Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Ufficio II e VII ex DGRUERI
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Classifica: 1.3.0/2012/1

 

29/05/2014

 

Referenti regionali e delle Provincie autonome

Protocollo: DGPROGS 14994 / I.3.b/2012/1

p.c

INAIL
Ufficio Rapporti Extranazionali
P.le Pastore
Roma


OGGETTO: Infortuni sul lavoro e Malattie professionali - Organizzazione dei flussi ASL - INAIL.

In riferimento all’oggetto e facendo seguito alle note del 6/09/2012 e del 30/10/2013 sull’argomento, si comunica che, in accordo con l’INAIL, i flussi tra sedi territoriali INAIL e ASL, prevedono che:
• Il documento portabile DA1, che dà diritto all’interessato alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, venga emesso, esclusivamente, dalle sedi territoriali INAIL;
• Nell’ipotesi in cui sia comunicato/denunciato alla sede territorialmente competente INAIL, un infortunio sul lavoro, essa provvederà ad emettere un modello DA1 compilato in ogni sua parte e ad inoltrarlo alla ASL territorialmente competente;
• Nell’ipotesi in cui il modello DA1 sia stato già consegnato alla persona avente diritto, e successivamente venga comunicato/denunciato alla sede territoriale competente INAIL un infortunio sul lavoro, essa, se riconosce tale evento come infortunio sul lavoro, dovrà integrare il modello DA1 con tutti i dati mancanti e inoltrarlo alla ASL territorialmente competente.
• Nell’ipotesi in cui la sede territorialmente competente INAIL, abbia rilasciato un DA1 ma non segua alcuna denuncia di infortunio sul lavoro, nessuna comunicazione va fatta alla ASL territorialmente competente.
• Il modello DAI conterrà il codice fiscale dell’interessato e la ASL territorialmente competente (ASL di residenza)
Si rammenta, che l’inoltro di un modello DA1 compilato in ogni sua parte, è fondamentale per il riconoscimento delle spese da rimborsare al Paese membro dell’Unione Europea che ne facesse richiesta. In assenza di informazioni indispensabili (v. data infortunio, periodo prestazioni, ecc.) non costituirà titolo valido per l’accettazione del debito.
Si coglie l’occasione per ribadire che l’unico documento valido sia per il riconoscimento dei propri debiti sia per la richiesta dei propri crediti, per prestazioni a seguito di infortunio sul lavoro, è esclusivamente il modello DA1 o E123.
Si ribadisce ancora una volta che, per quanto concerne gli infortuni sul lavoro, l’INAIL è Organismo di collegamento e Istituzione competente per le prestazioni di seguito indicate:
a) Prestazioni medico-legali;
b) Prestazioni di assistenza protesica;
c) Spese di viaggio e soggiorno sostenute per l’effettuazione delle cure idrofangotermali.
Tali prestazioni, dovranno essere notificate dai Paesi membri dell’Unione europea, Liechtenstein, Islanda, Norvegia e Svizzera, per la richiesta di pagamento, al suddetto Istituto.
Tutte le rimanenti spese per l’assistenza sanitaria, collegate ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, restano a carico delle ASL e saranno notificate al Ministero della salute quale Organismo di collegamento competente.
Ringraziando in anticipo per la collaborazione, si raccomanda di voler trasmettere tali informazioni alle ASL di vostra competenza.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Dott. Sergio Acquaviva