Decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877
Disposizioni concernenti il Casellario centrale infortuni.
G.U. 9 febbraio1946, n. 34

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
 

In virtù dell’autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, col quale venne istituito il Casellario centrale per i casi di infortunio, ed i Regi decreti 13 agosto 1926, n. 1503; 20 marzo 1930, n. 448; 5 ottobre 1933, n. 1565, contenenti modifiche al decreto istitutivo;
Veduto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli, infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Veduto il R. decreto 25 marzo 1943, n. 315, concernente la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
 

Art. 1.

Il Casellario centrale infortuni, istituito con Regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasferito, con decorrenza dal 1° gennaio 1946, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e sarà amministrato dall'Istituto stesso, pur continuando ad avere gestione autonoma.
 

Art. 2.

Il Comitato amministratore di cui all'art. 2 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 387, è soppresso ed è istituito in seno all'Istituto nazionale infortuni un Comitato tecnico col compito di sovrintendere al funzionamento e alla gestione del Casellario e di stabilire i contributi ad esso dovuti a norma dell'art. 5 del Regio decreto precitato.
Il Comitato tecnico predetto è composto:
a) da un funzionario di ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6° (gruppo A), presidente;
b) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, membro;
c) da un rappresentante delle società esercenti la assicurazione facoltativa contro i rischi di infortunio sul lavoro, designato dalla Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, membro;
d) di due esperti di cui uno in materia di assicurazione contro gli infortuni e di uno nel campo delle discipline statistiche.
 

Art. 3.

Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1945, passa all'Istituto nazionale infortuni con la posizione da esso raggiunta a tale data.
Entro sei mesi dalla data predetta una Commissione nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà all'inquadramento del personale in base a norme da emanare dal Ministro stesso, di concerto col Ministro per il tesoro.
 

Art. 4.

Le spese di gestione per gli esercizi 1944 e 1945, anticipato dall'Istituto nazionale infortuni saranno ripartite dal Comitato tecnico di cui all'art. 2 a norma dell'art. 5 del R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, tra i vari istituti assicuratori, verso i quali per la parte di loro competenza l'Istituto nazionale potrà esercitare il diritto di rivalsa Le spese per i successivi esercizi saranno anticipate dall'Istituto nazionale infortuni e ripartite, a fine di ogni esercizio a norma dell'art. 5 del Regio decreto succitato, tra tutti gli istituti assicuratori interessati.
 

Art. 5.

Contro la ripartizione delle spese annuali, e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide inappellabilmente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - BARBARESCHI - RICCI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 85. - FRASCA