Categoria: 2018
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Tipologia: CPL
Data firma: 3 luglio 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri ed impiegati agricoli, Macerata

Sommario:

 

Art. 1 - Oggetto ed efficacia del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Sistema di Formazione professionale
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Classificazione del personale
Art. 7 - Retribuzione
Art. 8 - Rimborso spese di trasporto
Art. 9 - Contratto individuale
Art. 10 - Fondi integrativi sanitario e previdenziale
Art. 11 - Rapporto di lavoro plurimo (o presso più aziende)
Art. 12 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

 

Art. 13 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 14 - Permessi
Art. 15 - Banca Ore
Art. 16 - Giorni festivi - Festività nazionali, infrasettimanali
Art. 17 - Assicurazione responsabilità civile
Art. 18 - Stipendio per obiettivi
Art. 19 - Contributo Assistenza Contrattuale
Art. 20 - Riscossione dei contributi sindacali per delega
Art. 21 - Esclusività di stampa - Archivi contratti
Art. 22 - Condizioni di miglior favore
Allegati


Accordo 3 luglio 2018

Il 3.7.2018, in Macerata, presso gli uffici della Confagricoltura di Macerata, tra: la Confagricoltura di Macerata […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Macerata […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Macerata […] e la Confederazione Italiana Dirigenti Quadri Impiegati Agricoli (Confederdia) […], la Fai - Cisl di Macerata […], la Flai - Cgil della Regione Marche […], la Uila - Uil di Macerata […], in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 65 del CCNL 23.2.2017 si conviene quanta segue:

Art. 1 - Oggetto ed efficacia del Contratto
Il presente Contratto Territoriale regola i rapporti di lavoro tra le Imprese Agricole condotte in forma singola o associata e gli Impiegati ed i Quadri da esse dipendenti e, completa per le parti demandate, la normativa del CCNL ed ha efficacia in tutto il territorio della Provincia di Macerata.

Art. 3 - Relazioni sindacali
Osservatorio Provinciale - Le parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuta costituzione dell’Osservatorio Provinciale con sede presso il Fimiav di Macerata sito in via Concordia n. 36/a - 62100 Macerata. Tale Osservatorio è unico per gli impiegati e per gli operai agricoli e sarà composto da un rappresentante per ogni organizzazione firmataria del presente contratto, fermo restando le caratteristiche proprie dei singoli contratti.
I firmatari si impegnano a convocare l’Osservatorio per acquisire a livello territoriale intese e accordi di carattere nazionale (vedi Accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo), per condividere e divulgare nel territorio normative di fondamentale rilevanza per il settore agricolo (vedi Legge 29.10.2016, n. 199 - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).
Le parti concordano inoltre di rimandare all'Osservatorio valutazioni e monitoraggio di buone prassi territoriali (ad esempio: stipendio per obiettivi, pianificazione e programmazione di percorsi formativi, situazione relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, etc.).

Art. 5 - Orario di lavoro
Fermo restando quanta previsto dall'art. 18 del CCNL, le parti stabiliscono che eventuali distribuzioni diverse dell'orario di lavoro dovranno essere concordate, tra datore di lavoro ed impiegati, tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle degli impiegati.
Tali accordi dovranno essere sottoscritti da almeno un rappresentante sindacale dei datori di lavoro e da almeno uno dei lavoratori, firmatari del presente contratto.

Art. 12 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (o part-time)
[…]
Per le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri, con figli che non abbiano compiuto l’età di 13 anni, che richiedano di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il solo periodo fino al compimento del 13° anno di età del figlio, il datore di lavoro, considerate le esigenze aziendali, favorirà in ciò tali lavoratori con il ripristino del rapporto a tempo pieno al termine di detto periodo.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time in luogo del congedo parentale, per un periodo di tempo corrispondente e una riduzione di orario non superiore al 50%.

Art. 13 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Nell'ambito della bilateralità le parti concordano di promuovere l’adeguamento aziendale alle norme dettate dal D.Lgs. 81/2008. Qualora l’imprenditore designi un proprio dipendente, quale Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, tale incarico non rientra nelle mansioni del lavoro subordinato. Pertanto l’eventuale compenso non rientra nello stipendio contrattuale mensile di cui all'art. 27 del CCNL per i Quadri e gli impiegati agricoli, ma in quello di rapporto di libera professione.

Art. 15 - Banca Ore
Fermo restando che le maggiorazioni sono erogate nel mese di competenza, in applicazione dell'art. 19 CCNL 4.6.08, e costituita, dalla firma del presente contratto, la Banca delle ore nelle aziende della provincia di Macerata. È facoltà del lavoratore che effettua prestazioni di lavoro straordinario di optare, in alternativa alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario, per l’accantonamento delle ore medesimo in una alla apposita banca delle ore, nella quale attingere per fruire di dette ore in altri periodi temporali. Tale facoltà è così regolamentata: 1) il dipendente deve formulare per iscritto la richiesta di adesione alla banca delle ore. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e in caso di disdetta, va disdettata almeno uno mesi prima in forma scritta; 2) la richiesta di fruizione delle ore disponibili nella banca delle ore deve essere presentata per iscritto almeno dieci giorni prima della fruizione, salvo casi di comprovata urgenza; 3) la fruizione delle ore richieste, salvo i casi di comprovata urgenza, deve essere compatibile con le comprovate esigenze organizzative aziendali; 4) il godimento delle ore disponibili nella banca delle ore deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata fruizione delle ore disponibili alla data del 31 marzo, le ore residue dovranno essere remunerate con la busta paga del mese di aprile.