• Cantiere Temporaneo e Mobile
  • Coordinatore per la Sicurezza
  • Infortunio sul Lavoro

Responsabilità di un coordinatore per la sicurezza per infortunio conseguente a caduta di un lavoratore - egli, per conto del Comune di Trieste, appaltante dei lavori di coibentazione e impermeabilizzazione da eseguire sul tetto di un edificio di proprietà comunale, aveva consentito che tali lavori venissero svolti sulla superficie in elevazione senza che venisse adottata alcuna opera provvisionale protettiva e senza che i lavoratori avessero a disposizione agganci di sicurezza - Sussiste.

Ricorso inammissibile.

"In base all'originaria formulazione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5 al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (nominato dal committente o dal responsabile dei lavori: art. 3, comma 4) era attribuito l'obbligo di "assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli artt. 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro" (lett. a) e quello di "adeguare i piani di cui agli artt. 12 e 13...............in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute" (lett. b).
Questa formulazione è mutata con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, il cui art. 5 ha modificato la riferita disciplina contenuta nell'art. 5 originario attribuendo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (tra le altre modifiche che non interessano) i compiti di "verificare" (e non più "assicurare") l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, (lett. a) e quello di "adeguare il piano di sicurezza e coordinamento.........in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute". "

"Poichè la situazione del cantiere era palesemente in contrasto con le regole di prevenzione - e ciò neppure è contestato dal ricorrente - e poichè il ricorrente (per sua stessa ammissione) aveva compiuto già due sopralluoghi (il secondo lo stesso giorno dell'infortunio), del tutto corretta appare la valutazione dei giudici di merito in relazione alla violazione dei suoi obblighi perchè "verificare" significa, appunto, controllare l'opera altrui e, nel caso di specie, obbligava ad intervenire se venivano riscontrate violazione delle misure di prevenzione.
E a questo obbligo certamente C. non ha adempiuto."

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) C.P. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 09/05/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Capria Rosa, in sostituzione dell'avv. Marescalchi Max Giordano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:


FattoDiritto

1) C.P. ha proposto ricorso avverso la sentenza 9 maggio 2007 della Corte d'Appello di Trieste che ha confermato la sentenza 6 maggio 2004 del Tribunale della medesima Città che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen. per avere cagionato a D.S. lesioni gravi subite in occasione di un infortunio sul lavoro verificatosi in (OMISSIS).
I giudici di merito hanno accertato che l'imputato, coordinatore per la sicurezza per conto del Comune di Trieste - appaltante dei lavori di coibentazione e impermeabilizzazione da eseguire sul tetto di un edificio di proprietà comunale - aveva consentito che tali lavori venissero svolti sulla superficie in elevazione senza che venisse adottata alcuna opera provvisionale protettiva e senza che i lavoratori avessero a disposizione agganci di sicurezza.
A causa dell'assenza di queste misure di prevenzione la persona offesa, mentre era addetta ai lavori indicati, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo procurandosi le lesioni indicate.

2) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso C. P. deducendo due motivi di censura in relazione all'affermazione della sua responsabilità.
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che gli obblighi del coordinatore per la sicurezza, previsti dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, fossero da ritenere attenuati solo dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 528 del 1999.
Al contrario, secondo il ricorrente, nell'originaria versione (applicabile al caso in esame perchè la modifica, al momento del fatto, non era ancora entrata in vigore) il coordinatore aveva soltanto funzioni di coordinamento tra i diversi soggetti presenti all'interno del cantiere mentre solo dalla data della modifica sono state introdotti obblighi concernenti il controllo delle procedure di lavoro.
D'altra parte la ditta appaltatrice era unica e quindi nulla doveva coordinare il coordinatore.
Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento dei fatti per avere, la sentenza di appello, illogicamente svalutato le critiche contenute nell'atto di appello e rivolte alla sentenza di primo grado sulla "evidente e totale carenza di attinenza fra le ipotesi contravvenzionali elevate all'imputato............e l'omesso controllo contestato nel capo di imputazione".
La Corte sarebbe poi incorsa nel travisamento del fatto perchè, dopo aver correttamente individuato come giorno di inizio dei lavori l' (OMISSIS), non avrebbe calcolato "che i 20 giorni successivi previsti nel cronoprogramma, periodo nel quale si sarebbero dovuti iniziare ad effettuare i lavori in elevazione per disfacimento del manto di copertura............sono ovviamente giorni lavorativi e quindi tali opere, si ripete in elevazione, avrebbero dovuto avere inizio il giorno 16 ottobre 2000"; il ricorrente, che aveva effettuato sopralluoghi di controllo il cantiere il 4 e il 13 ottobre 2000, non poteva quindi essere ritenuto responsabile di un infortunio verificatosi tre giorni prima rispetto a quanto previsto dalle regole contrattuali previste nel cronoprogramma e, d'altro canto, la direzione lavori non aveva informato il ricorrente dell'anticipato inizio dei lavori nè della presenza di altro dipendente di una terza impresa sub appaltatrice che non era prevista.

3) Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e perchè proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Manifestamente infondato è anzitutto il primo motivo di ricorso che propone un'interpretazione delle norme succedutesi nel tempo del tutto non condivisibile.
Va premesso che, in base all'originaria formulazione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5 al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (nominato dal committente o dal responsabile dei lavori: art. 3, comma 4) era attribuito l'obbligo di "assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli artt. 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro" (lett. a) e quello di "adeguare i piani di cui agli artt. 12 e 13...............in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute" (lett. b).
Questa formulazione è mutata con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, il cui art. 5 ha modificato la riferita disciplina contenuta nell'art. 5 originario attribuendo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (tra le altre modifiche che non interessano) i compiti di "verificare" (e non più "assicurare") l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, (lett. a) e quello di "adeguare il piano di sicurezza e coordinamento.........in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute".
La semplice lettura comparata delle espressioni usate dai due testi normativi conferma l'esattezza della tesi sostenuta nella sentenza impugnata perchè il verbo "assicurare" (usato nell'originaria formulazione e applicabile alla condotta dell'imputato per ragioni temporali, come è indiscusso) implica una diretta e personale partecipazione dell'agente all'obbligo di prevenzione mentre il verbo "verificare" sembra piuttosto riferirsi ad un'attività di controllo dell'opera altrui.
Ma il motivo si caratterizza anche per mancanza di decisività.
Se anche fosse vera la tesi del ricorrente non per questo l'accoglimento della sua ricostruzione condurrebbe all'annullamento della sentenza impugnata.
Poichè la situazione del cantiere era palesemente in contrasto con le regole di prevenzione - e ciò neppure è contestato dal ricorrente - e poichè il ricorrente (per sua stessa ammissione) aveva compiuto già due sopralluoghi (il secondo lo stesso giorno dell'infortunio) del tutto corretta appare la valutazione dei giudici di merito in relazione alla violazione dei suoi obblighi perchè "verificare" significa, appunto, controllare l'opera altrui e, nel caso di specie, obbligava ad intervenire se venivano riscontrate violazione delle misure di prevenzione.
E a questo obbligo certamente C. non ha adempiuto.

4) Inammissibile è anche il secondo motivo; innanzitutto perchè propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito con particolare riferimento all'interpretazione da dare alla norma contrattuale: se cioè i venti giorni cui si accenna nel motivo di ricorso fossero da intendere come giorni lavorativi (cosa che, nella ricostruzione del ricorrente, il contratto non precisa).
Ma, soprattutto, il motivo è anche in questo caso privo di decisività perchè è lo stesso ricorrente che, indipendentemente dall'accertamento fattuale indicato, ammette di essersi recato in cantiere il giorno dell'infortunio e prima che l'evento si verificasse.
Gli era dunque noto che i lavori erano già iniziati ed era suo obbligo intervenire immediatamente.
Se dunque fosse anche vero che contrattualmente i lavori dovevano iniziare tre giorni dopo la circostanza di essere venuto a conoscenza dell'anticipato inizio dei lavori imponeva di porre in essere le iniziative necessarie per i fini di prevenzione attribuitigli.

5) La natura originaria delle cause di inammissibilità non consente di dichiarare l'estinzione del reato a seguito della prescrizione che sarebbe maturata dopo la sentenza di appello (il fatto si è infatti verificato il 13 ottobre 2000: v. Cass., sez. un., 22 novembre 2000 n. 32, De Luca, rv. 217266) a seguito dell'inspiegabile ritardo con cui l'ufficio presso cui è stato depositato il ricorso l'ha trasmesso all'ufficio giudiziario competente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009