Categoria: 2018
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Tipologia: CCRL
Data firma: 21 febbraio 2018
Validità: 01.03.2018 - 31.12.2019
Parti: Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Flai-Cgil Molise, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli, Molise
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Art. 1 - Ente Bilaterale Regionale
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Riassunzione diritto di precedenza
Art. 4 - Lavoratori migranti
Art. 5 - Lavoratori immigrati ed extracomunitari
Art. 6 - Classificazione operai agricoli e florovivaisti
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro straordinario festivo notturno operai agricoli
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 11 - Permessi straordinari
Art. 12 - Organizzazione del lavoro
 

 

Art. 13 - Retribuzione
Art. 14 - Rimborso spese
Art. 15 - Obblighi tra le parti
Art. 16 - Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro operai agricoli
Art. 17 - Contributo di assistenza contrattuale
Art. 18 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 19 - Lavori nocivi e pesanti
Art. 20 - Sospensione - Risoluzione del rapporto di lavoro - Provvedimenti disciplinari
Art. 21 - Quote Sindacali
Art. 22 - Norma di Rinvio
Art. 23 - Decorrenza e durata
Tabelle salari contrattuali regionali


CCRL 21 febbraio 2018

Il 21.2.2018, in Campobasso, presso la sede di Campobasso della Federazione Regionale Coldiretti Molise in via Luigi D'Amato n. 15 in Campobasso, tra per la parte datoriale: Coldiretti Molise [...], Cia Molise [...], Confagricoltura Molise [...] e  per la parte sindacle: Flai Cgil Molise [...], Fai Cisl Abruzzo Molise [...], Uila Uil Molise [...], ai sensi del CCNL del 22.10.2014, si è convenuto di stipulare un Contratto Integrativo Regionale (CRL Molise) per gli Operai Agricoli che sostituisce i precedenti CPL delle province di Campobasso e di Isernia.

Art. 1 - Ente Bilaterale Regionale
Le parti convengono sulla necessità di costituire, in tempi brevi, un Ente Bilaterale Regionale, verificandone periodicamente il suo funzionamento.
Compiti e funzioni sono disciplinate da apposito statuto e regolamento, coerentemente alle linee guida sottoscritte a livello nazionale.

Art. 4 - Lavoratori migranti
L'assunzione di lavoratori migranti così come definiti dall'art. 25 del CCNL deve avvenire nel rispetto di tutte le leggi vigenti, con l'esigenza di assicurare la precedenza alla manodopera locale e provinciale a parità di condizioni. Si considerano migranti i gruppi di lavoratori adibiti a lavori stagionali provenienti da luoghi distanti oltre 40 chilometri dal luogo di residenza a quello di lavoro. Ai gruppi di lavoratori migranti, come sopra descritti, in mancanza di mezzi propri dell'azienda e/o mezzi pubblici; l’azienda indennizza/rimborsa il gruppo di lavoratori con 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso dal luogo di provenienza a quello di lavoro.

Art. 5 - Lavoratori immigrati ed extracomunitari
Le parti, s'impegnano di assumere le iniziative idonee a dare attuazione alle leggi che garantiscono ogni diritto ai lavoratori immigrati ed extracomunitari e per sottrarre gli stessi dalle aree di sfruttamento della clandestinità e di incomode controparti aumentando il bacino di disponibilità degli stessi. Le parti contraenti s'impegnano ad attivare tutte le procedure necessarie affinché sia consentito ai lavoratori, alloggi dignitose e adeguati ai propri bisogni e una utilizzazione lavorativa di livello pari a lavoratori italiani. Inoltre le parti si impegnano a promuovere le seguenti iniziative al fine di garantire la giusta integrazione dei lavoratori extracomunitari:
- Garantire permessi da dedicare all'apprendimento della lingua italiana nonché di facilitare il rispetto di festività religiose diverse.
- La possibilità di accumulare periodi di ferie per formare un periodo congruo finalizzato al rientro del lavoratore nel Paese di origine.

Art. 7 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro e fissato in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere. Nel caso in cui l'articolazione avvenga su 5 giorni settimanali, derivante da particolari esigenze aziendali, l'orario e fissato in 8 ore giornaliere per quattro giorni e 7 ore per il quinto giorno. […]

Art. 8 - Lavoro straordinario festivo notturno operai agricoli
Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 34 del CCNL del 22.10.2014, si considera:
a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario di lavoro contrattuale;
b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato così come previsto dal CCNL;
c) Lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20.00 alle 06.00 del mattino.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessita, nel caso in cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e le produzioni.
Per quanto riguarda lo straordinario per i lavoratori a tempo indeterminato non potrà superare le 300 ore annue.
[…]

Art. 9 - Riposo settimanale
Agli operai e dovuto un riposo settimanale pari a 24 ore consecutive coincidenti con la domenica.
Se per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana da concordare.
Per gli addetti al bestiame o per lavoratori di mansioni anche a regolari turni, tale giornata di riposo, per esigenze aziendali può cadere anche in giornata non festiva, ma in regolare cadenza settimanale.
A tale fine il datore di lavoro, sentiti i delegati sindacali aziendali, ed in mancanza le OO.SS. Territoriali, adotterà soluzioni idonee.
Per i lavoratori con età inferiore a 18 anni in ogni caso deve essere assicurato un riposo settimanale di 24 ore coincidenti con la domenica.
Per gli operai addetti al governo del bestiame e per quelli svolgenti particolari mansioni, ogni eventuale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.

Art. 12 - Organizzazione del lavoro
Le parti si incontreranno almeno una volta all'anno o di volta in volta su richiesta di una delle stesse per affrontare i problemi legati all'ottimale utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali (ferie, riposi, riduzione di orario di lavoro, ecc.) e a tal fine si concorderanno le misure atte allo scopo (organizzazione turni di lavoro sostituzioni, integrazione manodopera, ecc.). nei casi di ristrutturazione aziendali, che dovessero comportare riduzione della forza lavoro, l’azienda dovrà informare la RSU/RSA ove presenti e le OO.SS. firmare del presente contratto.

Art. 18 - Tutela della salute dei lavoratori
Fermo quanto sancito dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e dal CCNL, le parti si impegnano a rendere effettive ed esigibili tutte le prescrizioni contrattuali e di legge previste a favore dei lavoratori.
Sarà compito dell'azienda provvedere all'effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario.

Art. 19 - Lavori nocivi e pesanti
Premesso che le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08) per i lavoratori che prestano lavori nocivi e pesanti:
sono considerati lavori nocivi:
1. Preparazione e somministrazione di antiparassitari (insetticidi, anticrittogamici, ecc.);
2. Pulitura di concimaie e fosse biologiche se eseguite manualmente;
3. Pulitura e manutenzione all'interno dei silos.
Sono considerati lavori pesanti:
1. Lavori in acqua;
2. Scasso a mano, abbattimento di alberi con mezzi meccanici.

Art. 20 - Sospensione - Risoluzione del rapporto di lavoro - Provvedimenti disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda a da chi per esso, e devono eseguire con diligenza il lavoro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi e il datore, o da chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 72 del CCNL, le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la loro misura sono le seguenti:
1. Trattenute fino al massimo di due ore di salario:
- che senza giustificato motivo ritardi l'inizio, sospenda o anticipi la cessazione della prestazione lavorativa nella singola giornata e per un unico evento;
- che per negligenza arrechi danni non gravi all'azienda;
2. Sospensione fino a massimo di due giorni lavorativi nei seguenti casi:
- Per Assenza ingiustificata nella singola giornata e per un unico evento;
- Per recidività senza giustificato motivo di ritardo dell'inizio del lavoro, sospensione o anticipo della cessazione della prestazione lavorativa;
- Per abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro.
[…]

Art. 22 - Norma di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia al CCNL di categoria.