Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 13 dicembre 2018
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2012
Parti: Assoced, Lait/Confterziario e Ugl Terziario/Ugl
Settori: Servizi, CED
Fonte: dottrinalavoro.it


Sommario:

 

Premessa
Validità e sfera di applicazione
Disciplina contrattuale nazionale

Aspetti Generali - Validità
Titolo I Campo di applicazione
Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto)
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2 (Classificazione del personale)
Art. 3 (Deroghe alla classificazione - Lavoratori in servizio al 31.3.2005)
Art. 4 (Automatismi di carriera)
Art. 5 (Mansioni di attesa)
Titolo III Quadri
Art. 6 (Declaratoria)
Art. 7 (Orario part- time speciale per Quadri)
Art. 8 (Formazione e aggiornamento)
Art. 9 (Assegnazione della qualifica
Art. 10 (Polizza assicurativa)
Art. 11 (Indennità di funzione)
Titolo IV Assunzione ordinaria e con contratti atipici
Art. 12 (Assunzione)
Art. 13 (Documentazione)
Art. 14 (Periodo di Prova)
Titolo V Contratto di apprendistato
Art. 15 (Definizione)
Disciplina per l’apprendistato professionalizzante
Art. ... (Stipulazione del contratto)
Art. ... (Numero di apprendisti) - Articolo Nuovo
Art. ... (Limiti di età) - Articolo Nuovo
Art. ... (Proporzione numerica) - Articolo Nuovo
Art. ... (Parere di conformità)
Art. ... (Periodo di prova)
Art. ... (Ammissibilità, qualifiche e mansioni)
Art. ... (Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico)
Art. ... (Durata dell'apprendistato)
Art. … (Recesso)
Art. ... (Obblighi del datore di lavoro)
Art. ... (Doveri dell'apprendista)
Art. ... (Referente per l'apprendistato)
Art. ... (Attività formativa: durata e contenuti)
Art. ... (Modalità di erogazione della formazione)
Art. ... (Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo)
Art. ... (Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
Art. ... (Malattia)
Art. ... (Trattamento normativo)
Art. ... (EASI)
Art. … (Rinvio alla legge)
Art. … (Competenze dell’ente Bilaterale Nazionale)
Disciplina dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Art. ... (Norme generali)
Art. ... (Durata)
Art. ... (Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna)
Art. ... (Periodo di prova)
Art. ... (Inquadramento e retribuzione)
Art. ... (Ferie)
Art. ... (Recesso)
Art. ... (Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante)
Disciplina dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca
Premessa
Art. ... (Norme generali)
Art. ... (Durata)
Art. ... (Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna)
Art. ... (Periodo di prova)
Art ... (Inquadramento e retribuzione)
Art. ... (Previdenza complementare - Assistenza sanitaria Welfare)
Art. ... (Recesso)
Titolo VI Contratto a tempo determinato
Art. 16 (Lavoro a tempo determinato)
Art. .... (Limiti quantitativi)
Art. ... (Ulteriori contratti a tempo determinato con causale)
Art. ... (Nuove attività)
Art. ... (Diritto di precedenza)
Art. ... (Disciplina della successione dei contratti)
Art. ... (Informazioni)
Art. 17 (Contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto)
Ar. 18 (Contratti a termine per studenti di scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari)
Titolo VII Mercato del lavoro
Art. 19 (Somministrazione di lavoro - Definizione)
Art. 20 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Art. 21 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Art. 22 (Obblighi di informazione)
Art. 23 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Art. 24 (Lavoro intermittente)
Art. 25 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Art. 26 - (Contratto di reimpiego)
Art. 26 - Contratti di sostegno all’Occupazione
Art. ... (Contratto di sostegno all’occupazione a tempo indeterminato)
Art. ... (Contratto di sostegno all’occupazione a tempo determinato)
Art. ... (Inserimento lavorativo e formazione)
[Art. 27 (Gestione delle controversie)]
Titolo VIII Orario di lavoro
Art. 28 (Orario normale settimanale)
Art. 29 (Disposizioni per i lavoratori in reperibilità)
Art. 30 (Flessibilità dell’orario)
Art. 30 (Flessibilità dell'orario)
Art. ... (Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva)
Art. ... (Procedure)
Art. ... (Banca delle ore)
Art. ... (Accordo individuale di gestione dell’orario di lavoro)
Art.... (Durata massima dell'orario di lavoro)
Art. .... (Riposo giornaliero)
Art. ... (Disposizioni speciali)
Art. 31 (Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede)
Art. 32 (Fissazione dell'orario)
Art. 33 (Lavoratori discontinui)
Titolo IX Part-time Lavoro a tempo parziale
Art. ... (Premessa)
Art. ... (Rapporto a tempo parziale)
Art. ... (Lavoro supplementare - lavoro straordinario)
Art. ... (Clausole elastiche)
Art. ... (Disciplina del rapporto a tempo parziale)
Art. ... (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale)
Art. ... (Criterio di proporzionalità)
Art.... (Quota giornaliera della retribuzione)
Art. ... (Quota oraria della retribuzione)
Art. ... (Ferie)
Art. ... (Festività)
Art. ... (Permessi retribuiti)
Art. ... (Mensilità supplementari)
Art. ... (Preavviso e periodo di prova)
Art. ... (Periodo di comporto per malattia e infortunio)
Art. ... (Rinvio alla legge)
Titolo X Lavoro straordinario
Art. 45 (Norme generali lavoro straordinario)
Art. 46 (Maggiorazioni lavoro straordinario)
Art. 47 (Registro lavoro straordinario)
Art. 48 (Lavoro ordinario notturno - divieto)
Titolo XI Lavoro a turni
Art. 49 (Definizione del campo di applicazione)
Art. 50 (Orario di Lavoro)
Art. 51 (Reperibilità)
Art. 52 (Sostituzione del lavoratore turnista)
Art. 53 (Indennità)
Art. 54 (Cumulo delle indennità)
Art. 55 (Deroghe contrattuali)
Art. 56 (Partecipazione dei lavoratori)
Titolo XII Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 57 (Riposo settimanale)
Art. 58 (Festività)
Art. 59 (Retribuzione prestazioni festive)
Art. 60 (Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge)
Art. 61 Permessi retribuiti (ROL)
Titolo XIII Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa

Art. 62 (Congedi retribuiti)
Art. 63 (Congedo matrimoniale)
Art. 64 (Congedo per le donne vittime di violenza di genere)
Art. 65 (Diritto allo studio)
[Art. 66 (Chiamata alle armi - Computo nell'anzianità di servizio)]
[Art. 67 (Richiamo alle armi - Computo nell'anzianità di servizio)]
Art. ... (Permessi per decessi e gravi infermità)
Art. ... (Aspettativa per gravi motivi familiari)
Art. ... (Aspettativa per tossicodipendenza)
Art. .... (Congedi e permessi per handicap)
Art. 68 (Funzioni pubbliche elettive)
Art. 69 (Volontariato civile)
Titolo XIV Ferie
Art. 70 (Ferie)
Art. 71 (Determinazione periodo di ferie)
Art. 72 (Richiesta di ferie per festività religiose diverse da quelle di cui all’art. 58)
Art. 73 (Insorgenza della malattia durante il periodo feriale)
Art. 74 (Normativa per cessazione rapporto)
Art. 75 (Richiamo lavoratore in ferie)
Art. 76 (Irrinunciabilità)
Art. 77 (Registro ferie)
Titolo XV Missioni e trasferimenti
Art. 78 (Missioni)
Art. 79 (Trasferimenti)
Art. 80 (Disposizioni per i trasferimenti)
Titolo XVI Malattie e infortuni
Art. 81 (Malattia)
Art. 82 (Normativa)
Art. 83 (Obblighi del lavoratore)
Art. 84 (Periodo di comporto)
Art. 85 (Trattamento economico di malattia)

 

Art. 86 (Infortunio)
Art. 87 (Trattamento economico di infortunio)
Art. 88 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio)
Art. 89 (Festività)
Art. 90 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Art. 91 (Tubercolosi)
[Art. 92 (Sicurezza sul lavoro)]
Art. 93 (Rimando alla vigente normativa)
Titolo XVII Gravidanza e puerperio
Art. 94 (Congedo di maternità e paternità)
Art. 95 (Congedo parentale)
Art. 96 (Congedo parentale a ore)
Art. 97 (Permessi per assistenza)
Art. 98 (Normativa)
Art. 99 (Apprendistato e maternità)
Titolo XVIII Sospensione del lavoro
Art. 100 (Sospensione)
Titolo XIX Anzianità di servizio
Art. 101 (Decorrenza anzianità di servizio)
Art. 102 (Computo anzianità frazione annua)
Titolo XX Passaggi di qualifica
Art. 103 (Mansioni del lavoratore)
Art. ... (Mansioni promiscue)
Art. 104 (Modificazioni tecnologiche)
Art. 105 (Passaggi di livello)
Art. 106 (Scatti di anzianità)
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 107 (Normale retribuzione)
Art. 108 (Retribuzione di fatto)
Art. 109 (Retribuzione mensile)
Art. 110 (Quota giornaliera)
Art. 111 (Quota oraria)
Art. 112 (Paga base nazionale conglobata)
Art. 113 (Assorbimenti)
Art. 114 (Prospetto paga)
Titolo XXII Mensilità supplementari (13a e 14a) - Elemento economico di garanzia
Art. 115 (Tredicesima mensilità)
Art. 116 (Quattordicesima mensilità)
Art. 117 (Elemento economico di garanzia)
Titolo XXIII Indennità disagio e prestazioni speciali
Art. 118 (Campo di applicazione)
[Art. 119 (Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale)]
[Art. 120 (Indennità Trasporto Comuni con più di 1.000.000 di abitanti)]
[Art. 121 (Indennità Trasporto Comuni con più di 500.000 di abitanti)]
[Art. 122 (Indennità Trasporto Comuni con più di 100.000 di abitanti)]
[Art. 123 (Indennità Trasporto Comuni con più di 10.000 di abitanti)]
[Art. 124 (Indennità sotterranei)]
Art. 125 (Indennità mensa)
Art. 126 (Indennità mezzi pubblici)
[Art. 127 (Indennità locali rumorosi)]
Art. 128 (Indennità valori)
[Art. 129 (Indennità vestiario - Divisa di lavoro)]
[Art. 130 (Indennità vestiario - Codice di abbigliamento)]
Titolo XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 131 (Recesso Dal Contratto A Tempo Indeterminato ex Art. 2118 c.c.)
Art. 132 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)
Art. 133 (Recesso - Normativa)
Art. 134 (Nullità del licenziamento)
Art. 135 (Nullità del licenziamento per matrimonio)
Art. 136 (Licenziamento simulato)
Art. 137 (Preavviso)
Art. 138 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Art. 139 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 140 (Decesso del dipendente)
Art. 141 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Art. 142 (Dimissioni)
Art. ... (Dimissioni del lavoratore - Prestazione aggiuntiva del preavviso connessa alla formazione)
Art. 143 (Dimissioni per matrimonio)
Art. 145 (Formalità per dimissioni)
Titolo XXV Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 146 (Obblighi del prestatore di lavoro)
Art. 147 (Divieti)
Art. 148 (Giustificazioni delle assenze)
Art. 149 (Rispetto orario di lavoro)
Art. 150 (Ulteriori doveri del lavoratore)
Art. 151 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 152 (Codice disciplinare)
Art. 153 (Applicazione delle sanzioni disciplinari)
Titolo XXVI Responsabilità civili e penali
Art. 154 (Assistenza legale)
Art. 155 (Normativa su procedimenti penali)
Titolo XXVII Diritti sindacali e d’associazione
Art. ... (Statuto dei Lavoratori)
Art. ... (Diritto d’affissione)
[Art. 156 (Relazioni Nazionali)]
[Art. 157 (Relazioni Regionali)]
Art. 158 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Art. 159 (Regolamento elettorale RSU)
Art. ... (RSA - Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Art. ... (Rappresentanza dei Lavoratori)
Art. 160 (Assemblea)
Art. 161 (Delegato Provinciale)
Art. 162 (Deleghe Sindacali)
Art. ... (Diritto d'affissione)
Art... (Referendum)
Art. ... (Inscindibilità delle norme che regolamentano il presente CCNL)
Titolo XXVIII Ente bilaterale e formazione continua
Premessa
Art. ... (Bilateralità)
Art. 163 (Ente Bilaterale Nazionale - EBCE)
Art. 164 (Finanziamento dell’Ente Bilaterale)
Titolo XXIX Composizione delle controversie
Art. 165 (Composizione delle controversie)
Art. 166 (Commissioni di certificazione)
Art. 167 (Collegio arbitrale)
Art. 168 (Clausola compromissoria)
Art. 169 (Commissione Paritetica Nazionale)
Art. 170 (Procedure)
Art. 171 (Organismi Paritetici)
Art. 172 (Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali)
Art. 173 (Contributi di assistenza contrattuale Assoced)
Titolo XXX Contrattazione di secondo livello
[Art. 174 (Contrattazione integrativa)]
[Art. 175 (Materie)]
[Art. 176 (Premio di risultato)]
[Art. 177(Procedure per l'attuazione della contrattazione integrativa)]
Titolo XXX Sistemi di relazioni sindacali
Art. ... (Livello nazionale - Diritto di informazione)
Art. ... (Livello territoriale - Diritto di informazione)
Art. ... (Livello aziendale - Diritto di informazione)
Sistemi di contrattazione
Art. ... (Livelli di contrattazione)
Art. ... (Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro)
Art. .... (La contrattazione territoriale)
Art. ... (Procedure per la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione territoriale)
Art. ... (La contrattazione aziendale)
Art. ... (Crisi, Sviluppo, Occupazione)
Titolo ... (nuovo titolo) Organismi Paritetici Nazionali
Art. ... (Organismi paritetici)
Art. ... (Organismo Partecipativo Nazionale)
Art. ... (Commissione Nazionale per le Pari Opportunità)
Art.... (Commissione Nazionale di Studio sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy in armonia con la normativa emanata dalle disposizioni del Jobs Act)
Art. ... (Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia)
Art. ... (Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza)
Titolo XXXI Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 178 (Tutela delle lavoratrici madri)
[Art. 179 (Pari Opportunità)]
Art. 180 (Azioni Positive)
Art. ... (Condizioni ambientali)
Art. 181 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Art. 182 (Lavoratori di lingua non italiana)
Art. 183 (Lavoratori stranieri)
Art. 184 (Aspettativa per tossicodipendenza)
Art. ... (Mobbing)
Titolo XXXII Telelavoro e smart working
Art. 186 (Definizione)
Art. 187 (Campo di applicazione)
Art. 188 (Dotazioni strumentali)
Art. 189 (Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali)
Art. 190 (Furto di dotazioni strumentali)
Art. 191 (Orario di lavoro)
Art. 192 (Durata)
Art. 193 (Sicurezza e prevenzione degli infortuni)
Art. 194 (Infortuni)
Art. 195 (Santo patrono)
Art. 196 (Comunicazione dell’Accordo di telelavoro)
Art. 197 (Ricercatori delocalizzati)
Art. 198 (Rimando alla normativa)
Art..... (Smart Working)
Art. .... (Controlli a distanza)
Titolo XXXIII Assistenza sanitaria integrativa previdenza complementare welfare
Art. 199 (Ente Assistenza Sanitaria Integrativa)
Art. 200 (Iscrizione)
Art. 201 (Finanziamento Fondo EASI)
Art. ... (Previdenza complementare)
Art. … (Welfare)
Titolo XXXIV Archivio contratti
Art. 202 (Deposito contratto collettivo)
Titolo XXXV Decorrenza e durata del contratto
Art. 203 (Decorrenza e durata)
Allegati
Allegato 1 - Linee Guida- Contrattazione Aziendale
Allegato 2 - Accordo Applicativo del Decreto Legislativo n. 81 del 2008
Allegato 3 - Accordo Detassazione Produttività Ebce
Allegato 4 - Regolamento Commissione Certificazione


Accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED) imprese ICT, professioni digitali e S.T.P.

L’Anno 2018, il giorno 13 del mese di dicembre, presso la sede di Assoced, sita in Roma, in Via Duilio n. 13, si sono incontrati: Assoced - Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati […], Lait - Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali […], con l’assistenza della Confterziario, Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa […] e Ugl Terziario Federazione Nazionale - Unione Generale del Lavoro […], con l’assistenza della Ugl - Unione Generale del Lavoro […], per sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 09 luglio 2015 per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e S.T.P.

Premessa
La volontà delle Parti di sviluppare un percorso normativo esteso al settore dell’Information and Communication Technology (ICT) e a quello delle Professioni Digitali, trova le sue ragioni nel cambiamento tecnologico all’origine dei nuovi processi produttivi e occupazionali. Le imprese sono ormai dotate della infrastruttura tecnologica abilitante che, nell’era dell’internet delle cose, incide sui fattori della produzione e sulle logiche della domanda rispetto ai vecchi processi, automatizzati o meno, di produzione industriale e di utilizzo di beni Nuove professionalità e competenze caratterizzano la moderna geografia del lavoro, che si snoda attraverso contesti fluidi e che per questo sfugge sempre più a quelle nozioni contrattuali di lavoro e di professioni che oggi nella realtà sono qualcosa di molto differente rispetto alla regolazione normativa. Crescono, in virtù di cicli di vita dei prodotti più brevi e della spinta dell’innovazione, i processi di transizione tra diverse fasi della vita, lavoro, formazione, riqualificazione, rendendo insostenibili le tutele previste dagli attuali sistemi di welfare e da obsolete politiche del lavoro.
In questo scenario emerge con chiarezza l’intento delle Parti di rinnovare le dinamiche del lavoro all’interno del settore, per comprendere le trasformazioni tecnologiche alla base del sistema produttivo che risultano fondamentali per progettare economie reticolari e anche per garantire quei percorsi formativi e di apprendimento necessari per essere competitivi all’interno del mercato mutevole. La vera priorità è quella rafforzare il sistema di welfare e di relazioni industriali, perché la modernizzazione del mercato del lavoro, per essere efficiente e pienamente operativa richiede la piena e convinta adozione di modelli di relazione tra impresa e lavoratori di tipo partecipativo e cooperativo.
Per questo Assoced e Lait intendono attribuire una forte identità di settore ad un9area spesso anelante di un identificazione propria e sempre più bisognosa di esprimere una reale rappresentanza di categoria che può e deve trovare un principio basilare nella stipula di un corpo normativo in grado di conferire agli stakeholders, concreti riferimenti normativi che facilitino il riconoscimento del proprio settore di appartenenza e diano strumenti di disciplina contrattuale coerenti per una crescita delle imprese e dei dipendenti, in una logica di stretta adesione alle istanze proprie del settore rappresentato.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P., persegue l’obiettivo di regolare rassetto della contrattazione collettiva del Settore in modo tale da meglio conciliare le nuove e particolari esigenze del settore nascente dalle mutate e mutevoli caratteristiche del mercato con quelle dei lavoratori.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, professioni digitali
e S.T.P., deve essere considerato un corpo normativo che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P., in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le Parti, nel rispetto delle reciproche prerogative ed al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale, ritengono fondamentali:
- un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
- una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore, con azioni prioritarie rivolte alle politiche per l'occupazione, ad una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le Parti ribadiscono che nel settore, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccole e medie dimensioni, il Contratto Collettivo Nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta pertanto lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie per la gestione dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali indispensabili per l'evoluzione del settore rappresentato.
Le Parti si impegnano ad operare eventuali modifiche e integrazioni alle discipline contenute nel presente Contratto Collettivo Nazionale che si rendessero necessarie a seguito di ulteriori interventi legislativi nell'arco di vigenza dello stesso.
Il testo contrattuale, in versione informatica, può essere scaricato dal portale www.ccnlced.it
[...]

Validità e sfera di applicazione
Disciplina contrattuale nazionale
Aspetti Generali - Validità

Il presente CCNL sottoscritto da Assoced, Lait e Ugl Terziario regolamenta in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende dei Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT\ professioni digitali e S.T.P. ed il relativo personale dipendente, disciplinando altresì tutte quelle attività rientranti nella sfera di applicazione del Contratto, così come regolamentata nella specifica parte dal CCNL stesso.
Il presente corpo contrattuale disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente CCNL.
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti rimpianto contrattuale, la corretta applicazione della disciplina contrattuale di categoria comporta l’obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi quelli relativi agli Organismi bilaterali: l’Ente Bilaterale Nazionale EBCE, il Fondo Pensione aperto “Il Mio Domani”, il Fondo per l’Assistenza Sanitaria EASI. In particolare, sono parte integrante del presente CCNL le prestazioni dell’Ente Bilaterale Nazionale EBCE e quelle relative al Fondo per l’Assistenza Sanitaria EASI.
Le quote ed i contributi versati all’Ente Bilaterale EBCE e al Fondo per l’Assistenza Sanitaria EASI sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d’omissione dei contributi all’Ente Bilaterale e al Fondo di Assistenza Sanitaria, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l’importo stabilito, così come precisato nell’apposito Titolo del presente CCN di Lavoro.
Il presente CCNL può essere applicata solo dalle Aziende che siano in regola con i versamenti delle quote di assistenza contrattuale e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dall’accordo stesso.
Ferma restando l’inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al Lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione riconosciute "ad personam".
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché, i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui all’articolato del presente CCNL.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo I Campo di applicazione
Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto) - Articolo Modificato

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutti i Centri Elaborazione Dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.
- Centri elaborazione dati contabili;
- Centri elaborazione cedolini paghe;
- Centri elaborazione data entry;
- Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
- Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;
- Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing);
- Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
- Centri Elaborazione Dati operanti come Internet Provider;
- Centri Elaborazione Dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non fomiti per conto terzi in modalità online (customer care);
- Centri Elaborazione Dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call - Center);
- altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie A decorrere dal 1° aprile 2012, il CCNL si applica:
a) ai lavoratori dipendenti delle società tra professionisti, come individuate dall'art. 10, L. n. 183/2011
b) agli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi
A decorrere dal 1° Gennaio 2019, il CCNL si applica altresì ai lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel mercato delle:
- Tecnologie dell’informazione,
- Telecomunicazioni,
- Informatica,
- Internet,
- Sicurezza Elettronica,
- Imprese esercenti attività di produzione/importazione di prodotti hardware e software,
- Progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi,
- Consulenza e formazione;
- Domotica
- Automazione di edifici,
- Robotica,
- Intrattenimento audiovisivo multimediale
- Imprese esercenti attività di installazione e manutenzione di sistemi, apparati, componenti e accessori per le attività sopra elencate,
- Imprese di servizi agli utenti forniti per mezzo dei sistemi di comunicazione elettronica su qualsivoglia mezzo trasmissivo

Titolo V Contratto di apprendistato
Art. 15 (Definizione) - Articolo Modificato

Il contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è un contratto finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani ed è definito secondo le seguenti tipologie:
a) Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) Contratto di apprendistato professionalizzante;
c) Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Disciplina per l’apprendistato professionalizzante
Art. ... (Stipulazione del contratto) - Articolo Nuovo

Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta, con indicazione:
- della durata;
- del periodo di prova;
- del livello di inquadramento iniziale, di quello intermedio e di quello finale;
- della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.
Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, anche frazionati, comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
Il recesso dal contratto durante il periodo di formazione è ammesso solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
L'apprendista che, senza giusta causa o giustificato motivo interrompa il rapporto prima della scadenza del periodo di formazione è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro. In ogni caso il risarcimento non potrà avere un valore superiore a due mensilità di retribuzione.
Al termine del periodo di formazione, ove nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011 (ora art. 42, c. 4, D.Lgs. n. 81/2015), il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed il periodo di , apprendistato è computato nell'anzianità di servizio.

Art. ... (Limiti di età)
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005.

Art. ... (Proporzione numerica) - Articolo Nuovo
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del c.c. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Chiarimento a verbale
Ai sensi del presente articolo è pertanto possibile distinguere tre ipotesi:
- aziende con almeno 10 dipendenti: il rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate è di 3 a 2 (cioè 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati);
- aziende con meno di 10 dipendenti: il rapporto tra apprendisti e qualificati è 1 a 1 (cioè 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato);
- aziende con meno di 3 dipendenti qualificati (indipendentemente dal numero complessivo di dipendenti): possono essere assunti non più di 3 apprendisti.

Art. ... (Parere di conformità) - Articolo Nuovo
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo all'apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale EBCE.
La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali
La richiesta si intenderà accolta qualora la commissione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda, tenuto conto delle necessarie verifiche di regolare iscrizione e versamento dell'azienda aderente.

Art. ... (Ammissibilità, qualifiche e mansioni)
L'apprendistato professionalizzante è ammesso nell'ambito del presente CCNL per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2°, 3°S, 3°, 4° e 5° della classificazione del personale.

Art... (Durata dell'apprendistato) - Articolo Nuovo
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livelli         Durata (mesi)
2                 36
3S               36
3                 36
4                 36
5                 24

Art. ... (Obblighi del datore di lavoro) - Articolo Nuovo
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e non sottoporlo comunque a lavori superiori allei sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
d) consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell'orario di lavoro;
e) accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.

Art. ... (Doveri dell'apprendista) - Articolo Nuovo
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal CCNL per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P. e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. ... (Referente per l'apprendistato) - Articolo Nuovo
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011 (ora art. 42, c. 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015), l'attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno all'azienda, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa.
Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. ... (Attività formativa: durata e contenuti) - Articolo Nuovo
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale di Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P. che l'apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissato dall'art....
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella Tabella del piano orario curricolare che costituisce parte integrante del presente accordo.
Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella Tabella del piano orario curricolare le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

Art. ... (Modalità di erogazione della formazione) - Articolo Nuovo
La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning; anche l’attività di accompagnamento potrà essere svolta attraverso l’impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare la formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti', come indicato nel piano formativo.

Art. ... (Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato) - Articolo Nuovo
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore di lavoro, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno.

Art. ... (Trattamento normativo) - Articolo Nuovo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale compie il tirocinio.
Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 24 ore settimanali.

Disciplina dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Le Parti riconoscono che l'apprendistato di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, definito apprendistato di primo livello, costituisce uno strumento utile all'integrazione tra sistema scolastico e lavoro e può contribuire ad incrementare l'occupabilità dei giovani favorendone l'inserimento nel mercato del lavoro.
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato finalizzato all'acquisizione della qualifica, del diploma professionale, di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica e superiore dall'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015.

Art. ... (Norme generali) - Articolo Nuovo
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
In considerazione del doppio “status" di studente e lavoratore dell'apprendista, la disciplina prevista nel presente CCNL, è da riferirsi esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta in azienda.
Per quanto non è contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto compatibili.

Art. ... (Durata) - Articolo Nuovo
La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226/2005.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Art. ... (Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna) - Articolo Nuovo
L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
Il piano formativo individuale redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal decreto interministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
Per i limiti di durata della formazione interna ed esterna e per quanto qui non definito in materia si fa esplicito rinvio all'art. 5 del decreto interministeriale citato.

Disciplina dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca
Premessa

Le Parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese.

Art. ... (Norme generali) - Articolo Nuovo
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
In considerazione del doppio “status” di studente e lavoratore dell'apprendista, la disciplina prevista nel presente accordo è da riferirsi esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta in azienda, mentre la frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa.
Per quanto non contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto compatibili.

Art. ... (Durata) - Articolo Nuovo
La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall'art. 45, commi 4 e 5, 6, del D.Lgs. n. 81/2015.

Art. ... (Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna) - Articolo Nuovo
L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa o ente di ricerca e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
Il piano formativo individuale redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal decreto interministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
Per quanto qui non definito in materia si fa esplicito rinvio all'art. 5 del decreto interministeriale citato.

Titolo VI Contratto a tempo determinato
Art. .... (Limiti quantitativi) - Articolo Nuovo

Le parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dall’art. 23 d.lgs. n. 81/2015, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva:
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, possono modificare le misure indicate al comma 1, nonché individuare percorsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.

Art. ... (Ulteriori contratti a tempo determinato con causale) - Articolo Nuovo
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che le aziende la cui base di computo sia superiore a 20 dipendenti, potranno assumere lavoratori con contratto a tempo determinato, anche oltre il previsto limite massimo del 35% e fino alla misura del 50% sulla base delle condizioni che seguono, utili altresì a consentire l’incremento di una sola unità lavorativa per le altre fasce dimensionali aziendali, così come riportate nella tabella del precedente articolo contrattuale [Limiti quantitativi]
Per il superamento dei limiti quantitativi di cui alla tabella del precedente articolo, il contratto a tempo determinato dovrà prevedere, fin dalla sua instaurazione, specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo per la assunzione del lavoratore a tempo determinato, comunque diverse da quelle di cui all’articolo .... [Lavoro a tempo determinato]
Il contratto stesso dovrà essere sottoposto a preventiva procedura di certificazione presso la Commissione di Certificazione istituita presso l’Ente Nazionale Bilaterale EBCE.

Art. ... (Nuove attività) - Articolo Nuovo
Ai sensi dell’art 23, co. 2, lettera “a” d.lgs. n. 81/2015 sono esenti dai limiti quantitativi di cui al precedente art... [Limiti quantitativi], i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività; tali contratti saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, tale limite può essere elevato fino a 24 mesi, previo rilascio di apposito parere di conformità da parte dell’Ente Bilaterale EBCE a seguito di approvazione di specifico progetto/programma operativo a supporto della richiesta di attivazione di tale strumento di flessibilità.

Titolo VII Mercato del lavoro
Art. 20 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato) - Articolo Modificato

Le parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dal 2°comma dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2015, convengono che, ad eccezione di quanto disciplinato all’articolo .... (Ulteriori contratti a tempo determinato con causale), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere congiuntamente e complessivamente il 40 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’Articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 21 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) - Articolo Modificato
Avuto riguardo dalla prerogativa rilasciata alla contrattazione collettiva dal 2°comma dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2015, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Art. ... (Inserimento lavorativo e formazione) - Articolo Nuovo
Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di minimo 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione.
La disciplina in tema di contratto di sostegno all’occupazione ha carattere sperimentale ed è interesse delle Parti valutare sia il corretto utilizzo dello strumento sia monitorarne l’impatto sull’occupazione, in vista di una sua rivalutazione in occasione del rinnovo del presente CCNL. Le finalità di cui al precedente comma vengono perseguite attraverso l’obbligo di attivare la procedura di comunicazione del contratto di sostegno alla occupazione di cui all’art. ... ed all’art. ... all’Ente Bilaterale Nazionale ESCE. La procedura deve essere attivata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto ed il datore di lavoro deve trasmettere gli elementi documentali dai quali emerge la sussistenza dei presupposti, soggettivi e/o oggettivi per la sottoscrizione di un contratto di sostegno alla occupazione ai sensi del presente capo.
La mancata comunicazione ad EBCE da parte del datore di lavoro del documento contrattuale di sostegno alla occupazione, darà diritto al lavoratore, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di ricevere il trattamento economico tabellare (retribuzione nazionale conglobata) di cui all’art. ..., secondo il livello di inquadramento attribuito al lavoratore stesso.

Titolo VIII Orario di lavoro
Art. 28 (Orario normale settimanale) - Articolo Modificato

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
[…]
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività e funzioni
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero ivi compresa la pausa pranzo.
Al secondo livello di contrattazione aziendale e provinciale/regionale potranno essere raggiunte intese sulle materie riguardanti turni o nastri orari.

Art. 29 (Disposizioni per i lavoratori in reperibilità) - Articolo Modificato
I Centri Elaborazione Dati e le altre tipologie aziendali rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell’azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio. La suddetta procedura non dovrà essere adottata in caso di clausola esplicita prevista nel contratto di assunzione (lettera di assunzione)
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in una delle due seguenti opzioni:
a) con un assegno ad personam di importo pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all’art. 108, per i dipendenti che continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenza;
b) con un importo del 15% della retribuzione oraria per i lavoratori che si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 settimane annue.
Ove si richieda l’effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Art. 30 (Flessibilità dell'orario) - Articolo Nuovo
Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
[…]
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art ....e nei limiti previsti dall’art.... del presente CCNL.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. ... (Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva) - Articolo Nuovo
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art.... sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane.
In caso di mancata realizzazione della contrattazione di secondo livello le aziende potranno attivare la flessibilità oraria così come indicato al primo comma del presente articolo previa comunicazione all’Ente Bilaterale Nazionale EBCE, riconoscendo ai lavoratori un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui al successivo art ...., pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi

Art. ... (Procedure) - Articolo Nuovo
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana.
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli arti. ... e ..., le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall’art. ... del presente CCNL.
Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma del presente articolo, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSA e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale Nazionale EBCE.
L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fitti dell’applicazione della flessibilità di cui agli artt. ... e ... per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. ... (Banca delle ore) - Articolo Nuovo
Le parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all’ultimo comma degli artt. ... e ..., che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive fino a 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
- per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

Art. ... (Accordo individuale di gestione dell’orario di lavoro) - Articolo Nuovo
Il datore di lavoro, in luogo della flessibilità di cui agli artt. .... e ..., potrà concordare con il singolo lavoratore, all’inizio del rapporto di lavoro o successivamente che, a fronte delle prestazioni di ore aggiuntive con superamento dell’orario normale di lavoro, al lavoratore vengano riconosciuti riposi compensativi in pari misura o l’accreditamento a monte ore dei permessi
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per le ore di lavoro prestate oltre l’orario normale di lavoro, al lavoratore è riconosciuta la sola maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art... [straordinario]

Art.... (Durata massima dell'orario di lavoro) - Articolo Nuovo
Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, 3° e 4° c. del D.Lgs n. 66 del 8 Aprile 2003.
Tale periodo, ai sensi dell'art 4 c. 4 del D.Lgs n. 66 del 8 Aprile 2003 è elevato a 12 mesi in caso di:
esigenze relative all'organizzazione di manifestazioni e specifici eventi, nonché per le attività connesse.
necessità non programmabili connessa alla manutenzione straordinaria di macchinari, impianti, attrezzature;

Art. .... (Riposo giornaliero) - Articolo Nuovo
Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità ovvero nelle ipotesi di deroga concordate al secondo livello di contrattazione.
In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
• cambio del turno/fascia;
• interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
• allestimenti in fase di avvio di nuove attività, manifestazioni, allestimenti e riallestimenti straordinari, aperture week-end ed altri eventi promozionali
• aziende o reparti di esse che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore anche a seguito di specifiche esigenze organizzative
• inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un ’adeguata protezione degli stessi.

Art. ... (Disposizioni speciali) - Articolo Nuovo
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi - e cioè direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi […]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e di quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.

Art. 32 (Fissazione dell'orario) - Articolo Modificato
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.

Art. 33 (Lavoratori discontinui) - Articolo Modificato
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni di:
1) uscieri
2) inservienti
3) fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell’esercizio dell’attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.

Titolo IX Part-time Lavoro a tempo parziale
Da Art. 34 a Art. 44 Articoli sostituiti con la seguente articolazione

Art. ... (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale) - Articolo Nuovo
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai sensi D.Lgs n. 81/2015, e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione dal rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Ai sensi del d.lgs. n. 81/2015, in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del ministro della sanità 5 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Titolo X Lavoro straordinario
Art. 45 (Norme generali lavoro straordinario) - Articolo Modificato

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
Lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento
Fermi restando i limiti richiamati al precedente comma, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. 66/03, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è, inoltre, ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) punte di più intensa attività;
e) esigenze tecniche connesse all’assenza di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti con riferimento ai contenuti disciplinati dall’art. 5 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Titolo XIII Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. .... (Congedi e permessi per handicap) - Articolo Nuovo

[…]
b) […] due ore di permesso giornaliero retribuito […]
c) […] tre giorni di permesso ogni mese […]
[…], può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
[…]

Titolo XXIII Indennità disagio e prestazioni speciali
Art. 125 (Indennità mensa) - Articolo Modificato

I CED o comunque le Aziende rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto con più di 10 dipendenti, che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa, […]

Titolo XXV Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 150 (Ulteriori doveri del lavoratore) - Articolo Modificato

[…]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

Titolo XXVII Diritti sindacali e d’associazione
Art. ... (Statuto dei Lavoratori) - Articolo Nuovo

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori all’attività sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.
[…]

Art. ... (Diritto d’affissione) - Articolo Nuovo
La Rappresentanza Sindacale Aziendale e la O.S. firmataria del presente CCNL ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d’interesse sindacale.

Art. ... (RSA - Rappresentanza Sindacale Aziendale) - Articolo Nuovo
Nell’Azienda può essere altresì costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.

Art. ... (Rappresentanza dei Lavoratori) - Articolo Nuovo
L’Organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL esercita il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA svolge unitamente alla O.S. firmataria del presente CCNL le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione degli indirizzi dell’Ugl Terziario

Art. 160 (Assemblea) - Articolo Modificato
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue retribuite.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno da parte dell’O.S. firmataria del presente CCNL.
Tale monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti.

Art. 161 (Delegato Provinciale) - Articolo Modificato
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da CED, Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P. con meno di 16 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso i CED, Imprese ICT\ professioni digitali e S.T.P. con meno di 16 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all’esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della L. n. 300 del 20 maggio 1970.
L'attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrà mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta - a carico del datore di lavoro - pari al costo di un'ora all'anno per dipendente.
La retribuzione di riferimento sarà quella del terzo livello contrattuale.
Il versamento verrà effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Art. ... (Diritto d'affissione) - Articolo Nuovo
La Rappresentanza Sindacale Aziendale e la O.S. firmataria del presente CCNL ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d'interesse sindacale.

Titolo XXVIII Ente bilaterale e formazione continua
Premessa

Le Parti ritengono fondamentale il rafforzamento del sistema della Bilateralità e concordano sulla necessità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo. Ribadiscono che le prestazioni previste dal sistema della Bilateralità costituiscono un diritto contrattuale del singolo lavoratore che, quindi, matura un diritto contrattuale di natura retributiva - alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - che i datori di lavoro devono garantire, anche qualora non aderiscano al sistema. L'applicazione del CCNL per i Centri Elaborazione Dati, Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P. comporta, pertanto, per i datori di lavoro l'obbligo di versamento all'EBCE dei contributi stabiliti dal CCNL o, in alternativa, il versamento delle somme indicate in busta paga, fermo restando l'obbligo di garantire, in ogni caso, le prestazioni previste dal sistema della Bilateralità.

Art. ... (Bilateralità) - Articolo Nuovo
La Bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali delle Parti firmatarie.
In particolare tale sistema relazionale trova una maggiore necessità applicativa nei comparti di Assoced e Lait, punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle politiche di settore con specifico riguardo alle finalità occupazionali e dei relativi servizi
Le parti stipulanti, ribadita la volontà di promuovere l’istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, ribadiscono che l'attività degli enti bilaterali non può essere sostitutiva di quella propria e istituzionale delle parti sociali
Le Parti, altresì, condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti e fondi nazionali e territoriali.
Per le stesse ragioni le Parti perseguono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
Nell'ambito di tali rapporti hanno sviluppato modelli di bilateralità che hanno dato luogo alla costituzione organismi paritetici quali ESCE, anche, in funzione di Organismo Paritetico per la Formazione e la tutela della Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa EASI.
Le Parti stesse convengono altresì sull'opportunità e la necessità, nel quadro delle relazioni e nel rispetto delle differenti realtà rappresentate, di accrescere ed estendere al presente CCNL i citati modelli bilaterali al fine di promuovere la formazione professionale continua, per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività delle imprese, della valorizzazione delle risorse umane e della crescita delle capacità professionali dei lavoratori e di promuovere e diffondere la culture della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ponendo in essere azioni di formazione ed informazione finalizzate alla riduzione del fenomeno degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali nei Settori rappresentati da Assoced e Lait.

Art. 163 (Ente Bilaterale Nazionale - EBCE) - Articolo Modificato
L'Ente Bilaterale Nazionale EBCE costituisce lo Strumento al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi rivolto a tutti gli addetti del Settore (Aziende e Lavoratori).
L'Ente Bilaterale Nazionale EBCE promuove, concretizza, valorizza e svolge le seguenti attività:
a) divulga, con le modalità opportune, le relazioni sul quadro normativo e socio-economico del Settore rappresentato dalle organizzazioni datoriali firmatarie del presente CCNL e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e protezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art... (Diritto d’informazione);
b) realizza studi e ricerche, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi dei fabbisogni occupazionali e l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua;
c) favorisce lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;
d) compie studi e ricerche, anche a fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi dell’Unione Europea;
e) esercita le attività di certificazione ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 276 del 2003;
f) riceve comunicazione in materia di flessibilità dell’orario (art....), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (art. …);
g) assume funzioni operative in qualità di Organismo Paritetico in riferimento a quanto regolamentato in materia dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e coordina le attività degli Organismi Paritetici Territoriali in materia della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt... e...;
i) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25/3/1998, n. 142;
j) promuove ed attiva le iniziative necessarie al fine di favorire rincontro tra la domanda e offerta di lavoro;
k) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assume funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
l) favorisce, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
m) incentiva e promuove studi e ricerche sul Settore rappresentato dalle organizzazioni datoriali firmatarie del presente CCNL con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
n) promuove, progetta e/o gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, tirocini formativi e di orientamento, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
o) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
p) riceve dalle aziende e analizzate i dati previsti all’art. 9 della legge n. 125/91;
q) costituisce una banca dati relativa alle professionalità affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel Settore rappresentato dalle organizzazioni datoriali firmatarie del presente CCNL;
r) segue io sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
s) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
t) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché svolge funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
u) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
v) realizza le iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale di settore e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione di sportelli territoriali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati;
w) attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale EBCE.
x) gestisce il fondo di solidarietà bilaterale integrativo, in quanto costituito dalle parti firmatarie, per il supporto relativo alle crisi aziendali (ammortizzatori sociali)
L 'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE - è dotato di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE - sono composti su base paritetica tra le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L'Ente Bilaterale Nazionale - EBCE - promuove tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
È cura dell'Ente Bilaterale la distribuzione del presente CCNL su tutto il territorio nazionale.

Titolo XXIX Composizione delle controversie
Art. 168 (Clausola compromissoria) - Articolo Modificato

Ai sensi dell’art. 31 comma 10, della Legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nell’ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al collegio arbitrale, di cui l’art. 167 delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing e delle molestie sessuali.
[…]

Titolo XXX Sistemi di relazioni sindacali
Art ... (Livello nazionale - Diritto di informazione) - Articolo Nuovo

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, Assoced e Lait congiuntamente all’Organizzazione Nazionale dei lavoratori Ugl Terziario si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che aree omogenee:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante anche dall’utilizzo dell’apprendistato nonché l’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la legge n. 125/91;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti Assoced e Lait nonché le prevedibili evoluzioni degli stessi;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione dei settori Assoced e Lait sia globalmente che articolati per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sui settori e la opportunità di eventuali loro modifiche

Art. ... (Livello territoriale - Diritto di informazione) - Articolo Nuovo
Annualmente, a livello territoriale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete distributiva dei settori rappresentati da Assoced e Lait ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione di settore, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente accordo.

Art. ... (Livello aziendale - Diritto di informazione) - Articolo Nuovo
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 30 dipendenti se operano nell’ambito di una sola provincia;
b) 50 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;
c) 150 dipendenti se operano nell’ambito nazionale.
Si incontreranno con la O.S. stipulante ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, rincontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con la O.S le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano più di 30 dipendenti, forniranno alla RSA, laddove costituita, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

Sistemi di contrattazione
Art. ... (Livelli di contrattazione) - Articolo Nuovo

Le parti hanno inteso disciplinare:
- la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale.
Contratto nazionale di categoria - Il contratto collettivo nazionale di lavoro, nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata. Contrattazione di secondo livello aziendale - La contrattazione aziendale, prevista dal presente CCNL, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
La contrattazione aziendale potrà inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
Infine, la contrattazione aziendale, conclusa con la RSA d'intesa con le articolazioni territoriali dell’organizzazione sindacale nazionale Ugl Terziario firmataria del presente contratto, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL hanno definito apposite linee guida (riportate nell'Allegato 1) sulle modalità e sui contenuti degli accordi aziendali, con riguardo alle diverse tipologie e dimensioni delle aziende ed alle caratteristiche specifiche dei vari comparti merceologici.
Contrattazione di secondo livello territoriale - A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Parti firmatarie del presente CCNL di Lavoro potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento- della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.

Art. .... (La contrattazione territoriale) - Articolo Nuovo
1. La contrattazione collettiva decentrata si esercita, a livello territoriale, sulle materie e sugli istituti demandanti dal presente contratto collettivo e dalla legge ed è alternativa alla contrattazione aziendale
Al secondo livello le Parti firmatarie possono definire intese temporaneamente modificative degli istituti del CCNL riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorative, l'orario e l'organizzazione del lavoro, al fine di favorire l'incremento della qualità e produttività del lavoro, di consentire la gestione di crisi settoriali, nonché l'emersione, la stabilizzazione e l'incremento dell'occupazione.
A questo livello le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative, le modalità di partecipazione a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri:
• le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato disciplinati dal presente CCNL;
• i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
• le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
• la definizione di un monte ore annuo di congedi
Tali accordi potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione.
2. Potranno a altresì essere definite intese relative ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa che possano consentire alle aziende di usufruire delle particolari agevolazioni fiscali e/o previdenziali previste dalle vigenti normative in materia. Quanto precede assume particolare rilevanza anche in funzione dei contenuti dell’articolato del presente Accordo che ha previsto specifiche discipline per l’applicazione degli istituti di flessibilità e delle relative maggiorazioni o compensazioni derivanti da regimi orari a ciclo continuo, banca delle ore, clausole elastiche, ovvero le maggiorazioni derivanti da modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. week-end domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità.
3. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali:
a) Enti Bilaterali Territoriali, con gli scopi e le modalità previste dall’articolo .. in quanto compatibile per tale livello;
[…]
c) Organismi Paritetici Territoriali (OPT) così come previsti dall’Accordo applicativo del D.Lgs n. 81/08 e dalle successive modifiche ed integrazioni, in materia di salute e sicurezza.
4. Le parti, in attesa della costituzione degli enti bilaterali territoriali, avvieranno articolazioni dell’Ente Bilaterale Nazionale ESCE, a livello territoriale, denominate sportelli, con compiti di promozione e gestione delle prestazioni che il presente CCNL delega alla bilateralità di settore. […]
5. Le condizioni per la costituzione degli sportelli ed il finanziamento delle attività saranno definite dalle Parti firmatarie con apposito protocollo aggiuntivo parte integrante del presente CCNL.

Art. ... (La contrattazione aziendale) - Articolo Nuovo
A) Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato alle aziende e agli Organismi di rappresentanza datoriale firmatari e dall'altro alle Rappresentanze sindacali aziendali ed all'Organizzazione Sindacale territoriale dell’Ugl Terziario
B) Requisiti
• Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal presente CCNL, perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui alla successiva lettera C e pertanto riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente CCNL.
C) Finalità e contenuti
• Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività/efficienza, redditività ed innovazione, e l'individuazione degli interventi di innovazione organizzativa, in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti
Pertanto, ne! rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale, con contenuto economico, sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, e sarà coerente con i seguenti principi:
le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia, innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
- non sarà consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi;
[…]
Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione delle procedure come sopra disciplinate saranno definite secondo quanto previsto dall'art ... del presente CCNL. (Commissione Paritetica Nazionale di garanzia).
E) Ambito di Applicazione e Materie
♦ La contrattazione di secondo livello potrà essere esigibile per le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, e di conseguenza per tali imprese potranno essere raggiunte intese regolamentate dal presente articolo.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno le previsioni previste dal successivo art. …
E.1) Materie oggetto della contrattazione
1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi
di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) eventuali forme di flessibilità oraria;
3) part time;
4) diverse modalità di determinazione dei turni feriali
5) contratti a termine;
6) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art....;
8) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
9) modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
10) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della Legge n. 300/1970 "Statuto dei Lavoratori";
11) erogazioni economiche variabili strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività, redditività, innovazione anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della performance aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
12) sottoscrizione di "contratti di prossimità ", a livello territoriale e/o aziendale secondo quanto previsto dall'art. 8 legge n. 148/2011 e dal presente CCNL;
13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente CCNL, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’arte che assumano significato e valenza generali, le Parti riporteranno all'apposita Commissione (Commissione Paritetica Nazionale di garanzia) di cui all'art. …, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
F) Commissione consultiva
• È costituita una Commissione consultiva nazionale paritetica, presso L'Ente Bilaterale Nazionale EBCE, per effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione Consultiva, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui alla lettera D, e l'attività della Commissione Consultiva Nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni sindacali. Al fine di favorire il lavoro della Commissione gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.

Titolo ... (nuovo titolo) Organismi Paritetici Nazionali
Art. ... (Organismi paritetici) - Articolo Nuovo

Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituirei seguenti organismi o commissioni paritetiche:
1) L’Organismo Partecipativo Nazionale;
2) La Commissione Nazionale per le Pari Opportunità;
3) La Commissione Nazionale di Studio sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy in armonia con la normativa emanata dalle disposizioni del Jobs Act;
4) La Commissione Nazionale di Garanzia;
5) Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza
Tali commissioni ed organismi sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Parte datoriale e tre designati dalla UGL Terziario. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. ... (Organismo Partecipativo Nazionale) - Articolo Nuovo
Il sistema di relazioni a livello nazionale oltre a quanto previsto agli arti .... e seguenti (informazioni nazionali - territoriali - aziendali), si realizza nell’ambito di un Organismo con specifiche finalità partecipative composto da pari rappresentanti degli imprenditori e dell’organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante, le cui modalità costitutive saranno definite dalle parti entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente CCNL
L‘Organismo Partecipativo Nazionale è sede di analisi, verifica, confronto sui temi di rilevante interesse delle parti ed in particolare:
- andamento e prospettive del mercato delle aziende rappresentate da Assoced e Lait andamento, tendenze e prospettive di investimenti e di occupazione per territori ove esista una presenza significativa di aziende;
- tendenze dello sviluppo tecnologico;
- tipologie evolutive del mercato del lavoro con particolare riguardo all’occupazione femminile e giovanile, all’apprendistato, al lavoro somministrato, al contratto a termine, al part-time;
- l’andamento del costo del lavoro, con particolare riferimento alla legislazione contributiva e assistenziale, e andamento dello stesso nei paesi della Unione Europea;
- salari di fatto disaggregati per sesso e per livelli con indicazione disaggregata delle quantità non originate dalla contrattazione di categoria, secondo modalità che saranno individuate dalle parti nell’ambito delle riunioni costitutive l’osservatorio; informazioni sui dati, ove disponibili, consuntivi sia qualitativi che quantitativi sull’occupazione, distinti per sesso, classi di età e qualifiche;
- l’andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati ed operai, con indicazioni delle ore di lavoro prestate oltre l’orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni;
- la formazione professionale, con l’indicazione disaggregata, ove possibile, per uomini, donne, lavoratori extracomunitari;
- monitoraggio e analisi degli infortuni sul lavoro.
L’Organismo Partecipativo Nazionale opererà affinché la legislazione internazionale e i comportamenti delle pubbliche amministrazioni, preposte alla formazione professionale, siano coerenti con le esigenze del settore; potrà essere elaborato su queste materie un documento programmatico che dia indicazioni per lo sviluppo delle politiche formative del settore disaggregate per regioni e/o sotto-settori.
Nell’Organismo Partecipativo Nazionale Assoced e Lait daranno inoltre informazioni globali riguardanti le aziende associate su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli effetti occupazionali ed ai programmi che comportino nuovi insediamenti ed ai criteri generali della loro localizzazione;
- eventuale insorgere di crisi di settore;
- processi di ristrutturazione e riconversione in atto.

Art. ... (Commissione Nazionale per le Pari Opportunità) - Articolo Nuovo
È costituita una Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, formata da due rappresentanti espressione delle Parti datoriali firmatarie e due di Ugl con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui al D.Lgs. 11/4/2006 n. 198 e al programma di azione della Unione Europea e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le modalità per il loro superamento.
La Commissione Nazionale per le Pari Opportunità ha il compito di:
a) individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale per agevolare rincontro tra domanda e offerta di lavoro femminile, favorire l’accesso a nuove professionalità anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
b) studiare interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la professionalità delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;
c) proporre iniziative dirette a prevenire ogni forma di molestia sessuale nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche e studi sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno tenendo conto dei principi espressi dall’Unione Europea;
d) raccogliere e segnalare alle commissioni territoriali di cui segue le attività, significative iniziative di azioni positive adottate nelle aziende aderenti al sistema Assoced e Lait;
e) individuare iniziative informative per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
f) individuare iniziative dirette a favorire l’occupazione femminile nei ruoli connessi alle nuove tecnologie.
La Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, anche in coincidenza con gli altri Organismi Paritetici, si riunisce, di norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti ed è presieduta a turno da un componente dei due gruppi e delibera all’unanimità. Essa potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di esperti/e nominati di comune accordo.
Annualmente fornisce all’Osservatorio Nazionale un rapporto sull’attività propria e su quella delle Commissioni Territoriali per le Pari Opportunità.
Tre mesi prima della scadenza del CCNL, la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati. In quella sede verranno presentate sia le proposte sulle quali le valutazioni della Commissione siano state unanimi, quanto le valutazioni delle singole parti.

Art. ... (Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza) - Articolo Nuovo
Le Parti, avuto riguardo alle particolari dinamiche relative alla disciplina della Sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno regolamentato in un apposito accordo monografico (Allegato 2). che forma parte integrante del presente CCNL, le specifiche procedure relative all’Organismo Paritetico nazionale per la sicurezza, alle quali si rinvia per la pratica realizzazione delle attività demandate.

Titolo XXXI Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. ... (Condizioni ambientali) - Articolo Nuovo

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, la Rappresentanza Sindacale Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, legge 20/5/1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

Art. 181 (Molestie sui luoghi di lavoro) - Articolo Modificato
Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
Le Parti richiamano la massima attenzione sul fenomeno dello Stalking, così come identificato dal D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2009.
Le parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza ei ritengono pertanto inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla commissione paritetica pari opportunità nazionale.
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2/10/1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d’intesa con le RSA laddove costituite, le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti

Art. ... (Mobbing) - Articolo Nuovo
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovra ordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:
g) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
h) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
i) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
j) formulazione di un codice quadro di condotta.

Titolo XXXII Telelavoro e smart working
Art..... (Smart Working) - Articolo Nuovo

Le Parti intendono consolidare, in linea con le finalità previste dal presente CCNL, il sistema di welfare aziendale come strumento capace di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori e facilitare il bilanciamento e l’integrazione dei tempi della vita privata e della vita professionale;
le Parti individuano lo smart-working come misura innovativa capace di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro attraverso leve di flessibilità legate al luogo e al tempo di svolgimento della prestazione lavorativa;
il crescente sviluppo e la continua innovazione delle tecnologie informatiche e la loro diffusione in ambito aziendale sono funzionali e favoriscono lo smart-working;
la flessibilità nella scelta dell'orario e del luogo in cui si effettua la prestazione lavorativa agevola la focalizzazione della risorsa e del Responsabile sugli obiettivi/risultati, valorizzando il rapporto fiduciario attraverso un confronto trasparente;
le Parti si danno atto che lo smart-working, così come definito e disciplinato all’interno del presente CCNL, non si configura come telelavoro né tantomeno ne integra la fattispecie sotto un profilo normativo.
Principi generali
1. A partire dal 1° gennaio 2019 è introdotto lo smart-working quale misura strutturale di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.
2. Per smart-working si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità flessibile sia rispetto ai tempi di lavoro che rispetto ai luoghi nei quali la stessa viene eseguita (flessibilità di tempo e di spazio).
3. Ad ogni effetto connesso alla normativa legale e contrattuale le Parti convengono che lo smart-working non costituisce una nuova forma di rapporto di lavoro, ma una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo indeterminato.
4. Ferma restando la sede di lavoro formalmente assegnata, nelle giornate di smart-working la prestazione potrà essere svolta:
- dalla propria residenza o altra dimora.
- da altro luogo;
- da altra sede aziendale.
5. L'adesione allo smart-working potrà avvenire sia su base volontaria ovvero previo accordo tra azienda e singolo dipendente. Potrà essere richiesto o concordato per una durata determinata dalle lavoratrici/dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella forma del part-time orizzontale, che abbiano maturato un 'anzianità di servizio effettivo di un anno nelle rispettive realtà aziendali, il cui ruolo e le relative mansioni non siano incompatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza. In ogni caso la valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile rimane sempre di esclusiva competenza del datore di lavoro.
Sono escluse/i le lavoratrici e i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
6. L'accordo individuale sullo smart-working sarà concluso in forma scritta e dovrà indicare:
- le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento all’orario di lavoro individuando i tempi di riposo della lavoratrice e del lavoratore, tenuto conto di quanto precisato ai successivi punti;
- le modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro sulla prestazione resa dalla lavoratrice e dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali e le condotte connesse all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali medesimi, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari
- gli strumenti informatici e di telefonia assegnati, le loro modalità di utilizzo, ivi compresi i possibili controlli che possono essere effettuati in armonia con quanto previsto dal presente CCNL e dalle disposizioni aziendali
L'accordo è oggetto di comunicazione obbligatoria di cui all'art. 1, comma 1180 della Legge n. 296/2006; la comunicazione deve indicare anche la durata dell'accordo ed eventuali variazioni Lo schema dell'accordo scritto tra Azienda e lavoratrice/lavoratore sarà oggetto di comunicazione all'Ente Bilaterale Nazionale EBCE.
Orario di lavoro
7. La durata settimanale dell'orario di lavoro è quella prevista dall'art. …, del presente CCNL.
8. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro sarà concordata tra il Responsabile e lavoratrice/lavoratore, tenuto conto delle esigenze della lavoratrice/del lavoratore e delle esigenze organizzative e produttive aziendali.
9. La lavoratrice/il lavoratore sarà tenuto ad essere contattabile da parte dell'Azienda tramite gli strumenti tecnologici da essa forniti durante la/le fasce orarie che saranno concordate tra dipendente e diretto/a responsabile.
10.1 lavoratori di norma potranno lavorare in smart working, per un massimo di 12 giornate nel mese non frazionabili, fatti salvi diversi accordi tra le Parti
11. Il numero delle giornate in smart-working e la loro pianificazione nell'arco della settimana o del mese sarà concordata fra l'azienda e la lavoratrice/il lavoratore.
12. Lo smart-working potrà essere effettuato di norma soltanto durante l'orario di lavoro diurno feriale compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00. Sono fatti salve le articolazioni orarie aziendali ove in base alle normali attività lavorative sono già previste forme di turnazione avvicendata in sette giorni anche comprensive dell'attività lavorativa svolta in orario notturno. Nelle giornate lavorative svolte in modalità smart-working è di norma espressamente escluso il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, fatte salve particolare esigenze aziendali che saranno oggetto di accordo tra le Parti
Recesso
13. L'Azienda e la lavoratrice/il lavoratore possono recedere in forma scritta dall'accordo con un preavviso di 10 giorni di calendario esclusivamente nei seguenti casi:
- assegnazione della lavoratrice/del lavoratore ad un 'attività o a mansioni diverse da quelle per le quali è stato concordato lo smart-working;
- venir meno delle ragioni personali che hanno motivato la lavoratrice/il lavoratore a fare richiesta di smart-working;
- mancato rispetto di quanto previsto dal presente accordo e dall'accordo individuale da parte della lavoratrice/del lavoratore o dell'Azienda;
Strumenti informatici
14. Prima dell'inizio dello smart-working l'Azienda fornirà gli strumenti informatici per lo svolgimento dell'attività lavorativa (in via esemplificativa e non tassativa: PC portatile, Software VPN, Software Lync o Skype for Business, Licenza Office 365, e Smartphone, se non già assegnato, tool per la connessione dati 4G), come definiti nell'accordo individuale, con caratteristiche tecniche che consentano la connessione sicura agli applicativi aziendali necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart-working.
15. La lavoratrice/il lavoratore utilizzeranno gli strumenti informatici assegnati per l'effettuazione della prestazione lavorativa in conformità alle disposizioni aziendali relative all'assegnazione delle risorse ICT e all'uso degli strumenti e dei dispositivi informatici. La lavoratrice/il lavoratore sono tenuti ad avere la massima cura delle dotazioni tecnologiche assegnate e accertarsi costantemente della loro operatività e collegamento di rete secondo le modalità di connessione adottate.
Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa durante lo smart-working dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda al fine di dare soluzione al problema, tenuto conto della responsabilità del datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati. Qualora ciò non sia possibile, la lavoratrice/il lavoratore concorderanno con l'Azienda le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, ove possibile, il rientro della lavoratrice/del lavoratore nella sede di lavoro anche per la parte residua della prestazione giornaliera programmata. Se il problema si protrae, l’effettuazione dello smart-working è sospesa fino alla sua risoluzione.
Formazione
16. Prima dell’inizio dello smart-working, in favore delle lavoratrici/dei lavoratori, verrà effettuata una specifica formazione al fine di chiarire gli obiettivi e le caratteristiche e modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di smart-working, anche con specifico riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
17. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart-working i lavoratori continueranno ad essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti.
Diritti e doveri della lavoratrice/del lavoratore
18. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart-working il comportamento della lavoratrice/del lavoratore dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione lavorativa dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto nell'art. ..... (Doveri) del presente CCNL.
19. La lavoratrice/ e II lavoratore che svolgono la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, per i periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali, devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. La lavoratrice/il lavoratore hanno diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del D.P.R. n. 1124/1965, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
20. La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL. La lavoratrice/il lavoratore in smart-working hanno diritto al medesimo trattamento normativo e retributivo contrattualmente previsto per un lavoratore comparabile che presti la medesima attività lavorativa in modalità tradizionale,
21. I periodi di lavoro effettuati in modalità di smart-working concorrono al raggiungimento degli eventuali obiettivi previsti ai fini dell'erogazione del premio di risultato secondo quanto stabilito dai relativi accordi aziendali.
22. Alla lavoratrice/al lavoratore in smart-working si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970, nonché quanto previsto dagli accordi aziendali in materia.
Salute e sicurezza sul lavoro
23. In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’Azienda dovrà fornire preventivamente agli smart worker un’informativa sui rischi generici e sui rischi specifici connessi all'effettuazione della prestazione lavorativa in modalità smart-working. Dovrà inoltre fornire, nell'ambito della formazione preventiva di cui al precedente punto 16, una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, precisando quali sono i comportamenti al cui rispetto la lavoratrice/il lavoratore è tenuto.
24. La lavoratrice/il lavoratore hanno l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali, di utilizzare le apparecchiature in conformità con le istruzioni ricevute e di prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
25. Qualora una lavoratrice/un lavoratore durante lo svolgimento dell'attività in smart- working subisca un infortunio dovrà immediatamente avvisare o far avvisare l'Azienda fornendo i riferimenti identificativi del certificato medico telematico trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
26. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente accordo si applica quanto previsto dal presente CCNL.
27. Annualmente verrà fornito da parte dell'Ente Bilaterale EBCE alle Parti firmatarie della presente disciplina, un report con l'indicazione dei dati relativi allo sviluppo dell'istituto normativo dello Smart working.

Allegati
Allegato 2 - Accordo applicativo del decreto legislativo n. 81 del 2008

Premesso
• che con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito D.lgs. n. 81/2008, sono state razionalizzate e coordinate le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• che il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito D.lgs. n. 106/2009, ha apportato correzioni e integrazioni al D.lgs. n. 81/2008;
• che, nell'ambito dei centri elaborazione dati e delle aziende di servizi, la tutela della salute e della sicurezza va intesa e rivolta non solo nei confronti dei dipendenti degli stessi, ma anche dei collaboratori e dei liberi professionisti, in coerenza con il più esteso ambito di applicazione soggettivo del D.lgs. n. 81/2008 e in particolare gli artt. 2 e 7.
• che occorre considerare le peculiari esigenze di tutela dei lavoratori autonomi che operano nell'ambito del settore così identificato nella sfera di applicazione del presente CCNL;
Considerate
le competenze che l'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2008 assegna agli organismi paritetici;
tutto ciò premesso e considerate le peculiarità strutturali del Settore, le parti convengono quanto
segue:

Parte prima Rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Ai sensi dell'articolo 47 del D.lgs. 81/2008 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) 1 (uno) rappresentante per ogni azienda.
b) Considerata la peculiarità strutturale del Settore, è possibile definire il numero dei rappresentanti per la sicurezza a livello territoriale (Regione Provincia Comune Bacino). Tale possibilità è realizzabile, nell'ambito del 2° livello di contrattazione con specifici accordi che potranno prevedere anche l’Organismo Paritetico Territoriale (OPT) Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme che sono previste dal D.lgs. 81/2008 che coerenti con quanto contenuto dal presente accordo di applicazione.
Il rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D.lgs. 81/2008 all'articolo 50, comma 2, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.

2. Procedure per l'individuazione del Rappresentante per la Sicurezza e modalità di elezione
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori del Azienda, con le diverse modalità d'impiego e/o di prestazione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che prestano la loro attività nell’azienda di riferimento.
Possono essere eletti tutti i partecipanti al computo del numero dei lavoratori del Azienda.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio stabiliranno le regole per l’elezione e nomineranno, al loro interno, il segretario che dopo lo spoglio delle schede oppure delle diverse modalità di voto stabilite dai lavoratori, provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro e da questi, ove costituito, tempestivamente inviata all'Organismo Paritetico Nazionale ovvero Territoriale ove costituito, che provvederà ad iscrivere il nominativo in apposita lista e trasmetterlo agli Enti preposti.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova Rappresentanza e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni dall'incarico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza oppure di risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza, rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalle dimissioni oppure alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
Le date e gli orari delle elezioni di rinnovo potranno svolgersi con le modalità richiamate al comma 6 dell'articolo 47 del D.lgs. n. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
1 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti e/o designati saranno chiamati a partecipare anche alle iniziative formative predisposte e gestite secondo quanto definito dal presente Accordo.
3. Procedure per l'individuazione del rappresentante della sicurezza territoriale Qualora i lavoratori all'esito della procedura abbiano inequivocabilmente deciso di non eleggere un rappresentante della sicurezza interno al Azienda, i datori di lavoro potranno fare riferimento al rappresentante per la sicurezza territoriale individuato dall’OPN ovvero dall’OPT laddove costituito in base ai requisiti che verranno definiti entro 3 mesi dalla stipula dell’Accordo territoriale di cui al punto b) dell'art. 1.

4. Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'articolo 50 del D.lgs. 81/2008, le Parti concordano sulle seguenti modalità:

4.a Consultazione
In applicazione dell’articolo 50, comma 1°, lettere e) ed f) del D.lgs. 81/2008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), oppure il documento di auto certificazione ai sensi dell'articolo 29, comma 5, e la relativa documentazione nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Il datore di lavoro, in attuazione dell’articolo 50, del D.lgs. 81/2008, consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma precedente, è tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto industriale, professionale e in materia di tutela dei dati.
Della consultazione potrà essere redatto un verbale. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa

4.b Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Contenuti e durata della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Nel rispetto dei contenuti minimi richiamati al comma II dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81 /2008, la formazione avrà una durata di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 (dodici) sui rischi specifici presenti nel settore e di 4 (quattro) ore annue per i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 lavoratori e di 8 (otto) ore annue per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, quale obbligo di aggiornamento e avverrà secondo il programma e i moduli formativi predisposti dalle Parti firmatarie il CCNL sugli argomenti di seguito indicati:
a) principi giuridici comunitari nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I corsi di formazione, ove costituiti gli Enti Bilaterali Territoriali, devono essere organizzati in collaborazione con l'O.P.T. (organismo paritetico territoriale) ed in mancanza di questo con l'OPN (organismo paritetico nazionale).
L'OPN (in mancanza OPT) si riserva di valutare la congruità del corso organizzato con principi stabiliti dal presente CCNL.
La formazione non può comportare oneri economici a carico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e sarà svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.

Parte seconda Modelli di organizzazione e di gestione
5. Modelli di organizzazione e di gestione

Le parti attraverso gli organismi paritetici si impegnano alla predisposizione di modelli di organizzazione e gestione esimenti dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, come previsto dall'articolo 30 del D.lgs. n. 81/2008.
Il modello di organizzazione e gestione, al fine di avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dovrà avere le caratteristiche indicate dai commi 1 a 4 dell'articolo 30 del D.lgs. n. 81/2008.
L'adozione del modello di organizzazione e gestione per i datori di lavoro aventi fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 81/2008.

Parte terza Organismi paritetici
6. Definizione e attribuzione

Le Parti convengono di attribuire le competenze previste dal D.lgs. n. 81 /2008 per gli organismi paritetici al sistema della bilateralità del settore come disciplinato dal CCNL.
L'Ente Bilaterale nazionale EBCE avrà compiti di coordinamento, finanziamento e supervisione, quale organismo paritetico nazionale (di seguito OPN), sulle attività che il presente Protocollo intende attribuire agli Enti bilaterali, in quanto organismi paritetici territoriali (OPT).
L'organismo paritetico territoriale supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l'adozione di un modello di organizzazione e gestione del rischio di cui al paragrafo precedente.
L’ente paritetico svolge o promuove, in particolare:
• attività di formazione dei lavoratori, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
• rilascio dell'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto, tra cui l'asseverazione della adozione dei modelli di organizzazione e gestione di cui al paragrafo precedente;

7. Fondo di sostegno alla pariteticità, alla formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese

Gli organismi paritetici territoriali ovvero l’OPN, comunica/no all'INAIL il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali per i Datori di lavoro che non hanno individuato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno. Le aziende nel cui ambito non è eletto l'RLS partecipano al Fondo di cui all’articolo 52 del D.lgs. n. 81/2008.
Il Fondo ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
Il Fondo è finanziato da un contributo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 48, terzo comma, del D.lgs. n. 81/2008 in misura pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda.
Si rinvia agli accordi di cui all'articolo 48, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 l'individuazione di attività per cui, essendovi equivalenti sistemi di rappresentanza o pariteticità, le aziende, a condizione che aderiscano a tali sistemi, non sono tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52 del D.lgs. n. 81/2008.

Parte quarta Formazione dei lavoratori
8. Sulla base di quanto indicato al comma 1 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008 tutti i lavoratori, quali definiti all'articolo 2 del D.lgs. n. 81/2008, riceveranno una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza avente particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione nel settore e del luogo di lavoro, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione del Settore ed in particolare alle peculiarità delle diverse Aree Professionali che lo compongono.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico, devono avvenire in occasione:
• della costituzione del rapporto di lavoro/impiego;
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;
• della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento specifico dovrà essere effettuato da persone esperte e sul luogo di lavoro.

8.a Contenuti Minimi e Durata della formazione per i lavoratori del Settore
Per la durata ed i contenuti minimi della formazione si rinvia a quanto disposto dall'Accordo in Conferenza permanente Stato Regioni in essere.

9. Informazione dei lavoratori
Considerata l'importanza delle attività divulgative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolte dalla bilateralità, le parti convengono che la documentazione elaborata dall’Ente bilaterale nazionale EBCE costituisce fonte di informazione ufficiale per i lavoratori del settore.