Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 18 settembre 2017
Validità: 01.10.2017 - 30.09.2020
Parti: Berco e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Confsal-Fismic
Settori: Metalmeccanici, Berco, Copparo
Fonte: fismic.it

Sommario:

 

1 - Introduzione
2 - Relazioni sindacali
2.1 - Premessa

2.2 - Composizione, competenze e modalità di gestione delle commissioni
2.3 - Commissione Investimenti - Innovazione
2.4 - Commissione Formazione - Inquadramento Professionale e Qualità
2.5 - Commissione Ristorazione Aziendale
2.6 - Permessi Sindacali Aziendali RSU
2.7 - Regolamento Utilizzo Permessi Sindacali RSU
2.7.1 - Quantificazione ore permesso retribuito e non retribuito dirigenti nazionali e provinciali (comma 1, art. 5 Sez. 2A CCNL)
2.7.2 - Procedure gestione permessi retribuiti e non retribuiti
2.7.3 - Dirigenti nazionali e provinciali
2.7.4 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
2.7.5 - Componenti Coordinamento RSU
2.7.6 - Superamento monte ore di organizzazione
2.8 - Utilizzo permessi sindacali RLS
2.8.1 - Quantificazione ore permesso retribuito d.lgs. 81/2008
2.8.2 - Accesso ai luoghi di lavoro del RLS
2.9 - Assemblea Art. 20 L. 300/70
3 - Mercato del lavoro, formazione e inquadramento professionale
3.1 - Mercato del lavoro
3.1.1 Somministrazione di lavoro e contratti a tempo determinato

3.1.2 Apprendistato professionalizzante
3.2 - Formazione
3.2.1 - Formazione per i dipendenti a tempo indeterminato e determinato
3.2.2 - Formazione per l’apprendistato professionalizzante
3.2.4 - Orario formazione
3.3 - Inquadramento professionale

 

4 - Orario di lavoro
4.1 - Premessa

4.1.2 - Permessi annui retribuiti
4.2 - Normalisti
4.3 - Turni avvicendati 3 x 7,5 x 5 ciclo discontinuo con mezz'ora retribuita per la refezione
4.4 - Turni avvicendati 3x8x5 ciclo discontinuo con mezz’ora retribuita per la refezione all’interno dell’orario di lavoro
4.5 - Turni avvicendati 3x8x7 ciclo continuo con mezza ora per la refezione all’interno dell’orario di lavoro
4.6 - Turni avvicendati 3 x 7,5 x 5 ciclo discontinuo con lavoro al sabato e riposo compensativo
4.7 - Orario flessibile e multiperiodale
4.8 - Schema di orario a “18 turni”
4.9 - Reperibilità
4.10 - Maggiorazione lavoro notturno
4.11 - Permessi straordinari per assistenza sanitaria
5 - Retribuzione
5.1 - Terzo elemento riparametrato
5.2 - Premio di competitività aziendale (PCA)
5.3 - Welfare aziendale
6 - Ristorazione aziendale
7 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto
8 - Istituti contrattuali disciplinati dal CCNL
8.1 - Ferie
8.2 - Permessi annui retribuiti
8.3 - Banca ore
8.4 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia
9 - Miscellanea
9.1 - Definizione anno finanziario
9.2 - Informativa periodi di malattia
10 - Disposizioni finali
10.1 - Testo unico
10.2 - Quota servizio contratto
11 - Decorrenza e durata
Allegati


Ipotesi di accordo aziendale di Berco spa Stabilimento di Copparo

Fra Berco spa […] e le Rappresentanze Sindacali Unitarie di Berco spa […], assistite dalle Organizzazioni Territoriali di Ferrara e di Treviso […] Fim-Cisl […], Fiom-Cgil […], Uilm-Uil […], Confsal-Fismic […]
Oggi, 18 settembre 2017, in Copparo, presso la sede di Berco spa (la “Società” o “Berco”), è stata sottoscritta la presente Ipotesi di Contratto Collettivo Aziendale (il “CCA”) che si applica a tutto il personale con qualifica di quadro, impiegato, equiparato e operaio in forza presso lo stabilimento di Copparo della Società.
La presente ipotesi di accordo deve intendersi sospensivamente condizionata, nel senso che, per acquisire efficacia, necessita di: (i) approvazione da parte dei lavoratori di Berco che verranno convocati dalle OO.SS. e dalle RSU in apposite assemblee; (ii) approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società; (iii) sottoscrizione di un nuovo CCA (per il triennio ottobre 2017 / settembre 2020) anche per Io Stabilimento di Castelfranco Veneto.
Le parti firmatarie del CCA d’ora in avanti saranno indicate come le “Parti”.

1 - Introduzione
Le Parti, dopo mesi di intensa negoziazione, condividono preliminarmente un sentimento di comune soddisfazione per essere giunti alla sottoscrizione del presente CCA. Soddisfazione ancora più grande se si considera che questo CCA è stato preceduto da numerose riforme in ambito giuslavoristico, dal recente rinnovo del CCNL, nonché da ben due ristrutturazioni aziendali che hanno visto le Parti su posizioni di aperti, a volte accesi, conflitti
Se questi conflitti sono stati superati - tanto nell’interesse dell’azienda, quanto nell’interesse dei lavoratori - è solo grazie alla reciproca volontà di affrontare, con senso di responsabilità e disponibilità al confronto, le problematiche e le opportunità che vengono riservate da un mercato sempre più competitivo. Nella sempre maggiore consapevolezza che il futuro di Berco ed il suo auspicato rilancio necessitano del fattivo contributo di tutti, dalla prima linea manageriale fino alle giovani risorse neo assunte, nell’ottica di perseguire un bene comune.

2 - Relazioni sindacali
2.1 - Premessa

Nel rispetto dei rispettivi ruoli, funzioni, compiti, diritti e poteri, nel rispetto della legge e del Contratto Collettivo per gli addetti all’industria metalmeccanica privata e alla gestione di impianti (il “CCNL”) di tempo in tempo vigente, le Parti convengono sulla esigenza di continuare a favorire, come hanno sempre fatto, un clima di confronto e di dialogo sulle problematiche che riguardano la Società, manifestando a tal fine la reciproca disponibilità ad incontri periodici di confronto ed approfondimento.
In tale quadro, si confermano i tre seguenti organismi partecipativi aziendali (le “Commissioni” e singolarmente la “Commissione”):
- Commissione Investimenti - Innovazione
- Commissione Formazione - Inquadramento Professionale e Qualità
- Commissione Ristorazione Aziendale

2.2 - Composizione, competenze e modalità di gestione delle commissioni
L'ambito di competenza delle Commissioni è strettamente di natura tecnica - consultiva. Conseguentemente, esse non possono redigere né accordi, né regolamenti, ma solamente rilevare, riportare, evidenziare problematiche inerenti la propria sfera di competenza, individuando le eventuali possibili soluzioni da proporre alle Parti. Ciascuna delle Commissioni è paritetica e composta da un rappresentante, individuato all’interno delle RSU, per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL e da un numero equivalente di unità nominate dalla Società.
Ciascuna Commissione si convoca per iscritto, anche su richiesta formale di uno dei componenti, almeno cinque giorni prima, precisando gli argomenti all'ordine del giorno, fatte salve possibili convocazioni a carattere di urgenza ed eccezionalità decise dalle Parti.
La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno 1 componente di parte aziendale e 2 componenti di parte sindacale, che garantiscono la rappresentanza delle Parti, ed individua al suo interno un coordinatore.
Il coordinatore, alla fine della seduta, si farà carico di redigere un verbale, che sottoscritto, sarà trasmesso alle Parti nei dieci giorni successivi. Il verbale, gli atti e i relativi documenti, sono raccolti c conservati presso la Società.
Il componente della Commissione (rappresentante delle RSU) impossibilitato a partecipare ad una seduta potrà essere sostituito da un “supplente”, rappresentante della stessa organizzazione sindacale del componente assente. Sulla base delle indicazioni formulate dalle Parti, la Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori, che è approvato a maggioranza dai componenti della Commissione stessa.
Su richiesta della Commissione o dei suoi componenti, è possibile effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche negli ambienti di lavoro, previa comunicazione alla Direzione del Personale da parte della Commissione stessa. Qualora, nell'ambito dell’attività della Commissione, la maggioranza dei componenti dovesse individuare la necessità di consultare un esperto interno od esterno, dovrà:
- per l’esterno, richiedere apposita autorizzazione alle Parti, precisandone i motivi, i tempi e le modalità della consultazione. Pertanto l'utilizzo dell'esperto sarà possibile solo previo accordo fra le Parti;
- per l’interno, far pervenire comunicazione alle Parti.
In caso di sostituzione di un membro della Commissione, si dovrà provvedere ad indicare, entro i trenta giorni successivi, la nomina del nuovo componente, sempre individuato per la Società tra i suoi dipendenti c per la RSU al suo interno.
Gli incontri della Commissione si terranno presso i locali di Berco.
I componenti della Commissione sono tenuti al segreto in relazione ai dati e alle conoscenze acquisite durante le proprie sedute, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti di legge e di CCNL.

2.3 - Commissione Investimenti - Innovazione
In relazione ai piani di investimento, verrà esaminato l'impatto delle nuove tecnologie sulla organizzazione del lavoro, sugli organici, sui carichi di lavoro, sugli eventuali tempi assegnati e sulle potenziali capacità di creare indotto e decentramento. In tal senso si realizzeranno almeno due incontri all’anno.
In tali incontri, saranno fomite informazioni relative ai principali aspetti strategici ed operativi dei prodotti commerciali, dei nuovi investimenti finanziati, dell'andamento qualitativo e quantitativo della produzione, i livelli occupazionali ed eventuali studi sull'impatto tecnologico di nuovi investimenti, con particolare attenzione nel favorire la collocazione sul territorio delle attività indotte decentrabili.
Tra le proprie competenze, la Commissione verificherà, con particolare riguardo ai carichi di lavoro ed ai tempi assegnati, l'applicazione delle differenti fasce di orario definite nel presente accordo.

2.4 - Commissione Formazione - Inquadramento Professionale e Qualità
Tramite il continuo e costante monitoraggio durante le fasi di realizzazione degli investimenti finanziati, verrà esaminato l’impatto delle nuove tecnologie sull'inquadramento, anche al fine di valutare eventuali interventi di riqualificazione professionale dei dipendenti, con l'intento di salvaguardare e mantenere il livello professionale medio aziendale e ove possibile migliorarlo.
Annualmente, all’interno dei profili professionali definiti dal CCNL, verrà aggiornata ed ampliata, con le nuove attività emergenti dalle applicazioni di nuove tecnologie, la classificazione unica di cui all’accordo aziendale 6 novembre 1976, 2 giugno 1997 e successive modifiche. Ulteriore obiettivo della Commissione, è pervenire entro i tempi tecnici necessari, ad un testo unico degli inquadramenti professionali aziendali.
I risultati conseguiti dall’azienda con la certificazione di qualità del sistema produttivo, richiedono un continuo sviluppo e miglioramento attraverso interventi rivolti ad analizzare ed eliminare i problemi di non qualità del sistema. Tali risultati, potranno essere raggiunti creando spazi partecipativi per prevenire e contenere i costi della non qualità sul costo totale del prodotto.
I piani formativi individuali di apprendistato e dei corsi di riqualificazione professionale rivolta al personale interno, in fase iniziale di elaborazione verranno preventivamente presentati alla Commissione che ne verificherà il percorso formativo.

2.5 - Commissione Ristorazione Aziendale
La gestione della ristorazione collettiva aziendale ed i locali in cui viene svolta, sono arce di comune interesse e pertanto saranno sottoposte a controlli periodici per verificare il rispetto delle norme di legge in materia di igiene relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti. La Commissione, inoltre, si impegna a monitorare costantemente il livello qualitativo di tale servizio.
Quanto in particolare alle mense interne, le Parti si impegnano a valutare congiuntamente come poterne migliorare l’ambiente, al fine di renderlo più confortevole. Nei tre anni di vigenza del presente CCA, tra i possibili interventi in tal senso, avranno la precedenza le seguenti problematiche attualmente riscontrate:
• Climatizzazione
• Riscaldamento
• Deumidificazione
Inoltre, la Commissione verificherà il gradimento in termini qualitativi e quantitativi delle pietanze e del servizio in generale, incontrerà periodicamente la società di servizio che avrà in appalto la mensa aziendale; fermo restando che la parte economica è di competenza di Berco, la Commissione potrà esaminare i menù stagionali e concordare eventuali variazioni ed avrà parere consultivo sulle eventuali valutazioni durante le gare di appalto.
I componenti della Commissione autorizzati ad accedere ai locali destinati alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti, dovranno essere muniti di idoneo certificato sanitario.

2.8 - Utilizzo permessi sindacali RLS
Semestralmente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e le Rappresentanze dei Lavoratoti, al fine di ridurre momenti conflittuali, relazioneranno alle Parti sullo stato di avanzamento delle attività tese a migliorare la sicurezza in Berco.

2.8.1- Quantificazione ore permesso retribuito d.lgs. 81/2008
1) n. 144 ore, con riferimento al periodo di dodici mesi decorrenti da ottobre a settembre dell’anno successivo, del’ex “Commissione ambiente e sicurezza”;
2) n. 78 ore individuali per ogni rappresentante da utilizzare da ottobre a settembre dell’anno successivo, oltre ai permessi già previsti per le RSU;
3) per la formazione di ogni rappresentante, vengono riconosciute le ore previste per legge (articolo 37 D.Lgs. 81/2008).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (“RLS”):
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Berco ovvero unità produttiva;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all’art. 37;
- riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37; partecipa alle riunioni periodiche di cui all’art. 35.

2.8.2 - Accesso ai luoghi di lavoro del RLS
Il RLS richiederà, di norma con un giorno di anticipo, il permesso retribuito per svolgere le attività di propria pertinenza.
Il preposto, valutate le esigenze tecnico-produttive e le condizioni organizzative, di norma rilascerà il permesso con la dicitura "Permesso Retribuito RLS".
Per i permessi richiesti in base al paragrafo 2.8.1., il preposto indicherà la dicitura "Permesso Retribuito RLS a Carico Ditta".
La tipologia del permesso sarà specificata dal RLS al momento della richiesta e successivamente verificata dalla Direzione del Personale.
Nell'ambito delle ore di permesso previste, il RLS potrà accedere ai luoghi di lavoro consegnando preventivamente al preposto apposita comunicazione.
L’RLS potrà effettuare sopralluoghi interni alla Società anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Sarà compito del preposto attivarsi per informare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, o un addetto da questi incaricato.
Tale visita, potrà avvenire trascorsa un’ora dal momento della consegna del modulo di richiesta o anche prima, in presenza di un positivo riscontro da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
Successivamente alla visita, il rappresentante per la sicurezza provvederà al più presto, ove individui dei rischi, ad avvertire il responsabile di Berco ed il responsabile del Servizio Prevenzione Protezione con la consegna di un verbale formulando nel medesimo eventuali proposte.

2.9 - Assemblea Art. 20 L. 300/70
Le ore di assemblea previste dall’articolo 20 della legge 300/70 si intendono usufruibili in un periodo che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
La Società riconosce altresì un ammontare complessivo di ulteriori 2 ore (non frazionabili in parti inferiori ai 60 minuti) utilizzabili con esclusivo riferimento a tematiche relative alla sicurezza dei lavoratori, purché tali assemblee si tengano ad inizio o a fine turno, con modalità da concordare di volta in volta.

3 - Mercato del lavoro, formazione e inquadramento professionale
3.1 - Mercato del lavoro
3.1.1 Somministrazione di lavoro e contratti a tempo determinato

Le Parti riconoscono, nell’attuale mercato del lavoro, l’importanza della somministrazione di lavoro e dei contratti a tempo determinato quale strumenti per garantire alla Società una maggiore flessibilità in particolari periodi dell’anno o al verificarsi di particolari esigenze organizzative o produttive.
Per tale ragione, le Parti stabiliscono una percentuale massima di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a termine, nella misura complessiva del 25% rispetto al totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, fermo che per ciascuna tipologia di contratto non potrà superarsi la percentuale del 20% rispetto al totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, salvo particolari esigenze aziendali in ragione di picchi di produttività o commesse straordinarie non altrimenti gestibili. Questi ultimi casi, dovranno essere gestiti previo confronto tra le Parti. Le parti concordano di procedere alla trasformazione dei contratti a termine o somministrati a tempo determinato dopo 18 mesi di servizio in azienda, anche per sommatoria di più periodi consecutivi o disgiunti, nell’arco degli ultimi 36 mesi di calendario.

3.2.2 - Formazione per l’apprendistato professionalizzante
I contenuti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante sono i processi formativi, strutturati e certificabili secondo la normativa vigente, in cui l’apprendistato si realizza in un contesto formativo organizzato, volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico - professionali.
La formazione antinfortunistica e di tutela ambientale dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
I contenuti dell’offerta formativa saranno gestiti ed organizzati (i) esternamente alla Società con Centri di Formazione Professionale o enti specializzati nella formazione, utilizzando come docenti anche dipendenti Berco, e/o (ii) internamente alla Società, utilizzando come docenti i dipendenti Berco.
I corsi si svilupperanno in luogo della prestazione lavorativa. Si concorda sulla possibilità di utilizzare la giornata del sabato per lezioni teoriche, previa verifica congiunta della Commissione preposta, secondo gli impegni di lavoro ed in base ad un preciso calendario suddiviso per gruppi di allievi.
L’orario delle lezioni al sabato sarà indicativamente dalle ore 08,30 alle ore 12,30.
La Società per ogni lezione intera sviluppata al di fuori del normale orario di lavoro, a titolo di gettone di presenza, erogherà ai partecipanti una quota omnicomprensiva […]
Salvo giustificato motivo, non è consentita l’assenza alle lezioni tenute fuori dal normale orario di lavoro; in caso di impossibilità di presenziare alle lezioni deve essere preventivamente informato il Servizio del Personale. All’interno della formazione teorica le RSU avranno a disposizione 2 ore di lezione da gestire autonomamente, prevedendo sin da ora interventi mirati per tipologie contrattuali dove siano previste attività formative specifiche.

3.2.4 - Orario formazione
Per l’attività di formazione va garantito un congruo riposo, evitando sovrapposizione con i turni di lavoro.

4 - Orario di lavoro
4.1 - Premessa

Nel comune intento di adoperarsi affinché l'utilizzazione degli impianti, i livelli di produttività, qualità ed efficienza siano ottimali e non disgiunti dall'organizzazione, è necessario operare un intervento in materia di orario di lavoro che definisca differenziate ed articolate fasce di orari secondo specifiche ed organiche necessità.
Tale definizione comporta il superamento delle diverse interpretazioni relative alle gestioni e applicazioni delle differenti fasce di orario, riportando la definizione del calendario produttivo ad una normale relazione fra le parti. Le Parti ogni anno, entro il mese di ottobre, definiranno un calendario lavorativo dove, in base ai programmi produttivi, all’andamento del mercato ed agli orari di lavoro vigenti, stabiliranno le giornate di chiusura collettiva per il periodo di dodici mesi da ottobre a settembre dell’anno successivo.
Nel medesimo incontro, la Società illustrerà alle RSU le attività e le prospettive produttive dell’anno, avviando così un confronto su previste esigenze di straordinari o di maggiore flessibilità.
Resta altresì inteso che nell’eventualità in cui la Società necessiti di introdurre e far rispettare diverse tipologie di orario rispetto a quelle sotto riportate, con le RSU dovrà iniziarsi un confronto con almeno 14 giorni di anticipo rispetto all’implementazione delle nuove tipologie di orario.
La Società si impegna inoltre a valutare di concedere margini di flessibilità di inizio (e, conseguentemente, di fine) giornata lavorativa (ad esempio prevedendo un ingresso che possa avvenire tra le 7.30 e le 9.00), in ragione dei reparti, dei ruoli, delle mansioni dei dipendenti richiedenti.
A parziale integrazione di quanto previsto dal CCNL sull’utilizzo dei permessi retribuiti da usufruire a livello individuale o collettivo, si conviene sulle seguenti condizioni di miglior favore.
Personale Turnista
la concessione di permessi retribuiti individuali per unità inferiori a 4 ore e comunque non inferiori all’ora, in ragione di anno sociale, per un valore non superiore a 30 (trenta);
Personale Normalista
la concessione di permessi retribuiti individuali per unità inferiori a 4 ore c comunque non inferiori all’ora, in ragione di anno sociale, per un valore non superiore a 40 (quaranta);
a fronte di ritardi giustificati da particolari necessità personali e per un numero massimo di tre casi all’anno, il dipendente potrà chiedere la copertura del ritardo con arrotondamento al quarto d’ora superiore, utilizzando il proprio monte ore “Permessi Annui Retribuiti"; in alternativa, il dipendente ad orario normale, ove possibile, potrà chiedere di recuperare il ritardo nella stessa giornata con il corrispondente prolungamento dell’orario pomeridiano. Per “ritardo” si intende un ingresso posticipato al lavoro con un massimo di 60 (sessanta) minuti dall’inizio del proprio turno di lavoro.

4.2 - Normalisti
Il regime ordinario è di quaranta ore settimanali, articolato su un turno normale giornaliero per cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì […]

4.3 - Turni avvicendati 3 x 7,5 x 5 ciclo discontinuo con mezz'ora retribuita per la refezione
[…]
Il regime ordinario è di 40 ore settimanali, di cui due e mezza a titolo di mezza ora retribuita per la refezione, usufruita nella ultima mezza ora di ogni turno […]
Dove sia richiesto, da condizioni tecnico-organizzative, per l’intero arco della giornata (24 ore) la presenza continua di personale, la Società garantirà l’utilizzo della mezza ora per la refezione all’interno dello stabilimento e all’interno dell’orario giornaliero articolato nel seguente modo:
[…]
Nel limite delle possibilità tecnico-organizzative la Società favorirà la massima rotazione possibile.

4.4 - Turni avvicendati 3x8x5 ciclo discontinuo con mezz’ora retribuita per la refezione all’interno dell’orario di lavoro
[…]
Tale regime d’orario si applica in tutte le aree/impianti, e su tutti gli impianti automatici presenti attualmente in Berco e su quelli che verranno inseriti in futuro, previo confronto con le RSU.
[…]
Nel limite delle possibilità tecnico-organizzative la Società favorirà la massima rotazione possibile.

4.5 - Turni avvicendati 3x8x7 ciclo continuo con mezza ora per la refezione all’interno dell’orario di lavoro
Il regime ordinario sarà articolato su tre turni avvicendati giornalieri di otto ore, con rotazione su tutta la settimana (3x7), con riposo alternato ai giorni lavorativi e con la garanzia dell’utilizzo della mezz’ora mensa all’interno dello stabilimento e all’interno dell’orario giornaliero […]
L’impostazione del ciclo continuo, secondo lo schema definito dal CCA, comporta la strutturazione della quinta squadra organica per la copertura di assenze. Tale squadra, quando non impegnata, sarà adibita ad altre attività produttive e non.
[…]
Fatto salvo quanto stabilito per la quinta squadra organica, utilizzi del personale a ciclo continuo, saranno preventivamente comunicati e valutati con le RSU.
La Società fornirà entro il 10 settembre di ogni anno, tutte le sequenze dei cicli di turnazione per il periodo di riferimento, suddivise per le aree e/o impianti interessati.
[…]

4.6 - Turni avvicendati 3 x 7,5 x 5 ciclo discontinuo con lavoro al sabato e riposo compensativo
Le particolari necessità di alcune attività, produttive e non (manutenzioni, sorveglianza impianti, ecc..) richiedono la possibilità di utilizzare strumenti flessibili dell’orario di lavoro con il riposo compensativo.
Le Parti concordano sulla necessità di instaurare un confronto sugli aspetti produttivi e tecnico organizzativi, con almeno 15 giorni di anticipo sulla partenza del ciclo discontinuo con riposo compensativo, al fine di ricercare eventuali soluzioni alternative, fatti salvi casi del tutto eccezionali
Il regime ordinario è di 40 ore settimanali, di cui due e mezza a titolo di mezza ora retribuita per la refezione, usufruita nella ultima mezza ora di ogni turno.
[…]
Il riposo compensativo dovrà essere effettuato nella stessa settimana in cui si presterà il lavoro al sabato.

4.7 - Orario flessibile e multiperiodale
Le Parti intendono confermare - e quindi si ha qui per richiamato e ad ogni fine ritrascritto - il contenuto del “Verbale di accordo sulla flessibilità” sottoscritto in data 16 gennaio 2017 presso la sede di Copparo, da intendersi quindi quale parte integrante del presente CCA.
La Società dichiara la propria disponibilità a verificare, caso per caso, eventuali richieste di esonero dalla suddetta disciplina contenuta nel citato Verbale, con esclusivo riferimento a quelle categorie di lavoratori che possano presentare oggettive difficoltà di gestione di un orario flessibile:
• Gestanti;
• Astensione facoltativa;
• Congedi parentali;
• Single non conviventi, con figli fino a 13 anni.
Resta altresì inteso che tali lavoratori, qualora ottenessero il suddetto esonero, saranno tenuti, a discrezione del capo reparto/capo area, ad un obbligo di corrispondente recupero nelle settimane successive svolgendo la prestazione lavorativa nel reparto di appartenenza o in un diverso reparto oppure all’utilizzo di un numero corrispondente di PAR/giorni di ferie/Banca Ore.

4.8 - Schema di orario a “18 turni”
Le Parti, al fine di garantire ulteriore flessibilità al processo produttivo, intendono introdurre anche il seguente nuovo regime di orario di lavoro a 38 ore medie settimanali.
Il regime sarà articolato su tre turni avvicendati giornalieri di otto ore, con rotazione dal lunedì al sabato, con riposo alternato ai giorni lavorativi e con la garanzia dell’utilizzo della mezz’ora mensa all’interno dello stabilimento e all’interno dell’orario giornaliero [...]

4.9 - Reperibilità
Ove sia richiesta la prestazione di attività come servizi, assistenze e/o manutenzioni, durante le fermate collettive, i periodi festivi e di riposo (sabati), per interventi straordinari che non richiedono la presenza continua di personale, è creato l’istituto della reperibilità.
Il Dipendente in reperibilità deve essere in grado di presentarsi in tempi brevi (entro 45 minuti), su richiesta della Società, presso lo stabilimento richiedente, per gli interventi di propria competenza.
La sequenza e i periodi di reperibilità dovranno essere preventivamente definiti e comunicati agli interessati in un calendario mensile e trimestrale.
Al dipendente interessato alla reperibilità è riconosciuta una indennità di € 50 lordi per ogni giornata di reperibilità.
L’orario della reperibilità ha inizio alle ore 6,00 e termina alle 6,00 del giorno successivo.
[…]
Le ore di lavoro effettuate presso lo stabilimento durante il periodo di reperibilità oltre l’ora, già riconosciuta forfettariamente nell’importo lordo, saranno pagate come straordinario secondo le modalità stabilite dal CCNL. Nell’ipotesi in cui l’intervento si protragga nell’orario notturno, oltre le ore ventiquattro, precedente la ripresa dell’attività lavorativa di primo turno o normale, si prevede la possibilità per tutte le ore svolte oltre le ore 22,00 di recuperarle automaticamente con un riposo compensativo sulla ripresa lavorativa.
Nella settimana in cui un dipendente è in reperibilità, resta inteso che non gli potrà essere richiesta una prestazione di lavoro straordinario “comandato”, ma solo su base volontaria.

6 - Ristorazione aziendale
Nel riconfermare il significato del servizio della ristorazione aziendale ed in ottemperanza alle vigenti norme - fermo e ribadito l’impegno, da parte della Società, a monitorare il livello qualitativo, anche ambientale, di tale servizio […]
Le Parti convengono di garantire il servizio mensa anche per i lavoratori addetti al terzo turno, con le seguenti modalità di erogazione e consumazione del pasto:
Cicli continui e ciclo discontinuo 3x5x8 con pausa per la refezione all’interno dell’orario di lavoro, verrà garantito un cestino completo alla mensa interna (n° 5) negli stessi orari attualmente previsti nella pausa di 30 minuti per la refezione.
Ciclo discontinuo 3 x 5 x 7,5 con mezza ora retribuita per la refezione, il pasto potrà essere consumato nella mensa esterna a partire dalle ore 20,00, prima dell’inizio del turno.
Modalità di consumazione del pasto nei casi di accorpamento degli orari di lavoro per assemblee o scioperi (max 2 ore).
1° turno:
Il Reparto Stampaggio consuma il pasto al termine del proprio orario di lavoro presso la mensa aziendale esterna, mantenendo la mezz’ora di pausa mensa.
I cicli continui, trattamenti termici e Maxi pressa anticipano l’orario della mensa interna per permettere la consumazione del pasto prima del termine dell'orario di lavoro.
2° turno:
Il secondo turno può consumare il pasto presso la mensa esterna nei normali orari di funzionamento della mensa, mantenendo la mezz’ora di pausa mensa.
3° turno:
Mensa interna dalle 19.30 alle 20.30 con normale erogazione del pasto.

8 - Istituti contrattuali disciplinati dal CCNL
8.3 - Banca ore

La Società riconosce a tutti i lavoratori che abbiano una Banca Ore con un massimo di 40 ore accumulate, la possibilità di incrementare il proprio monte ore conferendovi - anche in maniera frazionata mese per mese - la maggiorazione prevista per orario flessibile, straordinario, notturno, plurisettimanale. Il conferimento in via frazionata non sarà invece possibile per quei lavoratori che abbiano una Banca Ore con oltre 40 ore accumulate.
Resta in ogni caso confermato che la scelta, tra pagamento delle maggiorazioni dovute c conferimento in Banca ore, dovrà essere effettuata dai lavoratori entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le maggiorazioni. Resta inoltre inteso che la fruizione, da parte dei lavoratori, di ore accantonate in Banca Ore potrà avvenire a decorrere dal secondo mese successivo al loro accantonamento.