo che le patologie non potevano ascriversi a fattori di servizio in alcuna misura.
In particolare, ha osservato che "quanto ad eventuali fattori concausali, quali cambi bruschi di malattia, va riconosciuta preponderanza causale a detti fattori propri della respirazione", rendendo evidente come abbia tenuto in considerazione tutte le diverse graduazioni del nesso causale tra patologia e lavoro ai fini del riconoscimento delle pretese avanzate dal ricorrente.
Priva di fondamento è anche l'ulteriore doglianza, svolta sempre con il medesimo mezzo di gravame, secondo cui il Giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi su una delle patologie riconosciute come sussistenti dal Pretore, ossia la sinusite cronica; ma, in contrario, è sufficiente rilevare, che il Tribunale non ha affatto trascurato di considerare la sinusite cronica, avendo accertato che essa era di "lieve entità".
Con il secondo motivo di ricorso, il T., denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 64 nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza del Tribunale sostenendo che avrebbe rinnovato la consulenza d'Ufficio senza fornire alcuna adeguata motivazione, e nonostante la consulenza espletata in primo grado fosse ineccepibile.
Il T., inoltre, ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla preferenza da accordare alle conclusioni del secondo consulente rispetto a quelle del primo.

Il motivo non merita accoglimento.

E' necessario premettere che, in linea di principio - come in analoghe occasioni questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 18 giugno 1998 n. 6106), ogni statuizione contenuta in sentenza deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto necessario tale da escludere ogni alternativa decisione.
E la motivazione, quale percorso logico che conduce dagli elementi della causa alla decisione, è la descrizione di questa necessità attraverso adeguata critica che escluda la rilevanza degli elementi esterni (al predetto percorso logico), di natura materiale (ad esempio, i fatti posteriori al parere tecnico d'ufficio: Cass. 24 giugno 1992 n. 7759), logica (ad esempio, la critica al predetto parere: Cass. 9 dicembre 1995 n. 12630) o processuale (i mezzi istruttori richiesti: Cass. 28 febbraio 1987 n. 2146), astrattamente idonei a delineare conseguenze divergenti dall'adottata decisione; elementi che per la loro astratta potenzialità (possibilità di una divergente decisione, quale esclusione della ritenuta necessità), esigono adeguata critica da parte del giudice di merito che li disattenda. La potenziale idoneità di un segnalato elemento ad una diversa decisione, delineando la mancanza della necessità, costituisce la decisività richiesta dall'art. 360 c.p.c., n. 5, per integrare il difetto di motivazione.
Da ciò discende che ove fra due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio il giudice aderisca al parere del consulente tecnico che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso, quindi, il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere fornisca gli elementi che consentano, sul piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione od aliunde deducibili (Cass. n. 6106/98 cit.).
Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli, sulla scorta dell'atto di appello e delle critiche ivi contenute alla consulenza di primo grado, ha evidentemente ritenuto opportuno il rinnovo della consulenza.
Da ciò segue, per quanto sopra rilevato, che, non avendo il ricorrente individuato specifici passaggi logici della sentenza viziati in via diretta o per derivazione dal ragionamento del CTU, le eventuali doglianze si risolvono, in censure di puro merito, non prospettabili con successo in sede di legittimità. Il ricorrente ha poi sostenuto la contraddittorietà della sentenza per avere questa dapprima ritenuto che le note critiche svolte alla seconda CTU fossero prive di contenuti propositivi, e successivamente accolto l'appello, benchè quest'ultimo si risolvesse sostanzialmente proprio in una critica alla CTU di primo grado.
Anche questo profilo di doglianza non può trovare accoglimento, poichè attiene al potere descrizionale del giudice di merito di valutare il materiale probatorio a sua disposizione.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 437 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, si duole del fatto che il Giudice d'appello avrebbe ritenuto non provate le modalità di espletamento del servizio quando invece nel ricorso di primo grado vi era una precisa istanza di prova testimoniale, ritenuta non necessaria dal primo Giudice, ma non per questo rinunciata dalla parte.

Il motivo è infondato, in primo luogo perchè se il ricorrente avesse voluto avvalersi della prova testimoniale avrebbe dovuto reiterarne la richiesta in sede di appello; ciò che non risulta essere stato fatto.
A parte ciò il ragionamento del Tribunale è assolutamente corretto ed immune da vizi, essendo pervenuto alle contestate conclusioni sulla base della espletata consulenza tecnica, censurata dal ricorrente - come sopra specificato - con modalità insufficienti a invalidarne il contenuto, in base al quale è stato escluso in nesso fra malattia e servizio.
Per quanto precede, il ricorso va rigettato.
L'alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l'obiettiva difficoltà dell'apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2009