Cassazione Penale, Sez. 3, 06 novembre 2018, n. 50000 - Ustioni durante un'esercitazione a freddo: responsabilità del vice presidente del CDA per la mancata assistenza al dipendente inesperto


 

 

Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 25/05/2018

 

 

 

Fatto

 


1. - Con sentenza del 15 novembre 2017 la Corte d'appello di Milano, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 novembre 2015, ha parzialmente riformato la sentenza del 18 giugno 2014, emessa dal Tribunale di Milano, che aveva condannato l'imputato, vice presidente del Consiglio di Amministrazione della T.T.N. s.p.a. e titolare di specifica delega in ordine alla sicurezza e igiene sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni e incendi, per aver causato al dipendente Z.A.D. lesioni personali gravi, consistite in un'ustione di terzo grado alla gamba destra, da cui era derivata una malattia superiore a quaranta giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia aggravata dalla violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui agli artt. 41, primo e terzo comma, 590, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., 81, comma 1, 77, commi 3 e 4, lettera f), in relazione all'art. 87, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 81 del 2008, in particolare per la mancata adozione di adeguati dispositivi antiinfortunistici utili a prevenire il rischio di ustioni ai lavoratori e, dunque, non conformi ai requisiti di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 81 del 2008, perché non completamente protettivi.
La Corte d'appello di Milano ha riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., nonché dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen, e la prevalenza della medesima sull'aggravante contestata e ha ridotto la pena, sostituendola, ex art. 53 della legge n. 689 del 1981, con € 10.000,00 di multa.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con il primo motivo di impugnazione, si censurano la violazione degli artt. 590, 40, 41, 43, cod. pen., 76, 77 e 79 del d.lgs. n. 81 del 2008, 2087 cod. civ. e il vizio di motivazione sui medesimi profili. In particolare, secondo la difesa, i dati probatori acquisiti nelle fasi di merito dimostravano che le cause dell'incidente dovevano essere ravvisate, come affermato altresì dalla Corte d'appello nella sentenza del 2014 in relazione all'assoluzione del coimputato E.P., nel mancato utilizzo da parte del lavoratore offeso della passerella appositamente approntata per evitare ogni rischio, da lui stesso utilizzata nelle prove a freddo relative a quella specifica lavorazione, svolte nel medesimo giorno. Sul punto si ritiene illogica e contraddittoria la sentenza impugnata, che, travisando quanto emerso in dibattimento, avrebbe ritenuto che l'imputato fosse venuto meno al proprio dovere di vigilanza per non aver provveduto a fare assistere il lavoratore infortunato da altro personale durante lo svolgimento dell'operazione. Secondo la difesa, le prove acquisite smentirebbero tale assunto, dimostrando: che l'imputato aveva predisposto una squadra di lavoratori (compresa la persona offesa) particolarmente esperti, posti sotto la direzione del tecnico qualificato S.; che erano state effettuate tutte le necessarie prove per individuare ogni possibile rischio; che durante le varie valutazioni si era rilevato quale unico pericolo ipotizzabile il possibile contatto tra la gamba del lavoratore e la parte superiore dell'anello da temprare, e si era dunque provveduto all'adozione di una passerella movibile; che tutti i lavoratori del gruppi erano stati adeguatamente formati per lo svolgimento delle specifiche lavorazioni; che il giorno dell'infortunio era stata effettuata una prova "a freddo" in cui il lavoratore aveva di fatto utilizzato l'apposita passerella; che la stessa passerella era di peso adeguato, perché solitamente utilizzata per svolgere la lavorazione.
Parimenti contraddittoria, secondo la prospettazione difensiva, risulta la motivazione dei giudici del rinvio in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo di "colpa speciale", per la mancata adozione di materiale idoneo allo svolgimento delle lavorazioni in esame. A parere della difesa, infatti, l'uso della passerella avrebbe escluso ogni rischio di possibile infortunio e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna necessità di adottare ulteriori dispositivi di protezione individuali. Comunque, anche se il soggetto fosse stato dotato del necessario equipaggiamento, la manovra realizzata, secondo una massima di comune esperienza, avrebbe comportato il sollevamento del pantalone oltre la caviglia, determinando la medesima conseguenza lesiva.
In ultimo, si censura la carenza motivazionale in ordine alle valutazioni sulla condotta tenuta dal lavoratore che, secondo il ricorrente, doveva necessariamente ritenersi fattore interruttivo del nesso causale, in quanto del tutto eccezionale ed imprevedibile da parte del datore di lavoro. A tale proposito, per la difesa, la Corte d'appello, nell'escludere la condotta del dipendente quale fattore interruttivo del nesso causale, avrebbe immotivatamente omesso di considerare: che il lavoratore rimasto infortunato aveva ricevuto una compiuta e specifica informazione su ogni aspetto della lavorazione, compreso il necessario utilizzo della passerella; che aveva partecipato alla lavorazione per tutti i mesi precedenti; che il giorno prima dell'infortunio si era svolta una prova a freddo durante la quale il dipendente aveva correttamente utilizzato la passerella; che lo stesso aveva ribadito in sede processuale di essere perfettamente a conoscenza dell'obbligo di utilizzare la passerella, di averla utilizzata poco prima nella prova a freddo e di non avere alcuna giustificazione per il suo mancato utilizzo.
2.2. - Con un secondo motivo di ricorso si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, anche in relazione alla commisurazione della pena si sarebbe dovuto tenere conto della corretta condotta di predisposizione delle dovute misure di sicurezza da parte dell'imputato, e del comportamento della persona offesa. Perciò, immotivatamente gravosa risulterebbe la condanna alla pena della reclusione anziché a quella della multa.
 

 

Diritto

 


3. - Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso, infatti, è rivolto a sollecitare un'ulteriore valutazione di merito, preclusa all'esame di questa Corte, su rilievi oltretutto già proposti e correttamente disattesi da parte dei giudici del gravame in sede di rinvio.
3.1. - Il primo motivo di ricorso - con cui si censurano il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per colpa generica e colpa speciale nell'omessa predisposizione delle misure di sicurezza necessarie per neutralizzare il rischio dell'evento lesivo effettivamente verificatosi - è manifestamente infondato. La Corte d'appello, infatti, ha correttamente valorizzato i consolidati principi in materia di infortuni sul lavoro e ha puntualmente risposto alle doglianze proposte con l'atto di gravame.
È pacifico, infatti, che la disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., rappresenta una norma di chiusura che pone in capo al datore di lavoro un obbligo generico di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, anche se non esplicitamente richiamate da norme particolari che prevedano reati autonomi (ex plurimis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015; Sez. 3, n. 6360 del 26/01/2005); ciò non significa che il datore di lavoro debba creare un ambiente lavorativo a 'rischio zero', disponendo misure atte a prevenire anche gli eventi rischiosi impensabili (circostanza che implicherebbe, incostituzionalmente, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva), ma che debba predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere. Il datore di lavoro è dunque titolare di una posizione di garanzia e, pertanto, ha l'obbligo, non solo di disporre le misure antiinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, perché garante dell'incolumità fisica di questi ultimi (ex plurimis Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014; Sez. 4, n. 20595 del 12/04/2005), obbligo che non viene meno neppure con la nomina del responsabile di servizio di prevenzione e protezione, che ha una funzione diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro (ex plurimis Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013; Sez. 4 n. 27420 del 20/05/2008). Orbene, proprio per culpa vigilando la Corte d'appello di Milano ha ritenuto responsabile il ricorrente, che non ha provveduto a fare assistere il lavoratore adeguatamente.
È pacifico, infatti, che la persona offesa non aveva mai svolto prima di quel momento la lavorazione in esame e che, pertanto, non poteva garantire quel livello di esperienza e competenza tecnica idoneo a giustificare l'assenza di qualsivoglia controllo da parte di altro personale. Parimenti - come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello con puntuale risposta alle doglianze difensive - non può darsi rilievo all'esercitazione "a freddo" svoltasi poco prima della lavorazione in primis perché la complessità della lavorazione e l'inesperienza del lavoratore non consentono di ritenerla sufficiente ad evitare i possibili rischi e poi perché, come dichiarato dalla stessa persona offesa in sede dibattimentale, durante l'esercitazione a freddo erano stati omessi passaggi essenziali, quali il posizionamento dell'attrezzo e la salita sul forno. Risulta del tutto irrilevante altresì - come correttamente osservato dai giudici del gravame - il fatto che il lavoratore, nei mesi precedenti all'incidente, aveva tenuto diversi corsi relativi alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza in azienda, perché tali corsi avevano fornito una preparazione generica e sicuramente non pertinente alla specifica lavorazione. Allo stesso modo, a nulla rileva il fatto che tutti i lavoratori del settore erano posti sotto la vigilanza del tecnico qualificato S., dal momento che lo stesso non era presente durante la lavorazione, sebbene la situazione, data l'inesperienza del dipendente, richiedesse un controllo accentuato. Proprio l'assenza di ausilio da parte di soggetti qualificati dimostra l'omessa vigilanza da parte del datore di lavoro, e la conseguente responsabilità di quest'ultimo per elusione dell'obbligo di garanzia ex art. 2087 cod. civ.
A tale proposito, come correttamente osservato dai giudici del gravame, non può considerarsi quale elemento interruttivo del nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento omissivo verificatosi, il comportamento del lavoratore, che ha omesso di posizionare correttamente la passerella che avrebbe evitato il contatto con il forno. Si ricorda, infatti, che il comportamento del lavoratore può rilevare quale limite alla responsabilità del datore di lavoro solo quando risulti abnorme, eccezionale o comunque esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile, sicché tra gli obblighi del datore di lavoro è ricompreso anche il dovere di prevenire l'eventuale comportamento negligente o imprudente del lavoratore (ex plurìmis Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016; Sez. 4, n. 37986 del 27/06/2012; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011;). Orbene, nel caso di specie - come correttamente osservato dalla Corte d'appello con risposta puntuale e corretta rispetto alle doglianze difensive sul punto - il comportamento del dipendente non può considerarsi eccezionale o abnorme, stanti la sua inesperienza, lo svolgimento di una prova a freddo solo parziale della lavorazione e l'entità della passerella, molto pesante rispetto alla corporatura della persona offesa, il cui posizionamento avrebbe rallentato la lavorazione.
Pertanto, si condividono pienamente le considerazioni dei giudici del gravame secondo cui l'apposito ausilio predisposto dal datore di lavoro in ossequio agli obblighi imposti a suo carico dall'art. 2087 cod.civ, avrebbe potuto ben evitare l'evento dannoso; conseguenza non di un comportamento eccezionale e sconsiderato, ma solo dalla prevedibile negligenza data da inesperienza e imperizia in relazione alla specifica lavorazione posta in essere. Parimenti logiche e coerenti risultano le motivazioni della Corte di merito in relazione alla conferma di responsabilità per i profili di colpa specifica contestati. È palese, infatti, che l'adozione di appositi pantaloni ignifughi avrebbe evitato l'evento lesivo e quanto meno attenuato i danni causati dallo stesso. A tale proposito, deve rilevarsi che le specifiche misure di cui le norme antiinfortunistiche impongono l'adozione, servono a neutralizzare rischi derivanti da situazioni eccezionali, che esulano dal normale corso della lavorazione e riguardano ipotesi dannose che possano prevedibilmente derivare anche da errori nello svolgimento dell'attività di lavoro. Per questo motivo è scorretta la prospettazione difensiva volta a sostenere la non necessità di adottare ulteriori dispositivi di prevenzione perché la predisposizione della passerella avrebbe neutralizzato qualsiasi tipo di rischio: il mancato posizionamento della passerella costituiva di per sé un errore ragionevolmente prevedibile, perciò i rischi da esso derivanti dovevano essere neutralizzati ab origine con l'adozione dell'apposito materiale ignifugo che avrebbe rappresentato la protezione definitiva rispetto a qualsivoglia circostanza eccezionale.
Inoltre, appare indimostrato l'assunto difensivo secondo cui la manovra richiesta per effettuare la lavorazione avrebbe comportato il sollevamento del Pantalone al di sopra della caviglia, rendendo conseguentemente inutile l'adozione di pantaloni antiinfortunistici. Il dato - come correttamente sostenuto dai giudici del gravame - non corrisponde a massime di esperienza e comunque non è dirimente rispetto al generale obbligo di prevenzione degli infortuni gravante sul datore di lavoro. È palese, infatti, che il materiale ignifugo adottato doveva essere idoneo ad evitare i danni derivanti dalla specifica lavorazione e, pertanto, gli indumenti speciali forniti al dipendente dovevano avere caratteristiche tali da non subire l'effetto di sollevamento oltre la caviglia durante la manovra. Ad ogni modo, seppure il datore di lavoro avesse adottato pantaloni di lunghezza ordinaria, ma ignifughi, anche in caso di ipotetico - e, si ribadisce, indimostrato - sollevamento degli stessi oltre la caviglia, il danno cagionato al lavoratore sarebbe stato comunque molto meno grave rispetto a quello effettivamente riportato.
3.2. - Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si afferma che sarebbe eccessivamente gravosa la sanzione adottata, consistente nella pena alla reclusione invece che in quella alla multa. Invero, la censura risulta scorretta nel suo presupposto di fondo, dal momento che la Corte d'appello ha ridotto la sanzione applicata in primo grado e, sulla base dell'art. 53 della I. n. 698 del 1981, l'ha sostituita con € 10.000,00, sanzione del tutto adeguata al caso concreto.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2018.