Tribunale di Civitavecchia, Sez. Lav., 25 ottobre 2018 - Infortunio durante le operazioni di smontaggio delle scenografie teatrali. La mancata produzione in giudizio del DVR induce a ritenerlo inesistente


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Irene Abrusci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 


nella causa iscritta al n. 405 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2013 e vertente
TRA
I.D., elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Corso Marconi n. 34, nello studio dell'Avv. C. Remoli, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, P.le P. Guglielmotti n. 7, presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv D. Occagna per procura generale alle liti
RESISTENTE
E
ASSOCIAZIONE T.F.C., rappresentata e difesa dall'Avv P. Gallo, per procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
E
D.P. S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via F. Cesi n. 72, nello studio dell'Avv. Alfieri che la rappresenta e difende, per procura a margine della memoria difensiva
RESISTENTE
NONCHE'
G.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 4, nello studio dell'Avv. G. B. Martelli, che la rappresenta e difende per procura alle liti
CHIAMATA IN CAUSA
 

 

FattoDiritto

 


Con ricorso depositato il 01.03.2013 I.D., assumendo di aver svolto una prestazione lavorativa di natura subordinata alle dipendenze del Comune di Civitavecchia oltre che della A., pur avendo stipulato con tale ultima associazione un contratto di collaborazione a progetto, e che, nello svolgimento della prestazione lavorativa, in data 4-5.03.2009, nel corso delle operazioni di smontaggio delle scenografie, veniva colpito da un pannello schiantandosi frontalmente a terra, chiedeva al Tribunale di:
- Accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti, o di alcuno tra essi, nella causazione dell'evento infortunistico per cui è causa e degli effetti lesivi conseguenti;
- Dichiarare tenuti e condannare i resistenti al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi a causa dell'infortunio - sia anche a titolo di danno differenziale per quanto attiene alle voci oggetto di liquidazione INAIL - materiali, morali, patrimoniali, ivi compreso quello per perdita e/o riduzione della capacità lavorativa, e non patrimoniali con quantificazione che tenga conto di ogni singolo asepetto e profilo, quantificati nella misura di Euro 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione,
- con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi.
Il COMUNE DI CIVITAVECCHIA si costituiva in giudizio, eccependo l'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro, essendo stato riconosciuto un indennizzo da parte di INAIL e, nel merito, contestando la sussistenza del rapporto lavorativo subordinato nonché la responsabilità del Comune in ordine alla sicurezza e rilevando, in ogni caso, la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato; chiedeva la chiamata in causa di I.A. S.p.a. per essere tenuto indenne da eventuali responsabilità.
L'ASSOCIAZIONE T.F.C. (A.) si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il ricorrente al momento dei fatti stava svolgendo mansioni diverse rispetto a quelle contrattualmente previste e, comunque, non stava lavorando per l'associazione; eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda nonché l'infondatezza nel merito; chiedeva la chiamata in causa della F.A. in liquidazione coatta amministrativa per essere tenuta indenne da eventuali responsabilità.
Anche la D.P. S.R.L. si costituiva in giudizio, contestando le dimaniche dell'infortunio descritte dal ricorrente nonché i presuppposti della sua responsabilità.
Autorizzata la chiamata in causa (limitatamente alla I.A. S.p.a. in quanto la F.A. si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa e, dunque, il credito nei suoi confronti deve essere fatto valere in sede concorsuale), si costituiva G.I. s.p.a. (già I.A. S.p.a.), chiedendo il rigetto della domanda attorea e, comunque, l'accertamento di inoperatività della polizza.
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e tramite l'espletamento di consulenza tecnica, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Ritiene in limine il Giudice che debba essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso, posto che l'atto introduttivo del giudizio soddisfa i requisiti ex art. 414 c.p.c. quanto alla causa petendi e al petitum, tanto da aver consentito alle parti convenute un'adeguata difesa, con gli effetti di cui all'art. 156 c.p.c..
Passando all'esame, nel merito, delle doglianze attoree osserva il Giudice che risulta documentalmente che, nel momento in cui si è verificato l'infortunio per cui è causa, era vigente tra il ricorrente e l'ASSOCIAZIONE T.F.C. il contratto a progetto (doc. 3 di parte ric.) stipulato in data 1.01.2009. Tale contratto, espressamente sottoscritto ai sensi e per effetti degli art. 61 e ss. D.Lgs. n. 276 del 2003, aveva ad oggetto l'incarico di "creazione della sequenza di luci con sensibilità e gusto artistico" e seguiva ad un analogo contratto stipulato il 1.10.2008 con durata fino al dicembre 2008.
Il ricorrente ha sostenuto, tuttavia, che nei fatti il rapporto di lavoro si è svolto secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato ed ha visto in posizione datoriale non soltanto l'A. ma anche il Comune di Civitavecchia, non avendo egli lavorato solo per il progetto contrattualmente previsto ma essendo obbligato a fornire le proprie energie lavorative per un tempo prestabilito e secondo le schede tecniche fornite dai dipendenti comunali e seguendo le direttive e sotto la vigilanza di questi ultimi.
Tali assunti hanno trovato pieno risconto nella istruttoria svolta.
In particolare, il teste C.L. ha messo bene in evidenza l'utilizzo promisquo dei lavoratori da parte del Comune di Civitavecchia e dell'A.. Il teste - dipendente dell'A. - ha, infatti, riferito che quando ha conosciuto il ricorrente lui era assunto dal Comune di Civitavecchia, mentre poi è passato alle dipendenze dell'A. precisando "Il Comune aveva chiesto a noi di prendere in carico del personale del Comune per un periodo temporaneo e questo è stato il caso del ricorrente e di altre 4 persone". È emerso, in particolare, dalla deposizione che l'attività in concreto svolta dai lavoratori risultava la medesima, sia che fossero dipendenti del Comune sia che fossero dipendenti della A.: "In genere la compagnie inviano una scheda tecnica dove indicano le richieste di personale a seconda delle esigenze (a seconda delle necessità il montaggio e lo smontaggio possono essere richiesti o meno). In caso di richiesta poi il teatro indicava chi erano i tecnici che dovevano occuparsene. La scheda tecnica arrivava all'ufficio del teatro Traiano, la prende in carico il funzionario (all'epoca mi pare S. poi sostituita da un'altra, sono comqunue dipendenti comunali); il funzionario consegna la scheda ai tecnici (G. e E. che erano assunti dal Comune e poi il ricorrente P. e F. che erano assunti dalla A.) ed i tecnici a seconda delle disponibilità decidono chi si occupa delle singole prestazioni richieste".
Tale stato di cose è stato confermato anche dal teste P., dipendente del Comune di Civitavecchia, il quale ha riferito "Io e lui il ricorrente facevano lo stesso lavoro, solo che io sono dipendente comunale e lui era dipendente di una ditta esterna credo fosse la A.. Il lavoro era lo stesso, solo che cambiava il datore di lavoro. Anche gli orari che seguivamo erano gli stessi. Lui chiedeva ferie e permessi alla A.. Al Comune arrivano le schede tecniche trasmesse dalle compagnie, le giravano a noi (io, il ricorrente, P.G., G.P. e F.R.), noi a seconda delle esigenze della scheda tecnica facevano i turni tra di noi per coprire tutte le necessità. Di solito nelle schede chiedevano aiuti macchinisti, aiuti elettricisti o aiuti fonici o se no chiedevano assistenza (senza aiuti). L'assistenza c'era sempre, almeno uno o due di noi ci doveva essere per assistenza (in genere eravamo uno del comune e uno della A.)" e dal teste G.: "Lui il ricorrente era macchinista, si occupava del montaggio delle scene e di tutto quello che riguarda le mansioni teatrali del macchinista (posizionamento materiali di scena ed anche smontaggio). Insieme a lui facevano questo lavoro i due macchinisti del comune (E.P. e G.P.) poi c'era altro personale della compagnia", "Il ricorrente, io e gli altri colleghi del Comune abbiamo sempre fatto in modo di coprire le esigenze delle varie mansioni stabilendo i turni e confrontandoci per capire di cosa c'era bisogno. Le esigenze da soddisfare erano indicate essenzialmente nelle schede tecniche che venivano fornite dall'amministrazione del teatro. La scheda è una sintesi delle esigenze, poi nel dettaglio vanno esaminate dal personale compentente (ovvero noi). In funzione di queste esigenze risultanti dalle schede valutavamo quando era possibile prendere un giorno di riposo (lo comunicavamo per conoscenza all'amminstrazione del teatro e poi nel periodo A. mi pare comunicavamo le ferie direttamente a loro)". Del resto, dalla deposizione del teste M. è emerso che l'Impiccichè svolgeva identiche mansioni anche nel periodo precedente alla stipula dei contratti con l'A., quando era vigente un formale contratto di prestazione d'opera con il Comune di Civitavecchia (all. 3 del Comune resistente).
Il teste L. ha pure evidenziato le ragioni di questo utilizzo promisquo dei lavoratori da parte del Comune e dell'A. aggiungendo "Questo perché si tratta di servizi che noi (A.) non offriamo direttamente alle compagnie, ci limitano a fornire alle produzioni la presenza di un responsabile tecnico (quali erano i lavoratori citati tra cui il ricorrente) che possa dare indicazioni e fornire ciò di cui c'è bisogno. I lavori extra (come quello del montaggio e smontaggio) vengono pagati a parte dalla compagnia secondo del tariffe ed il regolamento agis (tranne i casi in cui nel contratto stipulato con la A. viene scritto qualcosa di specifico). Nel caso di pagamento a parte ci può essere un rapporto diretto tra compagnia e tecnico, oppure la compagnia paga ad una cooperativa o al teatro; noi non potevano proprio offrire questi servizi per statuto quindi il pagamento non avveniva mai a noi. I lavoratori citati (tra cui il ricorrente) svolgevano quindi sia il lavoro per la A. (che è quello di assistenza di cui ho detto) sia delle lavorazione aggiuntive (quali lo smontaggio ed il montaggio), quando venivano richieste dalle compagnie, con la precisazione che tali attività aggiuntive non venivano commissionate da noi al lavoratore".
Ebbene, nel caso di specie, vale rilevare che non è emerso - e neppure è stato specificamente dedotto dalle parti resistenti - che il ricorrente abbia avuto un rapporto contrattuale diretto con le compagnie teatrali, bensì risulta dai documenti n. 15 e 16 di parte ricorrente che i servizi resi in occasione dello spettacolo "Il Laureato" tenutosi il 3-4 marzo 2009 (data in cui è avvenuto l'incidente per cui è causa) sono stati richiesti dalla D.P. s.r.l. al Comune di Civitavecchia ed oggetto di fattura emessa proprio dal Comune all'indirizzo della D.P. s.r.l.
Sul punto il teste G. - che come il ricorrente ha lavorato sia alle formali dipendenze del Comune che alle formali dipendenze della A. e si è trovato in una analoga situazione di utilizzo promisquo delle energie lavorative - ha chiarito "I lavori che svolgevamo perché indicati nelle schede tecniche non ci venivano pagati a parte ma rientravano nello stipendio mensile. Era il teatro che ci chiedeva di fare questi lavori; l'A. ed anche il teatro ci dicevano che dovevamo fare gli aiuti e le altre attività che erano indicate nelle schede tecniche".
È possibile, dunque, concludere, da tenore complessivo delle deposizioni assunte, che il ricorrente - così come gli altri tecnici assunti dall'A. e assunti dal Comune - svolgeva attività di varia natura sia a favore del Comune di Civitavecchia sia a favore dell'A.; alcune di queste attività erano oggetto di specifica richiesta delle compagnie teatrali (e venivano poi fatturate dal Comune alle compagnie, visto che l'oggetto sociale dell'A. era limitato ad alcune tipologie di servizi).
Dalla dinamiche lavorative descritte dai testi è emerso chiaramente che il ricorrente (così come gli altri colleghi) era obbligato a mettere a disposizione le proprie energie lavorative per un tempo predeterminato (dovendo organizzare i turni con i colleghi) e che la parte datoriale (A. o Comune) prescriveva, giorno per giorno, le attività da svolgere.
Tale concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo esula, dunque, chiaramente dal modello contrattuale utilizzato (contratto a progetto) sia perché l'oggetto della prestazione richiesta era evidentemente più ampio rispetto alla creazione della sequenza di luci, prevista contrattualmente, sia perché, appunto, oggetto dell'obbligazione in concreto era costituito dalla messa a disposizione delle energie lavorative non dallo svolgimento di un progetto predefinito. Sul punto, vale nuovamente citare le deposizioni dei testi L. ("il ricorrente, come anche P. e F. erano personale tecnico addetto all'accoglienza ed al supporto di tutte le necessita nel momento in cui le compagnie erano in teatro, facevano una sorta di assistenza che si differenzia dal montaggio e smontaggio. Queste mansioni vengono richieste a seconda delle esigenze della compagnia, in caso di richiesta il ricorrente e gli altri le svolgevano"), P. ("Il ricorrente, come me, era aiuto macchinista non era addetto alle luci") e G. ("Lui era macchinista, si occupava del montaggio delle scene e di tutto quello che riguarda le mansioni teatrali del macchinista (posizionamento materiali di scena ed anche smontaggio)").
Orbene, tali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa riscontrate in giudizio costituiscono chiaramente indici rivelatori della natura subordinata del rapporto e consentono di ritenere integrata la dimostrazione, contemplata dall'art. 69, comma 2, d.lgs. cit., che "il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", dimostrazione alla quale consegue che il rapporto si "trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti".
L'aver acclarato, poi, che la prestazione lavorativa era resa indistintamente a favore dell'A. e del Comune di Civitavecchia, unitamente alla considerazione della integrazione organica ed economica tra l'Associazione ed il Comune (risulta documentalmente che l'Associazione è finanziata dai contributi annuali dei Comuni aderenti, cfr doc. 5 e 6 di parte ricorrente, recanti Statuto e Atto costitutivo dell'A., e che il Comune di Civitavecchia è socio dell'associazione ed eroga altresì contributi per i servizi offerti relativi al Teatro Comunale, cfr. doc. 7 e ss. di parte ric.) conduce ad individuare un unico centro di imputazione della qualifica datoriale.
Tanto assodato, devono essere innanzitutto disattese le eccezioni di A. volte a sostenere la propria esclusione di responsabilità sulla base della circostanza che le mansioni svolte in concreto dall'Impiccichè al momento dell'infortunio non corrispondevano a quelle contrattualmente previste (essendo emerso, appunto, che nel concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo, questo ha assunto i caratteri del lavoro subordinato con richiesta al lavoratore di mettere a disposizione le proprie energie lavorative per compiere mansioni diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nel progetto). L'aver ravvisato, nelle concrete modalità di gestione del rapporto lavorativo una ipotesi di codatorialità (che è situazione ben diversa dallo svolgimento da parte del lavoratore di due distinte attività lavorative per due diversi datori di lavoro), poi, impedisce di dare rilievo all'attività specifica svolta dall'Impiccichè al momento dell'incidente al fine di circoscrivere la responsabilità ad un solo datore di lavoro.
Parimenti da respingere risulta l'eccezione volta ad invocare l'esonero datoriale dalla responsabilità per l'infortunio occorso al ricorrente in ragione della copertura assicurativa di INAIL (che pacificamente ha riconosciuto al ricorrente un indennizzo da invalidità permanente in relazione al danno biologico, pari alla complessiva somma di Euro 18.702,02). Sul punto, deve, infatti, essere richiamato il principio di diritto recentemente affermato dalla S.C. secondo cui "La regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro - e del suo superamento solo in presenza di illiceità penale - non vale per il danno che esula ab origine dalla copertura assicurativa INAIL (c. d. danno complementare, definito pure differenziale qualitativo) come il biologico temporaneo, il biologico in franchigia (fino al 5%,) il patrimoniale in franchigia (fino al 15%), il morale ed i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico o da morte iure proprio e jure successionis, la personalizzazione o ricadute soggettive del danno biologico); per ottenere il quale il lavoratore o suoi eredi possono agire nei confronti del datore secondo il diritto civile, azionando anche una domanda per responsabilità contrattuale (oltre che extracontrattuale); avvalendosi quindi se del caso dell'inversione dell'onere della prova della colpa, nella logica oramai assodata della responsabilità contrattuale ex artt. 2087 e 1218 c.c." (Cassazione civile, sez. lav., 02/03/2018, n. 4972).
Pertanto, dal momento che la richiesta risarcitoria avanzata dall'I. nel presente giudizio risulta limitata al danno differenziale per quanto attiene alla voci di danno oggetto di liquidazione INAIL (così, testualmente, si legge nelle conclusioni del ricorso) nonché agli ulteriori danni non coperti dalla assicurazione obbligatoria, la domanda è stata correttamente avanzata nei confronti dei datori di lavoro.
Nel merito della domanda risarcitoria, osserva, innanzitutto, il Giudice che è emerso dall'istruttoria che l'incidente per cui è causa è avvenuto nel corso della esecuzione della prestazione lavorativa resa dal ricorrente a favore sia del Comune di Civitavecchia sia dell'A., secondo le modalità sopra descritte.
Ed, infatti, il teste C. - che all'epoca lavorava per la D.P. s.r.l. in qualità di direttore di scena - ha riferito che quel giorno il ricorrente era tra il personale qualificato mandato dal teatro per il lavoro da svolgere nel montaggio e nello smontaggio (con la precisazione che il teste non ha saputo riferire in merito a chi fosse il datore di lavoro del ricorrente ed al soggetto che si occupava di ricevere le richieste di aiuti da parte della compagnie teatrali e che inviava il personale, ma la sua decrizione delle modalità operative è perfettamente compatibile con quanto decritto dai testi sopra menzionati). Anche il teste G. ha riferito di essere stato presente la sera dell'incidente e che il ricorrente stava smontando la scenografia ed i materiali della scena, mentre il teste L. ha confermato di essere accorso sul luogo dell'incidente subito dopo il suo verificarsi.
Assodato che l'infortunio è avvenuto nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa - che come si è visto veniva prestata contemporaneamente alla dipendenze dell'A. e del Comune di Civitavecchia - va ricordato che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nonostante il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c, la responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c. non è di tipo oggettivo, sicché può essere affermata solo quando sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla colpevole violazione da parte del datore di lavoro di determinate regole di comportamento (v., tra le tante, Cass. n. 3162/2002).
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c.. dunque, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cassazione civile, sez. lav., 12/03/2013, n. 6151). L'assolvimento di tale onere deve essere valutato avendo riguardo al precetto contenuto nell'art. 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema di sicurezza del lavoratore, che impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare non solo le misure generiche di prudenza e diligenza, ma tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente (v. Cass. n. 20142/2010).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve dirsi che il ricorrente ha dedotto, nel ricorso introduttivo, un grave inadempimento datoriale astrattamente idoneo a determinare l'infortunio occorsogli: ha precisato, invero, che l'infortunio si è verificato a causa ed in conseguenza dello scivolamento di uno dei pannelli di scena dalla presa degli operatori che ne curavano lo smontaggio e che tale possibilità di scivolamento era evento facilmente prevedibile. Invece, parte datoriale ha omesso di effettuare una specifica analisi e valutazione dei rischi in ragione della quale si sarebbe certamente evitato che, durante lo smontaggio del pannello, un operatore si trovasse nella posizione in cui si trovava il ricorrente, risultata fatale.
Che le dinamiche dell'infortunio siano state proprio quelle descritte nel ricorso è emerso inequivocabilmente nel corso dell'istruttoria. In teste G. ha riferito: "Io ho visto succedere questo: ero alla balconata, nell'ultimo piano della sala del teatro a togliere i fari e nella posizione in cui ero orientato avevo un faro sotto a me e lo stavo muovendo proprio nella direzione in cui ho visto succedere quanto dirò. Ho visto un pannello nero (parte della scenografia) che veniva avanti (verso il proscenio), nel venire avanti ha travolto un altro pannello che era davanti ancora (cioè il pannello in secondo ordine ha travolto quello in primo ordine); tutti e due i pannelli hanno continuato a cadere, siccome era un movimento anomalo ha attirato la mia attenzione. Ha visto cadere i due pannelli grandi e sotto ho visto due persone (credo che io fosse M. il direttore di scena della produzione - il teste che è qui fuori - e l'altro D., il ricorrente); avevo già notato che il ricorrente era in quella zona e stava credo mettendo dei chiodi per fissare una parte in legno detta cantinella sul proscenio e lo faceva dando le spalle a questi pannelli. Poi la mia visione è stata coperta dai pannelli che stavano cadendo verso di loro". Tale versione dei fatti è compatibile con quanto riferito dal teste C.M. che, pur non avendo visto il pannello che colpiva il ricorrente, ha precisato: "ero sul palcoscenico e stavo facendo lavori di routine. Ad un certo punto ho sentito un rumore, mi sono girato e ho visto che le quinte cadevano giù ed io sono rimasto sotto ad una; non mi sono fatto niente perché sono stato colpito solo dalla parte di stoffa. Non ho visto se il ricorrente è stato colpito; non ricordo lui cosa stesse facendo prima dell'incidente. Posso solo dire che dopo la caduta, quando mi hanno tirato fuori, ho visto il ricorrente che non si sentiva bene e gli ho chiesto come stava".
D'altro canto, parte datorale (l'A. ed il Comune di Civitavecchia) non ha provato che le dinamiche dell'infortunio siano state differenti (così rendendo irrilevanti le considerazioni svolte nelle note conclusive del Comune secondo cui sarebbe inverosimile che un elemento in caduta dall'alto possa aver colpito il solo fianco del ricorrente) né ha dimostrato di aver provveduto a redigere il documento di valutazione dei rischi (e, quindi, ad analizzare il rischio specifico derivante dall'attività di smontaggio delle scenografie). Non può non essere stigmatizzato, invero, che né l'A. né il Comune di Civitavecchia hanno prodotto in giudizio il documento di valutazione dei rischi.
La redazione di tale documento, come noto, costituisce un preciso obbligo incombente su parte datoriale (art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2008), e ciò proprio al fine di prevenire il verificarsi di incidenti quali quello per cui è causa. Attraverso una compiuta analisi, in relazione alla natura dell'attività, di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, infatti, il datore di lavoro è chiamato ad individuare le specifiche misure di prevenzione e di protezione più idonee ed a programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
È possibile, dunque, affermare che l'inadempimento datoriale all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi risulta idoneo a causare il danno lamentato da parte ricorrente, perché, verosimilmente, se fosse stata effettuata una puntuale analisi dei rischi - ivi compresi quelli da interferenza con le attività poste in essere in teatro dagli altri operatori, quali nel caso di specie la D.P. s.r.l. - sarebbe stata imposta una regola di cautela che vietava l'esecuzione di lavori sul palcoscenico mentre altri lavoratori provvedevano allo smontaggio dei pannelli di scena e tale cautela avrebbe inpedito il verificarsi dell'infortunio per cui è causa.
Alla luce di tali considerazioni, occorre concludere che, sulla scorta delle emergenze istruttorie, i datori di lavoro (A. e Comune di Civitavecchia) non hanno dimostrato di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che proprio tale inadempimento al precetto di cui all'art. 2087 c.c. ha causato l'incidente che ha coinvolto il ricorrente.
In mancanza della predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro e, quindi, in mancanza di una esplicita misura di cautela volta a vietare l'esecuzione di lavori sul palcoscenico mentre altri lavoratori provvedevano allo smontaggio dei pannelli di scena, non può essere ravvisato né un concorso di colpa del lavoratore (che ha continuato ad eseguire i lavori sul palscoscenico anche durante le operazioni di smontaggio dei pannelli) né una responsabilità del preposto della D.P. s.r.l., C., per aver omesso di far allontanare il ricorrente dal palcoscenico.
Ed, infatti, affinchè fosse concretamente esigibile - e dunque rimproverabile quantomeno a titolo di colpa - (sia da parte del lavoratore che da parte del preposto della D.P. s.r.l., società che operava nel teatro la sera dell'incidente) una collaborazione nella prevenzione dell'infortunio, occorreva quantomeno che il Comune di Civitavecchia e l'A. avessero compiutamente e preventivamente informato dei rischi connessi all'attività lavorativa sia il lavoratore stesso sia gli altri soggetti giuridici operanti nel teatro (e, dunque, interagenti con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente). Con la precisazione che la D.P. s.r.l. non ha, pacificamente, mai assunto la qualifica di datrice di lavoro del ricorrente, con la conseguenza che parte attrice non poteva invocare nei suoi confronti una responsabilità ex art. 2087 c.c. bensì, semmai, una responsabilità extracontrattuale, che va esclusa in ragione dell'essenza del presupposto costituito dal comportamento doloso o colposo.
Passando, dunque, al piano risarcitorio, si osserva che la consulenza tecnica medico legale - con ragionamento corretto ed immune da vizi logici che si intende qui richiamato - ha riscontrato che dall'infortunio di cui si è detto sono derivati al ricorrente postumi di invalidità permanente nella misura complessiva del 20% (esiti di asportazione chirurgica della milza, rappresentanti da attendibili irregolarità nella funzione intestinale e dalla cicatrice addominale di 20 cm nonché disturbo post-traumatico da stress cronico lieve) ed ha escluso che abbiano operato alla causazione di tale danno altre concause.
Nel procedere, quindi, alla valutazione delle voci di danno richieste, giova evidenziare innanzitutto che l'indennizzo riconosciuto da INAIL al ricorrente ha ristorato, secondo i criteri dettati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, il danno da menomazione dell'integrità psico-fisica stimata dapprima nel grado del 9% e poi aumentata al 14%, per un complessivo importo di Euro 18.702,02 (doc. 33 e 34 di parte ric.).
Tenuto conto di quanto già liquidato in suo favore, nel presente giudizio il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno biologico differenziale nonché del danno morale/esistenziale (non oggetto di liquidazione da parte di INAIL).
Quanto al danno biologico temporaneo, avendo l'I. genericamente richiesto la liquidazione del danno biologico, senza neppure specificare l'esistenza di un danno temporaneo e, comunque, senza chiarire in relazione a quali periodi sussista un danno di tal fatta - così non chiarendo neppure se si tratta di periodi diversi da quelli già considerati da INAIL nella liquidazione dell'indennizzo di sua competenza o degli stessi periodi - nulla può essere riconosciuto a tale titolo: la carenza assertiva del ricorso, preclude, invero, al Giudice la verifica della effettiva invalidità temporanea assoluta o parziale (che non può prescindere dall'esatta individuazione del periodo temporale di riferimento).
Passando, dunque, alla quantificazione del risarcimento del danno spettante all'I., vale richiamare i noti principi giurisprudenziali che a seguito dall'arresto delle Sezioni Unite civili del 2008 (sentenza n. 26972 dell'11/11/2008) hanno sancito che la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e, cioè, tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno (esistenziale, biologico, morale), i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento dell'anzidetta liquidazione.
Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.
In tale ottica, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità formatasi dopo il 2008, è possibile concludere che le tradizionali sottocategorie di danno biologico e danno morale continuano a svolgere una funzione solo descrittiva del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice al fine di dare contenuto e parametrare la liquidazione del danno risarcibile. Come chiarito da Cassazione civile sez. III 22 agosto 2013 n. 19402 "il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, in quanto un determinato evento può causare, nella persona della vittima come in quelle dei familiari, un danno alla salute medicalmente accertabile, un dolore interiore ed un'alterazione della vita quotidiana".
Ebbene, nel caso di specie, l'avvenuto accertamento sia di un danno all'integrità fisica del lavoratore, sia dell'addebitabilità di tale danno all'insufficiente predisposizione di strumenti di sicurezza (e, quindi, dell'attribuibilità al datore di lavoro di tale condotta omissiva) comportano la ricorrenza dei presupposti astrattamente integranti la fattispecie penale del reato di lesioni (quanto meno) colpose (cfr. Sez. L, Sentenza n. 20620 del 22/11/2012). E invero, la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 cod. civ. (Sez. L, Sentenza n. 4184 del 24/02/2006).
Ne consegue che "nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.U. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" (Cass. S.U., sent. n. 26972 del 2008).
Come noto, costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto; il più delle volte, invece, va accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.
Nella specie, le modalità dell'incidente e le gravi complicazioni che ne sono seguite, quali risultanti dagli atti e dalla consulenza tecnica (ampia lacerazione della milza, peritonite acuta e shock emorragico), consentono di presumere la sussistenza di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute (il cd. "danno biologico") e consistente in sofferenze morali.
Va, poi, ravvisato anche un pregiudizio "esistenziale" essendo emerso nel corso dell'istruttoria che a seguito dell'infortunio si è verificato un peggioramento delle condizioni di vita complessive del ricorrente: il teste P. ha riferito che l'I. non ha più praticato la frequente attività sportiva che era solito compiere in precedenza e che, dopo l'infortunio, esce di casa ma non può compiere attività faticose perché ogni tanto deve fermarsi e riposare; le medesime circostanze sono state confermate anche dal teste M. il quale ha aggiunto che dopo l'incidente il ricorrente si è autoescluso da alcuni gruppi di amici che frequentava ed ha perso alcune amicizie e che è cambiato anche il rapporto con la moglie e con i figli nonché il rapporto con il cibo ("prima era una persona di appetito, ora invece mangia molto poco ed ha problemi subito dopo").
Nella liquidazione del danno non patrimoniale - da intendersi nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica - vanno, poi, considerate anche le ripercussioni sulla capacità lavorativa generica del danneggiato, tenuto conto del maggiore affaticamento che il compimento di attività in presenza del riscontrato deficit deambulatorio inevitabilmente comporta.
Per la determinazione del danno non patrimoniale in concreto, si assumono quale parametro le tabelle elaborate dai Giudici del Tribunale di Milano, che - anche secondo la S. C. (Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011) - costituiscono valido e necessario criterio di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale, nonché "parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono".
Pertanto, avuto riguardo all'età dell'I. al momento dell'infortunio, alla percentuale di menomazione dell'integrità pscico-fisica del 20% accertata dal CTU ed applicando una elevata personalizzazione del punto di invalidità alla luce dei pregiudizi esistenziali e morali sopra evidenziati, si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale subito della ricorrente nella sua interezza in Euro 90.000,00.
Da tale somma deve essere detratto l'indennizzo liquidato da INAIL, pari ad Euro 18.702,02.
Ne consegue che i datori di lavoro (Comune di Civitavecchia e A.) vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno differenziale subito dall'I., della complessiva somma di Euro 71.297,98, oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo, ex art. 1282 c.c.
Tuttavia, il Comune di Civitavecchia deve essere manlevato dall'esborso a suo carico - nei limiti della franchigia di Euro 750,000 - da G.I. s.p.a., risultando fondata la domanda di manleva avanzata nei confronti di tale società sulla base della polizza assicurativa in essere tra le parti.
L'aver accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'I. ed il Comune di Civitavecchia consente, invero, di ritenere integrato il presupposto oggettivo di operatività della polizza (art. 17 del contratto di assicurazione, doc. 15 del Comune di Civitavecchia) e di respingere l'eccezione formulata da G.I. s.p.a. sulla scorta dell'assunto che il ricorrente non era legato da rapporto di lavoro con il Comune.
Le spese di giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Civitavecchia e dell'A. in solido tra loro e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario (con la precisazione che con separato decreto emesso in data odierna si è proceduto alla revoca dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in via anticipata e provvisoria).
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite nei rapporti tra Comune di Civitavecchia e G.I. s.p.a., attesa la peculiarità del rapporto assicurativo.
Nei rapporti tra il ricorrente e la D.P. s.r.l., le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese della CTU, liquidate con decreto del 24.11.2016, sono poste a definitivo carico del Comune di Civitavecchia e dell'A. attesa la loro soccombenza.
 

 

P.Q.M.

 


Ogni altra istanza disattesa, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed il Comune di Civitavecchia unitamente all'ASSOCIAZIONE T.F.C. nonché la responsabilità dei datori di lavoro per l'infortunio occorso al ricorrente nel marzo 2009, condanna i datori di lavoro, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 71.297,98, per i titoli di cui motivazione, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
Condanna G.I. s.p.a. a manlevare il Comune di Civitavecchia dall'esborso a suo carico nei limiti della franchigia di Euro 750,000.
Condanna i Comune di Civitavecchia e l'A. in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.921,20 di cui Euro 6.888,00 per compensi ed Euro 1.033,20 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.
Spese compensate nei rapporti tra Comune di Civitavecchia e G.I. s.p.a.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di D.P. s.r.l. delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.592,45 di cui Euro 4.863,00 per compensi ed Euro 729,45 per spese generali oltre iva e cpa.
Pone a definitivo carico del Comune di Civitavecchia e dell'A. le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 ottobre 2018.
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2018.