Tipologia: CCNL
Data firma: 22 ottobre 2012
Validità: 26.11.2012 - 25.11.2015
Parti: Sal e Ancors
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ancors
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Titolo I Validità e sfera di Applicazione
Art. 1 (Validità)
Art. 2 (Sfera di applicazione)
Art. 3 (Definizione di impresa artigiana)
Titolo II Classificazione del Personale
Art. 3 (Declaratoria)
Art. 4 (Distinzione tra Quadri, Impiegati ed Operai)
Quadri
Art. 5 (Declaratoria)
Art. 6 (Orario di lavoro)
Art. 7 (Formazione ed aggiornamento)
Art. 8 (Assegnazione della qualifica)
Art. 9 (Polizza assicurativa)
Art. 10 (Indennità di funzione)
Art. 11 (Orario Flessibile)
Art. 12 (Orario annuale)
Titolo III Periodo di Prova
Art. 13 (Periodo di prova)
Art. 14 (Sospensione del periodo di prova)
Titolo IV Assunzione
Art. 15 (Modalità di assunzione)
Art. 16 (Documenti per l’assunzione)
Titolo V Lavoro Part-Time
Art. 17 (Definizione)
Art. 18 (Minimo orario)
Titolo VI Apprendistato
Art. 19 (Campo d’azione)
Art. 20 (Adempimenti)
Titolo VII Telelavoro
Art. 21
Titolo VII Lavoratori studenti
Art. 22
Titolo VIII Gli Istituti della Riforma Biagi” (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)
Art. 23 (Premessa)
Art. 24 (Richiami normativi)
Art. 25 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Art. 26 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Art. 27 (Obblighi di informazione)
Art. 28 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Art. 29 (Lavoro intermittente)
Art. 30 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Art. 31 (Lavoro ripartito)
Art. 32 (Soglie numeriche)
Art. 33 (Gestione delle controversie)
Titolo XII Orario di Lavoro
Art. 46 (Orario di lavoro settimanale)
Art. 47 (Esposizione orario di lavoro)
Titolo XIII Lavoro Straordinario
Art. 48 (Lavoro straordinario)
Art. 49 (Lavoro supplementare)
Art. 50 (Registro lavoro supplementare e straordinario)
Art. 51 (Lavoro a cottimo)
Art. 52 (Lavoro ordinario notturno)
Titolo XIV Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi
Art. 53 (Riposo settimanale)
Art. 54 (Festività nazionali)
Art. 55 (Ferie e permessi)
Art. 56 (Accantonamenti presso la Edilcassa).
Titolo XV Congedo Matrimoniale - Servizio Militare
Art. 57 (Congedo matrimoniale)
Art. 58 (Congedo paternità)
Titolo XVI Missioni e Trasferimenti
Art. 59 (Missioni)
Art. 60 (Trasferimenti)
Art. 61 (Disposizioni per i trasferimenti)
Titolo XVII Sospensione dal Lavoro
Art. 62 (Sospensione del lavoro)
Titolo XVIII Anzianità di Servizio
Art. 63 (Aumenti per anzianità)
Art. 64 (Anzianità convenzionale)
Titolo XIX Congedi - Diritto allo Studio
Art. 65 (Congedi retribuiti)
Art. 66 (Diritto allo studio)
Titolo XX Gravidanza e Puerperio
Art. 67 (Astensione dal lavoro della lavoratrice)
Art. 68 (Astensione dal lavoro del lavoratore)
Art. 69 (Permessi per assistenza)
Art. 70 (Normativa)
Titolo XXI Malattie ed Infortuni
Art. 71 (Malattia)
Art. 72 (Obblighi del lavoratore)
Art. 73 (Periodo di comporto)
Art. 74 (Trattamento economico di malattia)
Art. 75 (Infortunio)
Art. 76 (Trattamento economico di infortunio)
Art. 77 (Festività)
Art. 78 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Art. 79 (Tubercolosi)
Art. 80 (Rimando alla vigente normativa)
Titolo XXII Part-Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Art. 81 (Definizione)
Art. 82 (Durata temporale del Part-Time temporaneo)
Art. 83 (Beneficiari)
Art. 84 (Malati Oncologici)
Art. 85 (Assistenza Anziani)
Art. 86 (Assistenza minori di anni 3 a carico)
Art. 87 (Assistenza minori di anni 14 portatori di handicap)

 

Art. 88 (Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo)
Art. 89 (Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo)
Art. 90 (Deleghe all’Ente Bilaterale)
Titolo XXIII Trattamento Economico
Art. 91 (Voci retributive)
Art. 92 (Divisore orario e giornaliero)
Art. 93 (Paghe contrattuali)
Art. 94 (Indennità cassa)
Art. 95 (Modello di cedolino paga)
Titolo XXIV Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 96 (Condizioni di miglior favore)
Art. 97 (Procedure di prima applicazione del presente contratto)
Art. 98 (Indennità contrattuali di disagio ambientale)
Titolo XXV Mensilità aggiuntive
Art. 99 (Tredicesima)
Art. 100 (Quattordicesima)
Titolo XXVI Fondo Pensioni Integrativo
Art. 101 (Adempimenti Legge 335/95)
Art. 102 (Competenze)
Titolo XXVII Doveri del Personale e Norme Disciplinari
Art. 103 (Obbligo del prestatore di lavoro)
Art. 104 (Divieti)
Art. 105 (Giustificazioni delle assenze)
Art. 106 (Rispetto orario di lavoro)
Art. 107 (Comunicazione mutamento di domicilio)
Art. 108 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 109 (Codice disciplinare)
Art. 110 (Normativa provvedimenti disciplinari)
Titolo XVIII Composizione delle Controversie
Art. 111 (Campo di intervento)
Art .112 (Commissione di Conciliazione paritetica nazionale)
Art. 113 (Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali)
Titolo XXIX Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 114 (Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 cod.civ.)
Art. 115 (Recesso ex art. 2119 Cod. Civ.)
Art. 116 (Normativa)
Art. 117 (Nullità del licenziamento)
Art. 118 (Nullità del licenziamento per matrimonio)
Art. 119 (Licenziamento simulato)
Art. 120 (Periodo di preavviso)
Art. 121 (Preavviso per dimissioni)
Art. 122 (Decorrenza del periodo di preavviso)
Art. 123 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Art. 124 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 125 (Decesso del dipendente)
Art. 126 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Art. 127 (Dimissioni)
Art. 128 (Dimissioni per matrimonio)
Art. 129 (Dimissioni per maternità)
Titolo XXX Sicurezza sul Lavoro
Art. 130 (Premessa)
Art. 131 (Richiami normativi)
Art. 132 (Adempimenti preliminari)
Art. 133 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS)
Art. 134 (Disposizioni finali)
Titolo XXXI Tutela della Dignità e Parità dei Lavoratori

Art. 135 (Tutela delle lavoratrici madri)
Art. 136 (Pari Opportunità)
Art. 137 (Azioni Positive)
Art. 138 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Art. 139 (Lavoratori di lingua non italiana)
Art. 140 (Lavoratori stranieri)
Art. 141 (Aspettativa per tossicodipendenza)
Art. 142 (Aspettativa per alcolismo)
Art. 143 (Salubrità degli ambienti di lavoro)
Art. 144 (Tutela dei genitori di portatori di Handicap)
Titolo XXXII Relazioni Sindacali
Art. 145 (Relazioni Nazionali)
Art. 146 (Relazioni Territoriali)
Art. 147 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Art. 148 (Clausola di salvaguardia)
Art. 149 (Regolamento elettorale RSU)
Art. 150 (Contrattazione aziendale)
Art. 151 (Assemblea)
Art. 152 (Referendum)
Art. 153 (Delegato Provinciale)
Art. 154 (Deleghe Sindacali)
Art. 155 (Quote di riserva per le categorie numericamente minori)
Art. 156 (Dirigenti sindacali)
Art. 157 (Permessi sindacali)
Art. 158 (Aspettativa per incarichi sindacali)
Art. 159 Contributi di assistenza contrattuale
Titolo XXXIII Ente Bilaterale
Art. 160 (Ente Bilaterale)
Art. 161 (Finanziamento dell’Ente Bilaterale)
Fondo per la Formazione
Art. 162 (Fondo per la Formazione)
Titolo XXXIV Archivio Contratti
Art. 163 (Deposito contratto collettivo)
Allegati
a) Regolamento RSU
b) Regolamento 81/2008
c) Minimi Tabellari


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese - industriali - artigiane edili e affini, Battipaglia (Sa), 22 ottobre 2012

Il giorno 22, nel mese di ottobre dell'anno 2012, in Battipaglia si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali: Le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori Sal Sindacato Autonomo dei Lavoratori […] e le Parti Sociali Sindacati dei Datori di lavoro Ancors Associazione sindacale datoriale Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul lavoro […]
Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nel settore delle aziende industriali, artigiane, del settore edile ed affini.
[…]

Titolo I Validità e sfera di Applicazione
Art. 2 (Sfera di applicazione)

A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
- Costruzioni edili: costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere professionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati); e cioè, costruzione e manutenzione di:
o fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
o fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
o fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
o opere monumentali: chiese, mausolei etc.;
o ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione etc.;
o completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
o intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
o decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico etc.; applicazione di tappezzerie;
o pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
o preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni etc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
o posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni etc.; opere similari;
o lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
o verniciatura di impianti industriali;
o spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
o demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura. Disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
o demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostante riconosciute nocive;
o demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
o progettazione lavori di opere edili;
o manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzioni, manutenzioni e restauro di:
• fabbricati ad uso abitazione;
• fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
• opere monumentali;
o attività di consulenza in materia di sicurezza per le aziende e nei cantieri temporanei e mobili.
- Costruzioni idrauliche:
° costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
° opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
° opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
° acquedotti;
° gasdotti, metanodotti;
° oleodotti;
° fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche etc.;
° pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
° cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato etc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
° canali navigabili, industriali, di irrigazione;
° opere per impianti idroelettrici;
° porti (anche fluviali e lacuali);
° opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
- Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti:
° movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni etc.;
° cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte e incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di imo o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri;
° costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento etc.), riparazione, demolizione di:
° strade ordinarie e autostrade (corpo stradale ausiliari delle viabilità e sovrastruttura);
° strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
° impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche etc.);
° ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti
canale);
° esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari esecuzione di interventi di ausiliari della viabilità sulle strade e sulla rete autostradale.
- Costruzioni sotterranee: costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche etc.
- Costruzioni di linee e condotti: messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche;
° installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
° lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
- Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.
- Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato.
- Opere marittime fluviali e lagunari. (ad eccezione del personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto).
- Attività di consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.
- Attività di consulenza in materia di qualità ed ambiente.
- Tutte le altre attività. Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri etc ), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile industriale e/o artigiana.

Art. 3 (Definizione di impresa artigiana)
Le Parti, richiamando la normativa vigente, articolo 4 della Legge 443/1985, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL: Aziende con lavorazioni non in serie - 15 dipendenti con apprendisti in numero minore a 6 - 20 dipendenti a condizione che almeno 15 unità non siano apprendisti. Aziende con lavorazioni in serie - 8 dipendenti con apprendisti in numero minore a 6 -10 dipendenti a condizione che almeno 7 unità non siano apprendisti.

Titolo II Classificazione del Personale
Quadri
Art. 6 (Orario di lavoro)

Settimanale: 40 ore di media annua (di norma ripartite su 5 gg). Giornaliero: massimo 10 ore. Per il lavoro prestato in turni è prevista una maggiorazione oraria […]

Art. 11 (Orario Flessibile)
Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile.
Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, da effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali.
Nel caso di applicazione dell’orario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.
L’Impresa che intenda effettuare l’orario flessibile per i quadri dovrà dame comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 12 (Orario annuale)
I quadri che non hanno responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che non sono direttamente a contatto con la clientela, ovvero collegati con l’orario di apertura al pubblico potranno determinare l’articolazione della loro prestazione lavorativa su base annua.
Tale libera articolazione dell’orario annua dovrà rispettare tre criteri per essere valida: a) numero totale annuo di ore lavorate pari a quello contrattuale;
b) comunicazione scritta dell’articolazione dell’orario da parte del Quadro entro il 30 novembre per il piano orario dell’anno successivo;
c) accettazione da parte dell’azienda; decorsi 7 giorni dalla comunicazione, si intenderà accettata la proposta con la formula del silenzio-assenso;
d) per le donne quadro con figli minori in età scolare si deroga al punto c).
Il quadro dovrà inviare copia della comunicazione al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all’Ente Bilaterale i dati per la statisticazione dell’utilizzo del presente strumento.

Titolo VI Apprendistato
Art. 19 (Campo d’azione)

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere,
3. apprendistato di alta formazione e ricerca, obblighi:
forma scritta, patto di prova, piano formativo individuale, divieto di cottimo, sotto-inquadramento fino a massimo due livelli o pagamento della retribuzione in percentuale, presenza di tutor o referente aziendale, riconoscimento della qualifica professionale in azienda e fuori, registrazione dell’attività di formazione attraverso l’uso di libretto, finanziabilità dei precorsi formativi attingendo a fondi paritetici, possibilità di reiterazione del periodo di formazione provocato da malattie o altre assenze involontarie, divieto di recesso durante il periodo di formazione per entrambe le parti, divieto di licenziamento durante il percorso formativo tranne che per giusta causa o giustificato motivo, possibilità di recedere dal contratto mediante preavviso in ossequio all’art. 2118 del Codice civile.
• durata minima del contratto pari a 6 mesi;
• […]
• assunzione di apprendisti in rapporto di 3 ogni 2 maestranze specializzate in servizio.
Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo di interruzioni superiori a 12 mesi.
La durata minima dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionali o da Enti e Istituti riconosciuti dalle Regioni e dalle associazioni sindacali emanatrici del presente contratto, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell'apprendimento.
[…]
Per quanto si riferisce alla assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.

Titolo VII Telelavoro
Art. 21

Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "tele-lavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fomite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere rese disponibili entro 12 ore dalla cessazione e non potranno mai essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro.
Con l'instaurazione del tele-lavoro vengono azionati automaticamente gli artt. 2051, 2105 e 2125 CC. Il rapporto denominato "tele-lavoro" deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part time e con tutta la parte normativa del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73).
La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "tele-lavoro" sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa.

Titolo VIII Gli Istituti della Riforma Biagi” (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)
Art. 23 (Premessa)

Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 24 (Richiami normativi)
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30;
- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32;
- per il lavoro ripartito: art. 33.

Art. 25 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogni qualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

Art. 26 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività: a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall’Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.

Art. 27 (Obblighi di informazione)
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 28 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l’impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice.
[…]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell’impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 29 (Lavoro intermittente)
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, a livello territoriale, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo nazionale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 30 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Art. 31 (Lavoro ripartito)
[…] Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 32 (Soglie numeriche)
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un’impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: Lavoratori dipendenti Contratti flessibili da 0 a 5 - 1 contratti flessibili da 6 a 9 - 2 contratti flessibili da 10 a 12-3 contratti flessibili da 13 a 18 - 5 contratti flessibili da 19 a 22 - 6 contratti flessibili La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell’impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.

Titolo XII Orario di Lavoro
Art. 46 (Orario di lavoro settimanale)

Settimanale: 40 ore di media annua (di norma ripartite su 5 gg.).
Giornaliero: massimo 10 ore.
Per il lavoro prestato in turni è prevista una maggiorazione oraria […]

Titolo XIII Lavoro Straordinario
Art. 48 (Lavoro straordinario)

Il lavoro straordinario è quello eccedente l’orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 180 ore annue.
[…]

Art. 50 (Registro lavoro supplementare e straordinario)
[…] Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali, presso la sede del CST competente territorialmente. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle Aziende che abbiano la contabilità informatizzata presso il CST.
[…]

Art. 51 (Lavoro a cottimo)
Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme. Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la Direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla RSU e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura;
[…]
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti a una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lett. a).
[…]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 52 (Lavoro ordinario notturno)
Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata […]

Titolo XIV Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi
Art. 53 (Riposo settimanale)

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso e attuato per turno oppure per esigenze tecniche, per i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale, solo per gli impiegati.

Art. 55 (Ferie e permessi)
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

Titolo XX Gravidanza e Puerperio
Art. 67 (Astensione dal lavoro della lavoratrice)

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità previste dalle leggi in vigore. Per quanto non previsto dalle leggi in vigore si stabilisce quanto segue:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, usufruirsi mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
c) per i quattro mesi dopo il parto.
[…]

Art. 69 (Permessi per assistenza)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo. Quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo diviene uno solo.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Titolo XXI Malattie ed Infortuni
Art. 75 (Infortunio)

Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Titolo XXII Part-Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Art. 81 (Definizione)

Nell’ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire imo strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.
A tal fine le Parti hanno individuato nel Part-Time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi.
Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente Titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del Part-Time dal presente contratto collettivo.

Art. 83 (Beneficiari)
Possono utilizzare il Part-Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
- malati oncologici;
- Assistenza agli anziani;
- genitore o tutore legale di minore di anni 3;
- genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di handicap.

Art. 90 (Deleghe all’Ente Bilaterale)
Le Parti delegano l’Ente Bilaterale per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare eventuali modifiche che lo possano rendere più rispondente alla volontà delle aziende di facilitare i lavoratori sottoposti a temporanei momenti di minore capacità/disponibilità lavorativa.

Titolo XXIV Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 98 (Indennità contrattuali di disagio ambientale)

Per i lavoratori che prestano normalmente la loro attività nelle condizioni sotto descritte le parti in azienda potranno prevedere un'indennità "di disagio", da corrispondersi limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato in tale condizione, non calcolando i periodi di tempo inferiori a 30 minuti consecutivi.
- Disagio freddo.
Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere, nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente inferiore a 5 gradi centigradi, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.
- Disagio caldo.
Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti nei quali la temperatura per necessità di esercizio sia superiore a 38 gradi centigradi verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.
- Disagio umido.
Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti con tassi di umidità costanti, per necessità di esercizio, superiori al 95%, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.

Titolo XXVII Doveri del Personale e Norme Disciplinari
Art. 103 (Obbligo del prestatore di lavoro)

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per quanto attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli adempimenti siano di competenza per mansione ed inquadramento.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
[…]

Art. 104 (Divieti)
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 108 (Provvedimenti disciplinari)
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 91;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
- utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell’azienda, indipendentemente dal carico di lavoro presente.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
- utilizzi senza specifica autorizzazione dell’azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 104;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008;
[…]
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[…]

Titolo XXX Sicurezza sul Lavoro
Art. 130 (Premessa)

Le Parti stipulati il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuendo la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 131 (Richiami normativi)
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato b al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 132 (Adempimenti preliminari)
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.

Art. 133 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS)
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato B al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.

Art. 134 (Disposizioni finali)
Le Parti si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità ma in nessun modo tra le Parti sarà possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa in materia.

Titolo XXXI Tutela della Dignità e Parità dei Lavoratori
Art. 135 (Tutela delle lavoratrici madri)

Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano l'altro genitore all'interno del nucleo familiare convivente, le aziende riconosceranno un Titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.

Art. 136 (Pari Opportunità)
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Art. 137 (Azioni Positive)
Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, adotteranno misure concrete per garantire un pari diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile.
Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell’individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l’utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.

Art. 138 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 139 (Lavoratori di lingua non italiana)
Le aziende favoriranno l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana ai propri lavoratori extracomunitari.

Art. 140 (Lavoratori stranieri)
Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.

Art. 143 (Salubrità degli ambienti di lavoro)
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.

Titolo XXXII Relazioni Sindacali
Art. 147 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 150.

Art. 148 (Clausola di salvaguardia)
Ai sensi dell’Accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie allegato al CCNL, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 300/70.

Art. 150 (Contrattazione aziendale)
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di ima stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- contratti a termine;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e, per i datori di lavoro, del CST competente.

Art. 151 (Assemblea)
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa: La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 153 (Delegato Provinciale)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. L'attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrà mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta - a carico del datore di lavoro - pari al costo di un'ora all’anno per dipendente.
La retribuzione di riferimento sarà quella del terzo livello contrattuale.
Il versamento verrà effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Titolo XXXIII Ente Bilaterale
Art. 160 (Ente Bilaterale)

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo concordano, di costituire un organismo all’Ente Nazionale Bilaterale Autonomo -EBNA che avrà le seguenti finalità:
• gestire i contratti di formazione e lavoro;
• incrementare l'occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali normati e non normati.
• costituire gli OPP (Organismi Paritetici Provinciali) su tutto il territorio nazionale nominando all’interno degli stessi OPP esperti nel settore del CCNL di riferimento.
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’Ente Nazionale Bilaterale Autonomo -EBNA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell’Ente Nazionale Bilaterale Autonomo -EBNA saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

Allegati
Allegato b) Norme per l’applicazione del d.lgs. 81/2008 protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del decreto legislativo 81/2008

Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 Sfera di applicazione

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS
L' RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al Successivo Titolo III.

Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione
Per la formazione basica 1' RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.
Nel caso di successive rielezioni 1' RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente Titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

Art. 7 Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in imo specifico territorio.

Art. 8 Applicazione D.Lgs 81/2008
L'RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 per i contratti collettivi nazionali di lavoro
Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti il presente CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 Dimensioni del territorio
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge.
Le aziende o U. P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OP.

Titolo II - Organismo Paritetico
Art. 12 Costituzione

L'OP per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 nelle aziende che applichino il presente CCNL è costituito pariteticamente dalle parti rispettivamente firmatarie.

Art. 13 Territorialità
L'OP si articola su due livelli: nazionale e territoriale.
Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 Funzionamento OP
Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari allo 0.1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 Retribuzione RLST
L'OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della L. 300/70.

Art. 16 Notifica nominativi RLST
L'OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all' UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 Sfera di applicazione

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.

Art. 19 Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS;
- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.

Art. 20 Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 Modalità di elezione
Per l'elezione dell'RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all’accordo interconfederale.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 Formazione RLS/RLST

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 RLS
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso TOP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 Permessi per la formazione
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica. Qualora allo scadere del proprio mandato 1' RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 Materie formative

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive: normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 Criteri valutativi
L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 Riconoscimento RLS
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all'RLS un ulteriore monte ore formativo. Le ore formative concesse in surplus saranno per metà a carico diretto dell'azienda per metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro
I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST. Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 Modalità di consultazione
Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso. Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali. Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST. Tutto ciò dovrà essere svolto in collaborazione con l'OP.

Art. 31 Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST in collaborazione con l'OP su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda. La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 Documentazione aziendale
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art .33 Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti. Ai subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 Sostituzione RLST
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38 Clausola di salvaguardia
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 Legge 300/70 con retribuzione a cura dell’OP sino alla scadenza dell'anno solare.
Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo. Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.