Categoria: Normativa statale
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Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
G.U. 4 ottobre 2018, n. 231

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché di garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione;
Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, nonché di disposizioni intese ad assicurare l'adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione, nell'intento di potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
 

Emana
il seguente decreto-legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE

Capo I
Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale

Art. 1
Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
2) il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.»;
3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;
c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;
d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»;
e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;
f) all'articolo 18-bis:
1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 6,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;
g) all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»;
h) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamità). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
i) all'articolo 22:
1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 6» sono soppresse;
2) dopo il comma 12-quinquies, è aggiunto il seguente:
«12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.»;
l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
n) all'articolo 29, comma 10:
1) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;
2) la lettera c) è abrogata;
o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria,»;
p) all'articolo 39:
1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
q) dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
b) all'articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,».
3. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;
b) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Dopo l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è inserito il seguente:
«Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.
4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.
5. Quando è presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza è adottata entro 5 giorni.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) è abrogata;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono soppresse;
c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse;
d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) è abrogata.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.
8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
 

Art. 2
Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri

1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;
b) al sesto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 3
Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»;
b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;
c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero»;
b) all'articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «è stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero»;
c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 4
Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione

1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020.
 

Art. 5
Disposizioni in materia di divieto di reingresso

1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.».
 

Art. 6
Disposizioni in materia di rimpatri

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».
 

Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale

Art. 7
Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;
b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.».
 

Art. 8
Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».
 

Art. 9
Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
e) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;
b) all'articolo 28-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.
1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;
2) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse;
c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo è abrogato;
d) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.»;
e) all'articolo 35-bis:
1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis, commi 1-ter e 2,»;
2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.
 

Art. 10
Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.».
 

Art. 11
Istituzione di sezioni della Unità Dublino

1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dall'articolazione dell'Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.».
 

Art. 12
Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16.»;
c) all'articolo 9, il comma 5 è abrogato;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo 9,»;
2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all'articolo 9»;
e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»;
f) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3 è premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1» sono soppresse;
5) la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: «Art. 14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza»;
g) all'articolo 15:
1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) la rubrica dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente: «Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza»;
h) all'articolo 17:
1) il comma 4 è abrogato;
2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
i) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il Dipartimento per le libertà civili» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le libertà civili»;
2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;
l) all'articolo 22, il comma 3 è abrogato;
m) all'articolo 22-bis, al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
n) all'articolo 23:
1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».
3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».
4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.
5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.
6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 13
Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»;
2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
c) l'articolo 5-bis è abrogato.
 

Capo III
Disposizioni in materia di cittadinanza

Art. 14
Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
c) dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:
«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948.»;
d) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».
 

Capo IV
Disposizioni in materia di giustizia

Art. 15
Disposizioni in materia di giustizia

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:
«Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). - 1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.
2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.».
 

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo

Art. 16
Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare

1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» è inserita la seguente: «612-bis,».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 17
Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo

1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 18
Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.
 

Art. 19
Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali

1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».
 

Art. 20
Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».
 

Art. 21
Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»;
b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,».
 

Art. 22
Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 39.
 

Art. 23
Disposizioni in materia di blocco stradale

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»;
b) l'articolo 1-bis è abrogato.
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».
 

Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa

Art. 24
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
b) all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» è inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.»;
2) la lettera d) è abrogata;
c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;
d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 25
Sanzioni in materia di subappalti illeciti

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»;
b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».
 

Art. 26
Monitoraggio dei cantieri

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».
 

Art. 27
Disposizioni per migliorare la circolarità informativa

1. L'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
«Art. 160. - Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 28
Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.».
 

Art. 29
Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.
 

Capo III
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

Art. 30
Modifiche all'articolo 633 del codice penale

1. All'articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati.».
 

Art. 31
Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma, del codice penale;».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Capo I
Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno

Art. 32
Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno

1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso:
a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;
b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate:
1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico»;
2) all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;
3) all'articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».
2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.
3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».
4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
 

Art. 33
Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
 

Art. 34
Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.
 

Art. 35
Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
 

Capo II
Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Art. 36
Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore,».
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che può essere»;
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
3. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»;
2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione»;
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un anno l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto.»;
d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.
6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:
a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;
b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico;
d) le fondazioni bancarie;
e) gli enti territoriali.
7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.»;
e) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.»;
f) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.»;
g) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
«12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»;
h) dopo il comma 15-ter è aggiunto, in fine, il seguente:
«15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio.».
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 37
Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».
2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1;»;
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;
b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» è soppressa.
3. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite di cento unità»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.».
4. Per l'attuazione del comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.
 

Art. 38
Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.».
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.
3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell'articolo 52 sono abrogati.
4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
 

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 39
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari a 15.681.423 euro per l'anno 2018, a 57.547.109 euro per l'anno 2019, a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno;
b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 531.423 euro per l'anno 2018, a 2.497.109 euro per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 40
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2018

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro dell'interno
Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione
Savona, Ministro per gli affari europei
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede