Cassazione Penale, Sez. 4, 07 dicembre 2018, n. 54813  - Infortunio mortale durante i lavori di raddoppio dei binari ferroviari. Responsabilità del delegato con procura speciale e con funzioni di datore di lavoro


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 17/10/2018

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza resa il 9 febbraio 2017, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato (previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti e della non menzione della condanna, nonché dell'indulto) la condanna, per il resto confermata, emessa in primo grado nei confronti di G.D. (oltre ad altri) in relazione al delitto di omicidio colposo in danno di S.M., contestato come commesso in Lazzaro di Motta San Giovanni il 9 settembre 2005 con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il S.M., che svolgeva mansioni di operaio, era dipendente della società Italgeo, una delle società facenti parte di un raggruppamento d'imprese al cui vertice vi era la società consortile Porto di Messina s.c.a.r.l., della quale il G.D. (in base a quanto risulta nell'editto imputativo e a quanto precisato dalla Corte distrettuale) era delegato con procura speciale e con funzioni di datore di lavoro. Il giorno dell'incidente, occorso in uno dei cantieri aperti per il raddoppio dei binari ferroviari della linea Melito Porto Salvo - Reggio Calabria, un autoarticolato Renault della ditta Calabria Lavoro cui era agganciato un pianale, condotto dall'autista M.L., si presentava presso il cantiere ove lo attendevano tre operai della Italgeo (tra cui il S.M.), cui il capocantiere L.C. aveva ordinato di caricare una trivella perforatrice sull'autoarticolato; si verificava un'avaria nella fase di abbassamento delle rampe del pianale, cui il M.L. e gli operai della Italgeo provvedevano in modo fortunoso e improvvisato, facendo pressione sulle rampe stesse e scaricando una parte dell'olio presente nel circuito idraulico dei pistoni, riuscendo comunque a caricare la trivella sul pianale. Una volta trasportata la trivella nel luogo stabilito, al momento di scaricarla, le rampe venivano liberate una alla volta del gancio di sicurezza, allo scopo di abbassarle; ma al momento di sganciare la rampa destra, quest'ultima andava ad abbattersi sul povero S.M., che rimaneva ucciso.
Del sinistro venivano chiamati a rispondere, oltre al G.D., l'autista dell'autoarticolato M.L. (a sua volta condannato, con pena ridotta in appello), E.M. (titolare della ditta Calabria Lavoro, la cui condanna é stata annullata in appello perché il fatto é diverso da quello contestato) e L.C. (capocantiere e preposto della ditta Italgeo, assolto sia in primo che in secondo grado).
Al G.D., nella sua qualità datoriale, é contestato in estrema sintesi di non avere ottemperato, nei riguardi del S.M., ai suoi doveri di formazione ed informazione relativamente alle attrezzature presenti sul luogo di lavoro, in violazione dell'art. 37, commi 1 e 1 -bis del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche (in ordine alla correlativa imputazione contravvenzionale, già in primo grado era stata pronunziata sentenza di non doversi procedere nei confronti del G.D. perché il reato era estinto per prescrizione).
La Corte reggina ha respinto le censure mosse dal G.D. in sede di gravame, ritenendo insussistente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (riferito dall'appellante al fatto che, a fronte della contestazione relativa alla qualità datoriale del G.D. nell'ambito della società consortile Porto di Messina, il giudice di primo grado aveva ritenuto che egli rivestisse detta qualità nell'ambito della ditta Italgeo, da cui dipendeva il S.M.); osservando che, nella posizione di "assistente di cantiere" assegnatagli, il L.C. agiva come soggetto subordinato allo stesso G.D.; e giudicando irrilevante ai fini degli obblighi informativi e formativi il fatto che l'autoarticolato fornito per il trasporto della trivella fosse di proprietà di altra ditta (la Calabria Lavoro), stante la non imprevedibilità che gli operai addetti alla trivella (tra cui il S.M.) si trovassero a dover cooperare con l'autista dell'autoarticolato per risolvere difficoltà nell'esecuzione delle manovre.
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il G.D., con atto a firma del suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di cinque ampi motivi, all'interno dei quali vengono fra l'altro richiamate le doglianze rassegnate in appello e, per estratto, la motivazione resa dalla Corte di merito in risposta a ciascuna di esse.
2.1. Con il primo motivo l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione richiamando i motivi d'appello in punto di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: in estrema sintesi, secondo il ricorrente la Corte di merito ha errato nel ritenere irrilevante a tal fine il fatto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il G.D. fosse titolare della posizione datoriale nell'ambito della società consortile Porto di Messina e non della Italgeo (dalla quale dipendeva il S.M.) e avesse perciò assunto gli obblighi formativi e formativi di cui in rubrica: tale assunto viola il principio tantum devolutum quantum appellatum, ed inoltre la Corte reggina non ha considerato che i lavori assunti dalle tre società consorziate (la Trevi, la Italgeo e la Porto di Messina) erano distinti e diversi fra loro; la posizione del S.M. non era quella di dipendente dalla Porto di Messina, ma dalla Italgeo, e dunque il suo datore di lavoro era il L.C., in forza della procura conferitagli dall'ing. Barbera il 23 febbraio 2005; ed in ogni caso, il G.D. - diversamente da quanto sostenuto dalla Corte distrettuale - aveva conferito al L.C. (con atto in data 2 settembre 2005, ossia prima del sinistro) non solo la posizione di "assistente di cantiere", ma anche quella di responsabile della gestione del personale anche per quanto riguarda la formazione, con il compito di istruire il personale preposto e gli addetti ai lavoro.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al fatto che la Corte di merito, rigettando il motivo d'appello relativo alla titolarità dell'autoarticolato in capo ad altra ditta (la Calabria Lavoro) e alla conseguente esclusione della responsabilità in capo al G.D. nella sua qualità, ha ritenuto che questi dovesse rispondere comunque della violazione dei doveri di formazione e informazione perché non era imprevedibile che gli operai addetti alla trivella potessero collaborare con l'autista dell'autoarticolato per eventuali difficoltà nell'esecuzione delle manovre: deduce l'esponente che in realtà i doveri formativi e informativi del G.D. potevano riguardare solo ed esclusivamente le attrezzature di proprietà della società consortile Porto di Messina e, al più, delle altre società consorziate (Trevi e Itaigeo), ma non anche quelle di proprietà di terzi: l'infortunio fu causato dalla manomissione di un mezzo di trasporto della Calabria Lavoro, e non da una manovra sulla trivella perforatrice. E, se é vero che nel POS della società consortile era stabilito che lo spostamento della trivella perforatrice dovesse essere eseguito dal perforatore in accordo con il sottomacchina (il cui compito era quello di accertarsi che nella zona di manovra non stazionasse nessun altro mezzo e nessun altro lavoratore), tale obbligo doveva necessariamente essere limitato alla circolazione della trivella all'Interno del cantiere, e non al carico e allo scarico su altro mezzo per il successivo trasporto. Ed ancora, il ricorrente evidenzia che in altro passaggio della sentenza impugnata la Corte di merito ha descritto la manovra eseguita sulle rampe come del tutto anomala, escludendo così la responsabilità della coimputata E.M.; e che tale ragionamento non può non valere anche per il G.D..
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. (avendo l'imputato risarcito il danno) e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, sul solo rilievo della ritenuta "non particolare tenuità" della colpa.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla disparità di trattamento rispetto ad altro coimputato (il M.L.) al quale, nonostante non gli sia stata riconosciuta alcuna attenuante, é stata applicata una pena corrispondente al minimo edittale, a differenza del G.D..
2.5. Infine, con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo al fatto che al ricorrente é stato applicato l'indulto - non richiesto, se non nel caso in cui si fosse proceduto alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria - anziché la già concessa sospensione condizionale della pena.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso é fondato, in relazione ad alcuni dei molteplici profili indicati nel primo e nel secondo motivo: profili che devono ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori lagnanze, attinenti nell'essenziale al trattamento sanzionatorio.
In primo luogo, la Corte di merito, nel riportare per estratto le condizioni di attribuzione al L.C. della qualifica di assistente di cantiere da parte del G.D. (come da nomina in data 2 settembre 2005: il documento é accluso in copia alle pagine 23 e 24 del ricorso), si limita a evidenziare che il primo viene espressamente posto in posizione subordinata rispetto al secondo (il quale gli prescrive di attenersi «alle direttive ed agli ordini ricevuti da me e dal Capo Cantiere»: vds. pagg. 26-27 sentenza impugnata), ma trascura di considerare che con la stessa nota il G.D. conferisce, in pari tempo, al L.C. una serie di poteri in materia prevenzionistica, tra cui, espressamente, quello di «curare la gestione del personale anche per quanto riguarda la formazione e la eventuale valorizzazione di elementi meritevoli» e, tra i compiti di cui alla normativa di riferimento (ivi compreso il d.lgs. n. 626/1994), quello di «opportunamente istruire il personale preposto e gli addetti ai lavori, svolgendo ogni azione al fine prevista e opportuna anche di controllo» allo scopo «di ottenere (...) la scrupolosa osservanza da parte di tutti delle norme antinfortunistiche». La nota si conclude con l'invito, rivolto dal G.D. al L.C., a segnalare con tempestività ogni comportamento o circostanza ritenuti non conformi alla normativa antinfortunistica.
Ora, é ben vero che, anche in caso di delega, il datore di lavoro delegante non é del tutto sollevato dagli obblighi connessi alla sua posizione di garanzia, fra cui quello della formazione e dell'informazione dei lavoratori (cfr. ad es. Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257168: pronunzia che peraltro riguardava una vicenda del tutto diversa da quella di cui trattasi, in quanto ravvisava l'obbligo di informazione in capo al datore di lavoro relativamente ai rischi di avaria di un macchinario, del tutto prevedibili in quanto già verificatisi il giorno prima che il cattivo funzionamento del macchinario medesimo cagionasse lesioni gravi al lavoratore); ma va evidenziato altresì che il datore di lavoro, quale garante della sicurezza del lavoratori, é tenuto a renderli edotti in ordine ai rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati (Sez. 4, Sentenza n. 11112 del 29/11/2011 - dep. 2012, Bortoli, Rv. 252729). 
Si tratta insomma di comprendere, alla luce di siffatti principi, se, nel caso di cui trattasi, permanesse in capo al G.D. - quale soggetto apicale di una società capogruppo rispetto a quella da cui dipendeva il S.M. - la posizione di garanzia in relazione agli obblighi di formazione e di informazione che si assumono disattesi, e con riferimento a rischi non già "specifici" rispetto alle loro mansioni, ma connessi alla cooperazione dei lavoratori (dipendenti da altra società del consorzio) con soggetti terzi, nell'impiego di un mezzo (ed in specie di un pianale) dotato di rampe il cui funzionamento si dimostrava precario, ed appartenente ad altra ditta (la Calabria Lavoro) estranea al consorzio di cui la società Porto di Messina era capogruppo.
Non é chi non veda che, a fronte delle generiche affermazioni della Corte reggina (secondo cui «l'evenienza che gli operai addetti alla trivella potessero trovarsi a collaborare con l'autista della Calabria Lavoro per risolvere difficoltà nell'esecuzione delle manovre di carico e scarico era tutt'altro che imprevedibile»), si pongono nella fattispecie almeno due problemi, cui la sentenza impugnata non sembra dare risposta appagante.
1.1. In primo luogo, quand'anche si dovesse superare il profilo della prevedibilità dell'accaduto, non é dato comprendere nel percorso argomentativo della sentenza impugnata in che termini specifici il S.M. e gli altri operai, nel cooperare con il M.L., abbiano fornito individualmente il loro apporto dapprima al tentativo di riparazione della rampa, poi a una manovra rivelatasi errata, laddove quest'ultima - stando a quanto si legge alla pagina 4 della stessa sentenza impugnata - sarebbe stata compiuta dal M.L. (che agiva di fretta) contro il parere degli operai della Italgeo (tra cui la vittima), i quali lo avvertivano di non liberare la rampa poi abbattutasi sul povero S.M.. A fronte di ciò, non si evince dalla motivazione della ricorsa sentenza in quali termini e sotto quale profilo il comportamento alternativo doveroso - ossia l'ottemperanza all'obbligo formativo e informativo che il G.D. avrebbe disatteso - sarebbe stato, nel caso di specie, salvifico.
1.2. In secondo luogo, e tornando al profilo della prevedibilità dell'accaduto, colgono nel segno le censure del ricorrente nel ravvisare profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, laddove - a proposito della posizione della coimputata E.M., titolare della società proprietaria dell'autoarticolato e del pianale - le attività poste in essere dal M.L. e dagli operai della Italgeo per tentare di riparare la rampa sono ricondotte a «un'operazione di manomissione così anomala» che, secondo la Corte di merito, «fuoriusciva del tutto dalle condotte che ci si poteva attendere dai lavoratori » ed integrava perciò un'ipotesi di comportamento eccezionale, abnorme ed esorbitante idoneo a interrompere il nesso di causalità in quanto causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l'evento (pag. 19 sentenza impugnata). Non é dato comprendere, a fronte di ciò, per quali ragioni il comportamento del M.L. e dei dipendenti della Italgeo dovrebbe considerarsi eccezionale e con valenza interruttiva del nesso eziologico quanto alla E.M. (titolare, oltretutto, della ditta proprietaria del pianale in avaria), e non invece quanto al G.D..
Al riguardo, deve ricordarsi che, secondo l'ormai pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, é interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore, quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento é "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante é chiamato a governare (per tutte vds. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603).
3. Perciò, restando assorbite le ulteriori questioni prospettate dal ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla posizione del G.D. e con riguardo al reato di cui al capo 1, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, cui spetterà di chiarire, alla luce del materiale probatorio raccolto, se - alla luce della delega di funzioni conferita al L.C., alle specifiche operazioni attribuibili al S.M. e ai suoi colleghi della Italgeo, al fatto che l'avaria alla rampa del pianale riguardava un mezzo meccanico di proprietà di altra ditta - la mancanza di formazione e informazione del personale a fini prevenzionistici abbia avuto un rilievo eziologicamente rilevante nell'accaduto, e se il rischio concretizzatosi nell'occorso rientrasse fra quelli che il G.D., nella sua qualità, doveva governare.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione dell'imputato G.D. Giuseppe per il capo 1 di imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2018.