Tipologia: Accordo smart learning
Data firma: 18 dicembre 2018
Parti: Ubi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unita Sindacale Falcri Silcea Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, Ubi
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:


Verbale di incontro

Il giorno 18 dicembre 2018, in Bergamo, tra Unione di Banche Italiane, anche nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto delle Banche e delle Società del Gruppo che applicano il CCNL del settore del Credito e la Delegazione sindacale di Gruppo di: Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Unita Sindacale Falcri Silcea Sinfub

Premesso che
1. in data 31.8.2018 è stato sottoscritto l'Accordo "Politiche Sociali - misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata" nel quale, all'art. 12, le Parti hanno confermato la volontà - già espressa in precedenti verbali - di definire un apposito accordo che, nell'ambito degli interventi in tema di conciliazione tra vita professionale e vita privata, comprenda, oltre a quanto già condiviso, "almeno le ... ulteriori misure relative al Fondo delle Giornate Solidali (Banca del Tempo) e allo Smart Learning";
2. sulla base di quanto sopra e richiamate le vigenti disposizioni di legge (con particolare riferimento alla Legge 22.5.2017 n. 81), le Parti hanno quindi avviato - anche al fine di raggiungere gli obiettivi in materia stabiliti dal Piano di Innovazione 2018-2019 - un confronto volto ad approfondire la situazione complessiva nel Gruppo UBI, al fine di definire un accordo condiviso sulle materie sopra richiamate con l'obiettivo più generale di ampliare ulteriormente le previsioni in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata;
3. ferma restando la centralità del tema "formazione" e l'importanza della proficua fruizione in tutte le sue modalità, con il presente Accordo le Parti intendono disciplinare la materia dello Smart Learning intesa quale forma di fruizione della formazione on line (Formazione A Distanza) in modalità "smart", ovvero in spazi diversi della sede di lavoro assegnata.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Smart Learning
1. Per Smart Learning nel Gruppo UBI si intende una forma di fruizione della formazione (Formazione A Distanza) in modalità “smart", svincolata da luoghi di lavoro definiti che può essere fruita da altra sede aziendale ovvero dalla residenza/domicilio del dipendente o da altro luogo privato preventivamente concordato, ferma ovviamente restando la possibilità per il dipendente di fruire della FAD in modalità ordinaria (dall'unità di appartenenza).
2. La possibilità di effettuare lo Smart Learning viene prevista per gli anni 2019 e 2020 in fase di sperimentazione. Per l'anno 2019 la predetta sperimentazione avrà le seguenti caratteristiche:
- rivolta al Personale destinatario della formazione normativa MIFID2 e/o IVASS, fruibile per un massimo di 30 ore lavorative all’anno, utilizzabili per l'anzidetta formazione, nell'ambito dei luoghi di cui al comma precedente, secondo scelta del dipendente e compatibilmente con le dotazioni tecnologiche e con quanto previsto dal seguente comma 6;
- rivolta al restante Personale, utilizzabile per un massimo di 7,50 ore lavorative all'anno.
3. Per l'anno 2020 sarà valutato l'ampliamento della sperimentazione ad ulteriori corsi di formazione on line, con particolare riguardo a quelli di natura normativa e obbligatoria, comunque tenendo conto dell'andamento della fase sperimentale del 2019, della compatibilità con la dotazione tecnologica del Gruppo che sarà disponibile nonché con l'eventuale evoluzione della normativa.
4. Al fine di garantire la compatibilità tra la fruizione dello Smart Learning e le esigenze operative e organizzative delle unità - anche in modo da evitare concentrazioni di assenze in periodi sensibili dell'anno - la fruizione della formazione in Smart Learning è consentita nel limite massimo di 15 ore al mese (anche ad ore) e secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
5. Ferma restando la durata dell'orario di lavoro giornaliero prevista per il singolo lavoratore, i dipendenti che fruiscono della formazione in modalità Smart Learning svolgeranno la formazione assegnata, di massima, in correlazione temporale con l'orario di lavoro dell'unità organizzativa di appartenenza.
6. La richiesta individuale e volontaria deve essere sottoposta a fini organizzativi - analogamente alle altre causali di assenza - alla preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell'unità organizzativa mediante apposita causale in procedura Gerip Web.
7. Il buono pasto non viene riconosciuto nei casi di fruizione della formazione in modalità smart learning dalla residenza/domicilio del dipendente o da altro luogo privato preventivamente concordato per l'intera giornata.
8. La fruizione della formazione in modalità smart learning non varia gli obblighi/diritti posti in capo al lavoratore già previsti per l'attività formativa in genere dalle vigenti norme di legge e di contratto, ivi compresi quelli in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché quelli relativi alle prerogative sindacali.
9. Nel corso del 2019 e del 2020, indicativamente entro il mese di luglio di ciascun anno e comunque a richiesta di una delle Parti o della "Commissione Formazione", saranno avviati momenti di incontro al fine di verificare l'andamento della fase sperimentale, anche allo scopo di valutare, alla fine del periodo stesso, le modalità, le tempistiche e l'ambito di applicazione dello Smart Learning per gli anni successivi, anche in ottica di miglioramento dello stesso. I dati relativi alla nuova modalità di fruizione della formazione saranno resi disponibili anche nell'ambito dei lavori della Commissione Formazione di Gruppo.

Dichiarazione delle Parti
Le Parti confermano la volontà di proseguire il confronto in tema di conciliazione tra vita professionale e vita privata, con particolare riguardo al tema del Fondo delle Giornate Solidali (Banca del Tempo), già richiamato in premessa.