Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 30 ottobre 2008
Validità: 30.10.2008 -31.12.2011
Parti: Filcams-Cgil, Fiscascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Confmdustria Mantova, Assiv, Univ, Legacoop e Istituto Btv spa, Istituto Corpo Vigili Giurati MN, Corpo Vigili dell’Ordine, Coop Service Scarl, Sicurglobal SpA
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Mantova
Fonte: CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Validità e sfera di Applicazione del Contratto
Art. 2 - Direttive dei Livelli Istituzionali
Art. 3 - Ente Bilaterale
Art. 4 - Professionalità
Art. 5 - Formazione e Sicurezza
Art. 6 - Igiene e Sicurezza del Lavoro
Art. 7 - Relazioni Sindacali
• Livello Provinciale
• Livello Aziendale
Art. 8 - Assunzioni
Art. 9 - Organizzazione del Lavoro
Art. 10 - Riposo Giornaliero
Art. 11 - Banca ore
Art. 12 - Pausa
Art. 13 - Beni Strumentali
 Art. 14 - Anticipo spese per decreto e porto d’arma
Art. 15 - Anticipo per acquisto dell’Arma
Art. 16 - Programmazione Ferie
Art. 17 - Anticipo trattamento salariale in caso di infortuni
Art. 18 - Indennità articolo 108 CCNL
Art. 19 - Ticket Pasto
Art. 20 - Premio di risultato
• Premio di Periodo
• Premio annuale
Art. 21 – Decorrenza e durata
Art. 22 - Norma transitoria
Art. 23 - Cambio di Appalto
Allegati
Allegato A (Orario Btv spa)
Allegato B (art. 20)

Contratto Integrativo Provinciale valevole per tutti i dipendenti degli Istituti di Vigilanza di Mantova e Provincia

Addì, 30 ottobre 2008 in Mantova, presso l’Associazione Industriali della provincia di Mantova tra le organizzazioni sindacali: Filcams-Cgil […], Fiscascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […] e le Associazioni di categoria: Confmdustria Mantova […], Assiv […], Univ […], Legacoop […] e l’Istituto Btv spa […], l’Istituto Corpo Vigili Giurati MN […], Corpo Vigili dell’Ordine […], Coop Service Scarl [...], Sicurglobal SpA […]

Premesso
che le parti come sopra identificate, nell’ ambito del seguente accordo, hanno inteso definire norme di coordinamento relativamente all‘applicazione del vigente CCNL (valido dal l0 maggio 2004 al 31 dicembre 2008) per la parte che ha introdotto rilevanti novità in materia di organizzazione del lavoro (orari di lavoro, straordinari, banca delle ore, riposi di legge e di contratto, relativi recuperi, etc), premesso il disposto del D.M. 27/04/2006 in deroga al D. lgs 66/2003, altresì premesso il D.L. n. 112 del 25/06/08 art. 41 comma 3, le parti dichiarano di stipulare il presente Contratto Integrativo Provinciale valido per tutti i dipendenti di tutti gli Istituti di Vigilanza, in qualunque forma costituiti della città di Mantova e della sua Provincia, nonché di tutti quelli correnti in altre province che ottenessero estensioni territoriali nella provincia di Mantova.

Art. 1 - Validità e sfera di Applicazione del Contratto
Il presente contratto integrativo provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro di tutto il personale dipendente degli Istituti di Vigilanza privata operante sul territorio della Città e provincia di Mantova, in qualunque forma attualmente costituiti o costituendi ed in relativo personale dipendente.
Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile che annulla e sostituisce , per le materie trattate, le norme di tutti i recedenti contratti integrativi.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente CIP valgono le disposizioni di Legge e del CCNL vigenti in materia.
Altresì le parti ribadiscono che quanto concordato nel presente accordo, in ordine alle materie trattate, è un complesso normativo unitario, inscindibile migliorativo dei precedenti accordi.

Art. 2 - Direttive dei Livelli Istituzionali
Gli Istituti di Vigilanza aderenti alla presente intesa confermano il pieno e rigoroso rispetto delle direttive che saranno emanate dagli organismi Statali competenti (Prefettura, Questura, etc) sulle materie oggetto della loro attività

Art. 3 - Ente Bilaterale
Le parti prendono atto che alla sottoscrizione del presente accordo provinciale è stato costituito a Roma l’Ente Bilaterale Nazionale e viene costituito l’Ente Bilaterale Regionale per la regione Lombardia e che tale ente sarà l’organo di riferimento contrattuale per tutte le materie da esso trattate, a seguito di intesa con le OO.SS. firmatarie del CCNL. di settore.

Art. 4 - Professionalità
Le parti con il rinnovo del presente Integrativo Provinciale, si propongono l’obiettivo di intervenire in merito alla professionalità, e quindi della formazione, anche in materia di sicurezza sul lavoro, che sono fortemente connessi tra di loro. Si intende da subito sviluppare la fase formativa tesa a migliorare la capacità operativa della GP con riferimento alle eventuali esigenze di maggior professionalità nell’espletamento dei servizi. Le parti si impegnano a costituire entro 31/03/2009 una commissione bilaterale a livello provinciale, composta da 3 rappresentanti di parte datoriale e 3 di parte sindacale (1 Filcams, 1 Fisascat, 1 Uiltucs), che valuterà le ipotesi di soluzione relativamente alle problematiche della prestazione in regime di trasferta occasionale e dei percorsi di carriera relativamente ai passaggi di livello, tenuto conto della normativa in merito così come da futuro CCNL, prospettando soluzioni entro il 31 dicembre 2009.

Art. 5 - Formazione e Sicurezza
1.Le parti convengono sulla necessità di promuovere una adeguata politica di formazione professionale volta al miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, tramite la qualificazione e la riqualificazione del personale e in base a quanto previsto dal vigente CCNL anche tramite l’apprendistato professionalizzante;
2. Le esercitazioni di tiro dovranno essere effettuate in conformità alle disposizioni inserite nel regolamento emanato dal Questore di Mantova; ogni esercitazione sarà svolta con l’arma in dotazione , comporterà l’uso massimo di cinquanta colpi e gli istituti si impegnano a pagare la tassa per il tiro, nonché a sottoscrivere apposita convenzione con i poligoni di tiro della1provincia, al fine di rendere più agevole per le GPG l’effettuazione delle esercitazioni sopra previste. Le parti auspicano una uniformità di dotazione e concordano che le aziende rimborsino anche il munizionamento ( 50 colpi per le esercitazioni, 50 colpi per il rinnovo) con un importo convenzionale riparamentrato al calibro 9x21. Il tempo necessario per quanto sopra verrà risarcito con un importo pari a € 10,00 per ogni esercitazione di tiro.

Art. 6 - Igiene e Sicurezza del Lavoro
Nel confermare il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale vigente,gli istituti riconfermano il proprio impegno teso alla risoluzione dei problemi relativi all’ambiente di lavoro ed alla tutela della salute dei lavoratori e si dichiarano disponibili ad intervenire tempestivamente qualora si evidenzino necessità oggettive.
Gli istituti firmatari si impegnano inoltre ad attuare per tutti i lavoratori in forza momenti formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze dei rischi specifici e generici dell’ambiente di lavoro con particolare riferimento al D.L.8l/2008, Testo Unico in materia di sicurezza sul Lavoro.
Le OO.SS. firmatarie si impegnano ai sensi di legge ad effettuare le nomine e/o elezioni delle RLS ove non presenti ed a dare luogo alla sostituzione ove decaduti.

Art. 7 - Relazioni Sindacali
Le parti convengono sulla necessità, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, di rafforzare le attuali relazioni sindacali. A tal fine ritengono opportuno attuare un reciproco scambio di informazioni sullo stato e sulle prospettive del settore che consenta da un lato di valorizzare gli elementi di responsabilizzazione del personale dipendente e dall’altro di evitare che si possa sviluppare una concorrenza tra le Aziende improntata su di un basso profilo imprenditoriale, attraverso il ricorso ad espedienti non in linea con le esigenze di professionalità e di sicurezza degli addetti.
Le parti oltre a dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 8 e 10 del vigente CCNL in materia di diritti di informazione, intendono inoltre porre particolare attenzione alle informazioni relative ai riflessi occupazionali che potrebbero aversi in conseguenza di eventuali processi di trasformazione del mercato con ripercussione sull’organizzazione degli istituti di vigilanza.

Livello Provinciale
Si concordano almeno 2 incontri all’anno a livello provinciale fra le OOSS. E gli istituti firmatari del presente contratto al fine di confrontarsi sulle seguenti materie:
1. esaminare le prospettive di sviluppo i processi di trasformazione e le modifiche nell’ambito dei tipi di servizi esistenti e l’inserimento di nuovi tipi di servizio riguardo alle implicazioni occupazionali e alla professionalità;
2. formazione professionale e sue esigenze in relazione alla domanda del mercato dell’utenza;
3. esaminare gli aspetti generali del settore nell’ambito del territorio ed in ordine ad eventuali modifiche istituzionali, riguardanti leggi e regolamenti vigenti in materia, ivi compresi la non-nativa relativa alla figura della guardia particolare giurata,nonché l’analisi dei problemi di sicurezza peculiari del settore;
4. analizzare le proposte e le modalità di utilizzo delle GPG sia in relazione a mutamenti sociali e legislativi, sia in relazione notevoli variazioni del mercato del lavoro;

Livello Aziendale
Sono previsti incontri a livello aziendale ai quali potranno partecipare le RSA/RSU eventualmente assistite dalle OOSS a livello provinciale) e le rispettive direzioni aziendali ogni qualvolta si presenteranno problemi specifici relativi alla singola azienda e relativi ai seguenti argomenti;
1. occupazione e sua struttura;
2. verifica applicazione della normativa contrattuale
3. problematiche relative all’organizzazione del lavoro
4. ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo

Art. 10 - Riposo Giornaliero
In conformità a quanto previsto dall’art.72 del vigente CCNL. tenuto conto dell’esigenza di non esporre a gravi rischi i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza, le parti confermano che le eventuali ore di riposo giornaliero non godute devono essere recuperate entro e non oltre i 45 giorni successivi al mancato godimento.

Art. 11 - Banca ore
In conformità a quanto previsto dall’art.81 del vigente CCNL, le parti concordano che le ore di banca ore sono complessivamente 2 per ogni giornata di effettivo lavoro,da cumularsi su base annua ed esclusivamente su base volontaria come previsto dal lodo della Commissione Paritetica Nazionale del 19-10-2007.

Art. 12 - Pausa
Fermo restando quanto disposto dall’art.74 del vigente CCNL in merito alle pause di dieci minuti retribuiti, di cui all’art. 17 comma 1- 4 del D.Lgs 66/2003, si conviene che il personale operante nei servizi di piantonamento fisso, nei servizi di zona/pattuglia, nei servizi di Centrale Operativa, nei servizi nei reparti di Contazione Valori, fruirà della suddetta pausa senza alcuna formalità nel rispetto delle esigenze di servizio ed in guisa tale dà creare il minor disagio possibile al committente.
I lavoratori addetti ai servizi di Trasporto Valori effettueranno la pausa giornaliera con modalità tali da garantire la sicurezza sia dei carichi, sia dell’equipaggio stesso. Qualora per specifiche e particolari esigenze la pausa in questione non possa essere fruita, i medesimi lavoratori saranno tenuti a comunicare alla Centrale Operativa e al termine del servizio, tale impossibilità e le relative motivazioni.
Conseguentemente l’Ufficio Servizi, previa verifica, disporrà i debiti recuperi secondo quanto previsto all’art. 74 del CCNL.
Nota a Verbale:
Le parti, considerato che le problematiche e le esigenze di cui ai precedenti artt. 10, 11, 12, costituiscono materia di interesse comune ai vari Istituti di Vigilanza operanti in Mantova e provincia, hanno convenuto di definire le suddette questioni in sede di Contratto integrativo Provinciale, la cui decorrenza, al riguardo,deve intendersi con effetto dal periodo di applicazione del D.Lgs n. 66/2003.

Art. 13 - Beni Strumentali
Premesso che il presente articolo è volto principalmente a ridurre il fenomeno degli incidenti stradali ed a costituire una maggiore coscienza professionale delle guardie giurate durante il servizio, senza tralasciare la necessità di eliminare anche tutti gli effetti negativi connessi all’uso non corretto degli strumenti ed equipaggiamenti in dotazione in quanto producano:
- inutili rischi alla sicurezza ed integrità fisica dei lavoratori;
- ingiustificato aumento dei costi degli Istituti a causa del danneggiamento dei mezzi in dotazione che, in quanto beni strumentali, costituiscono patrimonio dell’azienda e sono al contempo strumenti di lavoro;
- danni a terzi eventualmente coinvolti a seconda delle circostanze; che è volontà delle parti superare ed appianare qualsiasi eventuale contenzioso;
che, fermo restando quanto previsto dalle leggi in materia di responsabilità per danni, si è ravvisata l’opportunità di far luogo ad una precisa regolamentazione dei criteri da adottare, in sede aziendale, per il risarcimento dei danni provocati a qualsiasi bene strumentale, automezzo od equipaggiamento avuto in dotazione dall’azienda per fatto e/o colpa imputabile al lavoratore;

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:
1. il lavoratore ha l’obbligo di usare tutto ciò che dall’Azienda gli viene affidato con la massima cura e diligenza. Il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto, o su appositi moduli predisposti dall’Azienda, qualsiasi riscontrabile difetto o guasto o necessità di manutenzione e/o danneggiamenti, dovuti sia all’usura che all’utilizzo del bene impiegato;
2. il dipendente è responsabile per le contravvenzioni a lui elevate per mancato rispetto delle vigenti norme di circolazione stradale.
[…]
4. resta confermato che la revoca del porto d’arma e/o la perdita dei requisiti soggettivi indispensabili per ottenere e mantenere la qualifica di GRG produrranno, ipso iure, la risoluzione del rapporto di lavoro;
6. […] Alle Guardie deve essere fornito appropriato vestiario estivo ed invernale.

Allegati
Allegato A

Tenuto conto della presenza di un operatore della Vigilanza Privata, specializzato ed operante esclusivamente nel campo del trasporto di valori, le parti convengono, limitatamente alla BTV spa il mantenimento di un orario di lavoro che tenga nel dovuto conto le specificità e le peculiarità dell’attività, secondo la cadenza di sei giorni di lavoro, ai quali segue il giorno di riposo.