Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 5 dicembre 2008
Validità: Quadriennale
Parti: Coop Centro Italia e Coordinamento Sindacale Aziendale e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Coop Centro Italia
Fonte: FISASCAT CISL

Sommario:

 Premessa all'accordo di secondo livello
Titolo I
Art. 1 Finalità dell'Accordo
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 1 Finalità e principi
Art. 2 Sistema delle relazioni
• a. Confronto strategico
• b. Argomenti di informazione e confronto a livello aziendale
• c. Argomenti di informazione e confronto a livello di unità produttiva
Art. 3 Comportamenti e riservatezza
Art. 4 Organismi rappresentativi dei lavoratori
Art. 5 Strumenti di comunicazione
Art. 6 Spazi
Titolo III Pari opportunità, etica e cultura del valore
Art.1 Pari Opportunità
Art. 2 Etica e cultura del valore
Titolo IV Sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio
Art. 1 Applicazione D.lgs 81/08
• Attribuzioni del RLS
Art. 2 Sicurezza interna
Titolo V Organizzazione del lavoro
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 1 Disciplina Comune dell'Orario di lavoro
Art. 2 Lavoro a turni
Art. 3 Riposo giornaliero
Art. 4 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti di supermercati ed ipermercati
Art. 5 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti del magazzino
Art. 6 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti della sede
Art. 7 Programmazione dell'orario di lavoro su base bi-settimanale
Art. 8 Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 9 Proroga termine liquidazione dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro e delle ore di flessibilità non recuperate
Titolo VII Lavoro a tempo parziale
Premessa
Art.1 Disciplina Comune
• Divisione Ipermercato
Art. 2 Variazioni Contrattuali
• a) Sostituzione di lavoratori assenti.
• b) Part time modulari
• c) Normativa comune.
• d) Programma di verifica
• e) Lavoratori disagiati
• f) Diritto di precedenza
Art. 3 Clausole Flessibili
Titolo VIII Politiche attive per l'occupazione
Art. 1 Mercato del Lavoro e indirizzi occupazionali
Art. 2 Contratti a tempo determinato
Art. 3 Diritto di precedenza
Art. 4 Stabilizzazione Occupazionale
Art. 5 Appalti, Merchandiser, Promoter
Titolo IX Periodi feriali
Titolo X Lavoro domenicale e festivo
Titolo XI Brevi trasferte e missioni

Art. 1 Regolamentazione
• A) - Rimborsi Spese.
• B) - Indennità chilometrica.
• C) - Indennità di trasferta
• D) - Indennità giornaliera per spese di vitto
• E) - Incidenze
Art 2 Mobilità e trasferimenti dei lavoratori delle sedi
Titolo XII Mobilità del capo negozio
Art. 1 Mobilità del Capo negozio
Art 2 Convenzione
• Comma 1 - Convenzioni.
• Comma 2 - Condizioni generali per la stipula della convenzione.
• Comma 3 - Dipendenti interessati alla stipula della convenzione.
• Comma 4 - Accesso a finanziamento per l'acquisto di auto.
Titolo XIII Assetto retributivo
 Art. 1 Premio aziendale
Art. 2 Ad personam differenza contrattuale
Art. 3 Gradualità di maturazione del premio aziendale
Art. 4 Art. 14 accordo 21 giugno 1997 (ex consorzio)
Art. 5 Salario Variabile
• A - Premessa
• B - Conferma del salario variabile.
• C- Determinazione del salario variabile
o 1. Quota complessiva erogabile
▪ Allegato n. 1 Schema del conto economico
- Modalità di calcolo della sterilizzazione
▪ Allegato n. 2 Salario variabile - Tabella di determinazione del "monte premi"
• D - Determinazione della quota di salario variabile legata alla Qualità del Servizio
• E - Ripartizione del salario variabile.
• F- Riduzione Assenze
• G - Diritto al Salario Variabile
• H - Modalità di elaborazione dei preventivi
• I - Formazione dei delegati sindacali
• L - Erogazione del salario variabile.
• M - Quota aggiuntiva
• N - Confronto
o Allegato n. 1 a Schema di conto economico punti di vendita
▪ Modalità di calcolo della sterilizzazione
o Allegato n. 1 b Schema di conto economico di magazzino
▪ Modalità di calcolo della sterilizzazione
o Allegato n. 1 c Schema di conto economico di sede - spese generali
Art. 6 Classificazione dei Punti di vendita, dei Reparti Ipermercato» dei Reparti di Magazzino
• Punti Vendita
• Reparti Ipermercato
• Reparti di Magazzino
Art. 7 Retribuzione individuale integrativa aziendale
• Premessa
Art. 8 Indennità professionale
• Quadri
• Impiegati direttivi, responsabile di negozio, capi reparto ipermercato, capi reparto magazzino
Art. 9 Attribuzione della indennità professionale
Art. 10 Iter professionali e formazione
Art. 11 Criteri di erogazione dell'Indennità professionale
Art. 12 Ad personam
Art. 13 Indennità di specializzazione
Art. 14 Maggiorazione lavoro notturno
Art. 15 Riassorbimenti della indennità di specializzazione
Art. 16 Ad personam
Art. 17 Scala classificatoria ed equivalenza delle mansioni
Art. 18 Istituti retributivi contrattuali
Art. 19 Servizio assistenza
Art. 20 Retribuzioni aggiuntive variabili annuali individuali per: Quadri, Impiegati Direttivi, Capo Negozio, Capo Reparto di Super e di Ipermercato, Capo Reparto di Magazzino
Art. 21 Normative contributive
Art. 22 Orario di lavoro per le figure di responsabilità
Art. 23 Ulteriore Indennità
Art. 24 Mensilità supplementari
• A. Tredicesima mensilità
• B. Quattordicesima mensilità.
Titolo XIV Socialità e solidarietà
Art. 1 Aspettativa non retribuita
Art. 2 Polizze assicurative
Art. 3 Indennità per infortunio
Art. 4 Diritto allo studio
Art. 5 Permessi per Fecondazione Assistita
Art. 6 Anticipo Tfr
Art. 7 Mensa
Art. 8 Fondo Comune
Titolo XV Figure professionali
Art. 1 Inquadramenti
Art. 2 Formazione e inquadramento Capo Negozio
Titolo XVII Vigenza contrattuale
Una tantum

Ipotesi di accordo integrativo

Il giorno 5 del mese di dicembre dell'anno 2008 presso la sede della Coop Centro Italia in Castiglione del Lago (PG), tra la Direzione della Coop Centro Italia […] e il Coordinamento Sindacale Aziendale […], la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], convengono al presente Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo a valere per i dipendenti di Coop Centro Italia per complessivi XVII titoli.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 1 Finalità e principi

Le parti firmatarie del presente contratto integrativo affermano che lo sviluppo di corrette e costruttive relazioni sindacali rappresenta condizione insostituibile per il conseguimento degli obiettivi descritti nella premessa alla stipula del presente contratto integrativo, quali il miglioramento della qualità del lavoro, delle condizioni economiche dei lavoratori e della redditività della Cooperativa.
Tali finalità, da conseguire in coerenza con la missione di Coop Centro Italia di tutela della salute e convenienza dei soci, hanno rappresentato momenti unificanti nel confronto tra la Cooperativa e le Organizzazioni Sindacali e le parti convengono sulle condizioni necessarie per il conseguimento di tali obiettivi:
• Il consolidamento e lo sviluppo sul territorio della rete di vendita della Cooperativa,
• la costante ristrutturazione ed innovazione della rete esistente,
• il miglioramento della qualità del servizio verso i soci e i clienti,
• l'aumento occupazionale,
• il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e delle condizioni del lavoro
[…]
Le parti condividono che la partecipazione reale dei lavoratori è una condizione indispensabile per il raggiungimento delle finalità della Cooperativa da realizzarci attraverso momenti di confronto con i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Art. 2 Sistema delle relazioni
Le parti intendono articolare e rafforzare il sistema delle relazioni sindacali nella reciproca valorizzazione e riconoscimento, in armonia con le previsioni di legge e del CCNL, cui è costante il richiamo, mettendo a frutto l'esperienza sin qui maturata e derivante dall'accordo aziendale integrativo nonché dall'accordo del 29 marzo 2007.
Le parti concordano che la stipula del contratto integrativo e la condivisione di un sistema di relazioni rappresenta occasione di convergenza politica e reale sullo sviluppo dell'impresa e che il coinvolgimento e la partecipazione delle OOSS e dei lavoratori rappresenta un elemento imprescindibile.
A fronte di questa condivisione le parti intendono strutturare il sistema delle relazioni affinché si realizzi un confronto nei momenti più significativi della vita della Cooperativa per consentire un contributo delle rappresentanze dei lavoratori sia sugli indirizzi strategici che sulle politiche di Coop Centro Italia.
Le parti inoltre, con la stesura del presente articolo intendono favorire momenti e strumenti di informazione e confronto per semplificare processi e tempi nei rapporti sia tra le parti che tra le stesse rappresentanze dei lavoratori.
In tal senso le parti convengono che il sistema di relazioni sindacali è necessario al fine di sostenere un impegno congiunto che tenga conto delle evoluzioni in atto nella grande distribuzione e della necessità e della disponibilità delle parti ad esaminare, confrontarsi sulla complessità del mercato, su conoscenze reciproche nel comune intento di valorizzare la competitività e istintività alla Cooperativa.
Al riguardo le parti articolano il sistema delle relazioni a livello aziendale e di unità produttiva come di seguito specificato:

a. Confronto strategico
Le parti, nella comune consapevolezza dell’importante ruolo svolto dalla Cooperativa in tema di socialità, solidarietà, politiche occupazionali e di sviluppo economico del territorio concordano che un preventivo e tempestivo confronto tra le parti sui programmi strategici e sulle politiche aziendali più rilevanti possa rafforzare il legame tra la Cooperativa, il territorio ed il mondo del lavoro e le sue rappresentanze.
In particolare, fermo restando l'autonomia delle parti, esse condividono che l'apporto reciproco di valori, conoscenze, competenze, sensibilità, sui grandi temi sociali ed economici sono una base insostituibile per le corrette relazioni, nonché una sicura occasione di contributo agli indirizzi aziendali.
Al fine di consentire il positivo apporto delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze dei lavoratori, le parti concordano di sviluppare un preventivo confronto, che potrà determinare altresì accordi quadro di riferimento, sulle tematiche di seguito riportate:
1. Piano di sviluppo e diversificazione imprenditoriale,
2. Modernizzazione della rete distributiva,
3. Posizionamento competitivo di Coop Centro Italia rispetto alla concorrenza,
4. Organizzazione della Cooperativa e sinergie di sistema e distrettuali,
5. Politiche del lavoro, occupazionali e di sviluppo delle professionalità,
6. Appalti ed esternalizzazioni ed utilizzo dei lavori atipici,
7. Posizionamento della Cooperativa nell5 ambito degli organismi politico sindacali,
8. Progetti per il miglioramento della eticità di mercato.

b. Argomenti di informazione e confronto a livello aziendale
Coop Centro Italia comunicherà alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori e alle OOSS firmatarie del presente accordo, in un apposito incontro da tenersi di norma entro il 30 aprile di ogni anno, le informazioni previste dal CCNL che saranno a loro volta integrate dalle materie di seguito riportate:
[…]
3. Situazione, articolazione e sviluppi dell'occupazione;
4. Principi e piani di formazione del personale;
5. Consuntivo costo del lavoro, con specifiche articolazioni e incidenza di questo sulle vendite;
6. Funzionigramma ed organigramma aziendale
7. Periodi di applicazione della flessibilità oraria.
8. Piano delle deroghe
In armonia con le previsioni del CCNL titolo I artt. 2 e 3 e sulle materie di cui ai diritti di informazione alla presenza di necessità di approfondimento le parti si impegnano ad attivare l'apertura di fasi di confronto.

c. Argomenti di informazione e confronto a livello di unità produttiva
Per sviluppare una concreta organizzazione partecipata da tutti i dipendenti diviene necessario lo sviluppo di un costante e positivo confronto con le Rappresentanze dei lavoratori, anche a livello di singola unità produttiva.
Per raggiungere tale obiettivo le parti si impegnano per lo sviluppo di un sistema di relazioni sindacali che operi nell'ambito delle caratteristiche organizzative delle singole unità produttive ed in armonia con i principi del presente contratto integrativo aziendale.
Coerentemente con i principi sopra espressi, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori e comunque ogni sei mesi, in modo propedeutico a sviluppare i necessari approfondimenti, saranno fornite informazioni sull'andamento dell'unità produttiva ed in particolare su:
[…]
2. Problematiche connesse all'organizzazione del lavoro, distribuzione degli orari di lavoro, rotazione delle mansioni, orari ed applicazione dell'accordo sulla flessibilità oraria,
3. Ricorso al lavoro supplementare e straordinario,
4. Il piano delle deroghe,
5. Situazione occupazionale e tipologie contrattuali,
6. Programmi e modalità di godimento delle ferie e permessi,
7. Problematiche connesse agli inquadramenti professionali,
8. Impiego dei lavoratori in breve trasferta,
9. Trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale,
10. Piani di sicurezza sul lavoro,
11 .Sorveglianza Patrimonio e sicurezza interna.
Si precisa che il piano delle deroghe sarà fornito entro il mese di febbraio dell'esercizio.
La Cooperativa, inoltre, sulla base delle delibere delle amministrazioni comunali trasmetterà tempestivamente le eventuali integrazioni che diverranno parte integrante del piano.
Gli argomenti sopra descritti a livello d'ogni singola unità produttiva, saranno oggetto di informazione e confronto.
Si conviene che tali momenti, sostenuti da un adeguato e preventivo livello di informazione, dovranno divenire l'occasione per dirimere e prevenire eventuali momenti di criticità ed altresì dovranno essere propedeutici per la ricerca di soluzioni condivise.
Tali occasioni potranno altresì rappresentare un preventivo approfondimento per un'eventuale ed ulteriore fase di confronto da tenersi a livello aziendale.

Art. 3 Comportamenti e riservatezza
L'uso di tali informazioni avverrà nel rispetto e secondo le previsioni dell'art. 3 comma 2 del CCNL.

Art. 4 Organismi rappresentativi dei lavoratori
Le parti, al fine di facilitare il nuovo sistema di relazioni sindacali, condividono e confermano la costituzione del coordinamento aziendale espressione delle Rappresentanze sindacali dei lavoratori che opererà unitamente alle OOSS territoriali di categoria firmatarie del CCNL.
Le parti convengono che, al fine di consentire la necessaria agibilità all'organismo costituito, le ore necessarie al coordinamento nelle giornate di incontro con la direzione della cooperativa, saranno riconosciute come permesso sindacale retribuito aggiuntivo ai normali permessi sindacali previsti dalle normative di legge e contrattuali in vigore.

Art. 5 Strumenti di comunicazione
La Cooperativa si impegna a favorire l'accesso alla comunicazione tra le Organizzazioni Sindacali, il Coordinamento e le RSU.
Al riguardo predisporrà un sistema di posta elettronica a cui avranno accesso i rappresentanti delle RSU di ogni unità produttiva.
Il sistema di comunicazione con posta elettronica sarà esclusivamente utilizzato per comunicazioni sindacali interne ai rappresentanti sopra indicati e con le OOSS territoriali e il suo impiego dovrà avvenire secondo principi di corrette relazioni.
La Cooperativa si impegna a tutelare la riservatezza del flusso delle informazioni.
Il sistema di posta qui definito sarà attivato entro tre mesi dalla data di firma del presente Contratto Integrativo Aziendale e previa messa a punto di un regolamento, elaborato da apposita commissione paritetica, che ne disciplinerà l'utilizzo.

Titolo III Pari opportunità, etica e cultura del valore
Art. 2 Etica e cultura del valore
Le parti si impegnano a promuovere momenti di confronto finalizzati alla volontaria trattazione dei temi legati alle questioni etiche e di comportamento in ambito lavorativo.
Con la comune volontà di portare un reale contributo alla diffusione di una cultura del valore e allo sviluppo di una politica attiva contro le azioni lesive della dignità della persona, fra cui le molestie nei luoghi di lavoro, i confronti tenderanno all'individuazione delle linee guida atte a promuovere possibili azioni positive in tema di condotta interna e di salvaguardia della sfera individuale della persona.

Titolo IV Sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio
Art. 1 Applicazione D.lgs 81/08

Le parti si danno reciproco atto dell'impegno a proseguire nella predisposizione di strumenti, agibilità ed atti che consentano l'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 in materia di nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (in seguito nominati RLS) di cui si conferma la differenza di ruolo e di modalità operative rispetto alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 47 co. 5 e 7 del citato D.lgs 81/08, le parti si impegnano, nell'ambito degli indirizzi normativi e quando la citata normativa sarà recepita dal CCNL applicato, ad incontrarsi per avviare un confronto volto a recepire le parti demandate alla contrattazione di secondo livello.
In via transitoria, le parti convengono di confermare i contenuti del presente titolo come riportato.
In considerazione della distribuzione territoriale e della dimensione dei punti di vendita di Coop Centro Italia le parti confermano che i RLS saranno così dislocati:

N.RappresentantiPunti vendita/zona
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
n.l RLS
Chiusi/Sarteano/ C.del Lago / Acquaviva / Chianciano
Iper Perugia
Monteroni/S. Quirico/Montalcino/Torrenieri/Buonconvento
C. Fiorentino/Camucia/M. S. Savino/Bibbiena/Terranova
P. S. Giovanni/Bastia Umbra
Foligno/Spoleto
Torrita/ Foiano/ Sinalunga
S. Miniato/S. Gìmignano/Radda/C. Chianti/C. Scalo
Taverne/ Rosia/S. Rocco/Rapolano/Serre/Asciano
Terni
Sede/uffici
Orvieto/Marsciano/Todi
Umbertide/Città di Castello
Ce.di
Gubbio/Gualdo Tadino
Fontivegge/Cortonese/Le Delizie/S. Sisto/Ellera
Rieti
L'Aquila/Sulmona

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'individuazione sopra operata, per punti vendita distinti così come sopra indicati, non costituisce individuazione di altrettante unità produttive e che i RLS a nessun effetto sono paragonabili ai Rappresentanti territoriali e/o di sito produttivo previsti per le aziende di piccole dimensioni e di comparto.
2. In caso di necessità di sostituzione o integrazione di RLS le OO.SS. e le Rappresentanze sindacali dei lavoratori si impegnano, a comunicarlo al Delegato del Datore di lavoro di Coop Centro Italia ed a provvedere tempestivamente alla sostituzione.
3. Ai RLS per svolgere le funzioni strettamente attinenti al ruolo saranno riconosciuti permessi retribuiti così come previsto dal punto 5.2 dell’Accordo interconfederale del 5/10/1995.

Attribuzioni del RLS
Con riferimento alle attribuzioni del RLS la cui disciplina legale è contenuta all'art. 50 co. 1 del D. Lgs. n. D.lgs 81/08 le parti concordano su quanto segue:
1. Il RLS ha accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.
2. Il RLS è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, in ordine alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione.
3. Il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di previsione incendi, al primo soccorso, e del medico competente.
4. Il RLS è consultato in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza.
5. Il RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione rischi e le misure di prevenzione relative, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro e alle malattie professionali.
6. Il RLS riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D.lgs 81/08.
7. Il RLS promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
8. Il RLS partecipa alla riunione periodica.
9. Il RLS può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute.
10. Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs del 30 giugno 2003 n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione rischi (DVR) di cui all'art. 26 co. 3 del D.lgs 81/08 nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
11. Gli eventuali spostamenti per le visite di cui sopra, tra punto vendita e punto vendita delle zone di competenza, saranno a carico dell'Azienda con le modalità previste dall'accordo vigente riguardante spostamenti e trasferte.
Nota a verbale
Si conviene che la dotazione dei lavoratori di idoneo vestiario protettivo per lo svolgimento della attività lavorativa sia materia di definizione nel confronto tra la Cooperativa e i RLS.
Si conviene inoltre che sino a concordata modifica rimangono, laddove esistono, precedenti accordi in tema di vestiario.

Art. 2 Sicurezza interna
Le parti convengono sulla possibilità d'installazione da parte della Cooperativa Di impianti per il controllo a distanza.
Tali impianti in armonia con le disposizioni di legge e contrattuali saranno finalizzati alla tutela del patrimonio, delle strutture ed attrezzature, per reati contro le cose e/o le persone, per aumentare il livello di sicurezza interna dei lavoratori, dei soci e consumatori della Cooperativa ed in genere di tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali o di lavoro con Coop Centro Italia.
L'installazione e l'utilizzo di tali impianti avvera pertanto nel pieno rispetto delle previsioni di cui alla Legge 300/70.
L'installazione, il posizionamento e il funzionamento di tali impianti saranno portati a conoscenza delle RSU di ogni unità produttiva sia per quanto oggetto dell'esistente che per ogni innovazione.
Là dove la RSU non sia presente la Cooperativa provvederà a darne informazione e dettaglio tecnico al Coordinamento sindacale dei lavoratori.
La Cooperativa, ad integrazione di quanto fin ora realizzato, si impegna ad attivare il confronto con le RSU di Unità Produttiva fine di verificare la coerenza con le previsioni del presente articolo.

Titolo V Organizzazione del lavoro
Le parti, nella comune consapevolezza che il processo di sviluppo di Coop Centro Italia, per la complessità legata alla sua evoluzione, comporterà la necessaria applicazione o la sperimentazione di nuovi moduli organizzativi che siano coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa, convengono che l'evoluzione dei modelli di organizzazione del lavoro potrà raggiungere importanti risultati attraverso il positivo contributo di tutti i lavoratori e delle loro rappresentanze, attuando quanto previsto dal presente integrativo ai diversi livelli di informazione e confronto sindacale.
In armonia con quanto sopra, le parti hanno pertanto inteso con la definizione contrattuale del presente Accordo stabilire i principi, gli indirizzi e le modalità per attuare moduli organizzativi coerenti agli obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale e concordano che l'obiettivo di migliorare il servizio al consumatore e garantirne la sua tutela può essere raggiunto e migliorato mantenendo elevato il livello di efficienza, flessibilità e competitività della Cooperativa. In quest'ambito, diviene insostituibile il ruolo dei dipendenti ed il loro reale coinvolgimento nel processo produttivo.
Viene altresì condiviso il principio che l'organizzazione del lavoro dovrà ricercare il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro che consentano, nell'espletamento delle mansioni assegnate ai lavoratori, equità negli impieghi, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive oltre che la possibilità per i dipendenti di accrescere le proprie conoscenze e capacità professionali.
Per sviluppare una concreta organizzazione del lavoro "condivisa" e partecipata da tutti i dipendenti, diviene necessario lo sviluppo di un costante e positivo confronto con le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori, anche a livello di singola unità produttiva, come definito dal precedente punto in materia di sistema di relazioni sindacali a punto di vendita, per favorire momenti di partecipazione dei lavoratori, finalizzati alla sperimentazione di innovazioni organizzative e produttive.
Coerentemente con quanto sopra e per favorire il raggiungimento degli obiettivi concordati, le parti manifestano l'impegno reciproco ad operare a livello di unità produttiva per lo sviluppo di un sistema di relazioni sindacali basato sulla informazione e sulla preventiva consultazione, per attivare un confronto che sia propedeutico ad attuare moduli organizzativi compatibili con i servizi e le tipologie di vendita della Cooperativa.
Le parti concordano che i momenti di lavoro congiunto, per problematiche connesse all'organizzazione del lavoro di cui sopra, devono divenire l'occasione per dirimere e prevenire momenti di criticità, nonché la ricerca di soluzioni coerenti agli scopi aziendali e ai principi contrattuali e/o che siano altresì preventivo approfondimento dell'eventuale confronto da tenersi in sede aziendale.
La Cooperativa, infine, in armonia con la previsione dell'art. 3 del CCNL in presenza di realizzazione di nuove tipologie di vendita e/o di innovazioni strutturali e tecnologiche, nonché per lo sviluppo di condizioni di lavoro migliorative e funzionali, manifesta la disponibilità e l'auspicio della composizione di Commissioni previste al comma b) del predetto articolo.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 1 Disciplina Comune dell'Orario di lavoro

La distribuzione degli orari di lavoro sarà fissata per i lavoratori a tempo pieno in relazione alle necessità tecnico organizzative e produttive, tenendo conto delle peculiarità nelle diverse unità di vendita, settori della sede e reparti del magazzino, in armonia con il CCNL e secondo i criteri definiti e condivisi nel presente Titolo.
Le parti hanno sviluppato un approfondito confronto finalizzato ad individuare condizioni organizzative che consentano l'adeguata configurazione dei riposi giornalieri e la funzionale articolazione dei turni di lavoro.
La Cooperativa si impegna a ricercare soluzioni organizzative che consentano: la sensibile riduzione dei turni spezzati; il tendenziale restringimento del nastro orario giornaliero.
Al riguardo, saranno attivati costruttivi confronti con le RSU anche finalizzati a conseguire adeguate soluzioni organizzative.
Resta inteso che la finalità condivisa rimane il mantenimento di un elevato livello di efficienza del servizio al consumatore e agli utenti interni, nonché il miglioramento delle condizioni complessive del lavoro dei dipendenti.
Al riguardo saranno ricercate forme di distribuzione dell'orario di lavoro che consentano attraverso l'applicazione di fasce differenziate e forme compensative di orario, dell'utilizzo di riposi e permessi individuali, nonché di forme di elasticità giornaliera per l'attuazione di pause lavorative, di mantenere costanza dei carichi di lavoro nelle varie fasi delle attività produttive.
L'orario contrattuale di lavoro è fissato per la generalità dei lavoratori occupati a tempo pieno in 38 ore settimanali; 37 ore settimanali per i dipendenti del magazzino.
Il lavoro straordinario, con eccezione dei periodi di flessibilità oraria, decorrerà d superamento dell'orario contrattuale di lavoro precisato nel comma precedente.
[…]
La fascia oraria giornaliera viene fissata in n.12 ore.
[…]

Art. 2 Lavoro a turni
In attuazione delle previsioni di cui al D.lgs n.66/2003 con successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'art. 108 del CCNL le parti convengono che le finalità espresse a livello normativo e contrattuale, e qui integralmente richiamate, costituiscano il quadro dei principi di riferimento nella definizione delle diverse articolazioni legate agli orari di lavoro.
Si conviene che l'orario di lavoro per le unità operative dei punti vendita e del magazzino, nel rispetto delle previsioni atte a salvaguardare la sicurezza e la salute psico-fisica dei lavoratori nonché a consentire il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario e per meglio rispondere alle esigenze produttive, di vendita e di rifornimento, possa essere organizzato in turni di servizio unici o spezzati, articolati su fasce differenziate: mattina, sera e notte.
I turni di lavoro costituiscono la previsione giornaliera di articolazione dell'orario di ciascun lavoratore, effettuata in armonia con i principi espressi nel punto precedente e comunicata al lavoratore secondo le previsioni del CCNL e del presente contratto integrativo.
I turni di lavoro avranno carattere giornaliero e potranno succedersi in modo non necessariamente continuo e/o rotativo.
A questo proposito le parti convengono che ogni avvicendamento di diversa articolazione giornaliera dell'orario, anche all'interno della stessa settimana lavorativa, fra la conclusione del lavoro serale e la ripresa del lavoro il giorno successivo, configuri un cambio del turno di lavoro.
La Cooperativa definisce i turni di lavoro in modo rispondente alle specifiche necessità di organizzazione del lavoro in ogni unità produttiva.
Le parti convengono che l'applicazione dei contenuti di cui al presente articolo avvenga nella comune determinazione di garantire al lavoratore, un periodo di riposo adeguato, destinato al recupero psico-fisico, nel pieno rispetto delle previsioni dell'art. 120 ter del CCNL.
Le parti convengono che eventuali situazioni specifiche potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento e accordo.

Art. 3 Riposo giornaliero
Le parti hanno sviluppato un proficuo confronto finalizzato all'individuazione e alla trattazione degli eventi che possono concorrere a determinare particolari articolazioni degli orari giornalieri e settimanali.
A questo proposito, fermo restando le determinazioni di legge di cui al D.Lgs 66/03, così come modificato dal Decreto Legge 112/08 e le determinazioni del CCNL di cui all'art. 120 ter in materia di riposi giornalieri, le parti convengono che il riposo giornaliero di 11 ore consecutive possa essere ridotto, e comunque non inferiore alle 9 ore consecutive, in presenza di prestazioni lavorative svolte in caso di cambio del turno.
Le parti concordano, inoltre, che le previsioni di cui al presente articolo saranno applicate anche ad eventi straordinari e non prevedibili per i quali sarà comunque assicurata la tempestiva informazione alle RSU; a titolo esemplificativo vengono citati:
a) Interventi straordinari di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti e attrezzature;
b) Attività straordinarie finalizzate alla sicurezza.
c) Inventari
d) Assemblee con il personale svolte al di fuori dell'orario di esercizio delle Unità Produttive
Le parti concordano che le previsioni di cui al presente articolo saranno, inoltre, applicate anche ai casi sotto indicati previo confronto tra le parti, finalizzato ad intese:
1. Allestimenti in fase di avvio di nuove attività
2. Ristrutturazioni presso unità produttive
Resta convenuto che in tali ipotesi saranno ricercate soluzioni organizzative che mantengano carichi di lavoro equilibrati.
Nota a verbale: Le parti concordano che in presenza delle ipotesi di cui ai punti a) e b) che precedono, trattandosi di attività non gravose e/o reiterate il termine di 9 ore potrà eccezionalmente essere derogato.

Art. 4 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti di supermercati ed ipermercati
Fermo restando le determinazioni di cui all'art. 1, nel rispetto delle caratteristiche delle attività nei punti vendita, le parti convengono di fissare i seguenti indirizzi:
1. La distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale nelle unità di vendita sarà programmata dal Direttore dell'Iper, dal Capo Negozio o loro delegati, valutate anche le necessità individuali presentate, con previsione settimanale e sarà comunicata il venerdì antecedente la settimana di riferimento.
2. Nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto, l'orario giornaliero ordinalo a seguito di imprevedibili e non programmabili necessità tecnico organizzative e produttive e/o sulla base di specifiche e motivate necessità individuali dei dipendenti, potrà essere articolato con forme di superamento e/o minore prestazione con la previsione di forme compensative e/o di recupero dell'orario di lavoro, nell'ambito della settimana ed entro i limiti complessivi delle ore contrattuali settimanali.
3. Nella distribuzione degli orari di lavoro saranno assicurate tre mezze giornate di riposo con eccezione di particolari esigenze organizzative, che saranno oggetto di confronto con le RSU, nonché con eccezione delle settimane in cui si registrano giorni di chiusura per festività infrasettimanale.
4. I turni di lavoro unici non potranno essere superiori alle sette ore e quindici minuti comprensivi della pausa non retribuita, ed inferiori alle quattro ore e quindici minuti sempre comprensivi della pausa non retribuita e/o, fatto salvo nei supermercati ove l'orario di apertura pomeridiano sia inferiore ed in tal caso il turno minimo pomeridiano potrà essere pari all'orario di apertura. Eventuali deroghe al presente punto potranno essere effettuate previo accordo tra le parti.
5. La fascia oraria giornaliera non potrà essere superiore alle dodici ore, con eccezione di inventari semestrali, ristrutturazioni, nuove aperture, assemblee con il personale svolte al di fuori dell’orario di esercizio delle Unità Produttive e previo confronto tra le parti finalizzato ad intese.
6. In caso di turno spezzato la prestazione lavorativa giornaliera non potrà superare le nove ore, con eccezione di eventi straordinari (es. inventari semestrali, ristrutturazioni, nuove aperture) per i quali sarà assicurata la preventiva informazione alle RSU. L'orario minimo non sarà inferiore alle tre ore. In presenza di particolari situazioni organizzative e ove ciò sia funzionale al regolare svolgimento delle attività produttive, o su richiesta del lavoratore si potranno stabilire orari minimi di 2 ore. La Cooperativa, previo confronto con le RSU, ricercherà soluzioni organizzative che nel contempo promuovano complessivamente il restringimento del nastro orario giornaliero.
7. In caso di festività infrasettimanali o in caso di assenza per uno o più giorni legata a ferie, malattie, infortunio, diritto sindacale, l'orario ordinario medio settimanale per i lavoratori a tempo pieno e per i part time flessibili sarà calcolato moltiplicando l'orario medio lavorabile per i giorni effettivamente lavorabili nella settimana.
8. L'orario giornaliero per i lavoratori sarà attuato con elasticità al fine di consentire ai lavoratori delle unità di vendita di usufruire di una pausa lavorativa volontaria di 15 minuti da recuperare nella giornata. Tale pausa sarà programmata compatibilmente con le esigenze del reparto ove il lavoratore viene impiegato. I Lavoratori che non sono interessati al godimento della pausa dovranno comunicarlo per scritto all'inizio dell'esercizio alla Cooperativa, fatto salvo il caso del rientro al lavoro in corso di anno per maternità o per malattia lunga. Nel caso del turno unico giornaliero superiore a 6 ore la pausa non retribuita di 10 minuti è prevista per legge e quindi non rinunciabile.
[…]

Art. 5 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti del magazzino
Fermo restando le determinazioni di cui all'art. 1, nel rispetto delle caratteristiche delle attività del magazzino e ai fini di un corretto servizio ai punti di vendita e alle Cooperative associate, le parti convengono di fissare i seguenti indirizzi:
1. La distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale sarà programmata dal Capo Reparto o suo delegato valutate anche le necessità individuali presentate, con previsione settimanale e sarà comunicata il venerdì antecedente la settimana di riferimento.
2. Per i lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in turni unici alternati l'orario di lavoro è ridotto di mezz'ora su base settimanale.
3. Nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto, l'orario giornaliero ordinario a seguito di imprevedibili necessità tecnico organizzative e produttive e/o sulla base di specifiche e motivate necessità individuali dei dipendenti, sarà articolato con forme di superamento e/o minore prestazione con la previsione di forme compensative e/o di recupero dell'orario di lavoro, nell'ambito della settimana ed entro i limiti complessivi delle ore conti-attuali settimanali.
4. In caso di turno spezzato la prestazione lavorativa giornaliera di norma non potrà superare le nove ore con eccezione di eventi straordinari ( es. inventari semestrali, ristrutturazioni, nuove aperture) per i quali sarà assicurata la preventiva informazione alle RSU.
5. In caso di festività infrasettimanali o in caso di assenza per uno o più giorni legata a ferie, malattie, infortunio, diritto sindacale, l'orario ordinario medio settimanale per i lavoratori a tempo pieno sarà calcolato moltiplicando l'orario medio lavorabile per i giorni effettivamente lavorabili nella settimana.
6. L'orario di lavoro giornaliero è comprensivo di 15 minuti di pausa retribuita come sarà specificato nella tabella degli orari.
[…]

Art. 6 Orario di lavoro, distribuzione degli orari di lavoro per i dipendenti della sede
Fermo restando le determinazioni di cui all'art. 1, nel rispetto delle caratteristiche delle attività della Sede, le parti individuano nella applicazione di forme di elasticità e compensative degli orari di lavoro nell'arco della settimana e nell'utilizzo di servizi da parte dei dipendenti, gli strumenti che consentono sia il contenimento della fascia oraria, che l'articolazione di orari per il presidio degli uffici, rispondenti alle necessità tecniche ed organizzative della Cooperativa.
Per la distribuzione degli orari di lavoro si conviene quanto segue:
1. L'orario settimanale di lavoro, con esclusione della pausa, per la generalità dei lavoratori della sede è così fissato:

GiornoMattinoPomeriggio
DalAl Entratauscitaentrata uscita
Lunedì 8:3013:0013.4016.50
MartedìVenerdì8:3013:0013.4016.45

2. Fermo restando l'orario giornaliero stabilito, la Cooperativa, sulla base di rilevate esigenze potrà attivare una articolazione degli orari che prevedano, attraverso l'applicazione di forme di elasticità oraria, il prolungamento di una ora della fascia oraria prevista per la generalità dei lavoratori.
3. Il Responsabile del Servizio, sentite le esigenze dei lavoratori e per consentire ai lavoratori residenti in località limitrofe di raggiungere la propria residenza per il pranzo, potrà prolungare di mezz'ora la pausa pranzo. In questi casi l'orario di uscita sarà prorogato dello stesso tempo di prolungamento della pausa.
4. L'orario giornaliero per i lavoratori sarà attuato con elasticità al fine di consentire ai lavoratori di usufruire di una pausa lavorativa volontaria di 15 minuti da recuperare nell'arco della giornata lavorativa. Tale pausa sarà programmata compatibilmente con le esigenze dell'ufficio ove il lavoratore viene impiegato. I lavoratori che non sono interessati al godimento della pausa dovranno comunicarlo per scritto all'inizio dell'esercizio alla Cooperativa.
5. Per ulteriori necessità di estendere il lavoro su sei giorni, fatto salvo cause imprevedibili e di forza maggiore, la Cooperativa si impegna ad un preventivo confronto con le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori.
[…]

Art. 8 Flessibilità dell'orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal CCNL all'art. 90, in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria con superamento dell'orario contrattuale settimanale di lavoro per un numero massimo di 16 settimane, per un totale di n. 40 ore complessive.
Pertanto durante le settimane in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali.
La programmazione del superamento dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, sarà attuata in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL sulla materia e dal presente accordo aziendale.
Per ogni mese di applicazione del programma di flessibilità, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane.
Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell'orario di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia.
Si stabilisce che le ore di permesso da recuperare potranno essere cumulate e di norma recuperate con periodi di godimento non inferiori alle ore del turno di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l'esatta corrispondenza.
[…]
Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro il 31/12, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell'anno, successivo.
[…]
La situazione delle ore svolte in eccedenza e l'attuazione dei recuperi saranno oggetto di verifica negli incontri che le parti attiveranno durante l'esercizio.
[…]
La Cooperativa si impegna ad accompagnare la comunicazione alle RSU con le informazioni circa gli obiettivi organizzativi e di qualità del servizio che si intendono cogliere con l’applicazione del titolo sulla flessibilità, in armonia con quanto previsto al titolo Relazioni Sindacali del vigente Contratto Integrativo.
In considerazione delle particolarità organizzative del magazzino e dell’ipermercato dei flussi produttivi e delle vendite, fermo restando le opportunità stabilite dal vigente accordo, previo confronto con le RSU potranno essere previste modalità di applicazione della flessibilità rispondenti alle esigenze di tali tipologie.
[…]

Titolo VIII Politiche attive per l'occupazione
Art. 1 Mercato del Lavoro e indirizzi occupazionali

[…]
La Cooperativa, inoltre, per dare pratica attuazione agli indirizzi della vigente normativa in materia di sicurezza, opererà per l'attribuzione di responsabilità e compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza ricercando, altresì, per il personale in forza, nell'ambito delle possibilità organizzative, la valorizzazione del patrimonio professionale conseguito.
Le parti firmatarie del presente accordo convengono su un comune impegno per lo sviluppo di momenti collaborativi ai fini di favorire forme di emancipazione e pari opportunità per i lavoratori non comunitari e per aumentare la responsabilità sociale delle imprese sul mercato.
La Cooperativa si impegna ad attivare in occasione degli incontri con le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori i diritti di informazione sulle quantità e tipologie di assunzioni che effettuerà, sulla situazione occupazionale e sulle politiche attive in tema di salvaguardia delle categorie di lavoratori più deboli, confermando altresì il proprio impegno ad attivarsi per il miglioramento della stabile occupazione.
[…]
Per dare pratica attuazione agli indirizzi del D.lgs 81/08 la Cooperativa opererà per l'attribuzione di responsabilità e compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza ricercando altresì per il personale in forza, nell'ambito delle possibilità organizzative, la valorizzazione del patrimonio professionale conseguito.

Art. 5 Appalti, Merchandiser, Promoter
La Cooperativa si impegna ad adottare nei confronti dei fornitori che utilizzano i lavoratori atipici, azioni di controllo, anche contrattualmente previste, finalizzate al rispetto delle norme legislative vigenti e/o delle condizioni economico normative loro riservate.
Resta inteso che Coop Centro Italia non eserciterà alcun potere direttivo e/o disciplinare nei confronti dei lavoratori suddetti.
La Cooperativa si impegna inoltre, nell'ambito delle informazioni che riguardano le attività dei punti di vendita o unità produttive, così come indicate al titolo Relazioni Sindacati, a fornire alle Rappresentanze Sindacati dei lavoratori le informazioni sui lavori atipici circa l'utilizzo e le mansioni svolte nell'ambito delle singole unità produttive.
Per quanto oggetto degli appalti la Cooperativa opererà nel rispetto delle previsioni del CCNL titolo VII art. 31 e si impegna a rispettare i diritti di informazione ivi previsti.
La Cooperativa si impegna a non attivare terziarizzazioni delle attività ad oggi gestite direttamente all'interno del Magazzino, ovvero legate al ricevimento, preparazione e caricamento merci, salvaguardando i servizi misti ed integrativi ad oggi gestiti da aziende esterne che interessano parzialmente le attività di cui sopra.

Titolo XIII Assetto retributivo
Art. 14 Maggiorazione lavoro notturno

Per il lavoro effettuato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 saranno corrisposte le maggiorazioni di seguito riportate: [...]
Al lavoratore intervenuto occasionalmente in attività notturne svolte nei casi specificati ai punti seguenti, saranno riconosciute per intero le ore di lavoro effettivamente prestate anche in frazione di esse:
a) interventi straordinari di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti e attrezzature;
b) attività straordinarie finalizzate alla sicurezza.

Castiglione del Lago 6/12/2008