Cassazione Penale, Sez. 4, 24 settembre 2018, n. 40931 - Schiacciamento della mano di un operaio con una macchina in comodato d'uso


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 07/06/2018

 

 

 

Fatto

 

 

1. Con sentenza del 14 novembre 2016 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine con cui G.R. è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 113, 590, commi 1A, 2A e 3A cod. pen. e condannato alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione mesi, previo riconoscimento le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, con i doppi benefici di legge, perché, in qualità presidente del C.d.A ed amministratore delegato della società N.G. s.p.a., con imprudenza, negligenza ed imperizia e con la violazione di norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro cagionava, in cooperazione con altri, a H.N., lesioni personali gravi, consistite nel trauma da schiacciamento della mano destra, con conseguente malattia ed astensione dal lavoro superiore a quaranta giorni. La sentenza ha altresì confermato la responsabilità della Fondinord s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies comma 3A del d.lgs. n 231/2001, revocando le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2A del medesimo decreto legislativo.
2. Il fatto può essere così riassunto: in data 5 aprile 2011 H.N. operaio meccanico della Fondinord s.r.l., nell'atto di procedere all'estrazione di una ventola da una macchina denominata Assemblatrice ventole- prodotta dalla Ralc Italia s.r.l., di proprietà della N.G. s.p.a e da questa concesso in comodato d'uso alla Fondinord s.r.l.- l'afferrava con entrambe le braccia, ed anziché utilizzare la gru per agganciarla, teneva premuto il pedale che consentiva di operare direttamente sul macchinario, al fine di svincolare la ventola da uno dei supporti laterali su cui essa veniva posizionata per la lavorazione e dal quale non si era staccata. Il mancato distacco dal supporto provocava la ritrazione della ventola, a mezzo dello stantuffo, verso il corpo macchina, con conseguente schiacciamento della mano destra dell'operaio tra il disco della ventola e lo stesso corpo macchina.
3. Le sentenze di primo e secondo grado- respinte le eccezioni processuali (su cui infra)- hanno ritenuto la responsabilità del G.R., affermando la sussistenza della sua posizione di garanzia, non esclusa dall'avere delegato ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 81/2008, in forza di procura speciale, le funzioni relative alla sicurezza al dott. C., per gli stabilimenti della N.G. s.p.a. di Ciserano, Lurano e Ramanzacco, essendosi l'infortunio verificato presso lo stabilimento Fondinord s.r.l., ove un anno prima dell'evento- per scelte di politica aziendale inerenti lo smantellamento dell'unità produttiva di Remanzacco- erano state trasferite, in quanto concesse in comodato d'uso, le assemblatrici di ventole di proprietà della N.G. s.p.a.. Secondo i giudici di merito, infatti, che la situazione giuridica soggettiva del G.R. configurasse posizione di garanzia in relazione all'utilizzo del macchinario ceduto in comodato deve trarsi dall'aver l'imputato sottoscritto personalmente ¡l relativo contratto, In violazione dell'art. 23 del d.lgs. 81/2008 che fa divieto di concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dal registro degli infortuni, infatti, era risultato come si fossero già verificati, presso lo stabilimento N.G. s.p.a., almeno sei infortuni, di cui due schiacciamento delle mani. Con riferimento alla posizione della società Fondinord s.r.l., ritenuto che il legale rappresentante G. (la cui posizione è stata stralciata avendo egli chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena su richiesta delle parti), avesse commesso il reato, consentendo ai propri dipendenti l'uso della macchina Assemblatrice ventole in violazione della normativa di sicurezza, le sentenze di primo e secondo grado hanno riconosciuto che la violazione era avvenuta nell'interesse o comunque a vantaggio della società Fondinord s.r.l., poiché aveva realizzato l'accelerazione dei tempi di produzione. Sicché, in presenza di un'inabilità di durata superiore a quaranta giorni, è stata ritenuta integrata la fattispecie contestata, non avendo la società provato l'esistenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire l'evento, anche a mezzo di un monitoraggio efficace e dell'individuazione di criticità del sistema.
4. Avverso la sentenza della Corte di appello propongono ricorso per cassazione G.R. e la Fondinord s.r.l, a mezzo dei rispettivi difensori. Il primo si affida a nove distinti motivi, la seconda propone un'unica doglianza.
5. Con il primo motivo G.R. fa valere, ex art. 606, primo comma, lett. c) ed e) la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione al disposto dell'art. 415 bis cod. proc. pen.. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto non dovuta la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la cui omissione era stata eccepita dalla difesa, benché dopo la prima notifica, ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., in data 5 luglio 2012, a seguito del deposito di memoria difensiva, il pubblico ministero avesse ulteriormente delegato attività di Indagine/consulenza (espletata dall'ufficiale di P.G. E.DV.). Ed invero, al deposito di un atto integrativo datato 16 agosto 2012- portato a conoscenza del difensore con avviso di deposito datato 16 ottobre 2012, notificato il 27 novembre 2012- era seguito il decreto di citazione in giudizio emesso in data 16 gennaio 2013, senza che fosse disposta nuova notifica della conclusione delle indagini preliminari, come previsto dall'art. 415 bis, così violando le garanzie poste dalla norma a tutela del diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini. Il quadro probatorio, infatti, in quel momento era mutato rispetto al momento della notifica dell'avviso in data 5 luglio 2012, essendosi aggiunta la relazione, di natura tecnica, richiesta dal pubblico ministero alla A.S.L., sulla quale non era stata consentita alcuna interlocuzione. Dunque, non solo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, erano stati introdotti nuovi elementi, avuto riguardo ai quali era doveroso assicurare il contradditorio in quella fase processuale, ma neppure poteva un simile adempimento trovare esaustiva soddisfazione nella mera facoltà di compiere attività difensive dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio, ex art. 430 cod. proc. pen., come affermato dalla sentenza impugnata che, quindi, per ciò solo, ammetteva la necessità di garantire la difesa in ordine al mutato quadro probatorio conseguente la memoria tecnica richiesta dall'organo di accusa.
6. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma IA lett.re c) ed e) la violazione di legge processuale con riferimento all'art. 197, comma IA lett. d) in ordine al rigetto dell' eccezione di incompatibilità del teste E.DV. ad assumere l'ufficio di testimone. Ricorda che con l'atto di appello sono state impugnate sia l'ordinanza del 3 dicembre 2013, con cui il primo giudice aveva ammesso fra le prove orali anche la testimonianza dell'ufficiale di P.G. dott. E.DV., incaricato dell'attività integrativa di indagine dal pubblico ministero, che l'ordinanza del 6 maggio 2014, con cui è stata respinta l'eccezione di incompatibilità e ribadita l'ammissione della relativa prova testimoniale. Sottolinea che l'attività svolta dal E.DV. per il pubblico ministero aveva natura di consulenza tecnica, essendo il medesimo entrato nel merito di valutazioni tecniche (e persino giuridiche), e che nessun rilievo poteva assumere la circostanza che il E.DV. fosse stato indicato come teste anche nella lista presentata dalla difesa dell'imputato. La sua incompatibilità con la qualità di teste, infatti, era stata tempestivamente eccepita, cosicché non poteva sostenersi come aveva fatto la Corte, che la difesa stessa avesse concorso a dar causa alla nullità, dimostrando quindi di non avere interesse alla relativa eccezione. Nega che si possa sostenere, come fa la sentenza, che il E.DV. non rivestisse il ruolo di ausiliario del pubblico ministero o che anche una simile qualità non sia dirimente ai fini dell'esclusione della compatibilità con l'ufficio di testimone, posto che il medesimo ha deposto in giudizio anche in relazione ad aspetti valutativi dell'attività svolta.
7. Con il terzo motivo si duole, ex art. 606, comma IA lett.re b) ed e) cod. proc. pen. della violazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sussistenza di posizione di garanzia in capo a G.R., pur a fronte della nomina del procuratore speciale nella persona del dott. C., cui era stata trasferita la delega di cui all'art. 16 d.lgs 81/2008, e nonostante l'infortunio si fosse verificato non per una non conformità del macchinario, ma a causa dell'esecuzione di ordini di servizio che comportavano una errata e pericolosa procedura, impartiti dalla Fondinord s.r.l., datore di lavoro dell'infortunato. Osserva che la sentenza impugnata, affrontando la questione della delega di funzioni, ne ha confinato l'efficacia ai soli stabilimenti della N.G. s.p.a di Ciserano, Lucerano e Remanzacco, escludendo che essa si estendesse anche a quanto accaduto presso l'unità produttiva della Fondinord s.r.l., ove erano state trasferite un anno prima dell'evento le macchine assemblatrici, posto che la scelta di concedere un comodato i macchinari era stata assunta dal vertice aziendale, cui compete anche dare concreta applicazione all'art. 23 del D.lgs. 81/2008, che fa divieto di concedere in uso attrezzature non rispondenti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Nondimeno, non solo il macchinario trasferito in uso gratuito alla Fondinord s.r.l. proveniva dallo stabilimento di Remanzacco, ma il riferimento, contenuto nella motivazione, al rischio interferenziale nello stabilimento Fondinord s.r.l., era del tutto errato, non conseguendo alla consegna del macchinario (per la cui installazione, un team tecnico della N.G. s.p.a era stato inviato alla Fondinord s.r.l. anche al fine espresso del passaggio di istruzioni per l'utilizzo) l'estensione dei confini spaziali della responsabilità aziendale, che una volta effettuato il controllo sulla sicurezza, non può assumere oneri sulle procedure di utilizzo presso il comodatario, per eventuali usi difformi. Censura l'illogicità della motivazione laddove sostiene che la sottoscrizione del contratto di comodato da parte dell'amministratore delegato G.R. comporti l'assunzione di quegli obblighi trasferiti al procuratore speciale e delegato tecnico C., perché un simile ragionamento si fonda sulla confusione delle decisioni afferenti all'amministrazione con quelle relative alla sicurezza, vanificando il senso della delega in materia di sicurezza nel momento dell'assunzione di iniziative commerciali. Nessuna culpa in eligendo, peraltro, appare configurabile, poiché il delegato C. possedeva, secondo valutazione ex ante, i requisiti tecnici per lo svolgimento dei compiti affidatigli, trattandosi di un soggetto altamente qualificato. Sottopone, ancora, l'omessa considerazione, da parte della decisione oggetto di ricorso, degli insegnamenti di legittimità sulle imprese di grandi dimensioni, essendo la N.G. s.p.a una multinazionale con oltre mille dipendenti (di cui circa trecentottanta in Italia) su ben undici stabilimenti fra Europa ed Asia, il che implica- qualora sia nominato, come nel caso di specie, un procuratore speciale per la sicurezza, di grande competenza, cui è conferito pieno potere anche di spesa, con firma singola- l'esonero di responsabilità dell'amministratore delegato. Infine, ricorda che il parco macchine al momento dell'assunzione della carica da parte del G.R. era già consolidato, che si trattava di macchinari collaudati dalla ditta produttrice, con marchiatura di conformità CE, in uso da molti anni e con esiti positivi, rispetto ai quali non poteva esigersi dal G.R. un controllo diretto, vista la delega conferita e l'assoluta mancanza di competenza del manager che aveva delegato detta materia a persona di alto profilo professionale.
8. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1A lett.re c) ed e) cod. proc. pen. della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che l'insicurezza del macchinario si produsse a seguito della modifica del modello originario, tramite l'Inserimento di un pedale che consentiva di operare a macchina in moto, in assenza dell'uso obbligatorio del comando bimanuale. Invero, il macchinario prodotto dalla Ralc Italia nel 1997 era stato collaudato e ceduto alla Intervent, poi acquisita da N.G. s.p.a. Una macchina gemella prodotta nel 2000, recava già la modifica fatta dalla Ralc sul modello commissionato dalla Intervent, su richiesta di questa, per ovviare al disagio dell'operatore che ad ogni singola rotazione del pezzo, necessaria per ruotare la ventola e fissare ciascuna paletta, doveva staccarsi dalla zona di lavoro, azionare il comando bimanuale, lasciando tutti gli strumenti, per poi ritornare sul posto, con sovraccarico degli arti e pericolosa distrazione dal ciclo, connotato da ripetitività. Mentre il pedale inserito consentiva la piccola rotazione della paletta a velocità estremamente limitata, ma consentiva altresì di salvaguardare il principio del comando bimanuale, perché l'operaio teneva con una mano la maschera e con l'altra la saldatrice, così riducendo anche il rischio di distrazione. Anche in fase di scarico della ventola l'operatore, imbragata la ventola, mentre utilizza la pulsantiera del paranco della gru, accompagna con l'altra mano il gancio del paranco per vincere l'attrito e guidare l'uscita. L'uso del pedale, dunque, non presentava alcun problema, stante la necessità di impiegare entrambe le mani. Travisando il quadro probatorio emergente, con una motivazione del tutto inadeguata alla complessità delle emergenze istruttorie, la Corte territoriale, invece, si limita ad affermare: che la sussistenza del problema di sicurezza verificatosi esisteva ed era noto, essendosi prodotti almeno sei infortuni, di cui due per schiacciamento delle mani, fra il 1997 ed il 2008; che la necessità dell'utilizzo della gru per la fase di estrazione delle ventole sarebbe stata trattata In modo fugace nel manuale per la sicurezza senza evidenziare il rischio che tendeva ad evitare; che l'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere una certa confusione fra i tecnici sulla corretta procedura da seguire; che siffatto quadro di incertezza doveva essere imputato alla N.G. s.p.a per non avere fornito sufficienti indicazioni sull'utilizzo del macchinario. Inoltre, desume dalla dichiarazione del E.DV. ciò che il teste non dice e cioè che i sei infortuni causati dall'assemblaggio delle ventole, fra il 1997 ed il 2008, di cui due con schiacciamento delle mani fossero avvenuti per l'uso di quella assemblatrice. Non solo ma considera grave un'incidenza di due soli infortuni alle mani in ben 11 anni di utilizzo (con una produzione di 500-600.000 ventole) senza neppure conoscerne la dinamica e gli esiti, posto che nessun procedimento penale è conseguito, né sono state applicate sanzioni amministrative in alcuna occasione. In più, il giudice dell'appello ignora le dichiarazioni della parte offesa che ha affermato di esser a conoscenza dei rischi per il mancato uso della gru e del fatto che questa era l'unica procedura corretta, ma di avere ricevuto disposizioni diverse dal datore di lavoro. Circostanza confermata dai testi B. e T., nonché dal teste B. della Intervent, che ha riferito come la procedura con la gru, peraltro tassativa, fosse stata oggetto di valutazione, perché entrambe le mani dovevano trovarsi su altri componenti se fosse stato azionato il pedale. Ed ancora, non attribuisce alcun valore alle parole del teste P., direttore di produzione della N.G. s.p.a, il quale ha riferito di avere formato Del B. di Fondinord s.r.l., consegnadogli la documentazione e fornendo tutte le indicazioni per l'uso. Sicché nessuna confusione poteva dirsi sussistere fra i tecnici sulle procedure da seguire per l'estrazione della ventola. Conclude sostenendo che l'infortunio è stato causato non dall'insicurezza del comando a pedale, ma unicamente dal mancato utilizzo della gru per l'estrazione della ventola, previsto ed oggetto di specifiche istruzioni da parte del team della N.G. s.p.a al tecnico della Fondinord s.r.l.. Questa constatazione, emergente dal quadro probatorio, consente infine di affermare che dalla condotta contestata, relativa alla concessione in comodato d'uso di apparecchiatura non dotata dei presidi di sicurezza, si era giunti ad affermare la sussistenza di una condotta omissiva in capo al G.R., relativa alla valutazione del rischio relativo alla fase di estrazione del pezzo, in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. dell'art. 6 CEDU e dell'art. III Cost.
9. Con il quinto motivo censura la sentenza impugnata, ex art. 611, comma 1A lett. e) per vizio di motivazione, per avere attribuito alla N.G. s.p.a - e quindi al G.R.- la consapevolezza del mancato utilizzo da parte della Fondinord s.r.l. del paranco necessario all'estrazione della ventola dal macchinario, senza minimamente considerare, così travisando ancora una volta le prove, le testimonianze di C. e P. i quali hanno riferito che fu fatta la verifica della dotazione del sito produttivo della Fondinord di un numero di paranchi sufficienti per servire anche la macchina che veniva fornita, stante le tempistiche delle altre macchine, che non creavano sovrapposizioni. Ma la N.G. s.p.a neppure avrebbe dovuto occuparsi di questo aspetto, avendo istruito i tecnici, e tuttavia lo fece. Solo le istruzioni del datore di lavoro Fondinord, come testimoniato dalla persona offesa, (richiama il verbale di causa) pertanto, erano causa dell'evento lesivo, occorso al lavoratore, essendogli espressamente stata richiesta da Fabrizio G. (coimputato che ha patteggiato la pena) una manovra non prevista e non consentita, per ottenere l'aumento dei ritmi produttivi, che se non raggiunti, secondo il H.N., potevano portare a perdere il lavoro, perché il contratto di lavoro veniva concluso 'a settimana'. Osserva che, dunque, nulla nella dinamica dell'infortunio ha a che fare con la conformazione della macchina e che ricondurre alla condotta del G.R. l'evento significa applicare in modo del tutto errato gli artt. 
40 e 41 cod. pen. e violare il principio della responsabilità penale, spinto sino al riconoscimento della responsabilità oggettiva.
10. Con il sesto motivo censura la sentenza impugnata ex art. 606, comma 1A lett. b) per violazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis del codice penale per non avere riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui aN'art. 131 bis cod. pen, anche avuto riguardo alla marginalità della colpa del G.R., come ritenuto dal giudice di primo grado, ed all'insussistenza di lesioni gravissime, unica ipotesi ostativa all'applicazione della norma. Rileva sul punto che con le dimissioni del pronto soccorso era stata formulata una prognosi di sette giorni e che dagli atti non si era potuto evincere la ragione per la quale fosse intervenuto un prolungamento della malattia oltre i quaranta giorni, ed inoltre che l'intervenuto risarcimento per l'asserito danno subito non poteva esser utilizzato, come aveva fatto la Corte, quale indice del grado di responsabilità riconosciuto dall'imputato, avendo mera funzione transattiva, tanto da non essere stato preceduto da approfondimenti clinici.
11. Con il settimo motivo si duole ex art. 606, comma 1A lett.re b) ed e) del vizio di violazione della legge penale e del vizio di motivazione per avere la Corte d'appello confermato la sentenza del Tribunale in ordine alla pena con motivazione del tutto apparente, con la quale nulla spiegava in ordine alla differenza di trattamento fra il G.R. ed il G., al quale era stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. la sola pena pecuniaria, segno della ritenuta equità.
12. Con l'ottavo motivo lamenta ex art. 606, comma 1A lett. e) il vizio di motivazione con riferimento alla durata della malattia, stante la rimessione di querela nel corso del giudizio e la mancata prova circa l'effettiva durata dell'inabilità, ciò comportando la perseguibilità a querela del reato e quindi, a fronte della rimessione, l'obbligo di proscioglimento.
13. Con l'ultimo motivo lamenta la violazione della legge processuale perché la Corte di appello, nonostante la revoca della costituzione di parte civile, non ha provveduto a revocare le statuizioni civili.
14. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza.
15. L'unico motivo fatto valere dalla Fondinord s.r.l. censura la sentenza per vizio di motivazione e per violazione della legge 231/2001 per avere la sentenza totalmente omesso di affrontare la questione della prova relativa alla durata della malattia, avuto riguardo alla nozione di malattia quale fondamento penale della responsabilità amministrativa, che va descritta come una perturbazione funzionale di tipo dinamico cui segue, dopo un certo tempo, la guarigione, con stabilizzazione di una nuova situazione di benessere fisico degradato, o la morte. Sicché le alterazioni anatomiche cui non si associa un'apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia, che, come sopra definita, deve comunque avere un decorso superiore a quaranta giorni. Nel caso di specie, il medico del pronto soccorso ha determinato la prognosi otto giorni, trattandosi di un infortunio pacificamente lieve, senza fratture e senza alcun timore dello sviluppo di successivi problemi. La diagnosi è stata emessa a seguito di una procedura completa ed approfondita e confermata in sede processuale, dei medici che hanno avuto in cura l'interessato, i quali hanno riferito di averlo visitato e di avere riscontrato minime lesioni. Nessuna perizia medica è stata svolta nel corso del procedimento, Sicché non è possibile sostituire al concetto penale di malattia quello previdenziale- assistenziale, ad uso diverso, senza neppure svolgere una perizia medico-legale. La società chiede l'annullamento della sentenza.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso proposto da G.R. va accolto solo limitatamente all'ultimo motivo di impugnazione proposto.
2. La prima censura è infondata. Nell'affrontare la questione dell'omessa rinnovazione dell'avviso di chiusura delle indagini, ex art. 415 bis cod. proc. pen., la sentenza impugnata, da un lato, dà atto che l'attività suppletiva di indagine richiesta dal pubblico ministero all'ufficiale di P.G. E.DV., è confluita nell'atto integrativo di indagine del 16 agosto 2012, di cui è stato notificato avviso di deposito il 27 novembre 2012, mentre il decreto di rinvio a giudizio è stato emesso il 16 gennaio 2013. Dall'altro, sottolinea che il quadro probatorio a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio non è mutato per effetto delle attività svolte, come sarebbe desumibile dalle stesse parole della difesa dell'Imputato che ha le ha definite 'delle osservazioni alla memoria difensiva a metà con una consulenza', con la conseguenza che nessuna violazione del diritto di difesa può neppure essere ipotizzata, in assenza di ogni pregiudizio sui diritti difensivi sulle strategie processuali dell'imputato.
3. La soluzione della Corte territoriale, benché il ricorrente ne dubiti, si pone in linea con l'orientamenti di legittimità, secondo cui "Non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari se il pubblico ministero, sollecitato dalla difesa a seguito della sua notificazione, compie atti di indagine che costituiscono conseguenza delle deduzioni e delle sollecitazioni di quest'ultima (In motivazione, la Corte ha chiarito che a diverse conclusioni deve giungersi, invece, qualora siano compiute investigazioni distinte ed autonome rispetto ai temi indicati con le richieste difensive)." (Sez. 6, n. 12656 del 26/02/2016 - dep. 25/03/2016, Parlascino, Rv. 26687001; Sez. 1, Sentenza n. 32942 del 03/07/2008 Ud. (dep. 06/08/2008 ) Rv. 240675).
4. Invero, va ritenuto che non ogni attività svolta dal pubblico ministero successivamente alla presentazione delle memorie di cui di cui al terzo comma dell'art. 415 bis, cod. proc. pen., costituisca nuova indagine, dovendo ritenersi tale la ricerca ed il reperimento di nuovi elementi che si pongano come non solo come 'nuovi' rispetto al quadro investigativo cristallizzato al momento della notifica dell'avviso di chiusura indagini, ma altresì differenti da quelli sollecitati dalla memoria dell'indagato. E ciò perché tutto ciò che è richiesto dall'interessato con la memoria di cui al terzo comma dell'art. 415 bis cod. proc. pen., sia che costituisca un approfondimento di quanto già appartenente all'indagine, sia che costituisca l'integrazione reclamata dall'indagato, rientra nei temi di investigazione comunque 'noti' all'indagato medesimo. Riguardo ai quali non è necessaria la rinnovazione della garanzia difensiva prevista dall'art. 415 bis cod. proc. pen., consistente nell'attivazione di un meccanismo in forza del quale, una volta conosciute le indagini espletate è consentito alla parte, cui è dato il relativo avvertimento, di presentare memorie e chiedere nuove investigazioni. La disposizione, infatti, non introduce un procedimento che impone al pubblico ministero di rinnovare ogni volta che, accogliendo le istanze dell'indagato abbia svolto ulteriori accertamenti, l'avviso di conclusione indagini, al fine di consentire sempre nuove deduzioni. Al contrario, limita l'obbligo alla sola ipotesi in cui gli elementi raccolti siano estranei al compendio investigativo già reso noto, ai sensi del secondo comma dell'art. 415 bis cod. proc. pen. perché sono i soli che la parte non conosce, tanto è vero che con riferimento a quelli non ha ancora potuto chiedere né approfondimenti, né integrazioni. D'altra parte, la previsione di cui all'art. 430 cod. proc. pen., che consente di compiere attività integrativa di indagine, dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio, completa le facoltà difensive, assicurando, con l'obbligo di deposito, l'immediata disponibilità degli esiti rispetto a quelle svolte dal pubblico ministero.
5. In definitiva, non costituisce alcuna forma di nullità la mancata rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis, comma 1A, cod. proc. pen., allorquando, come in questo caso, l'attività successiva alla presentazione della memoria consista in una relazione di natura tecnica, svolta su sollecitazione dell'indagato, contenente osservazioni di carattere tecnico e giuridico - così definite dal medesimo ricorrente- alle deduzioni di cui alla memoria difensiva e comunque prive di elementi modificativi del quadro accusatorio, posto che neppure la difesa identifica un elemento nuovo, al di là del contenuto della relazione contenente, a suo stesso dire, argomenti e quindi non accertamenti.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, inerente l'incompatibilità del consulente del pubblico ministero E.DV., funzionario della A.S.L., ad assumere la veste di testimone. Il ricorrente assume, inoltre, che il medesimo rivestisse anche la qualità di ausiliario del pubblico ministero, oltre a quella di consulente e che, nondimeno, la ragione che impedisce di sommare la funzione di testimone a quella di consulente tecnico risiedere nel combinato disposto degli artt. 225 cod. proc. pen. comma 3 e 222, comma IA lett. d)..
E' sufficiente, infatti, ripetere qui quanto più volte affermato da questa Corte e cioè che "Non sussiste l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal P.M., non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, in quanto è tale solo l'ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell’ufficio giudiziario e non invece un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge." (Sez. 5, n. 32045 del 10/06/2014 - dep. 21/07/2014, Colombo e altro, Rv. 26165201; in precedenza ex multis Sez. 3, n. 42721 del 09/10/2008 - dep. 17/11/2008, Amicarelli, Rv. 24142601).
Rispetto a siffatto orientamento, che distingue fra il consulente di parte e l'ausiliario del pubblico ministero, cui è vietato assumere la qualità di testimone ai sensi dell'art. 197 lett. d) cod. proc. pen., il ricorrente non svolge alcun ragionamento, richiamando delle norme, quali l'art. 222 cod. proc. pen. che attiene aH'incompatibililtà fra l'ufficio di perito e quello di consulente e quella di cui all'art. 225, comma 3A cod. proc. pen., che riguarda l'incompatibilità fra l'incarico di consulente e colui che non può prestare l'ufficio di perito o perché minore, interdetto o inabilitato, o perché interdetto dai pubblici uffici o da una professione, o perché sottoposto a misura di sicurezza personale o, infine, perché non può essere assunto come teste o chi è chiamato a prestare l'ufficio di testimone od interprete. Mentre non può testimoniare, al di là delle ipotesi di cui all'art. 197, lett.re a)-d) cod. proc. pen.- che qui non interessano- colui che, ai sensi della lett. d) del medesimo articolo ha svolto le funzioni di giudice, pubblico ministero o suo ausiliario o il difensore che abbia svolto investigazioni. Soggetti fra i quali non c'è il consulente tecnico.
Dunque, il motivo deve essere respinto per le insuperabili ragioni riassunte dalla sentenza della Sez. 3, n. 42721 del 09/10/2008 - dep. 17/11/2008, Amicarelli, Rv. 24142601 (secondo cui 'Significativamente nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale si afferma che: "In sede della disciplina della testimonianza non si è fatto alcuno cenno al perito ed all'interprete: si è ritenuto che rispetto a queste funzioni debba considerarsi prevalente quella del testimone e che perciò, salvo a risolvere in via interpretativa gli specifici casi che si dovessero presentare, l'unica norma che si deve affermare è nel senso dell'ostacolo a nominare perito od interprete chi debba essere chiamato a deporre come testimone (cfr. art. 222 c.p.p., lett. d) e art. 144 c.p.p., lett. b)". Ancor più nette e categoriche sono le argomentazioni adoperate a proposito del consulente tecnico: "Nessun cenno è stato fatto al consulente tecnico, perché si è ritenuto che a tale qualifica, risalente ad un atto di parte, non possa essere attribuito rilievo alcuno nella materia in esame (cade perciò l'esigenza di riprodurre la norma dell'attuale art. 323 c.p.p., comma 3)". Ed infatti la giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel ritenere che non vi sia alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone del consulente tecnico incaricato dal P.M. (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 n. 33810 del 26.4.2007; conf. Cass. pen. sez. 3 n. 8377 del 17.1.2008)'. Resta assorbito ogni motivo relativo alla tempestività della contestazione.
7. Infondata è, altresì, la censura con la quale si contesta, sotto plurimi profili, la sussistenza di una posizione di garanzia in capo a G.R.,.
8. Il primo riguarda il conferimento (con atto notarile) della delega quale responsabile per la sicurezza ex art. 16 d.lgs. 81/008, al procuratore speciale ad A.C.. La doglianza si sofferma sull'erroneità della motivazione nella parte in cui limita gli effetti della delega agli stabilimenti della N.G. s.p.a. di Ciserano, Lurano e Remanzacco, escludendone la rilevanza al di fuori, benché il macchinario sul quale è intervenuto l'infortunio -ceduto alla Fondinord s.r.l., a titolo di comodate gratuito- provenisse dallo stabilimento di Remanzacco e cioè da uno degli stabilimenti rispetto ai quali era stato trasferito in capo a C., in forza della delega, anche il dovere di verifica delle apparecchiature.
La Corte territoriale, per la verità, argomenta in modo diverso e piò complesso. Non dubita, infatti, della validità della delega conferita ad A.C., né del fatto che all'interno degli stabilimenti il controllo sulla sicurezza dei macchinari competesse esclusivamente al medesimo (trattandosi certamente di realtà produttive complesse), ciò che sottolinea, invece, è che l'infortunio avvenne presso il comodatario, al quale l'assemblatrice era stata ceduta a seguito della decisione aziendale della N.G. di non produrre piò direttamente certi modelli di ventole, per acquistarli dalla Fondinord. Ma, alla domanda relativa all'assunzione di responsabilità ex art. 23 d.lgs. 81/2008 nel momento in cui si vende, noleggia o si concede comunque in uso un macchinario non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risponde che essa ricade su tutti coloro che pongono in essere dette attività (vendita, noleggio e concessione in uso), che debbono assicurare il necessario controllo di regolarità prima che l'apparecchiatura esca dalla sua sfera di disponibilità.
L'osservazione è ineccepibile e trova la sua fonte nella stessa lettera della norma e che, da un lato, non contraddice né il contenuto della delega conferita a C. in relazione alla sicurezza interna agli stabilimenti, né il fatto che incombesse in capo al medesimo l'obbligo di un controllo sulle macchine assemblatrici ivi utilizzate, ma attiene ad un momento successivo, quello della concessione in comodato, quando, chi assume la decisione di 'fornire' un'apparecchiatura deve assicurarne la rispondenza alle normative sulla sicurezza sul lavoro. Si tratta di una forma di responsabilità direttamente connessa con l'atto negoziale, indipendente dagli obblighi riguardanti l'eventuale precedente utilizzazione, con cui viene assicurata, in modo anticipato, la tutela antinfortunistica rispetto aM'utilizzatore che acquista il bene o a cui viene ceduto in qualsiasi forma, ancorché gratuitamente. Siffatta indipendenza delle posizioni di garanzia, l'una inerente alla sicurezza dell'uso produttivo di un bene, l'altra al suo trasferimento, si può cogliere con chiarezza se solo si pensi che è possibile cedere a fini produttivi anche macchinari dismessi perché insicuri o superati o non più conformi ad una normativa mutata. Infatti, l'unica ipotesi in cui "Il divieto di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro non opera" è quello in cui "detta vendita sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione degli stessi, una volta ripristinati e messi a norma (In motivazione la Corte ha precisato che spetta al giudice accertare, con indagine di fatto, le condizioni di vendita stabilite in concreto)." (Sez. 3, n. 40590 dei 03/05/2013 - dep. 01/10/2013, Alberimi, Rv. 25693001).
Sicché non è affatto illogico -come si lamenta- che proprio in relazione alla cessione in comodato del bene la sentenza impugnata individui la posizione di garanzia di G.R., il quale, nella sua qualità di amministratore delegato, concluse il contratto di comodato, in occasione dello smantellamento dell'unità produttiva di Remanzacco, ma non si occupò di mettere a norma, prima della consegna al comodatario, o quantomeno al momento dell'installazione, l'apparecchiatura ceduta.
9. Il secondo profilo di doglianza attiene il preteso rischio interferenziale che si sostiene essere stato addebitato all'imputato, cui sarebbe contestata la responsabilità dell'infortunio avvenuto presso il comodatario benché non possa addossarsi al comodante alcuna responsabilità per il cattivo utilizzo dell'apparecchiatura presso il comodatario, o per la modifica della procedura di utilizzo rispetto a quella codificata, ancor più quando il primo abbia provveduto per l'installazione ed all'istruzione degli utilizzatori, con l'invio di un team tecnico.
10. Anche qui, nondimeno, il ragionamento della sentenza è malinteso. Non si tratta, infatti, di un rischio interferenziale, in senso tecnico, cui la decisione non fa cenno, poiché la contestazione non involge il coinvolgimento nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, ma della confusione ed incertezza che accompagnò la procedura di utilizzo del macchinario ceduto, a cominciare dal manuale di sicurezza consegnato al comodatario, nel quale non era chiarito che l'utilizzo di una gru per la rimozione della ventola fosse un presidio di sicurezza per prevenire lesioni da schiacciamento. Cosicché è nella mancanza di corretta informazione alla Fondinord, presso la quale la N.G. installò l'apparecchiatura che la Corte territoriale ravvisa uno degli aspetti della condotta colposa, non nel rischio interferenziale propriamente detto.
In ogni caso, in relazione a quanto affermato dal Collegio di appello in ordine al 'confuso contesto' di sicurezza in cui il macchinario fu installato presso la Fondinord il ricorrente si difende facendo riferimento, da un lato, al conferimento della delega a C., dotato dei requisiti tecnici adeguati e della capacità e piena autonomia di spesa, dall'altro alla mancanza di competenze tecniche dell'amministratore delegato circa la verifica della regolarità del macchinario, per la cui cessione aveva curato solo l'aspetto commerciale. Sono tuttavia argomenti che non invalidano la motivazione della sentenza, poiché il fondamento della responsabilità dell'imputato trova la sua fonte proprio nell'art. 23 d.lgs. cit. che costituisce 'garante' della sicurezza rispetto al trasferimento, a qualsiasi titolo, di un macchinario non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al di fuori dell'ipotesi di cessione per fini di riparazione del medesimo. Il che, com'è ovvio, implica che colui che cura l'aspetto commerciale della cessione debba verificare, quando non ne abbia le competenze tecniche, la conformità delle apparecchiature alla normativa, assicurandosi di trasferire un macchinario in piena efficienza e sicuro, affidando l'incarico di un simile controllo a chi quelle competenze le possiede professionalmente, non essendo sufficiente né che la strumentazione fosse in uso presso un proprio stabilimento sotto la responsabilità di un delegato per la sicurezza, né la mera formale certificazione della conformità alle prescritte misure di sicurezza (cfr. In tema di infortuni sul lavoro, è configurabile la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità del macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, egli non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo del venditore di una minipala in abbinamento con una benna miscelatrice, capovoltasi addosso ad un operaio per l'eccessivo carico, in assenza di adeguate indicazioni, con tacche o segni nella benna, dei livelli massimi di possibile riempimento). (Sez. 4, n. 35295 del 23/04/2013 - dep. 21/08/2013, R.C., Bendotti e altro, Rv. 25639901); ed anche "Nella ipotesi di lesioni personali derivanti da infortunio sul lavoro per effetto dell'uso di un macchinario, risponde del reato anche il venditore del macchinario medesimo ove l'infortunio sia riconducibile alla inadeguatezza dei congegni antinfortunistici, senza che possa rilevare, a discolpa del venditore stesso, la presenza di una formale certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza. (Sez. 4, n. 18139 del 17/04/2012 - dep. 14/05/2012, Perrone, Rv. 25377101) 
11. Queste considerazioni valgono, infine, ad escludere, nel caso di specie, la rilevanza dell'orientamento, richiamato dal ricorrente, relativo all'individuazione della responsabilità per l'inosservanza delle normative sulla sicurezza in aziende di grandi dimensioni, posto che la responsabilità di cui all'art. 23 d.lgs. 81/2008 è correlata (oltre che alla fabbricazione) all'aspetto commerciale, sicché laddove sia l'organo di vertice che cura siffatto aspetto, sottoscrivendo i relativi contratti, è su quello che grava la posizione di garanzia. Il compito, peraltro, in un organigramma aziendale complesso può essere specificamente delegato ad altri soggetti, ma in questo caso non lo è stato, avendo G.R., provveduto direttamente.
12. Infondato, ancora, è il quarto motivo inerente l'assoluta sicurezza dell'assemblatrice sulla quale è intervenuto l'infortunio, anche a seguito della modifica con cui è stato introdotto il comando a pedale, a seguito della richiesta della Intervent, poi incorporata dalla N.G..
Non occorre ripetere qui quanto diffusamente esposto supra, in ordine alla ricostruzione dell'inserimento della modifica e partendo dall'assunto della N.G., secondo cui l'inserimento del pedale non avrebbe comportato alcun aggravamento del rischio, poiché nel momento di azionamento del pedale, comunque, sarebbe stato conservato il principio di funzionamento del comando bimanuale, poiché l'operatore impugnava da un lato, la saldatrice e dall'altro la maschera. E', al contrario, sufficiente osservare che il comando bimanuale, per essere tale, non può dipendere dalla correttezza dell'operazione svolta dal lavoratore, ma deve essere idoneo a prevenire errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre, in modo da evitare le situazioni pericolose.
Non serve neppure, infatti, fare riferimento alle disposizioni di cui alla Direttiva V macchine 2006/42/CE, recepita nel d. Lgs. n. 17/2010 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 6 marzo 2010 e cioè prima della conclusione del contratto di comodato 20 aprile 2010 per comprendere che il principio del comando bimanuale non viene rispettato per il solo fatto che il lavoratore quanto aziona il pedale tiene in mano da un lato la saldatrice e dall'altro, la maschera.
Così, infatti, si ammette che il meccanismo può funzionare anche se il lavoratore tiene le mani libere, perché esso non si ferma solo perché l'operatore lascia la saldatrice o addirittura la maschera che egli tiene in mano. Il fatto che abbia le mani impegnate dagli strumenti di lavoro, perché opera correttamente, non assicura che egli lo faccia e se l'apparecchiatura non si ferma, quando il lavoratore ha libera una delle mani, perciò solo il macchinario è privo dei requisiti di sicurezza, perché le mani possono venire in contatto con gli organi mobili del macchinario. Il comando a due mani, infatti, è un comando ad azione mantenuta che richiede almeno l'azionamento simultaneo dei due comandi manuali per avviare e mantenere il funzionamento della macchina o degli elementi di quest'ultima, assicurando così la protezione alla persona che li aziona.
Nessun rilievo, dunque, possono assumere le testimonianze riportate dal ricorrente, perché dalla sua stessa narrazione si apprende che l'inserimento del comando a pedale per consentire di effettuare piccole rotazioni della ventola, al fine di consentire di assicurarvi la paletta, fu giustificato dall'esigenza di evitare all'operatore il disagio di doversi staccare dalla zona ove operava per ogni singola rotazione del pezzo- a bassa velocità- necessaria a proseguire il lavoro, dopo ogni assemblaggio, dovendo questi ogni volta riporre gli strumenti, portarsi sul comando bimanuale per ruotare la ventola e nuovamente riprendere gli strumenti per procedere.
Ma, com'è ovvio, l'avere inserito il comando a pedale che consente al macchinario di ruotare indipendentemente, e mentre il lavoratore vi opera, è una chiara violazione sinanco del generalissimo obbligo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 d.lgs. 81/2008, come espresso dal disposto delle lett. c), d) e) ed f).
Perdono persino rilievo, a questo proposito, anche le critiche alla sentenza relative al richiamo delle dichiarazioni di Ennio E.DV., consulente del pubblico ministero, che ha riferito di avere constatato che nell'attività di assemblaggio presso la N.G., si registrarono fra il 1997 ed il 2008 sei infortuni di cui due per schiacciamento delle mani (senza tuttavia poter identificare il macchinario coinvolto). Ed invero, a fronte di un meccanismo come quello descritto dallo stesso ricorrente è superfluo fare riferimento a precedenti incidenti, per affermare la pericolosità dell'apparecchiatura. Pericolosità che si conferma anche con riguardo alle operazioni di scarico della ventola in lavorazione, poiché anche in quell'operazione è possibile azionando il pedale aprire il macchinario, consentendo che l'operatore venga a contatto con le parti mobili dell'apparecchiatura. Il fatto che fosse previsto per l'estrazione delle ventole l'utilizzo di una gru o paranco, non usata nel caso di specie {infra), e che la N.G. avesse provveduto all'istruzione degli operatori della Fondinord, attraverso l'invio di un team al momento dell'installazione presso il comodatario, nulla muta. Correttamente, infatti, la sentenza sottolinea il difetto di informazione, anche in relazione all'insufficienza del manuale fornito, ove il tema è trattato troppo sinteticamente ed in modo confuso, tanto che sembrava un accorgimento destinato ad ovviare alla fatica di manovrare le pesanti ventole e non alla sicurezza.
Ma, al di là della formazione ed informazione sull'adozione della manovra di estrazione tramite paranco, ciò su cui il ricorrente non si sofferma- spostando l'attenzione sulla mancata adozione da parte del comodatario della procedura di estrazione con la gru, indicata dal comodante- è la ragione finale fondante la decisione relativa al fatto che le assemblatrici di ventole non erano conformi alla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro 'in quanto azionabili anche con un comando a pedale'. Il che, per le ragioni che si sono già esposte, è di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 23 d.lgs. 81/2008, perché proprio questa modalità d'uso, non impedita dal funzionamento dell'assemblatrice comportava il pericolo di contatto con le parti mobili della medesima. Nondimeno, ciò non era neppure impedito, come spiega bene la sentenza, dall'uso del paranco, poiché anche l'estrazione a mezzo della gru, in presenza del comando a pedale, non escludeva che la mano non impegnata nell'utilizzo del telecomando della gru, non venisse a contatto con le parti in movimento del macchinario, anche del tutto inavvertitamente.
13. Le considerazioni appena svolte consentono di superare anche le deduzioni, di cui alla prima parte del quinto motivo, relative alla mancata predisposizione da parte di Fondinord di un paranco per ogni apparecchiatura, circostanza questa che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato, trattandosi di una misura inidonea ad escludere un uso non conforme alle istruzioni che si assumono impartite.
14. Con riferimento al secondo profilo sollevato con il quinto motivo, attinente la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale introdotto un profilo di colpa inerente la violazione dell'obbligo di evitare anomalie di utilizzo per procedure e dotazioni presso la Fondinord, non descritto nel capo di imputazione, con conseguente mutazione del thema probandum, va richiamato, innanzitutto, l'arresto delle Sezioni Unite che hanno chiarito come "In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto deN'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 24805101).
Si tratta di un principio che è stato declinato anche in materia di reati colposi, rispetto ai quali si è ritenuta insussistente "la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014 - dep. 19/08/2014, Denaro e altro, Rv. 26016101; Sez. 4, Sentenza n. 19028 del 01/12/2016 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269601).
15. Una simile premessa, nondimeno, induce a ritenere manifestamente infondata la censura, anche perché dalla stessa lettura della sentenza impugnata si evince che l'imputato ha ampiamente insistito sulla derivazione dell'infortunio dalla scorretta procedura utilizzata per l'estrazione della ventola, presso la Fondinord, che non aveva imposto, secondo le istruzioni, l'uso della gru, il che significa pacificamente che nessun diritto di difesa è stato violato in ordine alla correlazione fra accusa e sentenza. Non solo, ma le argomentazioni della sentenza al riguardo, più che ad un mutamento dell'ipotesi accusatoria, appaiono collegate alla necessità di dare una risposta alle sollecitazioni dell'imputato sul punto.
16. Il sesto motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. Il ricorrente si lamenta che il collegio di secondo grado non abbia riconosciuto, come richiesto, la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. argomentando in modo illogico, facendo riferimento ad una entità 'non certo minima delle lesioni personali'- introducendo così un limite inesistente nella legge, che esclude solo l'ipotesi di lesioni gravissime- nonché all'importo del risarcimento riconosciuto alla persona offesa, che dimostrerebbe, secondo la Corte territoriale, l'incidenza causale della condotta dell'imputato sull'evento dannoso. Mentre, non solo il risarcimento, transattivamente riconosciuto non è indicativo di alcunché, anche perché liquidato, tenendo conto solo di criteri di convenienza e senza svolgere neppure un accertamento medico legale, ma il minimo apporto dell'imputato nella causazione del danno avrebbe dovuto condurre ad una diversa valutazione, anche perché si può riconoscere un concorso minimo in un fatto grave.
17. Nondimeno, la sentenza non motiva in modo apparente, come assunto dal ricorrente, ma solo in modo sintetico, facendo, nondimeno riferimento esplicito alle ragioni per le quali nega l'applicazione della norma al caso di specie, soddisfacendo i criteri enunciati dalla Sezioni Unite, secondo cui che "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Ed invero, si sofferma sull'entità del danno, che considera confermata dal risarcimento, ma che viene per sé considerata. Sottolinea l'incidenza causale della condotta dell'imputato, che se non viene espressamente riassunta laddove la Corte risponde al motivo di impugnazione specifico, nondimeno si trae da tutto il corpo della motivazione, così come il riferimento al contesto lavorativo nel quale si è prodotto l'evento dannoso. Ed a tal proposito va ricordato che ""L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto). (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 - dep. 18/05/2017, Tempera, Rv. 27003301).
18. E' infondato altresì il settimo motivo, inerente la sanzione irrogata, ritenuta eccessiva, anche avuto riguardo al fatto che al legale rappresentante della Fondinord era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., esclusivamente la pena pecuniaria e tenuta presente la mera apparenza della motivazione della sentenza, in assenza della considerazione di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Per dare risposta alla doglianza è sufficiente richiamare l'uniforme orientamento di legittimità secondo cui "In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 05/11/2015 Ud. (dep. 23/11/2015 ) Rv. 265283; Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013 Ud. (dep. 17/05/2013 ) Rv. 256197). Peraltro, in questo caso la pena è ben al di sotto del medio edittale.
19. Ancora infondato è l'ottavo motivo relativo alla durata della malattia, peraltro parzialmente coincidente con l'unico motivo proposto dalla Fondinord s.r.l. (su cui infra). Si assume, infatti, che in presenza della remissione di querela da parte della persona offesa, in assenza di un accertamento sulla durata della malattia e posto che la prognosi formulata alle dimissioni dal Pronto Soccorso era pari a soli sette giorni, il fatto che l'INAIL per finalità diverse abbia determinato l'inabilità al lavoro, in un periodo superiore ai quaranta giorni, non può costituire prova della sussistenza delle lesioni gravi. Si sottolinea, inoltre, l'omessa motivazione sul punto anche in relazione alla necessità di accedere alla soluzione più favorevole al reo.
Ora, occorre rilevare che la motivazione sottende il principio secondo cui "La lesione personale deve considerarsi grave se l’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia. (Sez. 5, n. 4014 del 27/10/2015 - dep. 29/01/2016, Cucchiella, Rv. 26755601; Sez. 4, Sentenza n. 32687 del 08/07/2009 Ud. (dep. 11/08/2009 ) Rv. 245116; Sez. 4, Sentenza n. 8017 del 14/03/1979 Ud. (dep. 06/10/1979 ) Rv. 142990). Seppure "il concetto di infermità non sia del tutto sovrapponibile a quello di malattia, risultando, rispetto a questo, più ampio (...) poiché «il concetto clinico di malattia -richiede- il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte (S.U., 25/1/2005, n. 9163, Rv. 230317, la quale richiama, fra l'altro, Sez. V, n. 714/1999 e Sez. IV, n. 10643/1996)" (Cass, n. 4339 del 5 febbraio 2016) nondimeno, in questo caso si è di fronte ad una perturbazione funzionale di tipo dinamico, che riguarda l'utilizzo di una mano e quindi può assumersi la sovrapponibilità fra l'inabilità temporanea di cui all'art. 66 d.p.r 1124/1965 (in questo caso si tratta di inabilità assoluta al lavoro, ma il principio vale anche qualora si tratti di inabilità non assoluta purché permanga la limitazione funzionale) e la malattia come riduzione di funzionalità nel senso appena descritto. Con la conseguenza che la certificazione INAIL sull'impossibilità di utilizzare la mano per un periodo superiore a quaranta giorni ai fini lavorativi, costituisce certamente la prova della durata della malattia, come ritenuto, con implicita evidenza, dalla sentenza, che, tuttavia, richiama anche un'altra fonte di prova sulla durata della malattia, individuandola nella certificazione del dirigente medico di Medicina riabilitativa della A.S.L., che il 7 luglio 2011, ben oltre quaranta giorni dall'infortunio, prescrive 'confezionamento di split mano destra' ed un ciclo di dieci sedute di RMSS.
Va trattato, a questo punto, l'unico motivo proposto da Fondinord s.r.l., che si fonda sul medesimo presupposto, posto che una malattia di durata inferiore ai quaranta giorni escluderebbe il reato da responsabilità degli enti. Per dare risposta al motivo è sufficiente quanto appena esposto. Nondimeno, conviene rispondere, benché la Fondinord la espliciti solo in narrativa e non nella parte del ricorso destinata alla proposizione delle doglianze, alla deduzione secondo cui la persona offesa avrebbe contribuito causalmente alla causazione del sinistro, scegliendo per comodità di operare con le mani, laddove era previsto l'uso del paranco, regolarmente fornito dal datore di lavoro, a servizio di due assemblatrici. Anche in questo caso occorre rinviare alla motivazione della sentenza impugnata - sulla cui correttezza ci si già soffermati- che argomenta anche sulla inidoneità del macchinario ad evitare il sinistro, perché fornito di un comando a pedale che consentiva l'operazione svolta dal H.N. e conseguentemente il contatto fra le mani e le parti mobili del medesimo. D'altro canto, la decisione mette anche in evidenza che successivamente all'infortunio l'assemblatrice venne dotata dalla Fondinord di sensori che ne bloccavano il movimento al rilevamento della presenza delle mani, il che dimostra l'assenza, prima di quel momento, di un modello organizzativo predisposto ed adottato dall'azienda idoneo a prevenire l'evento realizzatosi. Infine, va ancora richiamato l'orientamento di questa Corte "In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’ccinteresse o al vantaggio>>, devono essere riferiti alla condotta e non all'evento. (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26111501). Né può dubitarsi della sussistenza dell'interesse dell'ente che avendo omesso la predisposizione dei sistemi di sicurezza ha conseguito un risparmio di spesa, (per tutte: Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016 - dep. 14/06/2016, Mazzotti e altro, Rv. 26806601)
20. Il nono motivo proposto dall'imputato, invece, è fondato. Ed invero la sentenza impugnata ha omesso la revoca delle statuizioni civili, nonostante la revoca della costituzione di parte civile. Siffatte statuizioni debbono pertanto essere revocate.
21. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civile, che vanno revocate. Deve, invece, rigettarsi nel resto il ricorso di G.R. Giancarlo, nonché integralmente quello della Fondinord s.r.l., che va condannata al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che revoca; rigetta nel resto il ricorso di G.R. Giancarlo; rigetta il ricorso della Fondinord s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7/06/2018