PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO NEL PORTO DI LIVORNO E NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELL’AREA PORTUALE

REGIONE TOSCANA
con sede in palazzo Strozzi Sacrati - piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze rappresentata dal Presidente Enrico Rossi

DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO
con sede in piazza della Sanità, 1 - 57123 Livorno rappresentata dal Contrammiraglio Giuseppe Tarzia

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
con sede in Scali Rosciano, 6/7 - 57123 Livorno rappresentata dal Presidente Stefano Corsini

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
con sede via Maurizio Bufalini, 7 - 50122 Firenze rappresentata dal Direttore regionale Giovanni Asaro

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO TOSCANA
con sede in via Marsilio Ficino, 13 - 50132 Firenze rappresentata dal Direttore regionale Roberto Lupica

COMUNE DI LIVORNO
con sede in piazza del Municipio 1 - 57123 Livorno rappresentata dal Sindaco Filippo Nogarin

COMUNE DI COLLESALVETTI
con sede in piazza della Repubblica, 32 - 57014 Collesalvetti rappresentata dal Sindaco Lorenzo Bacci

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA - ARPAT
con sede via Nicola Porpora, 22 - 50144 Firenze rappresentato dal Direttore generale Marcello Mossa Verre

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
con sede in via via Antonio Cocchi, 7/9 - 56121 Pisa rappresentata dal Direttore generale Maria Teresa De Lauretis


 

Visti:
1) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485);
2) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
3) il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
4) il comma 6 ter dell’articolo 29 sexies decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per il quale “le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative”;
5) la legge 28 gennaio 1994, n. 84. (Riordino della legislazione in materia portuale) e s.m.i. e in particolare gli articoli 1, 6 comma 4, 8 comma 3, 14, 15, 16, 17, 18, 24;
Preso atto che vanno definiti luoghi e momenti di integrazione ai fini di un aumento dell’efficacia dell’opera di prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro nonché di controllo e ispezione, attualmente di competenza di più enti, compresa la relativa programmazione e che tutti i sottoscrittori prestano la loro collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze;
Considerata quindi la necessità di potenziare tutte le attività coinvolgendo i soggetti con competenze in materia in modo da avere un quadro di riferimento onnicomprensivo della situazione e possibilità di coordinare le azioni per raggiungere standard elevati di sicurezza sul lavoro, elaborando progettualità mirate e sperimentali, per una migliore gestione delle problematiche tipiche dell’area industriale e portuale di Livorno, tenuto conto della particolare tipologia delle attività e degli stabilimenti presenti;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020 approvato con risoluzione del Consiglio regionale del 15 marzo 2017, n. 47 dove si legge che:
a) gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono concepiti per affrontare i vari aspetti legati alla sicurezza sul lavoro - informazione, assistenza, vigilanza, controllo, formazione, comunicazione - con l'obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza dei lavoratori della Toscana;
b) il Piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro affronta tutti gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro - informazione, assistenza, vigilanza, controllo, formazione, comunicazione - con l'obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutta la Toscana, con particolare attenzione ai settori più a rischio;
Visto l’Accordo di collaborazione per la realizzazione di un intervento di prevenzione mirato a migliorare la sicurezza sul lavoro nelle aziende che operano nel porto di Livorno tra l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), del 9.2.2018, volto a elevare stabilmente i livelli di sicurezza del lavoro tramite l’attuazione di un piano mirato di prevenzione, con l’obiettivo concreto di ridurre le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, in particolare quelli mortali e gravi, nelle aziende che operano nel Porto di Livorno proponendo un modello territoriale partecipativo di assistenza e supporto alle imprese nella prevenzione dei rischi; a supportare operativamente le aziende nell’implementazione di Sistemi di gestione e Sicurezza sul Lavoro; a migliorare l’approccio al processo di valutazione e gestione dei rischi, al fine di ridurre gli incidenti e gli infortuni sul lavoro; a migliorare l’organizzazione aziendale finalizzata alla prevenzione dei rischi costituendo una rete collaborativa tra Istituzioni, Aziende e rappresentanti dei lavoratori (RLS e RLSS); a coinvolgere un numero sempre più ampio di imprese per avviare un confronto fra le diverse esperienze ed individuare esempi di buone pratiche da condividere a livello nazionale.
Considerato che la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per tutti i soggetti firmatari e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione in molti casi già in essere, diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;
Considerato che da anni la Regione ha intrapreso azioni ed adottato atti per settori industriali specifici, coinvolgendo una pluralità di soggetti sia istituzionali che sociali, e per ciò che riguarda la portualità, la deliberazione n. 1058 del 9 novembre 2015 che approva il “Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino” che ha coinvolto Regione Toscana e Autorità Portuali di Marina di Carrara, Livorno e Piombino, Sindaco di Carrara, Sindaco di Livorno, Sindaco di Piombino, Direzione Interregionale del Lavoro di Roma, Direzione regionale Inail, Direzione regionale Vigili del Fuoco Toscana, Direzione regionale Inps, Confindustria regionale, Assologistica, Fise-Uniport, Segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, Cgil Camera del Lavoro di Livorno, Cgil Camera del Lavoro di Massa Carrara, Ust Cisl Livorno, Ust Cisl Massa Carrara, Uil Livorno, Uil Massa Carrara, Azienda Usi 1 Massa Carrara e Azienda Usl 6 Livorno, e che istituisce i rappresentanti del lavoratori per la sicurezza di sito (RLSS);
Considerato che la Regione, con la deliberazione n. 455 del 24 aprile 2018, ha approvato un Protocollo di Intesa sul coordinamento e monitoraggio della sicurezza del lavoro in Toscana per allargare le azioni necessarie alla sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgere tutti i soggetti competenti in materia e coordinare le azioni per raggiungere standard elevati di sicurezza;
per quanto suesposto, si conviene quanto segue
 

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo le parti collaborano, nel rispetto delle rispettive competenze, al fine di elevare gli standard di sicurezza sul lavoro dell’area industriale e portuale di Livorno mediante azioni e progettualità che interessano:
a) l’ambito portuale in cui si svolgono operazioni portuali;
b) gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. direttiva Seveso);
c) le operazioni che comportano rischi oggetto dell’ambito applicativo di normative diverse.
2. Rimane fermo quanto stabilito dal "Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 9 novembre 2015 di cui il presente atto costituisce potenziamento e sviluppo per l’area di Livorno.
3. Le parti condividono le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto.
 

Art. 2
(Cabina di regia)

1. È istituita una Cabina di regia composta dai rappresentanti di tutti i membri firmatari del presente protocollo e presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato. La Cabina di regia promuove incontri periodici con le parti sociali, anche su loro richiesta, con riferimento all’oggetto ed alle finalità del presente protocollo.
2. La Cabina di regia approva entro novembre, relativamente all’anno successivo, il Piano di attività per la sicurezza sul lavoro e ne monitora l’implementazione almeno ogni sei mesi.
3. La Direzione generale della Giunta regionale assicura le attività di segreteria e di supporto alla Cabina di regia.
 

Art. 3
(Piano sulla sicurezza sul lavoro)

1. Ogni anno il Piano sulla sicurezza del lavoro, sulla base degli elementi forniti dal Nucleo tecnico, di cui all’articolo 4:
a) individua le problematiche in materia di sicurezza per gli ambiti di cui al comma 1 dell’articolo 1 definendo indirizzi per affrontarle,
b) definisce criteri per lo sviluppo del sistema di sorveglianza sugli infortuni, il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo di tutti i soggetti firmatari nonché i criteri per le modalità congiunte di ispezione;
c) detta le linee di sviluppo delle procedure in materia di sicurezza, prevedendo, eventualmente, la predisposizione di apposite linee guida oltre che di modalità per renderle cogenti;
d) definisce le linee per le attività di comunicazione per l’attuazione delle finalità del presente protocollo nonché per la condivisione delle informazioni per la sensibilizzazione e l’attenzione di tutti i soggetti competenti in materia di sicurezza sul lavoro;
e) promuove la formazione congiunta degli operatori di vigilanza e dei lavoratori, dettandone le linee di indirizzo.
 

Art. 4
(Nucleo tecnico)

1. E istituito un Nucleo tecnico con i membri indicati dai sottoscrittori del presente protocollo e dai settori della Giunta regionale competenti in materia.
2. Il Nucleo Tecnico, coordinato dal Direttore generale della Giunta regionale:
a) predispone il Piano di attività per la sicurezza sul lavoro da sottoporre all’approvazione della Cabina di regia;
b) provvede al monitoraggio dell’implementazione del piano attraverso il Nucleo operativo;
c) riferisce almeno ogni sei mesi alla Cabina di regia.
3. Il Nucleo tecnico, tenendo conto anche del rapporto annuale sugli incidenti del lavoro in Toscana previsto dal Protocollo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 24/4/2018, in particolare:
a) agisce per garantire il massimo coordinamento delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza svolte ai sensi del d.lgs 81/2008 e d.lgs 105/2015, per rafforzare il sistema di gestione della sicurezza complessivo;
b) propone le modalità di integrazione fra le diverse tipologie di misure di controllo e la programmazione delle attività ispettive da svolgersi in forma congiunta o coordinata tra gli Enti aventi competenze di vigilanza o controllo per gli ambiti previsti dall'articolo 1;
c) coordina la predisposizione di linee guida sugli aspetti evidenziati ai punti a e b del presente comma e sulla sicurezza delle procedure di lavoro nei settori di cui all’articolo 1, lettere a, b e c;
d) individua il fabbisogno formativo e gli ambiti di formazione degli operatori di vigilanza e dei lavoratori nonché le necessità comunicative per l’attuazione del presente protocollo;
e) promuove la condivisione delle informazioni dei firmatari, nel rispetto della normativa vigente;
f) su proposta dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, approfondisce gli aspetti giuridici con riferimento alla possibilità di introdurre nella regolamentazione in materia di concessioni, clausole utili a perseguire le finalità del presente atto;
g) promuove l’elaborazione di documenti tecnici per l’implementazione delle attività di competenza degli enti firmatari.
 

Art. 5
(Nucleo operativo)

1. È istituito un Nucleo operativo con i membri indicati dai componenti del Nucleo tecnico.
2. Il Nucleo operativo invita i RLS, RLST e RLSS ad incontri programmati per collaborare in merito all'analisi degli eventi infortunistici, degli incidenti (compresi i mancati incidenti che abbiano comportato la sospensione di operazioni portuali) e dei provvedimenti adottati dalle società nei confronti dei dipendenti inadempienti, al fine di consentire il miglioramento dei sistemi di prevenzione e delle procedure operative e/o di buone prassi.
3. Il Nucleo operativo si riunisce localmente e, tenendo conto del Piano per la sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 2:
a) approfondisce le cause e i fattori di rischio degli incidenti derivanti dalle operazioni portuali o-condotte sugli impianti, anche a carattere saltuario, sia dell’ambito portuale che di quella contigua e del retro-porto, anche al fine di promuovere la produzione di documenti tecnici di riferimento per la migliore gestione in sicurezza delle stesse attività;
b) esamina le procedure/istruzioni operative, anche di manutenzione, cercando tutti i punti di contatto tra le analisi di sicurezza, svolte dal gestore con particolare riferimento al titolo IX del d.lgs. 81/2008 e le procedure/istruzioni operative che vedono coinvolte le sostanze pericolose elencate nel d.lgs. 105/2015;
c) propone le modalità organizzative delle attività di controllo svolte in modalità congiunta o coordinata tra gli Enti aventi competenze di controllo per gli ambiti previsti dall'articolo 1;
d) elabora indicazioni, per quanto di competenza dei membri, per lo svolgimento delle attività dei i RLS, RLST e RLSS e in particolare per la redazione della loro relazione periodica alla Azienda ASL;
e) effettua, senza interferenze con le competenze e le indagini previste dalla legge, le analisi preliminari sugli incidenti accaduti al fine del raggiungimento delle finalità del presente protocollo.
 

Art. 6
(Oneri e validità)

1. Dalla sottoscrizione del presente protocollo non derivano oneri finanziari per le parti.
2. Il presente Protocollo ha validità fino al termine della legislatura regionale corrente.
 

Art. 7
(Atti attuativi, adesioni e modifiche)

1. Le parti possono sottoscrivere protocolli attuativi, accordi e/o convenzioni per il raggiungimento delle finalità del presente atto, identificando le risorse necessarie disponibili.
2. Il presente Protocollo potrà essere esteso ad altre amministrazioni statali e enti pubblici, enti o associazioni private o soggetti privati rilevanti; le nuove adesioni sono formalizzate tramite sottoscrizione del presente Protocollo da parte del nuovo soggetto, previo consenso unanime di coloro che lo hanno già sottoscritto manifestabile reciprocamente con modalità digitali.
3. Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.