Ente Scuola Edile - CPT
Organismo Paritetico Territoriale per la formazione e sicurezza in edilizia della provincia di Siracusa
Nota 9 marzo 2018

NOTA ESPLICATIVA SUL SERVIZIO RLST
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

 

Premessa
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è una figura introdotta dalla normativa sulla sicurezza a cui il settore edile ha dato concreto riscontro, regolamentandone operatività e finanziamento, con l’art. 87 del contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito CCNL) e con gli Accordi specifici tra le Parti Sociali Territoriali.
È stato più volte precisato che, nonostante sia istituito e sostenuto dal sistema edile, il RLST è una figura di parte nominata dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e pertanto non è espressione di quella bilateralità rappresentata dai tecnici dell’OPT.
Ciò nonostante, sia la norma che il contratto, prevedono delle interrelazioni significative tra l’OPT ed il RLST, pur nel rispetto della diversità dei rispettivi ruoli.
Si precisa che per le imprese dotate di un proprio RLS aziendale, il servizio RLST non può trovare alcuna applicazione.

Riferimenti normativi ed obbligo di consultazione del RLS/RLST
La vigente normativa sulla sicurezza, ispirandosi alla filosofia del “modello partecipativo” caratterizzante le direttive europee sulla materia [direttiva quadro n. 89/391], ha dato particolare enfasi alla figura del RLS/RLST.
Analogamente a quanto esercitato dall’Organismo Paritetico attraverso l’azione di consulenza e supporto a tutto il settore (imprese, tecnici, lavoratori), così il RLS attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori, può concorrere al miglioramento delle condizioni di rischio negli ambienti di lavoro. Tale scelta, infatti, costituisce una forma avanzata di collaborazione sul terreno delle relazioni industriali indirizzata all’obiettivo condiviso di riduzione dei rischi e quindi degli infortuni nei cantieri.
Il principio di partecipazione sancito dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08 per cui “i lavoratori devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, trova la sua massima applicazione nell’obbligo a carico del datore di lavoro di consultazione del RLS/RLST [art. 18, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 81/08].
Tale obbligo, la cui inadempienza è sanzionata con la pena dell’ammenda da Euro 2.192,00 a Euro 4.384,00 (I) a carico del datore di lavoro, prevede che lo stesso consulti il RLS nei seguanti casi:
1) preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
2) sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
3) in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.
La mancata elezione del RLS aziendale non fa decadere il suddetto obbligo di consultazione che rimane in capo al datore di lavoro; infatti, nel caso in cui all’interno dell’impresa edile non sia stato eletto il RLS, il datore di lavoro può e deve comunque adempiere al suo obbligo di consultazione, richiedendo l’intervento del RLST messo a disposizione dal sistema.
Si precisa che consultare non significa meramente informare e neanche co-decidere: il datore di lavoro che consulta il RLS/RLST riceve da questi notizie e conoscenze (che magari da solo non avrebbe potuto acquisire) per poi decidere in autonomia e responsabilità. (II)
La consultazione ha un valore psicosociale incidendo efficacemente sul comportamento dei lavoratori, poiché li fa sentire coinvolti nel processo decisionale. Ma rimane comunque un obbligo in capo al datore di lavoro.
Alla consultazione e partecipazione dei lavoratori sono dedicati gli artt. 47, 48, 49 e 50 del D.Lgs. 81/08.

Note:
(I) Dato aggiornato a maggio 2018.
(II) Vedi articolo “La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” di Attilio Pagano pubblicato nella sezione Approfondimenti del ns. sito. [www.optsiracusa.it]


Attribuzioni del RLS/RLST
L’art. 87 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini ricalca perfettamente quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 in riferimento ai compiti del RLST.
Oltre alla consultazione di cui ai punti 1), 2) e 3) sopraccitati, ulteriori attribuzioni sono:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
c) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
e) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
f) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
g) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
h) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
i) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
l) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
In riferimento alla superiore lettera l), il CCNL specifica che tale possibilità può essere attivata solo dopo che il RLST abbia informato l’OPT per l'adozione delle necessarie misure.

Obblighi del datore di lavoro nei confronti del RLST
Oltre al già citato obbligo di consultazione dell’RLS/RLST previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08 altri obblighi specifici del datore di lavoro sono:
1) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 2) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), nonché consentire al medesimo Rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro comunicati all’INAIL;
3) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
4) mettere a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza copia del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori [art. 100, comma 4 del D.Lgs. 81/08 – sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro da Euro 548,00 a Euro 1.972,80].
Inoltre l’art. 87 del CCNL prevede che l’impresa si impegna a garantire al RLST l’accesso al cantiere e la presenza del proprio RSPP o di alto incaricato, al sopralluogo preventivamente concordato.

Disposizioni contrattuali ed interrelazioni tra OPT ed RLST
Il protocollo sul RLST siglato dalle Parti Sociali nazionali il 19 aprile 2010 ad integrazione dell’art. 87 del CCNL ha recepito con nettezza le novità introdotte sull’argomento dal D.Lgs. 81/08.
L’OPT ed il RLST, pur essendo soggetti con funzioni ed attribuzioni diverse, hanno come obiettivo comune la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pertanto tra OPT ed RLST non può esserci separatezza ed incomunicabilità ma, anche a garanzia delle stesse imprese, sinergia e collaborazione.
L’incompatibilità tra le funzioni di gestione o tecniche svolte dagli Organismi Paritetici Territoriali ed il ruolo del RLST è sancita dal CCNL.
Si precisa che le attribuzioni del RLST sono specificatamente quelle previste dalla norma; pertanto egli non può svolgere le funzioni tecniche di supporto alle imprese ed ai lavoratori in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro che fanno capo all’OPT.
Si riportano di seguito le interrelazioni previste dalla norma, dal CCNL e dall’Accordo Territoriale del 23 marzo 2009:
Il RLST deve:
1) segnalare preventivamente all’OPT la visita che ha concordato con il datore di lavoro,
2) inoltrare all’OPT una relazione trimestrale sulle visite effettuate,
3) informare l’OPT prima di fare ricorso alle autorità competenti qualora le misure di prevenzione e protezione adottate siano ritenute insufficienti [art. 50, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 81/08], affinché l’OPT si attivi, attraverso le funzioni conferite dal CCNL e dalla legge, per supportare l’impresa nella scelta delle soluzioni tecniche da adottare per ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno del cantiere.
L’OPT deve:
1) provvedere alla formazione iniziale di 120 ore e all’aggiornamento annuale dei RLST,
2) elaborare, a cura del Comitato di Presidenza, un regolamento per l’operatività dei RLST,
3) dare massima divulgazione dell’istituzione del RLST alle imprese iscritte alla Cassa Edile Siracusana ed ai relativi consulenti,
4) provvedere alla assistenza tecnica e logistica dei RLST,
5) fornire i nominativi dei RLST alle imprese che ne facciano richiesta.
Inoltre ogni divergenza sorta tra il RLST e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione contemplati dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta all’OPT quale prima istanza di riferimento prevista dal comma 2 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08.

Incompatibilità del RLST
Il ruolo di RLST è incompatibile con:
 le funzioni di gestione o tecniche svolte dagli Organismi Paritetici Territoriali,
 le funzioni sindacali operative [art. 48, comma 8 del D.Lgs. 81/08],
 l’assunzione dell’incarico di RSPP [art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/08].
Inoltre:
 per la durata dell’incarico e durante l’esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale.

Pubblicità e diffusione
L’OPT ha già provveduto attraverso il proprio portale a dare diffusione all’Accordo sull’istituzione del RLST del 23 marzo 2009 attraverso invio di specifica newsletter recante un approfondimento su RLS ed RLST.
Si ritiene che lo strumento delle newsletter ormai da tempo utilizzato dall’OPT per informare imprese, lavoratori e tecnici, sia idoneo per adempiere al disposto dell’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 81/08 che impegna l’OPT a comunicare alle aziende ed ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.
Ovviamente, qualora le imprese avanzino all’OPT richiesta d’intervento dell’RLST, verranno attivate le procedure previste dalle Parti Sociali territoriali per l’erogazione del servizio RLST.
L’OPT darà ampia diffusione al presente Regolamento attraverso il sito istituzionale; è stata istituita una sezione dedicata, chiamata “Spazio RLST”, dove pubblicare:
- la documentazione esplicativa che chiarisca ruolo, funzioni ed attribuzioni dei RLST,
- una scheda di richiesta d’intervento del RLST,
- i nominativi degli RLST territorialmente nominati.

Attivazione del Servizio
Premettendo che la consultazione del RLST è un obbligo a carico del datore di lavoro, i sopralluoghi verranno effettuati a seguito di:
a) richiesta dell’impresa, al fine di consentire al datore di lavoro di assolvere all’obbligo di consultazione,
b) su segnalazione del tecnico dell’OPT, a seguito di verifica durante la visita di consulenza della mancata elezione del RLS aziendale, e dopo aver informato l’impresa della necessità di richiedere l’intervento del RLST.
In ambedue le fattispecie su elencate, l’intervento del RLST va preventivamente concordato con l’impresa, tramite il datore di lavoro o il RSPP.
Per l’attivazione del Servizio RLST da parte delle imprese viene messa a disposizione nella sezione “Spazio RLST” del sito istituzionale dell’OPT Siracusa, un scheda di richiesta d’intervento.

Intervento in cantiere
● Il RLST accede in cantiere indossando tutti i DPI in quanto deve essere d’esempio per i lavoratori impiegati.
● È dotato di badge identificativo riportante il logo del servizio RLST.
● È accompagnato dal RSPP o da un addetto incaricato dall’impresa con il quale si relaziona in maniera pacata ma diretta.
● Effettua una verifica della parte documentale comprovante l’adempimento delle fattispecie per le quali è consultato, fra cui: DVR, POS, nomine di RSPP, Addetto Emergenza Incendi e Addetto Primo Soccorso e relativi attestati abilitanti, nomina Medico Competente e giudizi d’idoneità alla mansione dei lavoratori impiegati, documenti attestanti la formazione/informazione dei lavoratori.
● Accompagnato dal rappresentante dell’impresa effettua un sopralluogo facendo proposte sull'attività di prevenzione.
● Eroga un breve momento informativo e di sensibilizzazione dei lavoratori sui comportamenti etici da tenere in cantiere.
● Al termine della visita consegna all’impresa copia del verbale di consultazione del RLST e copia del verbale di avvenuta informazione dei lavoratori da parte dell’RLST.
Il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

Intervento dell’OPT
Non è prevista alcuna interferenza dell’OPT nell’espletamento dei compiti del RLST.
Il sistema edile ha però previsto una sorta di intervento a tutela dell’Impresa da parte dell’Organismo Paritetico, precedente alla segnalazione da parte del RLST agli OO.VV.
L’OPT dovrà infatti attivarsi presso l’impresa se:
- viene negato al RLST l’accesso in cantiere da parte dell’impresa;
- venga riscontrata dal RLST l’inadeguatezza o l’assenza di misure di prevenzione e protezione dai rischi.
Il RLST ha l’obbligo di rivolgersi all’OPT in via preventiva e non in alternativa all’Organo di Vigilanza.
 

Il Vicedirettore
Arch. Fabio Maria Tortorici


Allegato
 MOD. 08.57 Richiesta di intervento RLST


Fonte: optsiracusa.it