Ministero dell'Interno
Decreto Ministeriale 7 aprile 1999
Modificazione dell’allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994 recante l’approvazione alla regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
G.U. 20 aprile 1999, n. 91

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il proprio decreto 9 aprile 1994, recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
Rilevata la necessità di concedere una limitata proroga temporale per l’adeguamento delle attività turistico-alberghiere a quanto previsto dal decreto ministeriale sopra citato ed il cui termine è stato fissato dal punto 21.2., lettera b) (disposizioni transitorie), in cinque anni;
 

DECRETA:
 

Articolo unico.

Nella lettera b) del punto 21.2. dell’allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, le parole «cinque anni» sono sostituite da «31 dicembre 1999».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 aprile 1999
Il Ministro: Russo JERVOLINO