Cassazione Penale, Sez. 3, 27 settembre 2018, n. 42436 - Infortunio con una macchina di confezionamento sottovuoto. Errore di fatto


 

 

Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 06/02/2018

 

 

 

 

Rilevato che

M.P. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis c.p.p., avverso la sentenza, emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte di Cassazione, all'udienza pubblica del 6 dicembre 2016, avente n. 13462/17 e depositata il 20 marzo 2017, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, la quale, in data 2 febbraio 2015, aveva confermato la condanna del predetto, in quanto, nella qualità di delegato alla sicurezza e igiene del lavoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e in violazione dell'art. 34, c 1 D.lgs n. 626 del 1994, aveva cagionato alla dipendente B.A., che stava lavorando alla macchina di confezionamento sottovuoto, trauma di schiacciamento del dorso della mano sinistra, con conseguente inabilità per giorni 52, fatto avvenuto in Villafranca di Verona il 23 novembre 2007; che il ricorrente ha chiesto che la Corte riconosca l'errore di fatto commesso dai giudici del Supremo Collegio, rappresentato dall’omessa declaratoria di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione alla data della deliberazione, lamentando la violazione dell'art. 157 c.p.: infatti, sin dal maggio 2015 risultava maturato il termine massimo di prescrizione, come del resto rilevato dallo stesso sostituto procuratore generale d'udienza, che in dal senso aveva pronunciato le proprie conclusioni;
che a seguito dell'esame de plano del Collegio all'udienza del 10 novembre 2017, il ricorso è stato esaminato nella Camera di Consiglio odierna con procedura ex art. 127 c.p.p.;


Considerato che

l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625 bis c.p.p. all’annullamento della sentenza della Corte di cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, che abbiano avuto influenza sulla decisione, conducendo ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l’errore di fatto (Cass. Sez. 6, n. 25121 del 02/04/2012, Rv. 253105; Sez. un. 27 marzo 2002, n. 16103) e che pertanto devono essere esclusi gli errori valutativi o di giudizio, ovvero gli errori percettivi non inerenti al processo formativo della volontà del giudice di legittimità;
che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250528) hanno precisato che è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, "a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto";
che infatti la Corte di Cassazione deve decidere in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art.609, c. 2, c.p.p., le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, quali la prescrizione (in termini, cfr. Sez. 3, n. 46244 del 23/10/2013, Chierici, Rv. 257856)
che deve essere constatata, nel caso di specie, la mancata rilevazione da parte del Collegio della sentenza impugnata del decorso del termine massimo di prescrizione, considerato il tempus commissi delicti, che per quanto attiene al computo del termine di prescrizione va osservato, infatti, che il reato di cui all'art. 590 c.p., si prescrive ex art. 157 c.p. in sei anni, ai quali va aggiunto ex art. 160 c.p. il periodo di 1/4, ossia nel termine lungo di sette anni e mezzo, per cui considerato il tempus commissi delicti al 23 novembre 2007, il termine finale c.d. lungo, va individuato nel giorno 23 maggio 2015;
che pertanto il ricorso straordinario è fondato (cfr. Sez.3, n. 15683 del 11/3/2010 P.G. in proc. Gargiulo Rv. 246963) e, in conseguenza, deve essere revocata la sentenza n. 13462 del 2017 emessa il 6 dicembre 2016 dalla Quarta Sezione di questa Corte e deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza n. 181 del 2015 emessa dalla Corte di appello di Venezia nei confronti del M.P., per essere il reato di cui all'art. 590 c.p. estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


revocava la sentenza n. 13462 del 2017 emessa il 6 dicembre 2016 dalla Quarta Sezione di questa Corte nei confronti di M.P., annulla senza rinvio la sentenza n. 181/2015 emessa dalla Corte di appello di Venezia nei confronti del medesimo, per essere il reato di cui all'art. 590 c.p. estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018