Tipologia: Accordo integrativo CCNL
Data firma: 30 ottobre 2018
Parti: Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Tessili, chimica e ceramica, piastrelle, PMI, Artigianato

Sommario:


Verbale integrativo 30 ottobre 2018

Il 30 ottobre 2018, in Roma, tra: le Associazioni Datoriali Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani Claai e le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, si è convenuto sul seguente Verbale integrativo dell’Accordo di Rinnovo del 7.11.2017.

Articolo Diritto alle prestazioni della bilateralità
In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12.5.2010 e dall’Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30.6.2010 le parti stabiliscono che:
1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato e delle P.M.I. è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di Welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei Contratti Collettivi di categoria;
2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti Bilaterali Nazionale, Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
3. l’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4. le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il T.f.r.. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Stralcio della delibera Ebna del 12.5.2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL
5. saranno conseguentemente avviati gli Istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e dei Contratti Collettivi Nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) Rappresentanza Sindacale 0,10% - 12,5 euro
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza 0,15% -18,75 euro
c) Ente Bilaterale Nazionale 0,01% - 1,25 euro
d) Rappresentanza Imprese 0,25% - 31,25 euro
e) Fondo sostegno al reddito 0,49% - 61,25 euro
(questo importo è comprensivo dei 34 euro stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).
6. Inoltre, sulla base dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30.6.2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si stabilisce che:
le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all’interno del modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota e ridotta del 50%.
Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 euro di cui al punto 5, lett. e).
In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’Ebna della necessaria documentazione, l’importo relativo sarà riaccreditato all’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all’insorgere di eventuali problematiche sul punto.
Le risorse relative al punto 5, lett. a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell’Ebna in data 12.5.2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente Accordo.
Nota a verbale n. 1
Per effetto della stipula del presente accordo Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, d’intesa con le proprie Confederazioni e con le Federazioni/Unioni di categoria firmatarie il presente CCNL, comunicheranno ad Ebna le modalità per effettuare il ristorno delle quote di cui alla lettera A) della Delibera Ebna del 12.5.2010, al fine di favorire lo sviluppo della rappresentanza sindacale e la promozione della contrattazione di categoria nelle imprese dei Settori del CCNL.
Ebna prenderà atto della richiesta e ne darà attuazione.
Qualora costituita a livello territoriale dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL, la Rappresentanza Sindacale di Bacino, non si sovrapporrà ad altre forme di rappresentanza (RSU/RSA) anche in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Gli obblighi di cui al presente articolo decorrono come segue:
dall’1.8.2014 per le Imprese del Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero;
dall’1.8.2015 per le Imprese della Chimica-Ceramica;
dall’1.1.2019 per le Imprese di Decorazione piastrelle in terzo fuoco;

Articolo Disciplina dell’Apprendistato professionalizzante - Integrazioni
[…]
Sezione Ceramica
Resta confermato che non è possibile costituire un rapporto di apprendistato per lo svolgimento delle mansioni previste nella categoria F.

Articolo Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni sindacali
A fine di promuovere le attività utili allo sviluppo delle politiche dei settori ricompresi nella sfera di applicazione del CCNL P.M.I. Moda - Chimica Ceramica Pi - Decorazione Piastrelle In Terzo Fuoco P.M.I., le parti convengono di attivare un sistema che opererà all’interno della bilateralità nazionale nell’ambito delle seguenti attività:
a) sostegno ai costi connessi alle attività sindacali e alla stampa dei CCNL;
b) supporto e sostegno alle attività dell’Osservatorio Paritetico, anche al fine di promuovere la contrattazione di II livello;
c) analisi, studi e ricerche realizzati su indicazione del comitato paritetico nazionale, anche in sinergia con Istituti di ricerca, Enti pubblici (Università, CNEL etc.)
Le parti convengono che per il finanziamento delle suddette attività verranno convogliate le risorse previste dall’ex art. 17 del CCNL TAC-P.M.I., che verrà così novato.