Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto 27 settembre 2002
Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni dell'INAIL.
G.U. 21 gennaio 2003, n. 16

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente;
Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, contenente disposizioni concernenti il Casellario centrale infortuni, ed, in particolare, l'art. 1 che trasferisce il Casellario presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visti gli articoli 15 e seguenti del predetto decreto legislativo recanti disposizioni per il riordino dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, ed, in particolare, l'art. 22, concernente l'adozione, da parte del Comitato di gestione del Casellario, del Regolamento di esecuzione da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Ritenuto di dover dare attuazione al disposto del citato art. 22 del decreto legislativo n. 38 del 2000;
Vista la delibera del Comitato di gestione del Casellario centrale infortuni n. 2 del 16 maggio 2001, concernente l'adozione del predetto Regolamento;
Vista la successiva delibera n. 5 del 30 ottobre 2001, con la quale il Comitato medesimo ha adeguato il Regolamento alle osservazioni ministeriali formulate con nota prot. n. 9/3PP/22165/3, in data 17 ottobre 2001;
 

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è approvato il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, nel testo unito al presente decreto di cui è parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 27 settembre 2002
Il Ministro: Maroni

 

Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI. (Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, Capo IV, art. 22)
 

Capo I
Principi generali

Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (di seguito denominato Decreto) definendo le linee fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento del Casellario e regolando i rapporti giuridici, amministrativi, contributivi, economici e funzionali del Casellario stesso con gli utenti e con l'Inail.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 

Capo II
Il casellario centrale infortuni

Art. 2.
Funzione pubblica e risorse. La banca dati

1. Il Casellario svolge con autonomia gestionale, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la funzione pubblica prevista e disciplinata dal capo IV del Decreto.
2. Per la realizzazione di tale funzione e per lo svolgimento dei relativi compiti, il Casellario si avvale della struttura, delle risorse umane, formative, organizzative e finanziarie, nonché delle tecnologie informatiche, informative e di comunicazione poste a disposizione dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (appresso denominato INAIL), sulla base delle indicazioni dell'organo di governo del Casellario stesso.
3. Il Casellario è titolare della banca dati relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali i quali importino invalidità permanente o morte.
 

Art. 3.
Compiti del Casellario centrale infortuni

1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a carattere previdenziale anche attraverso accordi o convenzioni finalizzati alla reciproca utilizzazione dei dati.
2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
 

Capo III
Organi del Casellario centrale infortuni

Art. 4.
Organi del Casellario

Gli organi del Casellario sono:
il comitato di gestione;
il presidente;
il dirigente responsabile.
 

Art. 5.
Il Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione, di seguito denominato Comitato, è composto da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'INAIL;
c) un rappresentante dell'IPSEMA;
d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
e) un rappresentante dell'ENPAIA;
f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. I membri sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica quattro anni. Essi possono essere confermati per una sola volta.
 

Art. 6.
Principi di funzionamento del Comitato di gestione

1.
a) il Comitato è convocato dal presidente con avviso recante l'indicazione del luogo e dell'ora di inizio della riunione nonché l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
b) l'avviso di convocazione deve essere spedito all'indirizzo prefissato dai singoli componenti almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione unitamente alla documentazione concernente gli argomenti da trattare, salvo che comprovate ragioni di urgenza non consentano il rispetto del termine o l'invio della documentazione; in ogni caso il termine predetto non potrà essere inferiore a tre giorni;
c) il Comitato è comunque convocato dal presidente quando ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei componenti;
d) in caso di giustificato impedimento alla partecipazione alla riunione, i membri debbono darne preavviso al presidente.
2. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
3. Alle riunioni del Comitato assistono il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ed almeno due membri del Collegio dei sindaci dell'Inail.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Il Comitato disciplina con propria deliberazione le modalità di funzionamento delle riunioni.
 

Art. 7.
Attribuzioni e compiti del Comitato di gestione

Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) approva gli atti fondamentali di programmazione; formula ed approva, adeguandolo annualmente, il piano triennale recante l'individuazione degli obiettivi di sviluppo e gestione anche con riferimento all'integrazione con altre banche dati, determinando in via preventiva le linee politiche, le direttive e gli indirizzi generali che il dirigente responsabile dovrà perseguire nella gestione del servizio;
b) sulla base della relazione predisposta dal dirigente responsabile individua quantitativamente e qualitativamente le risorse necessarie e predispone il proprio piano analitico annuale;
c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione per i conseguenti adempimenti di cui al successivo art. 20 e lo sottopone al Consiglio di amministrazione dell'Inail;
d) approva, ferma restando l'utilizzazione dei servizi tecnici dell'Inail, le modalità, procedure e tecnologie per l'acquisizione e la gestione dei dati, con norme operative cui gli utenti dovranno attenersi in armonia con il sistema Inail;
e) determina la misura del contributo dovuto a carico degli utenti ripartendolo in base alla spesa effettivamente sostenuta, secondo le modalità di cui al successivo art. 22;
f) commina le sanzioni previste dal Decreto;
g) verifica i risultati della gestione a fronte degli obiettivi di piano ed esercita il controllo sul funzionamento e sull'attività di gestione del Casellario, fornendo al dirigente responsabile direttive ed indirizzi ed adottando i provvedimenti di propria competenza;
h) può adottare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento. La relativa deliberazione è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione;
i) delibera per la relativa approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni alla composizione del Comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti:
j) autorizza, in relazione all'art. 16, n. 2, del Decreto ed all'art. 13, n. 3, del presente Regolamento, l'erogazione alle istituzioni pubbliche e private di studio e ricerca che ne facciano motivata richiesta, di informazioni di carattere statistico e di dati in forma esclusivamente aggregata;
k) adotta delibere, in conformità alla normativa vigente e con particolare riferimento al capo IV del presente regolamento, in merito alla conservazione degli atti.
 

Art. 8.
Segretario del Comitato di gestione

Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte da persona in possesso dei necessari requisiti professionali, designata dal Comitato stesso su proposta del dirigente responsabile del Casellario in conformità con quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del Regolamento.
 

Art. 9.
Il Presidente. Attribuzioni e compiti

Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
b) assume provvedimenti di carattere indilazionabile. sottoponendoli a ratifica del Comitato nella prima riunione utile;
c) può delegare la firma di specifici atti al dirigente responsabile del Casellario.
 

Art. 10.
Il dirigente responsabile. Attribuzioni e compiti

Il dirigente responsabile del Casellario:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del Comitato, organizza il funzionamento di essi;
c) segnala al Comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;
d) firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
e) esercita le attribuzioni a lui demandate dal Comitato;
f) svolge funzione di collegamento con le strutture competenti dell'Inail, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'Inail;
g) in correlazione ai tempi di formazione del budget e del bilancio di previsione dell'Inail, formula al Comitato, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7, lettere c), d) e f) del presente Regolamento proposte in ordine alle necessità relative alle risorse umane ed organizzative.
 

Capo IV
Utenti del casellario. Obblighi e diritti

Art. 11.
Utenti del Casellario

In relazione all'art. 17 del decreto legislativo n. 38/2000, sono utenti del Casellario:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed interesse collettivo (ISVAP).
Essi alimentano la banca dati di cui è titolare il Casellario a norma dell'art. 15, punto 2 del Decreto e sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella stessa banca dati.
 

Art. 12.
Obblighi e diritti degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a:
a) comunicare al Casellario, fornendo tutti i dati e gli elementi necessari per la realizzazione delle funzioni della banca dati, i casi d'invalidità permanente o morte derivanti da infortunio professionale e non professionale o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidità permanente o morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
b) corrispondere il contributo obbligatorio nella misura deliberata per ogni esercizio dal Comitato di gestione;
c) utilizzare i dati acquisiti dal Casellario in conformità alle disposizioni del Decreto assumendo responsabilità in proprio ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli utenti hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
 

Art. 13.
Sinergie operative

1. Per il perseguimento dei fini di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e del successivo decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il presidente, previa delibera del Comitato, può sottoscrivere accordi o convenzioni con Enti e o Organismi aventi finalità previdenziali, che consentano, attraverso la previsione di specifiche modalità operative e per il perseguimento dei fini istituzionali dei soggetti stipulanti, il trattamento dei dati contenuti nella banca dati del Casellario nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tali accordi o convenzioni andranno resi pubblici nelle forme e con le modalità previste dall'art. 22, comma 3-bis della legge n. 675/1996.
3. Parimenti potranno essere attivati accordi e convenzioni per le finalità contemplate all'art. 16, comma 1, punto c) e comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
 

Art. 14.
Modalità di acquisizione e trasmissione dei dati

1. Con apposita delibera, il Comitato di gestione individua i dati che gli utenti sono tenuti a trasmettere nonché i termini, decorrenti dal momento dell'accertamento dell'invalidità, entro cui procedere alla trasmissione al Casellario.
2. Gli interscambi dei dati tra utenti e Casellario avvengono, fermo restando l'utilizzo dei servizi tecnici dell'Inail, con le forme, le tecnologie e i modelli prestabiliti dal Comitato secondo gli standard di generale diffusione.
 

Capo V
Trattamento dei dati

Art. 15.
Il Titolare

1. La titolarità del trattamento dei dati personali spetta al Casellario centrale infortuni ed è esercitata dal dirigente responsabile secondo modalità stabilite dal Comitato di gestione.
2. Al Comitato di gestione competono le decisioni in ordine alle modalità del trattamento dei dati personali nonché le istruzioni da impartire ai responsabili.
 

Art. 16.
I responsabili

1. I soggetti responsabili del trattamento sono individuati direttamente dagli utenti e comunicati al Casellario, con atto scritto, tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. È fatta salva la possibilità di nominare più responsabili ove ciò sia necessario per esigenze di funzionalità organizzativa.
3. Nell'atto di nomina del responsabile sono specificati, in modo analitico, i compiti a lui affidati.
4. Ove il Casellario, mediante apposite convenzioni, affidi il trattamento dei dati a soggetti esterni, nomina il responsabile del medesimo trattamento. Le clausole relative alle modalità del trattamento e alle misure di sicurezza sono specificamente approvate per iscritto e armonizzate con il sistema Inail.
 

Art. 17.
Gli incaricati

1. Il responsabile nomina, con atto scritto, gli incaricati del trattamento, specificando le categorie di dati alle quali gli stessi hanno accesso e le relative operazioni di trattamento.
2. Gli incaricati trattano i dati personali attenendosi alle istruzioni del responsabile nonché alle norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
 

Capo VI
Sicurezza e tutela dei dati

Art. 18.
Sicurezza logica e fisica dei dati.
Tutela dei dati personali

1. Per assicurare la sicurezza e l'integrità fisica e logica dei dati contenuti nella propria banca dati, il Casellario si avvale degli apparati e delle misure di sicurezza apprestati dall'INAIL, salvaguardando in linea di principio l'autonomia della banca dati.
2. Gli operatori del Casellario che hanno accesso alla banca dati devono sottoscrivere, in relazione alle proprie funzioni, apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alla sicurezza ed integrità della stessa e dei dati ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Previa intesa con i responsabili dei sistemi di sicurezza INAIL, analoghe dichiarazioni dovranno essere rese ed acquisite agli atti nei casi in cui, per esigenze generali di sistema e di gestione della rete di comunicazione interna, gli operatori dei sistemi INAIL si trovino in condizione ordinaria di accesso alla banca dati.
4. Per la sicurezza e l'integrità della banca dati e per la protezione, ai sensi della citata legge n. 675 del 1996, dei dati personali e sensibili ivi contenuti, gli Enti utenti dei servizi del Casellario con tecnologie di comunicazione avanzate vengono dotati di chiavi di identificazione e di chiavi di accesso personalizzate. A tal fine tali Enti devono:
a) nominare i responsabili dei dati nella loro organizzazione, ai quali affideranno le chiavi predette;
b) segnalare i loro nominativi e trasmettere al Casellario le schede individuali di assunzione di responsabilità debitamente sottoscritte, secondo lo schema all'uopo predisposto.
5. Agli stessi fini, nei confronti dei richiedenti che non utilizzano l'accesso telematico, ma richiedono dati al Casellario per via postale o mediante presentazione diretta di domanda scritta presso gli uffici, viene effettuata, sulla base della documentazione prodotta e con ogni mezzo legale, la verifica della qualità soggettiva ed oggettiva di utente, ai sensi del precedente articolo.
6. Con lo stesso mezzo col quale vengono loro forniti i dati, i soggetti che li hanno richiesti sono formalmente avvertiti, in relazione alle disposizioni di legge ed in particolare della legge n. 675/1996, delle conseguenze derivanti da un uso dei dati stessi non conforme a quello per cui sono stati forniti in relazione alla loro qualità di utenti.
 

Capo VII
Rapporti finanziari con l'Inail

Art. 19.
Rapporti finanziari

I rapporti finanziari del Casellario con l'INAIL sono regolati, sulla base delle disposizioni del Decreto, come segue:
a) autonomia gestionale del Casellario;
b) anticipazione da parte dell'INAIL delle risorse necessarie e rimborso, da parte del Casellario, delle spese relative ad ogni esercizio;
c) utilizzazione da parte del Casellario, fermo restando il principio di autonomia, dei sistemi di analisi, contabilizzazione e rendicontazione dei flussi di entrata e di spesa, degli schemi di bilancio e delle procedure automatizzate di contabilità integrata adottati dall'INAIL.
 

Art. 20.
Formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, n. 1, del Decreto, il Comitato di gestione delibera il piano triennale, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della gestione e li trasmette, unitamente al piano analitico di cui al precedente art. 7, lettera b), al consiglio di amministrazione dell'INAIL.
2. La stessa procedura viene utilizzata ogni volta che il Comitato di gestione delibera in ordine ad eventuali variazioni di bilancio.
 

Art. 21.
Provvista. Anticipo, accollo e rimborso delle spese

1. Agli oneri connessi allo sviluppo, al funzionamento ed alla gestione del Casellario, si provvede:
a) per i costi diretti, attraverso apposito capitolo di spesa del bilancio dell'INAIL, di cui al precedente art. 20;
b) per i costi indiretti, con imputazione alla gestione secondo i criteri di cui al successivo art. 22, n. 2.
2. Le spese sostenute per lo sviluppo ed il funzionamento del Casellario sono anticipate dall'INAIL e rimborsate a quest'ultimo a seguito di ripartizioni fra gli utenti di cui all'art. 17 del Decreto con le modalità di cui al successivo art. 22.
3. Il rimborso all'INAIL viene effettuato previo conguaglio con quanto dovuto dall'Istituto stesso in qualità di utente ai sensi del precedente punto 2.
 

Art. 22.
Gestione e rilevazione delle spese

1. Il dirigente responsabile del Casellario dispone e gestisce i provvedimenti di spesa rientranti nelle attribuzioni, utilizzando le modalità e procedure contabili adottate dall'INAIL.
2. Le spese di cui all'art. 21, n. 1 del presente Regolamento vengono complessivamente rilevate dall'INAIL ed attribuite alla gestione del Casellario centrale infortuni in base alla quota delle spese generali INAIL, riferita a quelle sostenute in particolare per la struttura organizzativa INAIL per il Casellario.
 

Capo VIII
Controlli

Art. 23.
Criteri generali

1. Il Comitato di gestione del Casellario sovrintende al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti.
2. Il Collegio dei sindaci dell'INAIL esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
 

Capo IX
Rapporti finanziari con gli utenti

Art. 24.
Contributi

1. Il contributo dovuto dagli utenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento viene determinato, annualmente, dal Comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio.
2. Esso è commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10% i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati nell'anno di riferimento.
 

Art. 25.
Termine di pagamento del contributo.
Mora Procedura di riscossione coattiva

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento delle somme entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Dal giorno della mora sono dovuti gli interessi al tasso legale.
2. Scaduto infruttuosamente il termine per il pagamento, il Casellario provvede a diffidare l'utente inadempiente e qualora non intervenga il pagamento del contributo dovuto, procede a recupero coattivo avvalendosi delle strutture dell'Inail.
 

Capo X
Sistema sanzionatorio

Art. 26.
Sanzione amministrativa. Ricorso amministrativo

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, del Decreto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10% in ogni caso di reiterazione.
2. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del testo unico n. 1124/65, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
 

Capo XI
Norme transitorie e finali

Art. 27.
Entrata in vigore

Il presente Regolamento è inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 

Art. 28.
Disposizioni transitorie

Per gli Enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 18, comma 1, del Decreto decorre a partire dall'inizio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.