Tipologia: Accordo sindacale
Data firma: 9 maggio 2008
Validità: 09.05.2008 - 08.05.2011
Parti: Danae Coop, Sinetica Coop, Sinerga Promocast, Publicoop S.C, Alta Qualità, Promobusiness, Rosa dei venti, Tekmar e Clacs-Cisl
Settori: Collaborazioni autonome marketing
Fonte: CLACS CISL

Sommario:

 Premessa
Art 1 (premesse)
Art. 2 Definizione e ambito d'applicazione.
• Oggetto del rapporto
Art. 3 Elementi caratteristici.
Art. 4 Formazione.
Art. 5 Contratto di collaborazione.
Art. 6 Modalità ed esecuzione della collaborazione.
Art. 7 Diritti e doveri del prestatore di lavoro autonomo.
Art. 8 Recesso.
 Art. 9 Compensi.
Art. 10 Rimborsi spese
Art. 11 Infortunio, malattia e maternità.
Art. 12 Sicurezza sul Lavoro
Art. 13 Tutela e libertà sindacali.
Art. 14 Clausola di Salvaguardia
Art. 15 Conciliazione delle controversie e certificazione
Art. 16 Decorrenza.
Art. 17 Quota di servizio sindacale.

Accordo sindacale per la regolamentazione delle collaborazioni di natura autonoma nel settore delle agenzie di marketing operativo

Tra Opera Coop con sede a Torino (TO) 10135, corso Traiano 109 […], Danae Coop con sede a Torino (TO) 10135, corso Traiano 109 […], Sinetica Coop con sede a Torino (TO) 10135, corso Traiano […], Sinerga Promocast con sede a Pogliano M.se ( MI) 20010 corso Europa 35 […], Publicoop S.C con sede legale ad Alba (CN) 12051, corso Piace 71/b […], Alta Qualità srl con sede legale a V.di Castenaso (BO) - 40055 Via Tosarelli, 300 […], Promobusiness snc di Roberta Bordoni e C son sede a Quartu S.Elena (CA) 09045 Via Turati 4/d […], Tekmar SpA con sede legale a Milano (MI) 20156 Via Punta Licosa,19 […], Rosa dei venti società cooperativa di lavoro arl con sede legale il Piazzola sul Brenta (PD) Via Rolando 32/c […] assistite dalla Serim Consulting […] e l'Organizzazione Sindacale Clacs-Cisl […] congiuntamente denominate le Parti

Art. 2 Definizione e ambito d'applicazione.
L'attività promozionale complessiva svolta dalle società aderenti al presente accordo si configura nelle seguenti fasi:
studio delle caratteristiche del prodotto proposto alla vendita;
individuazione dell'area del punto vendita maggiormente idonea alla promozione anche in considerazione delle caratteristiche della clientela abituale ( area geografica, livello di urbanizzazione ecc)
coordinamento delle differenti attività promozionali predisposte per la valorizzazione del prodotto,
- pianificazione del progetto o fase di lavoro finalizzata alla promozione diretta al pubblico all'interno dei punti vendita;
analisi dei risultati di vendita e proposizione di idonei correttivi alle strategie aziendali.
Nell'ambito della fase dedicata essenzialmente alla promozione diretta del prodotto verso la clientela della grande distribuzione commerciale, si distinguono le fasi di lavoro di seguito descritte:
Il presente accordo si applica a tutti i collaboratori che prestano la propria attività, con le modalità e nei termini più avanti specificati, di merchandising, take away, in store promotion, allestimento e presidio degli spazi espositivi le quali, per la loro natura temporanea, per l'autonomia professionale che le caratterizza sulla base degli obbiettivi definiti dalla committenza, rientrano nelle tipologie descritte dagli articoli 61-69 del Dlgs 276/2003. Le suddette attività sono pertanto compatibili con le tipologie contrattuali nell'ambito di rapporti di collaborazione di natura autonoma (contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle modalità a programma, progetto di lavoro o fase di lavoro; contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche occasionale; rapporti di lavoro autonomo occasionale). Le attività di merchandising, take away, in store promotion, allestimento e presidio degli spazi espositivi - per loro stessa natura non riconducibili a forme di lavoro subordinato - sono rese con modalità tipicamente autonome nel solo rispetto delle direttive di massima impartite dal committente in funzione degli obiettivi finali, per far fronte ad esigenze specifiche di progetto e previste dagli incarichi conferiti dalle Aziende. Fatto salvo il rispetto dei principi sopra enucleati, dette prestazioni sono assolutamente compatibili con tipologie contrattuali di natura autonoma.

Oggetto del rapporto.
Le prestazioni possono essere ricondotte principalmente e non in modo esclusivo le seguenti fasi di lavoro:
Merchandising ed Allestimento: è costituito dall'insieme delle operazioni di presidio, determinazione ed allestimento degli spazi espositivi attraverso materiali POP, per uno o più prodotti all'interno del punto vendita per ottimizzare il flusso delle informazioni, la gestione degli stock di magazzino, l'esposizione dei prodotti sul banco di vendita e il rispetto dell'assortimento concordato. Ha l'obbiettivo di valorizzare l'immagine del prodotto, generando valore per marchio.
Take away. è costituito dall'insieme delle operazioni di preparazione e confezionamento dei prodotti da promuovere. Detta attività ha il fine specifico di migliorare ed innovare le modalità con cui i prodotti stessi vengono esposti e di garantire che le modalità di presentazione dei prodotti siano aderenti alle politiche commerciali ed alle campagne promozionali e di comunicazione del cliente. Dette operazioni sono affidate a collaboratori dotati di idonee competenze tecniche e metodologiche, in grado di operare in modo autonomo e propositivo per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati;
In store promotion: è costituito dall'insieme delle operazioni di attività di promozione delle vendite di uno o più prodotti all'interno del punto vendita a diretto contatto con la clientela. Dette operazioni hanno l'obiettivo di registrarne il livello di impatto, di gradimento, generando fidelizzazione

Art. 4 Formazione.
Le parti si attiveranno al fine di realizzare progetti ed interventi formativi con lo scopo di accrescere il grado di qualificazione e formazione degli operatori autonomi nello svolgimento dei propri incarichi. A tal fine si attiveranno nella ricerca di finanziamenti finalizzati a progetti formativi concordati.
Le parti concorderanno di promuovere una convenzione con società specializzate nella formazione.

Art. 11 Infortunio, malattia e maternità.
In materia di infortuni, malattia e gravidanza si fa espresso riferimento alle vigenti normative di fonte legale (art. 67 del D.Lvo 276/2003).
In particolare: la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. […]
In caso di gravidanza, la durata del rapporto sarà prorogata per un periodo di centottanta giorni. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al D.M. 04/04/02.

Art. 12 Sicurezza sul Lavoro
In conformità con le disposizioni del D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni le Agenzie, all'atto della sottoscrizione del contratto di collaborazione, comunicheranno a ciascun operatore i nominativi dei responsabili cui fare riferimento per qualsivoglia questione in materia di sicurezza sul lavoro oltre che gli estremi del piano di valutazione dei rischi e le norme comportamentali.
Appositi incontri informativi potranno essere effettuati all'interno dei centri tra i responsabili aziendali e i rappresentanti dell'organizzazione sindacale firmataria della presente intesa.

Art. 13 Tutela e libertà sindacali.
Il prestatore non può essere discriminato per ragioni politiche, sindacali, di religione, di razza, di lingua o di sesso.
Fermo restando quanto dichiarato in premessa sono riconosciuti i seguenti diritti sindacali:
[…]
diritto di partecipazione ad Assemblee indette dai Delegati Sindacali Aziendali, anche all'interno delle Aziende per un massimo di otto assemblee annuali.
[…]

Milano 09 maggio 2008