Tipologia: Accordo sindacale
Data firma: 18 novembre 2008
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2011
Parti: Anasfim e Clacs-Cisl
Settori: Collaborazioni autonome agenzie marketing
Fonte: CLACS CISL

Sommario:

 Premesso
Art. 1 (premesse)
Art. 2 Definizione e ambito d'applicazione.
Oggetto del rapporto.
Art. 3 Elementi caratteristici.
Art. 4 Formazione.
Art. 5 Ente Bilaterale
Art. 6 Contratto di collaborazione.
Art. 7 Modalità ed esecuzione della collaborazione.
Art. 8 Diritti e doveri del prestatore di lavoro autonomo.
 Art. 9 Recesso.
Art. 10 Compensi.
Art. 11 Rimborsi spese
Art. 12 infortunio, malattia e maternità.
Art. 13 Sicurezza sul Lavoro
Art. 14 Tutela e libertà sindacali.
Art. 15. Clausola di Salvaguardia
Art. 16. Commissione Paritetica Regionale di Conciliazione
Art. 17. Decorrenza.
Art. 18. Quota di servizio sindacale.

Accordo sindacale per la regolamentazione delle collaborazioni di natura autonoma nel settore delle agenzie di marketing operativo tra l’associazione Anasfim Via Montecatini 14, 20100 Milano […] assistite dalla Serim Consulting […] e l’Organizzazione Sindacale Clacs-Cisl […] congiuntamente denominate le Parti

Art. 2 Definizione e ambito d'applicazione.
L'attività promozionale complessiva svolta dalle società aderenti al presente accordo si configura nelle seguenti fasi:
- studio delle caratteristiche del prodotto proposto alla vendita;
- individuazione dell'area del punto vendita maggiormente idonea alla promozione anche in considerazione delle caratteristiche della clientela abituale ( area geografica, livello di urbanizzazione ecc)
- coordinamento delle differenti attività promozionali predisposte per la valorizzazione del prodotto,
- pianificazione del progetto o fase di lavoro finalizzata alla promozione diretta al pubblico all'interno dei punti vendita;
- analisi dei risultati di vendita e proposizione di idonei correttivi alle strategie aziendali.
Nell'ambito della fase dedicata essenzialmente alla promozione diretta del prodotto verso la clientela della grande distribuzione commerciale, si distinguono le fasi di lavoro di seguito descritte:
il presente accordo si applica a tutti i collaboratori che prestano la propria attività, con le modalità e nei termini più avanti specificati, di merchandising, take away, in store promotion, allestimento e presidio degli spazi espositivi le quali, per la loro natura temporanea, per l'autonomia professionale che le caratterizza sulla base degli obbiettivi definiti dalla committenza, rientrano nelle tipologie descritte dagli articoli 61-69 del Dlgs 276/2003. Le suddette attività sono pertanto compatibili con le tipologie contrattuali nell'ambito di rapporti di collaborazione di natura autonoma (contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle modalità a programma, progetto di lavoro o fase di lavoro; contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche occasionale; rapporti di lavoro autonomo occasionale).
Le attività di merchandising,promozioni in take away, in store promotion, allestimento e presidio degli spazi espositivi - per loro stessa natura non riconducibili a forme di lavoro subordinato -sono rese con modalità tipicamente autonome nel solo rispetto delle direttive di massima impartite dal committente in funzione degli obiettivi finali, per far fronte ad esigenze specifiche di progetto e previste dagli incarichi conferiti dalle Aziende. Fatto salvo il rispetto dei principi sopra enucleati, dette prestazioni sono assolutamente compatibili con tipologie contrattuali di natura autonoma.

Oggetto del rapporto.
Le prestazioni possono essere ricondotte principalmente e non in modo esclusivo le seguenti fasi di lavoro:
Merchandising ed Allestimento: è costituito dall'insieme delle operazioni di presidio, determinazione ed allestimento degli spazi espositivi attraverso materiali POP, per uno o più prodotti all'interno del punto vendita per ottimizzare il flusso delle informazioni, la gestione degli stock di magazzino, l'esposizione dei prodotti sul banco di vendita e il rispetto dell'assortimento concordato. Ha l'obbiettivo di valorizzare l'immagine del prodotto, generando valore per il marchio.
In store promotion: è costituito dall'insieme delle operazioni di attività di promozione delle vendite di uno o più prodotti all'interno del punto vendita a diretto contatto con la clientela. Dette operazioni hanno l'obiettivo di registrarne il livello di impatto, di gradimento, generando fidelizzatone
Promozione in Take away. è costituito dall'insieme delle operazioni di preparazione e confezionamento dei prodotti da promuovere per predisporli alla vendita promozionale in alternativa al. banco servito. Detta attività ha il fine specifico di migliorare ed innovare le modalità con cui i vengono porzionati e confezionati i prodotti stessi e poi proposti ai clienti in linea con le campagne promozionali e di lancio novità attuate dalle aziende produttrici Dette operazioni sono affidate a collaboratori dotati di idonee competenze tecniche e metodologiche, in grado di operare in modo autonomo e propositivo per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati;
Servizi hostess e steward nel campo fieristico, di eventi e congressuale: è costituito dall'insieme delle operazioni di comunicazione dell'immagine delle aziende e di sampling in occasione di manifestazioni fieristiche o congressuali a diretto contatto con la clientela

Art. 3 Elementi caratteristici.
I rapporti oggetto del seguente accordo si contraddistinguono per i seguenti elementi che li accomunano:
la volontà manifestata dalle parti di voler accedere ad un lavoro autonomo;
- l'autonomia della prestazione, intesa come assoluta mancanza degli elementi tipici della subordinazione (eterodirezione, assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro), ancorché il lavoratore autonomo debba dare delle informazioni sull'avanzamento del programma di lavoro o fase di esso.
- la determinazione dei corrispettivo che è commisurato alla quantità e qualità di lavoro necessario per far fronte all'incarico, alla professionalità ed al livello di raggiungimento degli obiettivi concordati e posti a base del rapporto.

Art. 4 Formazione.
Le parti si attiveranno al fine di realizzare progetti ed interventi formativi con lo scopo di accrescere il grado di qualificazione e formazione degli operatori autonomi nello svolgimento dei propri incarichi. A tal fine si attiveranno nella ricerca di finanziamenti finalizzati a progetti formativi concordati.
Le parti concorderanno di promuovere una convenzione con società specializzate nella formazione.

Art. 5 Ente Bilaterale
Le parti firmatarie, consapevoli dell'importanza di uno sforzo comune nel definire un' identità settoriale e normare l'importante ruolo del lavoro autonomo, si impegnano a costituire un Ente Bilaterale che nel tempo svilupperà e promuoverà delle iniziative comuni al fine di incentivare e stabilizzare l'azione formativa ed informativa a favore dei lavoratori autonomi ed i collaboratori a progetto.
A questo proposito si impegnano a costituire I' Ente Bilaterale che opererà nel comparto delle Agenzie di Marketing Operativo relativamente ai propri collaboratori a progetto, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione professionale ed occupazionale del settore.
L'Ente Bilaterale sarà gestito secondo quanto previsto dall' Atto Costitutivo, dalla Statuto e dal regolamento. L'unico elemento che consentirà di respingere l'adesione all' Ente Bilaterale sarà il mancato rispetto degli accordi sindacali stipulati dalle parti.
Il finanziamento per l'avviamento dell' Ente Bilaterale e per il consolidamento della natura mutualistica dello stesso sarà così definito:
- lo 0,1% da parte dell' Agenzia su tutti i compensi erogati ai collaboratori con contratto parasubordinato
- lo 0,33% della suddetta quota trattenuta al collaboratore

Il regolamento dell' Ente Bilaterale potrà definire i costi ed i servizi che esso erogherà. Le parti concordano che le prestazioni generali riguarderanno:
a) funzione di servizio della commissione Regionale di conciliazione.
[…]
c) formazione dei rappresentanti dei lavoratori autonomi sulla sicurezza territoriale
[…]

Art. 12 infortunio, malattia e maternità.
In materia di infortuni, malattia e gravidanza si fa espresso riferimento alle vigenti normative di fonte legale (art. 67 del D.Lvo 276/2003).
In particolare: la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Al solo fine di consentire la corretta gestione degli adempimenti imposti dalle norme richiamate, il collaboratore s'impegna ad informare il committente di detti eventi e delle circostanze ad essi collegate.
In caso di malattia ed infortunio il committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile (comma secondo art. 67 D.Lvo. 276/2003).
In caso di gravidanza, la durata del rapporto sarà prorogata per un periodo di centottanta giorni. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al D.M. 04/04/02.

Art. 13 Sicurezza sul Lavoro
In conformità con le disposizioni del D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni le Agenzie, all'atto della sottoscrizione del contratto di collaborazione, comunicheranno a ciascun operatore i nominativi dei responsabili cui fare riferimento per qualsivoglia questione in materia di sicurezza sul lavoro oltre che gli estremi del piano di valutazione dei rischi e le norme comportamentali.
Appositi incontri informativi potranno essere effettuati all'interno dei centri tra i responsabili aziendali e i rappresentanti dell'organizzazione sindacale firmataria della presente intesa.

Art. 14 Tutela e libertà sindacali.
Il prestatore non può essere discriminato per ragioni politiche, sindacali, di religione, di razza, di lingua o di sesso.
Fermo restando quanto dichiarato in premessa sono riconosciuti i seguenti diritti sindacali:
[…]
diritto di partecipazione ad Assemblee indette dai Delegati Sindacali Aziendali, anche all'interno delle Aziende per un massimo di otto assemblee annuali.
[…]