Categoria: Cassazione penale
Visite: 9166

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 dicembre 2018, n. 56950 - Magazziniere investito da un cancello deragliato dalla sede di scorrimento.
Il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi esorbitante


 

Nel caso di specie la condotta omissiva del datore di lavoro ha prodotto proprio l'evento temuto.
E perciò - come sottolineato dalla Corte territoriale per rispondere al motivo di appello - non può ritenersi interruttivo del nesso causale il comportamento del lavoratore- quand'anche estraneo alle mansioni affidate o sinanco vietato dal datore di lavoro- che per aprire un cancello dello stabilimento, al fine di provvedere allo scarico di merci, si procuri le chiavi, detenute in un ufficio, insieme con le altre, e stante il blocco del motore azionante il meccanismo di apertura e chiusura, operi manualmente al fine di aprire e chiudere il medesimo rispetto alla quale è interdetto il transito. Perché anche il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro.


Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 23/10/2018

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 27 settembre 2017 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con cui A.F., nella sua qualità di legale rappresentante della Acquatica s.p.a., è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 1A e 3A cod. pen. per avere colposamente cagionato lesioni personali gravi a M.R., investito da un cancello dello stabilimento che, nel corso delle operazioni di chiusura poste in essere dal lavoratore, deragliava dalla sua sede, perché con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare degli artt. 63, comma 1A e 64 comma 1A, nonché 71, comma 1A e 4A d.lgs. 81/2008, non provvedeva a predisporre guida di scorrimento idonea ad impedire alla chiusura di rovesciarsi, omettendo di prendere le misure necessarie al fine dell'installazione e utilizzazione e manutenzione delle attrezzature in conformità all'uso.
2. Il fatto come descritto dalla sentenza, per quanto non qui contestato, può essere riassunto come segue: in data 4 luglio 2012, M.R., magazziniere presso la sede di Brescia della Acquatica s.p.a., dopo avere provveduto allo scarico di confezioni di sale da un camion, apprestandosi a chiudere manualmente un cancello, identificato come cancello B, veniva investito dal medesimo, a causa del suo deragliamento dalla sede di scorrimento. Dall'accertamento della A.S.L., svolto il giorno dell"infortunio, risultava che la guida di scorrimento del cancello era, per un certo tratto, poco sporgente ed in alcuni punti si trovava al livello dell'asfalto, i rulli guida della parte superiore erano allentati ed in cattivo stato di efficienza, mentre una modifica strutturale del cancello, consistita nel suo allungamento, attraverso l'aggiunta di una porzione pari a circa un terzo del totale, ne comprometteva la stabilità. Inoltre, il motore elettrico, che ne avrebbe dovuto consentire lo scorrimento, non era funzionante, con la conseguenza, in caso di utilizzo, della necessità di intervenire manualmente sul pignone al fine di sbloccare la cremagliera.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.
4. Con il primo fa valere, ex art. 606, primo comma, lett.re b) ed e) la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 41 cpv. cod. pen. e 590 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'abnormità del comportamento tenuto dalla persona offesa. Osserva che al lavoratore, alcolista cronico, era stato interdetto dal medico del lavoro l'uso del muletto, sin dal 2004, e che egli veniva occupato solo al banco vendita dei componenti idraulici e sanitari; che il giorno dell'infortunio, invece, del tutto autonomamente ed all'insaputa del direttore del magazzino il M.R. aveva sottratto dall'ufficio a fianco della direzione le chiavi del cancello B, inutilizzato da anni, il cui uso era stato interdetto a tutto il personale, al fine di provvedere allo scarico di confezioni di sale da un camion, a mezzo di un muletto, senza che un simile incarico gli fosse stato conferito da alcuno e nonostante il richiamo già ricevuto a seguito dell'utilizzo del mezzo, in altra occasione. Rileva come la sentenza, nel disattendere la tesi dell'eccentricità del comportamento del lavoratore, ritenendo che comunque le mansioni di carico e scarico rientrassero fra quelle della qualifica rivestita, abbia erroneamente individuato la causa del sinistro nel mancato impedimento dell'utilizzo del cancello B da parte del datore di lavoro, che non avrebbe imposto per iscritto il divieto, né impedito il concreto reperimento delle chiavi. Assume che, al contrario, la decisione assunta deliberatamente dal lavoratore di scaricare le confezioni di sale dal camion, esorbitava dalle direttive impartite dal datore di lavoro, si colloca al di fuori dell'area di rischio definita dai compiti specifici affidatigli. Ed invero, il M.R. per provvedere allo scarico, aveva inopinatamente deciso di aprire proprio il cancello B, l'unico non visibile dalla direzione, inutilizzato a causa della rottura del motore, e per farlo lo aveva manomesso staccando con un attrezzo il pignone, collegato al motore non funzionante, dalla cremagliera collocata sul cancello che materialmente lo bloccava. In assenza di una prassi aziendale in ordine all'uso del cancello B, la cui inesistenza è stata riconosciuta dalla Corte territoriale, l'unico modo di impedire l'evento avrebbe potuto essere l'affiancamento del lavoratore da parte di qualcuno che lo controllasse minuto per minuto, il che, tuttavia, esorbita dalle cautele doverose cui è tenuto il datore di lavoro.
5. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1A lett.re b) ed e) la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 41, cpv., 590 cod. pen. e 2087 cod. civ., per non avere la sentenza tenuto in considerazione che laddove il comportamento del lavoratore si riveli abnorme, tanto da essere al di fuori dalla possibilità di controllo del garante, deve ritenersi escluso il nesso causale fra la condotta di questi e l'evento costituendo il comportamento del lavoratore rischio eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia e, pertanto, causa da sola sufficiente al prodursi dell'evento medesimo. Osserva che il comportamento del M.R. avrebbe potuto essere considerato non abnorme solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, a conoscenza della prassi di utilizzare il cancello B, in spregio al divieto, non avesse fatto nulla per impedirlo, mentre una simile prassi è stata espressamente esclusa dalla Corte di appello. Ricorda che l'esistenza del divieto di utilizzo del cancello, oralmente espresso, è stata confermata dai testi escussi; che le chiavi erano conservate in una cassetta nell'ufficio amministrativo in un unico mazzo con le altre chiavi dei cancelli; che nello stabilimento c'erano cinque cancelli, di cui tre chiusi con il lucchetto; che la possibilità di avere accesso alle chiavi non smentisce il divieto di utilizzo del cancello; che, contrariamente a quanto ipotizzato dalla Corte territoriale, non è improbabile che nessuno avesse visto il comportamento del M.R., posto che il medesimo si era nascosto e che fu soccorso da persone poste all'esterno dello stabilimento e non dai dipendenti. Non vi sarebbe, dunque, alcuna responsabilità del datore di lavoro che non solo ha vietato l'uso del cancello, ma non ha affatto tollerato una prassi contraria e che non poteva prevedere, né evitare il comportamento abnorme del lavoratore.
6. Con il terzo motivo si duole della violazione di legge penale con rifermento all'art. 131 bis cod. pen. e del vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile, senza adeguate argomentazioni, la causa di non punibilità, nonostante la sua compatibilità con le lesioni gravi -e non gravissime- stante anche i modesti postumi residuati (2%) in capo al lavoratore.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. I primi due motivi debbono essere trattati unitamente in quanto strettamente connessi e non possono trovare accoglimento. Con entrambe le doglianze si sostiene l'abnormità e comunque l'assoluta imprevedibilità del comportamento del lavoratore, la cui condotta avrebbe costituito causa da sola sufficiente al prodursi dell'evento.
1. La critica alla sentenza di appello si muove su due diversi piani. Da un lato, si sottolinea che l'eccentricità della condotta del lavoratore non può essere esclusa per il solo fatto che il M.R. rivestiva la qualifica di magazziniere, nelle cui funzioni rientra anche la movimentazione con il muletto, posto che proprio siffatta attività gli era stata specificamente interdetta a causa delle compromesse condizioni di salute e che quindi lo scarico delle merci, per attendere al quale il medesimo si era procurato le chiavi del cancello, esorbitava completamente dalle sue mansioni. Dall'altro, si rileva che solo la tolleranza da parte del datore di lavoro di una prassi di utilizzo del cancello B, contraria al divieto d'uso, confermato testimonialmente, consentirebbe di qualificare come prevedibile il comportamento del lavoratore, mentre essendo stato escluso dalla Corte territoriale che presso lo stabilimento fosse consentito l'impiego di quel cancello, non potrebbe ritenersi la sussistenza in capo al datore di un lavoro di ulteriori obblighi di attivazione rivolti all'impedimento della sua utilizzazione da parte del lavoratore, cui era per di più interdetta la mansione di movimentazione del muletto. 
2. Ora va, preliminarmente, ricordato che la più recente giurisprudenza, abbandonando il criterio dell'imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento ha sostenuto che affinché "la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016 Ud. (dep. 27/03/2017 ) Rv. 269603; sulla base del principi enunciati da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione).
3. Nel caso di specie non è posto in discussione che il cancello che investì la persona offesa fosse privo dei necessari requisiti di utilizzazione in sicurezza, tanto è vero che, come riporta la sentenza, successivamente al sopralluogo della A.S.L. furono impartite prescrizioni, ottemperate dall'azienda, che lo resero inutilizzabile. E', dunque, incontestata la violazione di cui al punto 1.6.12 dell'allegato IV del d.lgs. 81/2008, come richiamata dall'art. 63, comma 1 e dell'art. 64 comma 1 del medesimo testo unico, relativa alla mancata predisposizione di un sistema di sicurezza che impedisca alla porta scorrevole di uscire dalle guide o di cadere, così come è incontestato che la caduta del cancello, evento che norma tende ad evitare, si sia realizzata a causa del comportamento del lavoratore il quale -ancorché non osservando le istruzioni del datore di lavoro- al fine di utilizzare un cancello non funzionante, eseguì una manovra manuale tale da provocare il deragliamento del cancello.
4. Questa premessa, che peraltro resta sullo sfondo della sentenza impugnata, serve, nondimeno, ad individuare i limiti della sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
5. Le censure mosse dal ricorrente, senza porre in dubbio l'evento per come realizzatosi, si concentrano sulla definizione della sfera di governo del datore di lavoro in relazione alle mansioni affidate al lavoratore ed al rischio prevedibilmente connesso con quelle, in relazione, peraltro, al più ristretto ambito di incombenze affidato al M.R. rispetto a quelle proprie della qualifica di magazziniere rivestita, stante i divieti connessi con il suo stato di salute. Si sostiene, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il governo del rischio del datore di lavoro non si estenda alla condotta esorbitante quella affidata con le direttive organizzative e quindi non possa 'coprire' anche i comportamenti espressamente interdetti al lavoratore. Il che significa che se il lavoratore, come in questo caso, sceglie deliberatamente di contravvenire alle istruzioni ricevute e svolgere un lavoro che gli è stato vietato di svolgere, il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile del mancato governo del rischio di un'operazione che aveva proibito di svolgere, dovendo ritenersi 'abnorme' la condotta del lavoratore che pone in essere l'attività vietata.
6. Ora, con il ragionamento con il quale si attacca la sentenza impugnata si sostiene, in primo luogo, che la sola violazione delle direttive del datore di lavoro configuri l'abnormità del comportamento del lavoratore. E si aggiunge, spostando l'asse, che una simile estensione della responsabilità potrebbe aversi solo laddove, nonostante il divieto, il datore di lavoro avesse tollerato l'esecuzione di operazioni vietate, il che era stato smentito dalla stessa Corte territoriale che aveva escluso l'affermarsi di una prassi contraria al divieto di utilizzo del 'cancello B'.
7. L'analisi delle censure consente immediatamente di cogliere la confusione fra la condotta tenuta dal lavoratore, consistita nel procurarsi le chiavi e nel manovrare il cancello al fine di provvedere allo scarico del camion sul piazzale, e la violazione della regola cautelare imposta al datore di lavoro, relativa al mantenimento della struttura in piena efficienza, ovverosia quella disposizione che individua il rischio tipico per cui viene introdotta la prevenzione concreta, volta proprio a prevenire che malfunzionamenti dell'elemento costruttivo costituiscano pericolo e causa di infortunio di terzi.
8. La conseguenza di queste considerazioni sotto il profilo del nesso causale è stata coerentemente tratta dalla sentenza impugnata, verificandone la ricorrenza a mezzo del doveroso giudizio controfattuale, cioè di quell'operazione logica che eliminando dalla realtà (contro i fatti) la condizione costituita da una determinata condotta umana (anche omissiva, come in questo caso) verifica se il fatto oggetto del giudizio sarebbe egualmente accaduto, con la conseguenza che nell'ipotesi di indifferenza della condotta nella produzione dell'evento, deve escludersi che essa ne costituisca una causa, mentre, al contrario, laddove senza quella condotta l'evento non si sarebbe prodotto essa è condizione causale dell'evento.
9. Qui, non è dubbio che la violazione - pacificamente posta in essere- sia stata causa dell'evento. Il mantenimento del cancello in piena efficienza, infatti, avrebbe certamente evitato l'infortunio e ciò indipendentemente dalla violazione degli ordini del datore di lavoro da parte del lavoratore. Il semplice divieto di utilizzare un certo strumento o un bene aziendale o di evitare una certa attività o ancora di non accedere ad una struttura non fa venir meno l'obbligo del garante di tenere in siffatti elementi perfetta efficienza o di impedire concretamente e non solo disciplinarmente l'attività vietata. 
10. Su colui che riveste la posizione di garanzia, infatti, grava l'obbligo di porre in essere la prevenzione concreta, in questo caso anche normativamente prevista, volta a contenere il rischio garantito.
Nel caso di specie la condotta omissiva del datore di lavoro ha prodotto proprio l'evento temuto.
E perciò - come sottolineato dalla Corte territoriale per rispondere al motivo di appello- non può ritenersi interruttivo del nesso causale il comportamento del lavoratore- quand'anche estraneo alle mansioni affidate o sinanco vietato dal datore di lavoro- che per aprire un cancello dello stabilimento, al fine di provvedere allo scarico di merci, si procuri le chiavi, detenute in un ufficio, insieme con le altre, e stante il blocco del motore azionante il meccanismo di apertura e chiusura, operi manualmente al fine di aprire e chiudere il medesimo rispetto alla quale è interdetto il transito. Perché anche il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro.
11. Il motivo, dunque, non può trovare accoglimento.
12. Parimenti va respinta la seconda doglianza. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito i presupposti di applicabilità della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, affermando che "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001).
13. Il ricorrente fonda la sua pretesa sulla considerazione che i postumi permanenti dell'infortunio sono lievi e non gravi (2%) e quindi il fatto potrebbe essere qualificato come di particolare tenuità. Dimentica, nondimeno, che "La lesione personale deve considerarsi grave se l’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia. (Sez. 5, n. 4014 del 27/10/2015 - dep. 29/01/2016, Cucchiella, Rv. 26755601; Sez. 4, Sentenza n. 32687 del 08/07/2009 Ud. (dep. 11/08/2009) Rv. 245116; Sez. 4, Sentenza n. 8017 del 14/03/1979 Ud. (dep. 06/10/1979 ) Rv. 142990). Seppure "il concetto di infermità non sia del tutto sovrapponibile a quello di malattia, risultando, rispetto a questo, più ampio (...) poiché «il concetto clinico di malattia -richiede- il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte (S.U., 25/1/2005, n. 9163, Rv. 230317, la quale richiama, fra l'altro, Sez. V, n. 714/1999 e Sez. IV, n. 10643/1996)" (Cass, n. 4339 del 5 febbraio 2016).
14. Ciò posto, va ritenuto che la Corte territoriale non solo abbia considerato le lesioni come gravi, ma abbia ampiamente richiamato, nel corpo della sentenza, la gravità della condotta tenuta così soddisfacendo gli oneri
motivazionali relativi alla reiezione dell'istanza di applicazione dell'alt. 131 bis cod. pen..
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 23/10/2018