Categoria: 2010
Visite: 6948

Tipologia: Statuto OPP
Data firma: 2010
Parti: Confcommercio, Sindacato Provinciale Albergatori, Fipe, Fiavet e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Lucca
Fonte: docplayer.it


Sommario:

 

Statuto
Soci
Scopi
Adesione
Finanziamento
Quote annuali
Organi dell'organismo paritetico
Assemblea
Consiglio
Coordinatori

 

Segreteria
Sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza
Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza
Accesso del rappresentante territoriale ai luoghi di lavoro
Consultazione del rappresentante territoriale
Fondo comune
Disposizioni generali
Allegati


Organismo Paritetico Provinciale in materia di Tutela e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Commercio - Turismo - Servizi - PMI
Statuto
È costituito l'Organismo denominato "Organismo Paritetico Provinciale in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel commercio nel turismo, nei servizi e PMI", denominato in breve "OPP - Commercio Turismo Servizi Pmi - Lucca". L'Organismo Paritetico Provinciale non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici.

Soci
Sono soci dell'OPP: le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Confcommercio prov. Lucca, Sindacato Provinciale Albergatori prov. Lucca, Fipe prov. Lucca, Fiavet Toscana; le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Filcams-Cgil prov. Lucca, Fisascat-Cisl prov. Lucca, Uiltucs-Uil prov. Lucca.

Scopi
L'Organismo si propone:
- il sostegno alle imprese per l'attuazione degli adempimenti imposti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 106/2009 e successive modifiche;
- la raccolta e la diffusione di informazioni, banche dati e conoscenze in materia di rischi e danni da lavoro;
- la promozione di campagne comuni di informazione, promozionali della tutela della salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- la progettazione e realizzazione di azioni comuni in materia formativa per la diffusione di buone pratiche di sicurezza, tenendo conto delle esigenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei componenti dell'organo;
- la promozione di azioni di studio e ricerca sui temi della salute, della sicurezza e delle strategie di prevenzione di particolare comune interesse;
- la gestione e l'alimentazione di informazioni, dati e notizie in uno specifico sito internet, sede ideale di comunicazione interattiva;
- promuovere, organizzare e gestire iniziative di orientamento formazione e monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo nei confronti dei lavoratori;
- svolgere funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie, sia individuali che collettive, sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;
- individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione sia del D.Lgs. 81/2008 che del D.Lgs. 106/2009 e proporli ai soggetti interessati, promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro;
- elaborare e attivare, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, con l'Inail e gli Enti Bilaterali, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, che, se unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali;
- ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché tutte le altre comunicazioni previste dai regolamenti;
- attuare le disposizioni relative ai RSLT;
- orientare sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative da parte delle aziende anche promuovendo, in collaborazione con gli enti preposti, le necessarie iniziative;
- richiedere alle aziende, notizie in merito all'attuazione dei progetti per la sicurezza nonché informazioni per azioni di monitoraggio;
- redigere motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese; le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata;
- avvalersi di un fondo appositamente istituito, per quanto attiene alle esigenze e gli aspetti amministrativi e organizzativi.

Adesione
L'adesione all'Organismo Paritetico è chiesta dall'azienda del commercio, del turismo, dei servizi e PMI con domanda scritta rivolta al Consiglio e condizionata dall'esplicita approvazione dello statuto, indicando tutti gli elementi che verranno richiesti. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio. L'adesione non dà all'impresa la qualifica di socio ma solo la possibilità di usufruire delle attività e dei servizi offerti dall'OPP.

Finanziamento
Allo scopo di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività degli RLST viene costituito un Fondo Provinciale per la Sicurezza. Il fondo è alimentato dalle quote che le aziende aderenti all'OPP verseranno.
Le quote che le aziende verseranno sono stabilite in un minimo di 10,00 euro per ciascun addetto occupato annualmente presso l'unità produttiva del territorio di pertinenza. L'azienda verserà inoltre un contributo fisso annuale stabilito come segue:
• 20,00 euro per aziende fino a 15 dipendenti;
• 50,00 euro per aziende da 16 a 49 dipendenti;
• 200,00 euro per aziende oltre 50 dipendenti.
Le risorse del fondo verranno utilizzate nella percentuale non inferiore all'80% per il finanziamento dell'attività del delegato/i RLST. La gestione del fondo viene affidata agli Organi dell'OPP.

Quote annuali
L'impresa è tenuta a corrispondere nel mese di aprile di ciascun anno le quote annuali facendo riferimento ai lavoratori inseriti nel CUD annuale relativo all'anno precedente a quello di competenza del versamento, nonché ai lavoratori a qualsiasi titolo occupati nell'azienda (ex art. 2 - com. 1 - lett. a) del d.lgs 81/2008 e del d.lgs 106/2009 e tutte le sue successive modifiche ed integrazioni.
Soltanto le imprese in regola con il versamento dei contributi hanno il diritto di valersi dei servizi messi a disposizione e di avvalersi dei Delegati RLST.

Organi dell'organismo paritetico
Sono organi sociali:
a) L'Assemblea
b) Il Consiglio
c) I due Coordinatori (di cui uno di parte datoriale ed uno in rappresentanza dei lavoratori)
Ogni socio ha diritto di provvedere alla nomina o sostituzione dei propri rappresentanti all'interno del Consiglio, in ogni momento, in maniera insindacabile e discrezionale.

Assemblea
L'Assemblea dei soci è costituita da 6 rappresentanti di cui 3 (tre) designati congiuntamente dalle Associazioni Sindacati Datoriali e 3 (tre) designati dalle Organizzazioni Sindacati dei Lavoratori di cui 1 (uno) in rappresentanza della Filcams-Cgil, di cui 1 (uno) in rappresentanza della Fisascat-Cisl e di cui 1 (uno) in rappresentanza della Uiltucs-Uil.
L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dei soci sono validamente costituite, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più due dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida quando siano presenti le metà più uno dei soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ma con almeno un voto favorevole di ambo le parti.
Le modificazioni statutarie devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria che delibera sia in prima che in seconda convocazione con la unanimità dei soci presenti.
Le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano oppure nei modi stabiliti di volta in volta dall'Assemblea.
L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dai coordinatori o dal coordinatore presente.
I verbali sono formati dai Coordinatori e dal Segretario.
Sono di competenza dell'Assemblea Generale dei soci:
Le deliberazioni sui problemi di importanza fondamentale per la gestione e l'organizzazione dell'OPP;
La determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
- Le modifiche dello Statuto;
- Determina il compenso dei componenti il Consiglio;
- Le deliberazioni annuali di approvazione del rendiconto economico - finanziario consuntivo e preventivo in base alle disposizioni vigenti per gli Enti associativi senza scopo di lucro;
- La fissazione delle quote per le aziende aderenti su proposta del Consiglio;
- L'adempimento di tutte le attribuzioni che le siano conferite dal presente statuto, da leggi e regolamenti;
- Approva i regolamenti interni.
Per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, per l'approvazione dei regolamenti, per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio e la loro nomina hanno diritto di voto solo i rappresentanti maggiorenni nominati dagli associati.

Consiglio
Il Consiglio è composto di sei o dodici membri nominati per il 50% dalle Organizzazioni Sindacali Datoriali e per il 50% dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
Il Consiglio dura in carica 3 (tre) esercizi.
Al Consiglio spettano le funzioni direttive ed esecutive. Ad esso sono all'uopo conferiti i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi, nonché di gestione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio:
- Nomina, tra i propri membri i due Coordinatori;
- Provvede all'amministrazione del patrimonio;
- Nomina, designa e revoca i rappresentanti in tutti i consessi, ove sia richiesto o spettante;
- Provvede a recepire e attuare le modifiche allo statuto e ai regolamenti apportate dall'Assemblea;
- Può anche delegare per un tempo determinato o indeterminato specifiche attribuzioni, per singole operazioni, a eventuali Commissioni interne, fissandone le direttive;
- Determina le quote che le aziende aderenti devono versare all'OPP e le sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
- Determina il compenso dovuto ai Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza per la loro attività e compiti affidati;
- Redige annualmente il rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il Consiglio si raduna, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione deve essere fatta da un Coordinatore con preavviso di almeno sette giorni, da comunicarsi a tutti i componenti. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso di un giorno. Il Consiglio può essere anche convocato in ogni momento da un Coordinatore, su richiesta scritta di almeno due dei suoi soci fondatori.
Si intende decaduto dalla carica il componente del Consiglio che per tre volte consecutive e senza giustificazione ritenuta valida, non partecipi alle sedute.
Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti col voto favorevole di almeno 2 (due) componenti per ciascuna parte.
I coordinatori possono chiamare a partecipare, senza voto, a singole riunioni del Consiglio persone di particolare competenza delle materie in discussione.
Di ogni seduta del Consiglio è redatto verbale, che viene posto in approvazione in apertura della seduta successiva, e quindi trascritto nel libro dei verbali.

Coordinatori
I Coordinatori sono eletti dal Consiglio al suo interno.
Ai Coordinatori spetta la rappresentanza ed il coordinamento dell'OPP, attuano le decisioni del Consiglio, autorizzano i pagamenti delle spese e degli impieghi deliberati e sono autorizzati per conto dell'Organismo Paritetico a riscuotere somme rilasciandone quietanze liberatorie.
La firma spetta congiuntamente, sia nell'ordinaria amministrazione che nella straordinaria amministrazione, ai due Coordinatori.

Segreteria
È istituita una segreteria con funzioni di coordinamento presso l'Ascom - Confcommercio Lucca che assicura la gestione operativa corrente dei compiti sulla base delle direttive e delle decisioni degli Organi dell'OPP.

Sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza
Il numero dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza è stabilito nella misura di 6 (2 per ciascuna Organizzazione Sindacale dei Lavoratori). Tale numero può essere variato su decisione del Consiglio.
Le parti concordano che l'ambito operativo dei RLST è individuato in aree omogenee, pertanto la Provincia di Lucca è suddivisa in zone che tengono conto della presenza di aziende del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese.

Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza
Il Consiglio, al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, vigila e coordina l'operato dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.
I Rappresentanti Territoriali sono tenuti nello svolgimento della loro attività ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'Accordo Interconfederale e dal Decreto Legislativo 626/94 ed in conformità al D.Lgs n. 81/08 e al D.Lgs 106/09. Devono uniformarsi ai pareri, alle direttive ed alle interpretazioni adottate dal Consiglio e sono tenuti obbligatoriamente a partecipare a programmi formativi. Ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 1996, il rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza dura in carica tre anni ed è rieleggibile fatta salva la possibilità dell'Organizzazione Sindacale che l'ha designato di revocarlo in qualsiasi momento. I Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza hanno sede presso l'OPP e svolgono la loro operatività presso gli uffici delle rispettive Organizzazioni Sindacali da cui sono stati designati. La consultazione di tutti i documenti sulla sicurezza delle imprese avviene solo ed esclusivamente presso la sede dell'OPP.

Accesso del rappresentante territoriale ai luoghi di lavoro
Il Rappresentante Territoriale, ai sensi dell'art. 19, comma primo, lettera a) del Decreto Legislativo 626/94, ed in conformità al D.Lgs 81/08 e al D.Lgs 106/09 accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale. Il RLST deve segnalare per iscritto al Consiglio le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni. Ricevuta la comunicazione, la Segreteria dell'OPP, previo accordo tra le parti interessate sul giorno e l'ora, provvede ad avvertire l'azienda. Alla visita in azienda potrà esser presente un esponente delle parti firmatarie il presente statuto. La visita così programmata sarà comunicata dalla Segreteria dell'OPP al datore di lavoro con almeno 15 (quindici) gg. di preavviso. In caso di infortunio il RLST può accedere in azienda dopo preavviso tramite la segreteria dell'OPP.

Consultazione del rappresentante territoriale
In tutti i casi in cui la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro in tema di consultazione sono assolti nella sede dell'Organismo Paritetico Provinciale. Il datore di lavoro deve chiedere all'OPP la convocazione del Rappresentante Territoriale e, anche per il tramite di un esponente della Confcommercio di Lucca consulta il Rappresentante Territoriale che ha facoltà di formulare proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione. La Segreteria redige il verbale dell'avvenuta consultazione che, controfirmato dal Rappresentante Territoriale, è conservato presso la sede dell'OPP.

Fondo comune
Il fondo comune dell'Organismo Paritetico del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lucca è formato da tutti i beni che costituiscono le attività (immobili, mobili, crediti, denaro, ecc..), al netto delle passività esistenti che gravano le attività stesse, dalle quote versate dalle aziende aderenti, da tutti i contributi e versamenti effettuati dalle aziende e da terzi, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo, dai lasciti, donazioni, ed ogni altro provento comunque pervenuti in favore dell'OPP.

Disposizioni generali
La durata dell'OPP è a tempo indeterminato.
L'esercizio va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno.
Durante la vita dell'OPP, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Lo scioglimento deve essere deliberato con almeno il voto favorevole di tre quarti degli associati. In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo dell’Organismo ad altro Organismo con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Ogni controversia che riguardi l'applicazione del presente statuto, nonché eventuali controversie tra i soci e tra questi e persone investite di cariche sociali, dopo aver esperito il tentativo di amichevole conciliazione, sarà deferita ad un collegio di Probiviri, individuati dal Consiglio, fra persone di comprovata levatura civica e morale.