Cassazione Penale, Sez. 4, 07 dicembre 2018, n. 54819 - Termini di prescrizione per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 20/11/2018

 

 

 

FattoDiritto

 

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia propone ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza in data 7 giugno 2017 con la quale il Tribunale di Terni dichiarava estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo ascritto a M.R., in relazione all'infortunio sul lavoro occorso all'operaio B.I., deceduto il 21 giugno 2008.
2. A motivo dell'impugnazione deduce violazione di legge, poiché il giudice di merito, nel calcolare il tempo necessario a prescrivere, non aveva tenuto conto del fatto che per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro i termini di prescrizione andavano raddoppiati ai sensi dell'art.157, comma 6, c.p.
3. Il ricorso è fondato.
La pena edittale massima prevista per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in per la prevenzione degli infortuni sul lavoro era stata portata a sette anni dall'art.1, comma 1, lett.c) del d.lgs.23 maggio 2008, n.92, convertito nella 1.24 luglio 2008, n.125, mentre il raddoppio dei termini di prescrizione era stato già stabilito dall'art.6 della 1.5 dicembre 2005, n.251.
Dunque, anche calcolate le sospensioni del termine avutesi nel corso del processo di primo grado - di cui il giudice da atto a pag.3 della sentenza - alla data del 7 giugno 2017 la prescrizione non era maturata, dovendosi considerare il termine di anni 17 e mesi 6 (dato da anni 7 pena base, aumentata di un quarto e cosi anni 8 e mesi 9, raddoppiata ad anni 17 e mesi 6 + mesi 8 e giorni 2 per le sospensioni).
4. La sentenza va dunque annullata con rinvio alla Corte d'Appello Perugia, competente per il giudizio, ai sensi dell'art.569, comma 4, cod.proc.pen.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia, competente per il giudizio.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2018