CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
presso il Ministero della Giustizia

Circ. n. 315/XIX Sess./18

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri
LORO INDIRIZZI
 

OGGETTO: protocollo d’intesa ANCE - CNI in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni. Focus sulla sicurezza nelle forniture di calcestruzzo: ruoli e responsabilità.

Caro Presidente,
nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato tra CNI ed ANCE il 30 marzo 2017 in materia di sicurezza e salute nei cantieri, è stato condiviso il “focus” in oggetto relativo alla fornitura di calcestruzzi in cantiere.
In sintesi il “focus” evidenzia il fatto che il coordinamento tra i vari soggetti che operano nei cantieri edili è necessario per garantire adeguati livelli di sicurezza.
Il coordinamento è richiesto dal legislatore del Testo Unico sulla sicurezza nel caso delle mere forniture di calcestruzzo in cantiere: la fornitura di materiali non prevede l’obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), bensì l’informazione reciproca e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice, ai sensi dall’articolo 26, commi 1 e 2. Tale compito è posto in capo all’impresa esecutrice.
Sull’argomento, il Ministero del Lavoro ha emanato, il 10 febbraio 2011, una lettera circolare con la quale ha trasmesso la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, che contiene le indicazioni operative, rivolte sia al lavoratore dell’impresa fornitrice di calcestruzzo sia a quello dell’impresa esecutrice, su come attuare il coordinamento reciproco regolamentato dal citato art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.: la procedura riporta, inoltre, in allegato due modelli di documenti che sarebbe auspicabile venissero condivisi in una riunione, promossa dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Sia con la procedura che con una successiva nota agli Ispettori del lavoro del 2016, il Ministero ha anche chiarito la differenza che c’è fra mera fornitura, che prevede l’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/08, e posa in opera del calcestruzzo, per la quale invece è necessario redigere il POS: si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canata nel caso di scarico da autobetoniera.
La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.
I documenti informativi scambiati fra le due imprese sono, ai fini preventivi, più efficaci di un POS i cui contenuti minimi, imposti dal Testo Unico sulla Sicurezza, non possono essere rispettati da un fornitore di calcestruzzo per mancanza delle informazioni richieste dal legislatore.
In allegato si trasmette il “focus” completo in uno agli allegati informativi, che vi invitiamo a portare a conoscenza dei vostri iscritti.
Il documento completo, così come riportato in allegato, costituirà il focus n° 1 alle linee guida CSE elaborate dal GdL Sicurezza del CNI, coordinato dal consigliere Gaetano Fede, e approvate dal CNI in data 07/10/2015.

Cordiali saluti.
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

 

 IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)


Allegato


Fonte: ording.si.it