Tipologia: CCPL
Data firma: 15 aprile 1998
Validità: dal 01.04.1998
Parti: Collegio dei costruttori edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Brescia
Fonte: cassaedilebrescia.it


Sommario:

  Premessa
Commissione Intersindacale di Segreteria
Previdenza complementare
Sistema di informazioni
Organismi paritetici
Iniziative in materia di sicurezza
Accordo 19 febbraio 1997
Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Minimi di paga base oraria
Art. 3 Indennità territoriale di settore
Art. 4 Elemento economico territoriale
Protocollo aggiuntivo all'art. 4 Premio di risultato elemento economico territoriale
Art. 5 Lavori speciali e disagiati
Art. 6 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 7 Trasporto
Art. 8 Trasferta
  Art. 9 Mensa ed indennità sostitutiva
Art. 10 Cassa assistenziale paritetica edile
Art. 11 Indumenti e calzature da lavoro
Art. 12 Scuola edile
Art. 13 Diritto allo studio
Art. 14 Comitato paritetico territoriale
Art. 15 Disciplina dell’impiego di mano d'opera negli appalti e nei subappalti
Art. 16 Ferie
Art. 17 Igiene ed ambiente di lavoro
Art. 18 Attrezzi di lavoro
Art. 19 Cariche sindacali - Permessi retribuiti
Art. 20 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 21 Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 22 Norme integrative del CCNL 5 luglio 1995 per i dipendenti impiegati
Art. 23 Disposizioni di rinvio
Art. 24 Decorrenza

CCPL 15 aprile 1998 integrativo del CCNL 5 luglio 1995
Accordo Provinciale 8 ottobre 1996 rappresentanze sindacali unitarie procedura di elezione
Accordo Provinciale 19 febbraio 1997 iniziative in materia di sicurezza rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili appalti di opere pubbliche adempimenti delle imprese


Il giorno 15 aprile in Brescia tra - il Collegio dei costruttori edili di Brescia e provincia […], e (in ordine alfabetico) il Sindacato provinciale dei lavoratori edili ed affini della provincia di Brescia aderente alla Feneal-Uil […], i Sindacati territoriali dei lavoratori delle costruzioni e affini aderenti alla Filca-Cisl e competenti per la provincia di Brescia […], i Sindacati territoriali dei lavoratori del legno, della edilizia ed industrie affini aderenti alla Fillea- Cgil e competenti per la provincia di Brescia […], visti l'art. 39 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 e l'Accordo nazionale 11 giugno 1997 si stipula il seguente Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 5 luglio 1995 da valere per la provincia di Brescia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 5 luglio 1995 e per i dipendenti delle medesime, siano tali lavorazioni .eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Premessa
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo provinciale di lavoro sottolineano la centralità del ruolo della industria delle costruzioni per il conseguimento di un razionale ed equilibrato sviluppo economico. Auspicano che al settore siano offerte adeguate opportunità per un suo rilancio in Provincia di Brescia ed a questo scopo invitano la Pubblica Amministrazione ad esplicare il massimo impegno per chiare ed adeguate previsioni di programmazione degli assetti del territorio ed a fare seguito con coerenti decisioni attuative.
Le parti, confermando le rispettive autonomie e distinte responsabilità, convengono sulla necessità di svolgere un ruolo attivo ed a tal fine adotteranno iniziative mirate, anche congiunte, aprendo stringenti confronti con la Pubblica Amministrazione.
Le parti firmatarie consce che all'evoluzione ed alla trasformazione della domanda di esecuzione di opere pubbliche conseguono modificazioni nella struttura produttiva e che tali mutamenti, per i loro riflessi di natura economica e sociale, determinano esigenze di maggiore conoscenza del mondo del lavoro e di ricerca di nuovi modelli di relazioni industriali, convengono sulla indispensabilità di una loro continua attiva presenza e coerente impegno onde poter definire un quadro di reciproche certezze che permetta di approntare adeguate strategie a tutela della continuità dell'attività del settore e della occupazione.
Si impegnano pertanto ad aprire con gli Enti pubblici appaltanti, confronti finalizzati all'acquisizione di dettagliate informazioni circa i programmi di intervento, le modalità di finanziamento ed i presunti tempi di esecuzione. Concordano sulla necessità che appalti e subappalti si svolgano nella piena correntezza e correttezza degli adempimenti di legge e di contratto e ribadiscono il concorde intento di adottare ogni iniziativa utile al superamento dell'utilizzo irregolare della mano d'opera e di contrastare le inadempienze nel rapporto di lavoro che determinano situazioni di concorrenza sleale tra le imprese.
A questo fine, anche congiuntamente, le parti inviteranno gli Enti pubblici appaltanti affinché, per la parte di loro competenza, operino per la integrale applicazione delle previsioni di cui alla legge 55/1990 e degli artt. 14 e 15 del CCNL 5 luglio 1995 e predispongano gli strumenti atti a successivi controlli che le parti ritengono possono essere realizzati compiutamente soprattutto attraverso il coinvolgimento della CAPE e la sistematica richiesta alla medesima dei certificati di regolarità contributiva.
Le parti studieranno e valuteranno anche la possibilità di individuare un modo di raccolta di dati relativi ai lavori privati di significativa importanza. Si riservano pertanto di approfondire la tematica nel corso ed in occasione degli incontri della Commissione Intersindacale di Segreteria.
Le parti sottolineano il ruolo primario che gli Enti Paritetici contrattuali, CAPE, Scuola Edile e CPT, possono svolgere per il conseguimento dell’irrinunciabile obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro e degli appalti improntato alla trasparenza ed alla regolarità, ad una sempre maggiore professionalità attraverso un adeguato sistema di formazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, della sicurezza e della integrità fisica delle maestranze, alla quale le parti riconoscono prioritaria importanza.
Le parti, anche congiuntamente, inviteranno ed impegneranno gli Enti pubblici appaltanti e le altre istituzioni competenti ad esplicare un coordinato e sistematico controllo sulle imprese assegnatarie chiamandole a dare completa ed integrale attuazione a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di igiene e di ambiente di lavoro.
Nel corso degli interventi, anche congiunti, le parti quindi sottolineeranno l'importanza di uno stretto rapporto di collaborazione tra la Stazione appaltante ed il Comitato Paritetico Territoriale del quale si impegnano ad assecondare tutte le iniziative di consulenza, propaganda, informazione e formazione ed a garantirne la presenza su tutti i luoghi di lavoro secondo i programmi di intervento decisi dal Comitato medesimo sulla base dei dati conoscitivi acquisiti, ed ogni volta che la presenza medesima sia richiesta dalle imprese, dai lavoratori dipendenti, anche per il tramite dei loro Rappresentanti alla Sicurezza e dalle parti firmatarie.
La CAPE in aggiunta ai dati già disponibili raccoglierà con sistematica regolarità informazioni in merito ad opere pubbliche, bandi di gara, aggiudicazione ed assegnazione di lavori pubblici, ivi compresi i conferimenti di subappalti.
Il sistema di raccolta dei dati e delle informazioni sarà determinato dalle parti sottoscritte che provvederanno quindi a comunicarlo congiuntamente alla CAPE.
Le parti firmatarie auspicano che in tempi brevi si attuino le previsioni di cui alla lett. d) dell’art. 37 del CCNL 5 luglio 1995 e che si realizzi un coordinamento delle attività delle Casse Edili con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva. Le parti ritengono che il coordinamento delle attività delle Casse Edili passi soprattutto attraverso l'omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese e la armonizzazione dei trattamenti a favore dei dipendenti e che io stesso coordinamento si consegua più agevolmente con la creazione di un sistema compiuto da realizzare secondo i criteri concordati in materia di formazione professionale.
I dati raccolti dalla CAPE, quelli relativi alle esigenze di formazione raccolti dalla Scuola Edile e quelli sull’andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro raccolti dal CPT, concorreranno e saranno determinanti per la creazione di un compiuto sistema informativo da mettere a disposizione delle parti firmatarie e che renda più concreta anche l'attuazione della concertazione.
I dati già disponibili presso la CAPE permetteranno anche di monitorare | le situazioni di crisi e di attuare ogni tentativo di gestione concordata j delle stesse in esito ad espressa richiesta al Collegio da parte delle Organizzazioni Sindacali e ad una conseguente accettazione delle imprese che non siano tenute a ciò per previsioni legislative.

Commissione Intersindacale di Segreteria
Le parti concordano che adeguati supporti conoscitivi della situazione del settore in ordine all'andamento della domanda pubblica, all'andamento dei lavori privati, all'andamento del mercato del lavoro, alle esigenze di formazione ed alla situazione ed evoluzione della sicurezza, agevolino lo sviluppo del sistema di concertazione a livello territoriale e consentano di consolidare un sistema di relazioni industriali utile a individuare indirizzi comuni per lo sviluppo del settore.
A questo fine le parti firmatarie istituiscono una Commissione Intersindacale di Segreteria che nel corso delle riunioni procederà all’esame ed alle valutazioni delle problematiche riguardanti il settore con il preciso intento di realizzare globalmente una politica sindacale concorde ed unitaria. Alla Commissione Intersindacale di Segreteria è demandato uno studio di fattibilità per la definizione delle modalità di erogazione dei trattamenti economici relativi ai permessi retribuiti dei membri dei Comitati Direttivi delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, utilizzando possibilmente il sistema paritetico contrattuale.
La Commissione Intersindacale si porrà quindi come lo strumento permanente per la gestione delle relazioni industriali secondo quanto previsto nel capitolo "Sistema di concertazione e di informazione” del CCNL 5 luglio 1995.
La Commissione si riunirà di norma 2 volte all'anno e comunque ogni volta che una delle parti firmatarie lo richiederà.
Nelle riunioni la Commissione procederà all'analisi e valutazione dei dati di settore come più sopra raccolti.
Alla Commissione è affidato, anche il compito di indirizzo delle attività degli Enti Paritetici ai quali si riconosce comunque la più ampia autonomia di funzionamento.
Il sistema di iniziative ed interventi così come sopra delineato si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali a carattere non negoziale.

Sistema di informazioni
Si richiama integralmente la disciplina di cui al CCNL 5 luglio 1995.
Le parti ritengono peraltro necessario che la normativa del sistema di informazioni si concretizzi per un appropriato sviluppo delle relazioni industriali in edilizia.
Convengono quindi sulla necessità di un affinamento della attuale metodologia conoscitiva dei flussi informativi da conseguire mediante la sistematica ricerca e raccolta di dati presso gli Enti a gestione paritetica ed ulteriori organismi pubblici e privati.
I dati raccolti permetteranno una migliore e più puntuale valutazione della situazione del settore, delle prospettive di lavoro e di occupazione. Riconfermato l'obbligo degli Enti a gestione paritetica di fornire semestralmente i dati aggregati a loro disposizione, le parti esprimono la concorde volontà di valorizzare le potenzialità informative degli Enti stessi ed a questo scopo studieranno un modello di rilevazione ed un sistema di elaborazione e di analisi dei dati conoscitivi che saranno poi messi a disposizione del costituendo "Osservatorio di settore", per le funzioni ed attività del quale si intende riferirci all'Osservatorio Nazionale di cui al CCNL 5 luglio 1995.

Organismi paritetici
In sede di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della Provincia di Brescia hanno convenuto sulla necessità di aprire un confronto su tutti gli aspetti gestionali degli Enti paritetici al fine di individuare le soluzioni che, ottimizzando la funzionalità dei medesimi, facciano conseguire i migliori risultati a favore dell’utenza e con lo scopo di valorizzarne la funzione di strumenti tecnici indispensabili per la conoscenza del settore.
Per i tre Enti
Gli Enti a conduzione paritetica, oltre che indispensabile strumento di attuazione piena ed integrale della normativa contrattuale, si pongono anche come costante punto di riferimento per le parti sociali nello svolgimento delle relazioni industriali.
Necessitano pertanto di conseguire profonda professionalizzazione per migliorare la propria funzionalità.
Per questo eventuali future assunzioni di personale dipendente dovranno fare esclusivo riferimento ad un oggettivo criterio di professionalità.
Si conviene pertanto che future assunzioni passino attraverso una selezione da attuarsi con prove di esame ed attitudinali.
Il criterio della professionalità sarà comunque l'unico al quale ci si riferirà anche per la successiva gestione del personale dipendente.
Scuola Edile
È ribadita la necessità di dare impulso alla formazione professionale anche quale contributo per il miglioramento della qualità del lavoro.
I corsi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento saranno organizzati ed attuati tenendo ben presente la primaria necessità della loro rispondenza alle emergenti nuove esigenze delle parti interessate e del mercato del lavoro.
Si sottolinea pertanto l'esigenza di istituire dei corsi destinati agli apprendisti ed agli assunti con contratto di formazione e lavoro, corsi da istituire secondo la vigente normativa legislativa e contrattuale.
Detti corsi dovranno essere articolati per moduli di breve durata ed attuarsi in periodi dell'anno che verranno stabiliti tenendo presenti le primarie esigenze della produzione, e nel contempo favoriscano la partecipazione dei lavoratori.
Si sottolinea la necessità dell'inserimento nei programmi didattici della materia antinfortunistica e si raccomanda quindi uno stretto collegamento della Scuola con il Comitato Paritetico Territoriale.
Comitato Paritetico Territoriale
Le parti convengono che il Comitato Paritetico Territoriale debba svolgere il suo fondamentale ruolo di consulenza, prevenzione e informazione e si impegnano a valorizzarne sempre di più l'attività e la presenza sui luoghi di lavoro.
Il Comitato sarà chiamato ad attuare anche controlli sull'uso corretto di tutti i presidi ed apprestamenti antinfortunistici e dei mezzi protettivi messi a disposizione degli addetti.
Si sottolinea l'importanza che il Comitato studi, proponga e svolga attività di consulenza e di continuativa collaborazione con le aziende, i preposti e gli addetti per la predisposizione di presidi ed apprestamenti antinfortunistici dal momento dell'apertura del cantiere e seguendone lo svolgimento durante la esecuzione dei lavori.
Cassa Edile
Per la sua possibilità di svolgere una funzione di raccolta di dati, notizie ed informazioni, è il più importante strumento a disposizione delle parti sociali per l'analisi congiunta dell’andamento in generale del settore.
Con riferimento agli impegni di cui alla "Premessa" la Commissione Intersindacale di Segreteria individua gli strumenti che possano permettere alle parti firmatarie di esplicare congiuntamente interventi idonei a combattere eventuali riscontrate posizioni contributive di accertata irregolarità.

Iniziative in materia di sicurezza
Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali

Regolamento operativo
1) Ai sensi del Decreto legislativo n. 626/1994 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di sicurezza
- riceve informazioni e documentazione aziendale circa la valutazione dei rischi e le misure preventive relative, nonché quelle inerenti le sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali
- promuove l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione
- avverte il Responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire sicurezza e salute dopo aver espletato la procedura di cui al successivo punto 8)
2) Il Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza su base territoriale svolge la Sua attività nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza
3) Per lo svolgimento delle Sue funzioni il Rappresentante dei Lavoratori ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e lo esercita con le seguenti modalità:
a) verifica preventivamente che nell'impresa non sia già stato eletto il Rappresentante alla sicurezza
b) prende preventivo contatto con il titolare o legale rappresentante dell'azienda per concordare il giorno e l'ora indicativa della visita
c) chiede all'impresa che in occasione della visita concordata gli venga messa a disposizione la documentazione aziendale di cui al punto 1)
d) chiede all'azienda di far partecipare, ove non ostino cause riconducibili a motivi organizzativi e/o di lavoro, il proprio Responsabile ai servizi di sicurezza
4) Nel caso in cui i lavoratori richiedano un intervento con carattere di urgenza il Rappresentante lo effettua previa comunicazione del giorno della sua visita all'azienda o al suo Responsabile
5) Il Rappresentante opera secondo un piano di lavoro predisposto con cadenza settimanale sulla base delle richieste dei lavoratori, delle OO.SS. dei lavoratori e delle imprese. Il piano di lavoro deve essere predisposto in modo tale da consentirgli di visitare tutte le unità produttive ubicate nella zona di Sua competenza e nelle quali non sia eletto o designato il Rappresentante di azienda. La ripetizione della visita ad un luogo di lavoro entro un breve periodo di tempo deve essere giustificata da particolari situazioni o richieste di intervento. La visita e le cause che la determinano devono essere sempre e comunque preannunciate all'Azienda. Il Rappresentante ne dà notizia nel rapporto mensile di cui al successivo punto 7)
6) Il Rappresentante per ogni visita stende un verbale e ne consegna copia ai lavoratori ed all'impresa
7) Il Rappresentante alla fine di ogni mese redige un rapporto della sua attività che, corredato dalle copie dei verbali di cui al precedente punto 6), consegnerà all'Organismo Paritetico Provinciale
8) Il Rappresentante in caso di divergenze sorte con l'impresa segnala la situazione all'OPP. Se il successivo intervento dell'OPP non produce effetto dirimente, segnala il caso alle autorità competenti
9) Per qualunque motivo e/o causa che dovesse incidere nello svolgimento della sua funzione, il Rappresentante territoriale rimette la questione all'OPP per il tramite delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
10) Il presente Regolamento potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni sulla base delle risultanze di un primo congruo periodo di operatività.

Art. 1 Orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 5 del CCNL 5 luglio 1995, l'orario di lavoro è determinato come segue:
Operai di produzione
a) per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di dicembre: ore 35 settimanali;
b) per le restanti settimane: ore 40 settimanali
L'orario normale contrattuale di lavoro di cui sopra è ripartito su cinque giorni per settimana, normalmente dal lunedì al venerdì. Resta salvo quanto previsto dal CCNL 5 luglio 1995 in materia di distribuzione su sei giorni dell'orario normale contrattuale, previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Unitarie
Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ai sensi dell'art. 6 del CCNL 5 luglio 1995 l'orario normale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, i portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali 1'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
Per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì del mese di dicembre, l'orario anzidetto è ridotto rispettivamente a 45 e 55 ore settimanali.
Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 10 del CCNL 5 luglio 1995.

Art. 5 Lavori speciali e disagiati
Con riferimento all'art. 21 del CCNL 5 luglio 1995 sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e, agli operai che li compiono, spettano le maggiorazioni (calcolate sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 5 luglio 1995 indicate a fianco di ciascuna di esse.
Gruppo A - Lavori vari
1. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4%
2. Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra del martello) 5%
3. Lavori di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango 5%
4. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 8%
5. Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8%
6. Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8%
7. Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10%
8. Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione degli stampi portati ad elevata temperatura, con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati, tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10%
9. Lavori eseguiti in stabilimenti che producono sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento 11%
La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono od impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività.
10. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12%
11. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai mt. 3.50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13%
12. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13%
13. Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16%
14. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei | quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 16%
15. Lavori su scale aeree tipo Porta 17%
16. Costruzione di camini in muratura con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o da piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato esso 17%
Costruzione di pozzi a profondità da mt. 3,50 a 10 mt. 19%
18. Lavori per fognature nuove in galleria: 19%
19. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a mt. 3 20%
20. Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21%
21. Costruzione di pozzi a profondità oltre i mt. 10 22%
22. Lavori in pozzi neri preesistenti 27%
Nel caso di esecuzione di getti in calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B - Lavori in galleria
Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico di materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46%
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto a lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie 26%
c) per il personale addetto alla ripartizione o manutenzione ordinaria delle gallerie o degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle ferrovie; per il personale addetto a lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili; 18%
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), è determinata, in aggiunta alle singole percentuali di cui al presente gruppo B un'ulteriore indennità del 20%.
Gruppo C - Lavori in cassoni ad aria compressa
a) da 0 a 10 metri 54%
b) da oltre 10 metri a 16 metri 72%
c) da oltre 16 metri a 22 metri 120%
d) oltre 22 metri 180%
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca in più o in meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
- Personale imbarcato su natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di istituzioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'articolo 21 - Gruppo E) del CCNL 23 maggio 1991, restano confermati ad personam per gli importi in atto alla data del 30 giugno 1995.
*****
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
*****
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 6 Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 24 del CCNL 5 luglio 1995 si conviene quanto segue:
l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è stabilita come segue: 10% per i lavori eseguiti da mt. 1300 a mt. 1600 sul livello del mare 15% per lavori eseguiti oltre i mt. 1600 sul livello del mare.
Dette indennità sono calcolate sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995

Art. 9 Mensa ed indennità sostitutiva
Le imprese, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, salvo i casi di obiettiva impossibilità da segnalare tempestivamente alla RSU laddove sia costituita, debbono provvedere su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati nel cantiere che si impegnino a partecipare in via continuativa, affinché i lavoratori possano consumare un pasto caldo nell'ambito del cantiere o nelle immediate vicinanze dello stesso, avvalendosi di servizi esterni (convenzioni con trattorie, ristoranti etc.). Ove ne sussistano le condizioni in relazione all’ubicazione, al numero dei cantieri e alla durata dei medesimi, le disposizioni di cui al precedente comma potranno trovare attuazione con il ricorso a servizio comune di ristorazione collettiva.
La RSU se costituita, partecipa alla realizzazione e successivo controllo del servizio.
La fornitura del pasto è limitata al primo, al secondo, con contorno e pane e alle bevande.
[…]
Le parti si impegnano ad incontri che si rendessero necessari per verificare lo stato di attuazione della mensa, al fine di rimuovere preventivamente disapplicazioni e situazioni di vertenzialità. Nell’impossibilità congiuntamente accertata di attuare quanto sopra previsto è dovuta ai lavoratori una indennità sostitutiva […]
L'indennità sostitutiva di mensa non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa, comunque attuato, salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruirne in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte o della necessità, debitamente certificata, di seguire una dieta particolare in conseguenza di particolari condizioni di salute.
Per i lavoratori occupati nelle imprese che eseguono lavori di appalto permanente nelle fabbriche e fino a che siano occupati in detti cantieri, l'impresa si impegna ad operare in modo da ottenere per i propri dipendenti l'uso dell'eventuale mensa aziendale alle medesime condizioni praticate ai lavoratori dipendenti dalle fabbriche, qualora siano di miglior favore.
Agli effetti del presente articolo si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere, compresi i lavoratori di imprese appaltatrici e/o subappaltatrici che operino nel cantiere medesimo per la esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo si intende estesa ai lavoratori che usufruiscono del particolare trattamento previsto dall'art. 90 del CCNL 5 luglio 1995 fermo restando che per questi ultimi lavoratori continueranno ad essere escluse dal costo del vitto le spese di trasporto, di confezione e di cottura.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 10 Cassa assistenziale paritetica edile
Le parti esaminata l'attività della Cassa Assistenziale Paritetica Edile, confermano la validità della stessa nella sua attuale struttura ed organizzazione.
Ribadiscono la necessità che la Sezione per le attività sociali, culturali e ricreative (SAS) operi concretamente sulla base del regolamento di cui all'allegato E) che forma parte integrante del presente contratto.
Le parti convengono sulla indispensabilità della Cassa Edile quale strumento di piena e puntuale applicazione delle norme contrattuali e si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a perseguire il fine della iscrizione alla stessa Cassa di tutte le imprese, qualunque sia la loro natura industriale, artigiana, e di tutti i lavoratori del settore.
Versamenti alla CAPE […]

Art. 11 Indumenti e calzature da lavoro
Fermo restando l'obbligo delle Imprese di fornire a tutti i dipendenti ogni dispositivo di protezione individuale previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro, la CAPE garantisce per tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo comma 3° la fornitura gratuita, una volta all’anno, di un paio di scarpe antinfortunistiche.
Nell'occasione la CAPE fornisce anche una giacca o giubbetto e 2 paia di pantaloni (o tute in numero equivalente).
Tali forniture competono agli operai che, al momento della distribuzione, si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla CAPE e che, alla data del 31 maggio di ogni anno, abbiano maturato, nei 12 mesi o nei 2 mesi precedenti, rispettivamente, 1.375 ore o 250 ore di lavoro ordinario anche se lavorate presso più imprese del settore purché regolarmente iscritte alla Cassa stessa.
Per gli effetti di cui al comma precedente sono assimilate alle ore di lavoro ordinario le ore di assenza per malattia, infortunio, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, le ore di permesso retribuito e di assemblea retribuita previste dal CCNL 5 luglio 1995 e dalla Legge 20.5.1970, n. 300, le ore di assenza per ferie maturate e godute e le ore retribuite per le festività di cui all'art. 18 CCNL stesso.
Le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo saranno stabilite dal Comitato di gestione della Cassa Assistenziale Paritetica Edile.

Art. 12 Scuola edile
Le parti contraenti confermano la validità della Scuola Edile, ma ritengono peraltro opportuna una verifica dei programmi e della struttura dei corsi al fine di meglio sottolineare il ruolo di protagonista della Scuola medesima nella politica di promozione professionale e culturale della mano d'opera edile.
A questo proposito le parti confermano la validità del coordinamento regionale dell'attività degli Enti Scuola.
La verifica dei programmi e dei corsi è demandata al Consiglio di amministrazione dell'Ente che porterà all'esame delle parti eventuali sue proposte di riorganizzazione e modifica degli stessi.
Le parti confermano l'indicazione riguardo all'importanza dell'inserimento nei programmi di lezioni in materia antinfortunistica e conversazioni di educazione civica, anche con gli opportuni riferimenti alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Art. 14 Comitato paritetico territoriale
Si conviene di dare prioritario rilievo alla sicurezza e all’igiene del lavoro per un necessario miglioramento delle condizioni ambientali dei cantieri e si sottolinea pertanto l’importanza della funzione del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Le parti stipulanti, nell’intento di non disperdere un prezioso patrimonio di esperienza, e, nel contempo, di valorizzare e di accreditare la presenza del Comitato Paritetico Territoriale nel campo degli interventi per la sicurezza e l’igiene del lavoro, confermano l'impegno ad attuare il rapporto di collaborazione già definito in appositi incontri con tutte le ASL operanti sul territorio della Provincia di Brescia.
Le parti convengono sulla opportunità di dare piena e completa attuazione al programma di intervento e di vigilanza proposto alle suddette ASL, che si avvarranno dell'opera e della collaborazione del Comitato Paritetico Territoriale.
Le parti invitano il Consiglio di amministrazione del Comitato ad effettuare annualmente una conferenza pubblica con lo scopo di presentare fattività svolta dal Comitato stesso e di sensibilizzare tutti gli operatori sulle tematiche in materia antinfortunistica.

Art. 15 Disciplina dell’impiego di mano d'opera negli appalti e nei subappalti
Si richiama integralmente l’art. 15 del CCNL 5 luglio 1995.
Il Collegio si impegna ad operare affinché da parte delle imprese si dia attuazione regolare e tempestiva alle disposizioni previste dallo stesso art. 15.
"'Nell’allegato C), che forma parte integrante del presente contratto, si riportano lo schema di dichiarazione dell’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice di adesione al contratto collettivo nazionale di lavoro ed agli accordi integrativi locali, nonché lo schema di lettera che l'impresa
appaltante o subappaltante deve inviare alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti previdenziali ed assistenziali ed al Collegio dei Costruttori.

Art. 17 Igiene ed ambiente di lavoro
Le imprese sono impegnate a predisporre in ogni loro cantiere locali idonei ad uso refettori, spogliatoi e servizi igienici.
In materia si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 87 del CCNL 5 luglio 1995.

Art. 18 Attrezzi di lavoro
Le imprese devono fornire ai lavoratori dipendenti i seguenti attrezzi: una cazzuola, un martello da muratore, un martello da carpentiere, una mazzetta, un fratazzo, un filo a piombo, un doppio metro, una tenaglia, due punte, uno scalpello, e quanto altro possa occorrere per l'esecuzione dei lavori affidati.

Art. 20 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Per l'elezione delle RSU valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 8 ottobre 1996 che allegato, forma parte integrante del presente Contratto collettivo provinciale di lavoro.