Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 10 settembre 2018
Parti: Società Cooperativa Versolavoro-Unicoop e Filcom Confsal
Settori: Servizi, Società Cooperativa Versolavoro, Vercelli
Fonte: fismic.it

Sommario:


Accordo aziendale di secondo livello

Tra Società Cooperativa Versolavoro con sede legale a Vercelli (VC) in via Degli Oldoni 14 […] assistita dall'Unione Regionale della Centrale Cooperativa Unicoop Piemonte con sede a Torino (TO) in piazza Carlo Emanuele II 13 […], Filcom Confsal sede regionale situata in Via Cesana, 52 Torino […]

Premesso
Che la Cooperativa Versolavoro è una cooperativa di produzione lavoro che oltre a svolgere le attività previste dallo statuto è orientata anche alla formazione di aspiranti soci lavoratori subordinati e successivamente al loro inserimento in qualità di soci lavoratori subordinati di cui alla L. 142/2001.
Tutto ciò premesso si stipula e si concorda quanto segue:
le premesse sono parte integrante del presente accordo;
considerato quanto disposto dall'art. 1 e 2 della Legge 142/2001, le parti concordano in base a quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 2 della suddetta legge, i diritti sindacali dei soci lavoratori subordinati devono avere orientamento culturale ed operative di collaborazione nel processo sia di formazione e crescita dell'etica cooperativa, sia nella gestione dell'attività produttiva in particolare nell'affermare quanto disposto dall'art. 1 della legge in questione al comma 2.
A questo fine le parti concordano di istituire una struttura di rappresentanza dei soci lavoratori con una visione collaborativa ampia con la finalità di consolidare l'azione mutualistica della cooperativa. Non potrà decidere azione di contrasto e di lesioni dell'immagine e del patrimonio della cooperativa in quanto potrà chiedere ed ottenere un'assemblea dei soci per definire gli eventuali elementi di contrasto.
In questo spirito si concorda che, in conformità all'art. 2 della Legge 142/2001, il socio lavoratore subordinato partecipa alla formazione dell'organismo di rappresentanza dei soci lavoratori subordinati denominata Rappresentanza Sociale Unitaria (RSU) con il compito di raccogliere le istanze dei lavoratori subordinati e Unitaria (RSU) con il compito di raccogliere le istanze dei lavoratori subordinati e nello svolgimento della loro opera lavorativa, di migliorare l'etica e la professionalità dei soci lavoratori, di contrattare l'applicazione delle normative sul lavoro, di favorire la partecipazione dei soci alla gestione dell'impresa in modo continuo e concreto.
L'organismo RSU sarà composto da 1 (uno) delegato ogni 50 (cinquanta) o frazione di soci lavoratori subordinati nelle singole unità produttive. L'elezione di questo organismo sarà organizzata dalle procedure approvate dall'assemblea dei soci.
Le parti concordano che il ruolo e la funzione di rappresentanza sociale unitaria sono:
1 - attivare iniziative miranti alla crescita e alla cultura dell'etica cooperativa;
2 - vigilare, contrattare, partecipare alla stesura di accordi di secondo livello e di prossimità di cui al D.L. 138 art. 8 convertito con Legge 148/2001 e D.Lgs. n. 81/2015;
3- controllare e certificare su richiesta dei soci la corretta retribuzione degli stessi in rapporto al regolamento interno, agli accordi e leggi vigenti con l'obbiettivo di prevenire i contenziosi e di raggiungere la certezza del costo del lavoro dell'esercizio sociale garantendo così una corretta correlazione tra costi e gestione sociale e finanziaria della cooperativa;
4 - La RSU potrà richiedere la celebrazione di n. 3 (tre) assemblee pari a sei ore retribuite all'anno con gestione autonoma per discutere i problemi inerenti allo stato lavorativo del socio lavoratore subordinato;
5 - La RSU potrà richiedere un contributo volontario ai soci per lo svolgimento della propria attività. La stessa cooperativa in sede di bilancio potrà stanziare contributi per favorire l'azione dell'onanismo, che per svolgere il proprio compito potrà utilizzare consulenze e contributi esterni.
6 - La RSU potrà stipulare accordi di secondo livello su OdL, orario, piani di ristrutturazione ed ammodernamento, premi di produttività, deroghe al CCNL di riferimento, proposte di modifica del regolamento interno;
7- La RSU potrà richiedere all'organo amministrativo che sia inserito all'ordine del giorno dell'assemblea sociale un tema in discussione a sua discrezione.
8 - Curare la corretta informazione sulle deliberazioni sociali e sui diritti e doveri dei soci lavoratori.
Inoltre la RSU ha diritto per svolgere le proprie funzioni a n. 12 (dodici) ore all'anno di permesso retribuito.
La RSU sarà eletta da tutti i soci della cooperativa con formalità democratiche il cui svolgimento sarà concordato successivamente ed approvato dall'assemblea sociale.
Considerando l'attività formativa degli aspiranti soci prima dell'inserimento lavorativo in conformità con l'art. 6 dello Statuto Sociale e l’art. 2527 comma 3 del c.c., le parti concordano di istituire una categoria di soci speciali nelle modalità e nei limiti previsti dalle suddette norme.
Le parti concordano che, per i soci speciali extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, di istituire un periodo necessario per un processo formativo ed addestrati volto alla conoscenza della lingua italiana e della cultura del lavo.
In tale periodo di permanenza del socio nella categoria speciale l'attività non può essere considerato lavorativa ma esclusivamente formativa (ivi compresi periodi di addestramento nell'ambito del programma formativo).
Il programma formativo può essere suddiviso in stati di avanzamento e non può superare i 30 (trenta) mesi complessivi. Il socio appartenete alla categoria speciale che non dovesse superare gli stati di avanzamenti previsti, può essere escluso da tale categoria. Considerando le problematiche sociali di queste categorie, si prevede un rimborso spese, un contributo di solidarietà o di incentivazione alla formazione che non può essere considerato retribuzione lavorativa. Tale contributo non potrà superare l'importo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro annui.
Le parti concordano di derogare ai seguenti articoli del CCNL di riferimento come segue:

Flessibilità e banca ore
Il presente articolo deroga parzialmente gli articoli 7, 8 e 9 del CCNL di riferimento, in presenza di attività con carattere stagionale, periodi di picchi di lavoro di esigenze produttive non programmabili, è consentito un limite massimo di orario lavorativo di 48 ore settimanale per l'intera compagine lavorativa o parte di essa per un periodo massimo di 12 (dodici) settimane. /
orario lavorativo di 48 ore settimanale per l'intera compagine lavorativa o parte di essa per un periodo massimo di 12 (dodici) settimane.
Tutte le prestazioni eccedenti i limiti di 40 (quaranta) ore settimanali (173 ore mensili) non verranno retribuite ma allocate nella banca ore e daranno diritto al loro recupero, fino al massimo di 250 (duecentocinquanta) ore annuali.
Il periodo entro il quale il recupero delle suddette ore può essere effettuato sarà:
• per carenza di lavoro, in questo caso è sufficiente una comunicazione entro 2 (due) giorni;
• per permessi su richiesta del socio lavoratore subordinato la cui richiesta va presentata al responsabile di reparto entro 5 (cinque) giorni prima dell'inizio del permesso stesso, quest'ultimo concederà il permesso sulla base di esigenze tecniche, produttive ed organizzative;
• per fermo di attività a seguito di ristrutturazione o riorganizzazione.
Le ore in banca ore non recuperate a fine anno vanno remunerate con la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL di riferimento.
In presenza di una programmazione annuale carente, le ore in banca ore non recuperate nell'arco dell'anno possono essere rinviate all'anno successivo nella misura del 50%.

Orario di lavoro
Fermo restando quanto disposto dal presente regolamento la cooperativa può applicare automaticamente una flessibilità di orario nell'arco del mese, in attuazione ai principi contenuti nella direttiva CEE n. 104/93 e del D.lgs. n. 66/2003 ovviamente rispettando i limiti di legge giornalieri e settimanali.
[…]
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del CCNL di riferimento, il periodo minimo giornaliero di part time non può essere inferiore a 2 (due) ore e quello settimanale a 6 (sei) ore.