Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 26 settembre 2018, n. 41901 - Crollo di una trave e mancanza di procedure di sicurezza: il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio sono tenuti a formulare istruzioni scritte sulle modalità di  impiego dei vari mezzi

 


 

 

Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni.


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 03/07/2018

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado con cui M.A.T.C., quale legale rappresentante della Manetta s.p.a., fornitrice della trave crollata, è stata condannata alla multa di euro 1.500,00 perché, in violazione dell'art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81 del 2008 e degli artt. 21 e 22, parte III della Circolare n. 13 del 1982 del Ministero del Lavoro, a fronte della variante che aveva comportato modifiche al progetto iniziale, con l'adozione della trave T10, non forniva procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera, e non riportava tali procedure in un piano antinfortunistico integrativo del p.o.s., omettendo altresì di precisare che la trave T10, la cui parte finale era più larga delle altre, necessitasse di puntellatura, così cagionando lesioni ai lavoratori A.B. e G. P., dipendenti della ICE Costruzioni s.r.l., i quali precipitavano nel vuoto all'esito del crollo della lastra aggiunta sulla trave T10, posizionata direttamente dalla costruttrice Marietta s.p.a., su cui lavoravano (18 ottobre 2012).
2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputata, che ha dedotto l'omessa motivazione in ordine ad una specifica richiesta, contenuta nel primo motivo di appello, diretta ad ottenere la propria assoluzione, in quanto la trave T10, in mancanza della comunicazione dei calcoli di portanza, non poteva essere auto-portante, come emerso dalle dichiarazioni dei tecnici sentiti, e doveva, quindi, essere necessariamente oggetto di puntellatura anche in mancanza di una specifica segnalazione da parte della produttrice e fornitrice.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, atteso che il vizio motivazionale lamentato è ininfluente ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputata, che deriva dalla violazione di una specifica regola cautelare di diligenza, esplicitata nell'art. 21 della circolare del Ministero del Lavoro n. 13 del 20 gennaio 1982 (richiamato nel capo di imputazione), ai sensi del quale il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tale regola cautelare è riferibile a tutti gli elementi prefabbricati (sia a quelli autoportanti sia a quelli non autoportanti), sicché risulta irrilevante l'affermazione di alcuni tecnici, evidenziata nella censura formulata ("tutti i tecnici ... hanno dichiarato che nel caso di elementi autoportanti, il produttore degli stessi è obbligato a fornire all'utilizzatore un foglio di calcolo della loro portanza, cosicché nell'assenza di tale essenziale calcolo, per tutte le velette utilizzate nell'opera, l'autoportanza non può che essere esclusa"), da cui l'imputata pretenderebbe di far discendere l'inutilità e superfluità di una specifica informazione, da parte sua, circa la necessità della puntellatura riguardo la trave T10.
Come affermato già in epoca risalente, difatti, non costituisce vizio invalidante la motivazione della sentenza di appello l'omesso esame di un motivo di gravame manifestamente infondato (Sez. 5, n. 8924 del 28/06/1974 Ud., Rv. 128583).
A ciò si aggiunga che la Corte di Appello, laddove si è soffermata sulla insufficienza delle motivazioni addotte da Manetta per giustificare la mancata consegna, unitamente alla trave in esame, della documentazione necessaria al suo posizionamento ("l'inosservanza delle procedure rispose a precise esigenze, legate alla tempistica, rappresentante da ICE e assecondate dalla costruttrice Manetta"), ha confermato la violazione della regola cautelare di diligenza che impone al fornitore di un prefabbricato di fornire le relative istruzioni sulla sua istallazione e montaggio, non potendo fare affidamento sulla capacità o idoneità dell'acquirente di desumere tali informazioni dalla struttura e conformazione del bene.
2. Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 3 luglio 2018.