Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 settembre 2018, n. 22684 - Categorie protette e mobbing


 

 

Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: BLASUTTO DANIELA Data pubblicazione: 25/09/2018

 

Fatto

 


1. La Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta da G.G., ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dall'Azienda Usl 1 di Massa Carrara il 12.1.2005 e, per l'effetto, ha ordinato all'Azienda sanitaria di reintegrare l'appellante nel posto di lavoro e l'ha condannata al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno di licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, e al versamento della contribuzione. Ha altresì condannato l'Azienda convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 30.000,00 in valore attuale, detratti euro 6.131,99 erogati dall'INAIL, oltre accessori di legge decorrenti dalla data della sentenza al saldo.
2. Il G.G. aveva adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa deducendo di avere subito un mobbing e chiedendo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (danno biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione), e spese mediche sostenute e da sostenersi, il pagamento della somma di euro 200.000,00, oltre accessori. Aveva dedotto di essere stato assunto dall'Azienda nel 1976 come massofisioterapista appartenente alle categorie protette, in quanto non vedente; di essere stato destinato, sin dagli inizi del rapporto, al reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Carrara; di essere stato trasferito il 2 ottobre 2000 al reparto di oncologia contro la sua volontà e in assenza di un provvedimento scritto; che presso tale reparto non vi erano pazienti che necessitassero delle sue cure; di essere così rimasto inoperoso per la maggior parte dell'orario lavorativo; di avere subito, a causa dello svuotamento delle mansioni e della conseguente condizione di emarginazione e inoperosità, gravi ripercussioni negative sulla salute fisica e psicologica con l'insorgere di disturbi che lo avevano indotto a rivolgersi a cure mediche; che la richiesta di assegnazione al reparto di ortopedia e di esplicitazione delle ragioni tecniche e/o organizzative giustificanti il suo trasferimento era rimasta senza risposta; di avere chiesto un periodo di aspettativa non retribuita di nove mesi, che gli era stata concessa, riacquistando, nel periodo di allontanamento al lavoro, un po' di tranquillità psicologica; di essere stato, terminata l'aspettativa, assegnato al reparto di medicina, presso il quale non vi era la necessità di un dipendente massofisioterapista in pianta stabile, e di essersi trovato così nuovamente in una situazione di inoperosità; di essere rimasto, anche in tale collocazione, privo di un locale dove attendere le chiamate, restando seduto per ore nella sala di aspetto o costretto a vagare per i corridoi dell'ospedale; di essere stato nuovamente trasferito presso una struttura riabilitativa dove aveva incontrato un atteggiamento ostile da parte della direttrice e di altri fisioterapisti e di avere subito, a causa di tali episodi, un danno all'immagine professionale, alla dignità umana e alla personalità morale, nonché gravi disturbi psicosomatici e depressivi invalidanti con danno permanente all'integrità fisica.
3. Con separato ricorso il G.G. aveva impugnato il licenziamento disciplinare irrogatogli il 16 febbraio 2005, deducendone l'illegittimità per vizi procedurali e per mancanza di giusta causa o giustificato motivo.
4. L'Azienda convenuta aveva invece prospettato che, dopo un lungo periodo di assenza per malattia, il ricorrente aveva chiesto l'8 gennaio 2004 di essere sottoposto a visita medica per essere dichiarato inabile assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ma all'esito della visita collegiale del 4 maggio 2004 era stato dichiarato idoneo alle mansioni di massofisioterapista non vedente, da svolgere in ambiente idoneo, non stressante, compatibile con il suo stato di salute; che l'Azienda aveva ritenuto idoneo e non stressante, rispetto ai reparti ospedalieri, il centro riabilitativo di Marina di Carrara dove però il ricorrente non si era presentato, restando assente ingiustificato e venendo così sanzionato con il licenziamento disciplinare. L'Azienda contestava che il lavoratore fosse stato vittima di comportamenti vessatori.
5. Il Tribunale adito, riunite le due cause ed espletata attività istruttoria (prova per testi, c.t.u. medica e c.t.u. contabile), aveva rigettato entrambi i ricorsi.
6. La Corte di appello, nell'accogliere in parte i motivi di gravame proposti dal G.G., ha osservato che la domanda di risarcimento da mobbing era fondata sulla base delle seguenti circostanze.
6.1. L'allontanamento del G.G. dal reparto di ortopedia non era stato in alcun modo motivato dall'Azienda, neppure a seguito delle reiterate richieste formulate dal lavoratore; il lavoratore non aveva ricevuto alcun provvedimento scritto e il suo posto presso il reparto di ortopedia, dove aveva lavorato per oltre vent'anni senza avere dato adito a rilievi di sorta, era stato ricoperto da altri; tale comportamento era da ritenere scarsamente compatibile con i doveri di correttezza e buona fede da parte datoriale, anche in considerazione della grave menomazione fisica del G.G.; le modalità con cui era avvenuto lo spostamento del lavoratore presso il reparto di oncologia denotavano scarsa trasparenza, in quanto il responsabile dell'unità operativa non era stato informato dell'avvenuto spostamento; il ricorrente, nella nuova collocazione, era stato lasciato inoperoso per la maggior parte del tempo.
6.2. Non plausibile era la giustificazione addotta dall'Azienda secondo cui lo spostamento trovava ragione nell'esigenza di trovare una collocazione consona alla limitazione funzionale del rachide di cui il G.G. era affetto; se tale ragione fosse stata veritiera sarebbe stato del tutto incomprensibile il rifiuto datoriale di comunicarla al diretto interessato, atteso che costui neppure attraverso il sindacalista appositamente incaricato era riuscito ad avere delucidazioni sulla sua posizione.
6.3. In ogni caso, poi, la condotta posta in essere dalla datrice di lavoro presentava profili di illegittimità, consistenti nel demansionamento e, più in generale, in un comportamento oggettivamente lesivo della dignità del lavoratore; come emerso dalle deposizioni testimoniali, l'appellante era rimasto inoperoso sia presso il reparto di oncologia che presso il reparto di medicina, dove non vi era la necessità di avere un fisioterapista in pianta stabile; riguardo al terzo spostamento presso la struttura riabilitativa per pazienti esterni, il G.G. aveva subito comportamenti ostili da parte di altri operatori.
6.4. L'appellante era rimasto assente per malattia dal giugno 2002 al luglio 2004, quando (in esito alla visita collegiale che aveva dichiarato la sua idoneità a riprendere l'attività lavorativa in ambiente idoneo non stressante) era stato invitato a riprendere servizio presso l'unità operativa di Marina di Carrara, dove il G.G. avrebbe trovato gli stessi operatori dai quali aveva subito le condotte ostili; a fronte di ciò, egli non si era presentato al lavoro e per tale motivo era stato licenziato.
7. La Corte territoriale, alla stregua di tale ricostruzione della vicenda, ritenuto provato il lamentato demansionamento, ha ritenuto che l'elemento psicologico del mobbing fosse desumibile dalla materialità della condotta, chiaramente emblematica di un intento vessatorio.
8. Quanto alle conseguenze risarcitone, la Corte di appello ha osservato che la c.t.u. medico-legale aveva provato sia l'esistenza di un danno biologico, sia il nesso causale con l'attività lavorativa, quantificando il danno in misura del 12%; che, in applicazione delle c.d. Tabelle milanesi, tenuto conto dell'età del ricorrente all'epoca dei fatti (45 anni), il risarcimento era quantificabile in euro 28.492,00 e con liquidazione equitativa poteva essere determinato in euro 30.000 in valore attuale, operando un aumento per la personalizzazione del danno, e da tale importo doveva essere detratta la somma di euro 6.181,99, corrisposta daNTNAIL a titolo di danno biologico, così ottenendo il danno differenziale; che doveva essere invece rigettata la domanda di risarcimento del danno esistenziale, come pure la domanda di danno professionale e da perdita di chances, oltre che per spese mediche, tutte voci di danno che avrebbero dovuto essere specificamente provate, non potendosi fare ricorso ad una valutazione meramente presuntiva; che ugualmente doveva essere respinta la domanda relativa alle retribuzioni perse nei periodi di malattia e di aspettativa, nel primo caso per avere il G.G. percepito il trattamento economico previsto contrattualmente per la malattia, nel secondo caso per difetto di una sicura derivazione causale del periodo di aspettativa, usufruito dal G.G. all'estero, con esperienze di lavoro alternative, dalla condotta mobizzante tenuta dall'Azienda ospedaliera.
9. Quanto al licenziamento, la Corte di appello ha ritenuto che la mancata presentazione del G.G. al lavoro nell'ultima sede assegnatagli costituiva una "reazione di difesa da parte del lavoratore mobizzato e malato, il quale non si sentiva di affrontare una situazione foriera di nuovi disagi e non aveva più altri rimedi a sua disposizione, giacché inutili erano state le richieste di essere assegnato ad un reparto più idoneo, né egli poteva proseguire il periodo di malattia". Ha concluso osservando che, alla stregua della situazione venutasi a creare, il rifiuto opposto dal lavoratore non poteva considerarsi arbitrario e ingiustificato, tale cioè da legittimare la sanzione espulsiva. Nella soluzione accolta, restava assorbito l'esame dei vizi procedimentali.
10. Avverso tale sentenza l'Azienda USL 1 di Massa e Carrara ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Il G.G., a sua volta, ha proposto ricorso incidentale (ritualmente notificato) affidato a sette motivi. Il G.G. ha altresì depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
 

 

Diritto

 


MOTIVI DI RICORSO
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell'art. 13, comma 7, lett. D) CCNL personale SSN 2002/2005, dell'art. 12, comma 6 CCNL 1998/2001, violazione dell'art. 97 Cost. e omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si rileva che la norma contrattuale prevede la sanzione del licenziamento a chi si sia assentato ingiustificatamente per più di quindici giorni.
2. Il secondo motivo, vertente sul riconoscimento del mobbing, denuncia il contrasto con i principi affermati da Cass. n. 3785/2009 di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, occorre anche la prova dell'elemento soggettivo inteso come volontà persecutoria posta in essere dal datore di lavoro con intento vessatorio. Il G.G. non aveva assolto tale onere probatorio.
3. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 18 CCNL comparto sanità, il quale stabilisce che "non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio diverso da quello di assegnazione". La Corte territoriale aveva omesso di considerare che il G.G. non era stato trasferito più volte, ma era stato solo spostato per esigenze organizzative da un reparto all'altro della stessa Azienda.
4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 2087 cod. civ. per avere la sentenza omesso di considerare che le preesistenti condizioni psico-fisiche dell'appellante (limitazione funzionale del rachide) esigevano l'adozione da parte datoriale, proprio per la tutela della salute del dipendente, di misure atte ad esigere un minore sforzo lavorativo e quindi una collocazione in condizioni di lavoro più confacenti al ridotto stato di salute del lavoratore.
5. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia violazione dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/70 per la mancata detrazione, a titolo di aliunde percetum, della pensione di anzianità a decorrere dal 2008.
6. Il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ., 2056 cod. civ., 1218 cod. civ., 1223 cod. civ., 1226 cod. civ., art. 2727 cod. civ. e 2729 cod. civ., art. 2987 cod. civ., art. 2103 cod. civ. e artt. 2 e 32 Cost. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.), censura la sentenza per mancato riconoscimento del risarcimento del danno esistenziale, la cui prova sarebbe stato possibile acquisire facendo ricorso ex art. 115 cod. proc. civ. alle nozioni generali di esperienza delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo. Si sostiene che la Corte aveva omesso di prendere in considerazione le prove documentali e testimoniali dotate di decisività e, in particolare, la c.t.u. medico-legale, che aveva evidenziato come la malattia dovuta alla situazione occupazionale avesse compromesso la qualità della vita, dei rapporti amicali e sociali e avesse ridotto le abilità propositive e progettuali del G.G.. Considerato che il danno esistenziale non costituisce più una figura autonoma di danno, di esso si deve tenere conto sotto forma del maggior aumento in sede di personalizzazione del danno biologico.
7. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ., 2056 cod. civ., 1218 cod. civ., 1223 cod. civ. e 1226 cod. civ., artt. 2 e 32 Cost., per avere la Corte di appello riconosciuto, a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, un incremento della liquidazione (a titolo di danno morale) del tutto irrisorio, pari solo ad euro 1.508,00.
8. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 416 cod. proc. civ., artt. 2059 cod. civ., 1223 cod. civ., 1226 cod. civ., 2727 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) per mancato riconoscimento del danno professionale da demansionamento - dequalificazione, consistente nell'impoverimento della capacità professionale acquisita, e del danno da perdita di chances. Si sostiene che, una volta riconosciuta l'esistenza del demansionamento, il giudice di merito avrebbe potuto desumere il relativo danno in base ad una valutazione presuntiva, riferendosi alla circostanza concreta della operata dequalificazione che va ad incidere sugli aspetti patrimoniali.
9. Il quarto motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc.civ., 416 cod. proc. civ., 116 cod. proc. civ., artt. 1223 cod. civ., 1226 cod. civ., 2727 cod.
civ., 2729 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.), lamenta riconoscimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi" per avere la Corte di appello affermato che l'esistenza, prima ancora dell'ammontare, di queste spese non era stata adeguata provata. Si assume che i fatti non erano stati contestati dalla parte convenuta (principio della non contestazione) e che, in ogni caso, una volta provato il danno biologico, l'esistenza delle spese mediche, "anche in assenza delle relative pezze giustificative può essere ritenuta provata in re ipsa e/o anche a livello presuntivo sulla base dell' id quod plerumque accidit".
10. Il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 1223 cod. civ., 2087 cod. civ. e 2103 cod. civ., nonché dell'art. 23, comma 6, CCNL Comparto Sanità del 1.9.1995 e omesso esame della c.t.u. contabile, censura la sentenza per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito durante i periodi di assenza per malattia, dovendo l'assenza essere imputata a inadempimento del datore di lavoro (in relazione all'art. 2087 cod. civ.), e il trattamento retributivo che il ricorrente avrebbe percepito se fosse rimasto al lavoro. Si deduce che la motivazione della sentenza non consente di comprendere le ragioni del mancato riconoscimento delle somme indicate in sede di c.t.u. contabile, avendo la relazione dato conto che il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 23, comma 6, CCNL comparto sanità, comporta una progressiva riduzione della retribuzione, fino al suo azzeramento, avvenuto nel mese di gennaio 2004. Si deduce che tale differenziale rappresenta la perdita economica subita, che il datore di lavoro inadempiente deve risarcire.
11. Il sesto motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 cod. civ., 2087 cod. civ., 2103 cod. civ., artt. 40 cod. pen. e 41 cod. pen. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.), censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il danno patrimoniale per la perdita delle retribuzioni connesse al periodo di aspettativa dal 1.8.2001 al 30.4.2002. La Corte, pur avendo dato atto che il comportamento tenuto dalla ASL costituiva causa o concausa dell'evento, ne aveva poi escluso ogni rilevanza, per l'impossibilità di escludere l'esistenza di altre "cause o concause"; aveva così omesso di considerare il principio generale di causalità (artt. 40 e 41 cod. pen.) per cui, una volta riconosciuto che la condotta "mobbizzante" aveva avuto efficienza causale, anche solo concorrente, nella produzione dell'evento dannoso, non poteva escludersi l'imputabilità dell'evento costituito dall'esigenza del G.G. di fruire di un periodo di aspettativa per allontanarsi dalle condizioni avversative di lavoro in cui era stato forzatamente collocato dall'Azienda.
12. Il settimo motivo denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria formulata in appello relativa al danno pensionistico da mancato versamento dei contributi connessi al mancato versamento delle retribuzioni relative ai periodi di malattia/aspettativa fruiti dal ricorrente.

 

ESAME DELLE CENSURE
13. Il primo motivo del ricorso principale e' infondato. La Corte di appello ha escluso che la mancata presentazione al lavoro fosse ingiustificata, motivandone specificatamente le ragioni alla luce del mobbing datoriale accertato in giudizio, rispetto al quale - secondo la ricostruzione dei fatti emersa in giudizio - il lavoratore aveva inteso porre in essere atteggiamenti difensivi, atti a preservare (o non aggravare ulteriormente) il proprio stato di salute.
13.1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l'esistenza di condotte datoriali ritenute illegittime non autorizza il lavoratore a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d'urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod. civ., e può legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 cod. civ., solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte (ex plurimis, Cass. n. 18866 del 2016) o in presenza di un inadempimento che sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo (Cass. n. 836 del 2018, n. 12696 del 2012). Tali presupposti (di gravità dell'inadempimento datoriale) ricorrono nella specie, avendo la Corte di appello accertato la violazione, da parte dell'Azienda ospedaliera, degli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ..
13.2. Come affermato da Cass. n.6631 del 2015, in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.
14. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Secondo costante orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 4774 del 2006, n. 22858 del 2008, n. 3785 del 2009, n. 18838 del 2013, n. 4222 del 2016), l'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che integra il c.d. mobbing e che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. consiste nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente.
14.1. La Corte di appello, analizzando in dettaglio atti e comportamenti lesivi assunti dalla P. nei confronti del dipendente, ha innanzitutto ritenuto che questi avessero il carattere 
sistematicità e continuità temporale e fossero altresì idonei ad assumere portata lesiva ex art. 2087 cod. civ.. Ha poi ritenuto che dalle caratteristiche della condotta attiva e omissiva fosse desumibile, in via indiretta, la prova dell'elemento soggettivo del mobbing. In proposito, giova ricordare che, in tema di prova presuntiva, rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il principio dell' id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici (cfr. Cass. n. 16728 del 2006, n. 1216 del 2006, n.3874 del 2002, n.12422 del 2000; v. pure tra le più recenti, n. 4241 del 2016). La sentenza ha dato conto, puntualmente, delle ragioni poste a base del decisum; la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori.
15. Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto verte su circostanza non risolutiva. La sentenza impugnata ha espressamente dato atto che l'appellante non aveva fornito indicazioni idonee a valutare se gli spostamenti subiti integrassero o meno gli estremi del "trasferimento", atteso che le variazioni di sede lavorativa erano tutte avvenute nell'ambito dello stesso presidio ospedaliero; ha però evidenziato che "trattasi di profilo assorbito, dovendosi comunque ritenere, sotto altro profilo l'illegittimità del comportamento datoriale". Dunque, seppure non dimostrata l'illegittimità dei mutamenti di sede lavorativa alla stregua della disciplina contrattuale che regola i trasferimenti, comunque i provvedimenti datoriali costituivano - nella ricostruzione sopra riferita - atti vessatori posti in essere in danno del ricorrente.
16. Anche il quarto motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto affermato dall'Azienda ricorrente, la Corte di appello non ha omesso di considerare la tesi difensiva di parte appellata, ma ne ha ritenuto la non plausibilità, essendo incompatibile con tali assunti: a) il comportamento datoriale consistito nell'adozione di provvedimenti non motivati; b) la mancata risposta alle richieste di chiarimento rivolte dal lavoratore anche a mezzo di un rappresentante sindacale; c) il lunghissimo lasso di tempo trascorso (quasi due anni) tra la visita medica del 4 dicembre 1998 (con esito di ridotta funzionalità del rachide) e lo spostamento di sede lavorativa adottato nei confronti del G.G..
17. Il quinto motivo del ricorso principale è infondato. Costituisce ius receptum che, in caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettantegli a norma dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi che egli abbia eventualmente ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli con il licenziamento (quale aliunde perceptum) non qualsiasi reddito percepito dal medesimo, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa. Inoltre, il diritto alla pensione discende dal verificarsi dei requisiti a tale fine stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone di per sé quale causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono alla regola della compensatio lucri cum damno (Cass. nn. 2529 e 11758 del 2003, n. 13715 del 2004, n. 13871 del 2007, n. 16143 del 2014).
18. In conclusione, il ricorso principale va rigettato.
19. Venendo all'esame del ricorso incidentale, il primo e il secondo motivo sono infondati. Innanzitutto, la Corte di appello ha dato atto di avere fatto applicazione delle cd. tabelle milanesi, le quali hanno carattere tendenzialmente onnicomprensivo del danno non patrimoniale (Cass. n. 25817 del 2017, n. 20111 del 2014). Le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'Integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., le quali tengono conto pure del c.d. "danno esistenziale", ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita (cfr. Cass. n. 14402 del 2011, n. 24473 del 2014). Le diverse componenti del danno non patrimoniale (il danno biologico, cioè la lesione della salute, il danno quello morale, cioè la sofferenza interiore, e il danno dinamico-relazionale, altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona), seppure autonome, devono comunque dar luogo ad una valutazione globale dell'unitario danno non patrimoniale. Non è quindi sufficiente una generica censura di erronea esclusione, dal totale liquidato, nella specie, In applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico" (cfr. sent. cit.). A ciò aggiungasi che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 23778/2014); l'omesso esame di un fatto specializzante idoneo a giustificare lo scostamento da dette tabelle deve essere denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 27562 del 2017). Nel caso di specie, la denuncia è circoscritta all'error in iudicando, che - per le ragioni suddette - non è configurabile nella specie, alla stregua dei criteri utilizzati dalla Corte di appello per la liquidazione del danno non patrimoniale.
20. Il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato. Premesso che il diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non consegue automaticamente dal demansionamento, occorrendo una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, circa la natura e le caratteristiche del pregiudizio medesimo; (cfr. Cass. n. 29047 del 2017, n. 19785 del 2010, S.U. n. 6572 del 2006), occorre rilevare che, quanto alla prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 cod. civ., non è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza (Cass. n. 17163 del 2017).
20.1. La Corte di appello, nel dare atto che non poteva farsi ricorso alla valutazione presuntiva di tale tipo di danno per carenza di elementi occorrenti ai fini della prova inferenziale, ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in materia.
21. Il quarto motivo del ricorso incidentale è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.
21.1. Quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. n. 16655 del 2016, n. 14784 del 2015, n. 8569 del 2013). Ancor più recentemente è stato affermato che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa pacifica (Cass. n. 24062 del 2017). Nel caso di specie, il quarto parte la trascrizione degli atti di parte convenuta da cui emergerebbe la non contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
21.2. Quanto alla prova presuntiva del danno da spese mediche sostenute e/o da sostenersi per le patologie causate dal mobbing, la giurisprudenza citata dal ricorrente incidentale (Cass. n. 712 del 2010), nel riconoscere la possibilità di una liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. in assenza di ricevute di pagamento, richiede che sia versata in atti la documentazione relativa a cure mediche e/o ricoveri e/o spese mediche sostenute, presupposto che nel caso in esame la Corte di appello, sulla base di un accertamento di fatto, ha escluso.
21.3. In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 24434 del 2016, n. 14267 del 2006). Il ricorso in esame sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in indicando, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.
22. Il quinto motivo merita accoglimento. La Corte territoriale, in ordine al danno patrimoniale, rivendicato in misura pari al differenziale economico tra il trattamento percepito dal G.G. durante la malattia (nei termini previsti dal contratto collettivo di comparto) e la retribuzione che lo stesso avrebbe percepito se fosse rimasto al lavoro (tema sul quale in primo grado era stata altresì espletata una c.t.u. contabile), ha fornito una motivazione apparente, limitandosi a riferire che "nei periodi di malattia il G.G. aveva percepito il trattamento all'epoca previsto (più favorevole di quello di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 133/2008 che ha introdotto le decurtazioni per i pubblici dipendenti)".
22.1. Le somme non percepite per fatto imputabile al datore di lavoro, stante la derivazione della malattia dal mobbing, come accertato dal Giudice di merito, e dunque la derivazione dell'assenza dalla violazione degli obblighi derivanti dal combinato disposto degli artt. 2087 e 2103 cod. civ., costituiscono la perdita patrimoniale subita a seguito del fatto lesivo e devono anch'esse essere risarcite ex art. 1223 cod. civ. in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
22.2. Trattasi infatti di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in maniera immediata e diretta all'inadempimento, secondo regole di normalità, e tenuto conto del principio desumibile dall'art. 1225 cod. civ. relativo al giudizio ipotetico di differenza tra la situazione quale sarebbe stata senza il verificarsi del fatto dannoso-inadempimento e quella effettivamente avvenuta. Ne consegue che la Corte territoriale ha omesso di valutare, anche attivando i propri poteri istruttori integrativi d'ufficio, l'eventuale sussistenza del danno patrimoniale indicato come conseguenza diretta dell'inadempimento datoriale.
23. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto verte sull'accertamento di fatto dell'assenza di un sicuro riscontro probatorio del nesso causale tra l'aspettativa e il comportamento datoriale.
23.1. In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli arti. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. S.U. n. 576 del 2008 e innumerevoli successive).
23.2. La sentenza evidenzia che, seppure il G.G. si era determinato a chiedere l'aspettativa al fine di alleggerire la situazione psicologica venutasi a creare per le problematiche lavorative, vi erano ragioni concorrenti, rappresentate dal "desiderio di recarsi presso amici in Scozia e di mettere la propria opera a disposizione di una squadra sportiva". La Corte territoriale non è incorsa nella violazione della riferita regola di giudizio laddove ha affermato che non vi erano elementi sufficienti per ritenere che il periodo di aspettativa fosse in derivazione causale dal mobbing, anziché dalle diverse motivazioni personali del G.G..
24. Il settimo motivo, vertente sul danno pensionistico da mancato versamento dei contributi connessi al mancato versamento delle retribuzioni relative ai periodi di malattia/aspettativa fruiti dal ricorrente, attiene a questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata e che, come tale, deve ritenersi questione nuova e dunque inammissibile ex art. 366 n. 3 e 4 cod. proc. civ..
25. In conclusione, va accolto il quinto motivo del ricorso incidentale e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
26. Tenuto conto del rigetto del ricorso principale e del parziale accoglimento di quello incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Azienda ospedaliera, ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il quinto motivo del ricorso incidentale; rigetta gli altri motivi del ricorso incidentale e il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2018