Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 novembre 2018, n. 28024 - Ricorso di una lavoratrice scivolata sul pavimento al termine del servizio svolto presso il reparto pescheria. Rigetto


 

Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO Data pubblicazione: 02/11/2018

 

Fatto

 


1. Con sentenza n. 2441/2013, depositata l'8 aprile 2013, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva rigettato la domanda di M.M. volta ad ottenere, nei confronti di Metro Italia Cash and Carry S.p.A., la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto alla stessa intimato il 20/7/2003 nonché volta all'accertamento, con le conseguenti pronunce risarcitorie, della responsabilità della datrice di lavoro per l'infortunio occorsole il 5/9/2002, allorquando, verso le ore 22.15, al termine del servizio svolto presso il reparto pescheria, era scivolata prima di accedere allo spogliatoio femminile sul pavimento bagnato, cadendo rovinosamente a terra.
2. La Corte osservava a sostegno della propria decisione come le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo non avessero trovato conferma nell'istruttoria, nessuno dei testi avendo riferito che vi fosse acqua nel corridoio percorso dall'appellante, il quale risultava ben illuminato al momento dell'infortunio e dotato di strisce in plastica antiscivolo; né poteva, ad avviso della Corte, aversi riguardo alla deposizione della teste M., le cui dichiarazioni fornivano una ricostruzione dei luoghi e dell'accaduto non conforme alle deduzioni del ricorso.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con unico motivo, cui ha resistito la società con controricorso, assistito da memoria.
 

 

Diritto

 


1. Con il motivo proposto, deducendo vizio di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare alcuni fatti decisivi che avevano formato oggetto di contraddittorio fra le parti e, in particolare, per avere trascurato l'esame della circostanza se il corridoio, in cui avvenne il sinistro, fosse illuminato o meno; se lo stesso fosse reso scivoloso dalla presenza di acqua; se dovesse darsi maggiore credibilità alle deposizioni della teste M. che aveva assistito al sinistro, e del teste Ma., che il giorno dell'infortunio era stato nel corridoio, rispetto a quelle degli altri testimoni assunti; se la lavoratrice indossasse le scarpe antiscivolo la sera del sinistro e se fosse obbligata a farlo nel corridoio dello spogliatoio.
2. Il motivo è infondato.
3. Al riguardo si deve premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come riformulato a seguito delle modifiche introdotte nel 2012, "introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; con la conseguenza che "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie".
4. Nel caso di specie, diversamente da quanto dedotto, la Corte territoriale risulta avere preso in considerazione tutte le circostanze indicate come omesse, rilevando, nell'ambito di una più ampia ricostruzione dell'episodio e fra altri elementi di fatto, come "nessuno" avesse "confermato che vi fosse acqua nel corridoio"; che i testi avevano "dichiarato che il corridoio era ben illuminato"; che alcuni avevano "anche riferito che l'appellante aveva l'obbligo di indossare scarpe antiscivolo fino al momento di cambiarsi nello spogliatoio" (cfr. sentenza impugnata, pp. 2-3).
5. Sotto altro profilo, la Corte ha anche diffusamente motivato in ordine all'attendibilità della teste M., osservando che la teste aveva reso dichiarazioni difformi dalla stessa ricostruzione offerta dalla ricorrente con l'atto introduttivo, così da violare il principio del contraddittorio, e comunque specificando l'incompatibilità di tali dichiarazioni con altri elementi positivamente acquisiti al giudizio.
6. Come più volte ribadito da questa Corte, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr., fra le molte, Cass. n. 11511/2014).
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
9. La ricorrente, attesa l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non è tenuta, allo stato, nonostante la declaratoria di rigetto dell'impugnazione, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza, allo stato, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 giugno 2018.