Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Coordinamento ispezione del lavoro
Div. VII, Direzione generale del personale.

Circolare 29 maggio 2001, n. 58
Sportello sicurezza sul lavoro - Attività da affiancare allo sportello unico per le imprese.
 

Al fine di apportare un utile contributo al progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica circa l'attuazione dello sportello unico per le imprese - introdotto dal D.P.R. n. 447 del 1998, come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, anche per favorire la nascita di nuove attività produttive e di conseguenza incentivare lo sviluppo e l'occupazione - si rappresenta la necessità di porre in essere idonee iniziative per dare vita ad uno "sportello informativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro".
A tal proposito si apprezzano le iniziative già avviate in merito come, ad esempio, lo "sportello sicurezza" attivo presso la Direzione provinciale del lavoro di Brescia che si pone quale punto di riferimento per le aziende che necessitano di informazioni e consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Queste attività rappresentano il contributo del Ministero del lavoro a quel dispiegamento di attività di informazione che, per ultimo, sono state sottolineate con forza nell'Accordo sancito in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2000 ed ovviamente in tale ambito ricondotte.
Con riferimento alla normativa vigente cui è possibile fare appello onde rinvenire il fondamento giuridico di una attività informativa che, accanto a quella tradizionale di vigilanza, gli organi ispettivi del Ministero del lavoro sono legittimati ad espletare, si osserva quanto segue.

Fonti normative
Ci si riferisce in primo luogo all'art. 4 della legge n. 628 del 1961, all'art. 24 del D.Lgs. n. 626 del 1994, nonché all'art. 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.
Secondo la normativa sopra richiamata è attribuito all'"Ispettorato del lavoro" "il compito di fornire tutti i chiarimenti che vengono richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare [...] a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale". Rientra, pertanto, tra i compiti istituzionali attribuiti all'Amministrazione del lavoro un'attività di informazione normativa che si giustappone a quella di vigilanza, con funzione preventiva rispetto alla commissione di possibili illeciti ad opera della parte datoriale.
In particolare per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro questo Ministero è preposto a svolgere non solo attività di informazione, ma anche attività di consulenza e assistenza vera e propria, anche se, tuttavia, queste ultime non possono essere prestate dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza, per espresso divieto di legge (art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 626 del 1994).
Dunque, sebbene siano stati trasferiti alle A.U.S.L. le funzioni e i compiti spettanti all'"Ispettorato del lavoro" in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori (art. 21, comma 1, della legge n. 833 del 1978), la Direzione provinciale del lavoro conserva un ruolo attivo nella materia soprattutto per quanto riguarda l'informazione alle imprese.

Attività promozionali
Dal panorama normativo appena richiamato emerge in tutta evidenza come le Direzioni provinciali e regionali del lavoro siano istituzionalmente deputate a svolgere attività di consulenza, o genericamente di informazione.
Al riguardo, si rappresenta l'opportunità di porre in essere un'attività di supporto a quella dello sportello unico per le imprese che abbia ad oggetto tanto la diffusione di tutte le informazioni circa le norme di tutela del lavoratore eventualmente richieste dagli operatori dei diversi settori imprenditoriali, quanto lo svolgimento di una vera e propria attività di consulenza.
In proposito si ritiene che l'attività informativa debba riguardare in particolare le disposizioni normative disciplinanti il rapporto di lavoro in tutte le sue fasi: costituzione (norme sul collocamento, lavoro svolto dai minori, pari opportunità etc.), svolgimento (tutela fisica: orario di lavoro, riposi, ferie, sicurezza; tutela economica: retribuzione, applicazione CC.NN.LL., obblighi contributivi del datore di lavoro, forme previdenziali a favore del lavoratore etc.) e risoluzione (disciplina dei licenziamenti etc.).
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla materia dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro, fornendo agli imprenditori ogni utile indicazione circa le misure da adottare per la salvaguardia della salute dei lavoratori.
In tale campo infatti una adeguata informazione soprattutto nella fase di nascita dell'impresa può svolgere un efficace ruolo di prevenzione.
Potranno altresì essere fornite informazioni sui documenti obbligatori (libri paga e matricola, registri di sicurezza) che il datore è tenuto ad avere e compilare con le forme e nei termini stabiliti dalla legge; sulle comunicazioni che devono essere effettuate alle competenti autorità (es. dichiarazione per dare inizio all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, notifica dei nuovi impianti industriali, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 303 del 1956, fatta alla A.U.S.L. competente, la notifica preliminare dei lavori ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 494 del 1996 etc.), sugli obblighi contributivi e sulle relative procedure nonché sulle forme di incentivazione all'assunzione.
Al fine di dare corso all'iniziativa in questione sarebbe opportuno che le SS.LL. prendessero contatti con le locali Camere di commercio od altri enti e istituzioni impegnate a promuovere la creazione dello sportello unico per le imprese a livello locale per individuare le possibili forme di collaborazione. Al riguardo sarebbe utile, ove fattibile, garantire la presenza in giorni ed ore determinati presso il suddetto sportello di personale in possesso di adeguata preparazione per lo svolgimento dell'attività di informazione e consulenza presso il pubblico degli utenti.
Per tale personale si provvederà a promuovere, in sede di contrattazione del fondo unico di amministrazione, una adeguata forma di incentivazione.
Nei casi in cui non sia possibile mettere a disposizione personale di questa amministrazione sarà necessario fornire adeguato materiale informativo che consenta agli operatori dello sportello anche non in possesso di specifica professionalità di soddisfare le richieste di chiarimenti provenienti dagli utenti. A tal fine sarebbe inoltre utile l'attivazione di un collegamento telematico che consenta al personale addetto allo sportello di procurarsi direttamente notizie ed informazioni in possesso degli uffici del lavoro.
Nel ringraziare per la collaborazione e l'impegno che sicuramente verrà dedicato al progetto, si resta in attesa di ricevere notizie relative alle iniziative intraprese da codeste Direzioni in attuazione delle direttive fornite con la presente.
 

Il Sottosegretario di Stato
On. Paolo Guerrini