Categoria: Guide alla lettura - Interpelli
Visite: 6488

.

Interpello n. 07 del 21 settembre 2018
 

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - Note


 

Oggetto

Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e - learning.


 

Ente proponente

Consiglio Nazionale delle Ricerche.


 

Quesito

Se, premesso che il d. lgs. 81/08 e l'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 affermano che il datore di lavoro può organizzare corsi per i lavoratori sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I e premesso che l'Allegato II dell'Accordo del 7 luglio 2016 - che sostituisce il citato Allegato I dell'accordo del 21 dicembre 2011 - nel punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo" recita: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A", sia corretto applicare l'Allegato II dell'Accordo del 7 luglio del 2016 nel punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo", esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp e non anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità E - learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo.


 

Risposta

I soggetti formatori, sulla base di quanto stabilito nell'Accordo del 7 luglio del 2016, sono solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e - learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.


 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008; Accordo 21 dicembre 2011; Accordo 7 luglio 2016.


 

Note

L’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nella parte titolata “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione’’, in punto di premessa, ravvisa esplicitamente “la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina’’.