Tipologia: Accordo rinnovo CCPL
Data firma: 1° febbraio 2018
Validità: 01.08.2017 - 31.12.2020
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Verona
Fonte: commercio.entebilaterale.vr.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diffusione del contratto
Art. 4 - Ente Bilaterale
Contribuzione
Funzioni
Art. 5 - Welfare contrattuale
Art. 6 - Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione
Art. 7 - Collegio Arbitrale
Art. 8 - Organismo Paritetico Provinciale
Compiti dell'Organismo Paritetico Provinciale
Art. 9 - Sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la Sicurezza (RLST)
Finanziamento
Accordo Interconfederale
Formazione dei lavoratori
Art. 10 - Formazione continua
Art. 11 - Molestie nei luoghi di lavoro
Art. 12 - Congedi dei genitori
Art. 13 - Orario di lavoro
Nastro orario lavoro

Retribuzione prestazioni festive e nel giorno di riposo settimanale
Dichiarazione a verbale

 


Art. 14 - Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Art. 15 - Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Art. 16 - Rapporto a tempo parziale
Art. 17 - Lavoro domenicale e conciliazione vita e lavoro
Art. 18 - Contratti a tempo determinato in località turistiche
Art. 19 - Anticipazione Trattamento di Fine Rapporto
Art. 20 - Erogazioni di secondo livello
Art. 21 - Durata
Allegati
Allegato 1 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Verona del 5.3.2004.
Allegato 2 Modulo flessibilità orario ipotesi aggiuntiva A)
Allegato 3 Modulo flessibilità orario ipotesi aggiuntiva B) punto 1.
Allegato 4 Modulo flessibilità orario ipotesi aggiuntiva B) punto 2.
Allegato 5 Modulo parere di conformità part time
Allegato 6 Modulo parere di conformità apprendistato
Allegato 7 Accordo Ceneri
Allegato 8 Terzo Elemento


Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della Provincia di Verona

L’1.2.2018, in Verona, presso la sede di Confcommercio Verona, tra: Confcommercio Imprese per l’Italia Verona […] e Filcams Cgil di Verona […], Fisascat Cisl di Verona […], Uiltucs Uil di Verona […]

Visti il CCPL per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi della Provincia di Verona del 5.3.2004 e l’Accordo per il rinnovo del predetto CCPL siglato in data 1.2.2018, Viene stipulato il seguente T.U. per il rinnovo del CCPL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della Provincia di Verona del 5.3.2004, che rappresenta il testo ufficiale di raccordo tra le disposizioni del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Verona del 5.3.2004 ed il rinnovo dello stesso intervenuto l’1.2.2018.

Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente contratto, che integra il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 5.3.2004, si applica alle aziende con sede legale nella provincia di Verona e alle loro unità operative, anche se poste al di fuori del territorio provinciale, che applicano il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil come risulta dal rinnovo del 30.3.2015.
Esso costituisce un complesso di norme unitario inscindibile e inderogabile i cui contenuti si devono intendere quale trattamento minimo per i lavoratori delle aziende cui si applica e condizione necessaria per il godimento di benefici per i quali la legge richiede l’applicazione della contrattazione collettiva.
In caso di applicazione di contrattazione aziendale il presente contratto ha carattere cedevole esclusivamente per le materie disciplinate.
Le parti, al fine di evitare fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese del settore, si impegnano ad inviare il testo del presente accordo e a sostenerne l’integrale applicazione in tutte le sedi istituzionali nonché presso le categorie professionali che ne devono gestire i contenuti.

Art. 2 - Relazioni sindacali
Le parti concordano nella necessità di costruire un sistema di relazioni sindacali che risulti corrispondente alla centralità rivestita dal settore del Terziario della Distribuzione e dei Servizi nella provincia di Verona dal punto di vista economico e occupazionale.
In tale contesto le parti, nel confermare la loro piena titolarità e rappresentatività nell'esercizio dell'azione sindacale, riconoscono che il presente contratto e la consolidata esperienza effettuata tramite l’attività e lo sviluppo dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona costituiscono strumenti determinanti per l’esercizio di relazioni sindacali e contrattuali effettive in grado di dare certezze e garanzie ai lavoratori e alle imprese, anche con riferimento all'affidabilità ed al rispetto delle regole stabilite.
Nel confermare la positività della logica di condivisione sviluppata attraverso la bilateralità, quale particolare esperienza di partecipazione tra le parti, le stesse ribadiscono l’importanza del concetto di partecipazione per lo sviluppo del dialogo nelle relazioni sindacali e lavorative.
Le parti ribadiscono dunque la volontà di consolidare e sviluppare le relazioni sindacali in atto dandosi la reciproca disponibilità ad incontri periodici su temi di interesse comune e ad interventi e iniziative congiunte presso le Istituzioni o nei confronti della collettività.

Art. 8 - Organismo Paritetico Provinciale
Le Parti, considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, concordano sull'opportunità di operare in maniera attiva per far crescere nel settore una vera cultura della sicurezza sul lavoro, attivando allo scopo un programma di informazione, formazione ed altre iniziative attraverso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
Le parti confermano l’Organismo Paritetico Provinciale quale organo competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riprendendo e ratificando i contenuti e la struttura propri dell'art. 7 del CCPL del 5.3.2004 (riportato in All. n. 1) per le parti conformi alla normativa intervenuta successivamente.
L'OPP, che opererà all'interno dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, risulta composto da tre rappresentanti nominati da Confcommercio Verona e da tre rappresentanti (uno per ciascuna organizzazione) nominati da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, con i relativi supplenti.

Compiti dell'Organismo Paritetico Provinciale
L'Organismo Paritetico Provinciale (OPP), fatto salvo quanto stabilito dal citato art. 7 del CCPL del 5.3.2004, svolge i compiti previsti dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
2. supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche organizzative nell'ambito della materia in esame e comunque in ordine ai diritti di consultazione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
3. promuove attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso l’impiego di fondi della bilateralità e di quelli interprofessionali;
4. riceve e valuta le richieste di collaborazione provenienti dai datori di lavoro in ordine alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
5. effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza in ambito territoriale.
Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite l’Organismo Paritetico Provinciale potrà ricercare collaborazioni con gli organismi e le istituzioni che operano nel territorio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 9 - Sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la Sicurezza (RLST)
Fatto salvo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 18.11.1996 nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 81/2008 le parti concordano che, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall’art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 81/2008 si applica quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le modalità stabilite dal presente accordo in materia di Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza.
I Rappresentanti territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza sono designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo nel numero di uno per ciascuna organizzazione, i nominativi sono formalmente comunicati all'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) costituito presso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
L'OPP ratificherà con propria delibera la designazione dei Rappresentanti territoriali per la Sicurezza e assegnerà loro gli ambiti di competenza.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese, e incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative direttamente o indirettamente connesse al settore interessato ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché con l’appartenenza come componente all'OPP previsto dal presente accordo.
Il RLST nello svolgimento della sua attività è tenuto ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008.
In sede di OPP si predisporranno periodicamente, anche a richiesta del RLST e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati, in modo che l’attività degli stessi venga svolta con un comportamento omogeneo e coerente avuto riferimento alle peculiarità del settore e delle aziende ed in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti.
Il RLST dura in carica tre anni ed è rinominabile. È fatta salva la possibilità che le OO.SS. procedano alla revoca dell'incarico che dovrà in ogni caso essere ratificata dall'OPP.
Il RLST che nell'espletamento di tale attribuzione accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge. In ogni caso l’accesso all'azienda e esercitato di volta in volta da un unico RLST.
Durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro il RLST sarà di norma accompagnato da un soggetto indicato da Confcommercio Verona.
Il RLST, in conformità agli ambiti di competenza indicati dall'OPP, predispone un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento, l’elenco sarà trasmesso all'OPP almeno 30 gg. prima della sua attuazione tramite Fax o e-mail. In caso di infortunio grave il RLST ha accesso immediato all'azienda, sempre con l’accompagnamento dell'esponente di Confcommercio Verona.
Rimane fermo per le aziende individuate di avvalersi dell'opzione, previa specifica richiesta, di esclusivo esame congiunto presso la sede dell'OPP con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.
Qualora le aziende non intendano avvalersi dell'opzione di cui al precedente paragrafo, in caso di accesso in azienda, il RLST al fine di rendere effettivo l’accompagnamento da parte dell'esponente di Confcommercio Verona, segnala a mezzo Fax o e-mail alla segreteria dell'OPP con almeno 15 giorni di anticipo, la data e l’ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell'azienda. Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell'OPP provvede immediatamente a comunicare per iscritto - e-mail - fax -raccomandata, - data e ora della visita all'azienda all'esponente indicato da Confcommercio Verona.
In ragione delle finalità di miglioramento continuo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nel territorio della provincia di Verona si prevede inoltre la possibilità di un intervento consultivo da parte del RLST su richiesta del datore di lavoro. A tale riguardo il datore di lavoro chiederà all'OPP la convocazione del Rappresentate territoriale e, alla presenza di un esponente di Confcommercio Verona, consulterà il Rappresentante territoriale che formulerà proposte e pareri inerenti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli ambienti di lavoro nel rispetto dell'applicazione della legge, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine ad operazioni aziendali in corso o in via di definizione. Il verbale dell'avvenuta consultazione, sottoscritto dalle parti, verrà conservato presso la sede dell'OPP.

Finanziamento
Le parti concordano che in attesa che siano attuati gli accordi di cui all'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla sicurezza, quello della Rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza e quello relativo al compito di accompagnamento negli accessi al luogo di lavoro da parte di un esponente di Confcommercio Verona rientrano nel capitolo di spesa, denominato “Organismo Paritetico e/o funzioni in materia di sicurezza sul lavoro”, relativo alle attività per la sicurezza sul lavoro stabilite dall'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, previa delibera dello stesso e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.
Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 trovino attuazione, le parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.

Accordo Interconfederale
Le parti si incontreranno per il necessario adeguamento del presente accordo rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia, anche susseguenti al rinnovo dell'accordo interconfederale nazionale tra Confcommercio e Organizzazioni Sindacali.

Formazione dei lavoratori
Le parti riconoscono la centralità del ruolo attribuito dalla normativa agli OPP in tema di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In tale contesto concordano che l’OPP svolgerà un ruolo di supporto ed impulso a favore dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona per l’attuazione di iniziative formative in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 11 - Molestie nei luoghi di lavoro
Le Parti, per quanto di loro competenza, intendono dare attuazione a quanto previsto dall'art. 36 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi in materia di molestie sessuali.
A tale riguardo si danno atto che con la presente disciplina sono recepiti i principi a cui si ispira l’Accordo tra le parti sociali europee del 26.4.2007 dal titolo “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” a cui intendono dare attuazione.
Le Parti affidano ad una apposita Commissione Paritetica, che avrà sede presso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali.
Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.
La Commissione avrà anche il compito di diffondere l’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Le Parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.

Art. 13 - Orario di lavoro
Nastro orario lavoro

Il nastro orario massimo all'interno del quale può essere fissata l’attività lavorativa dei dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e fissato in undici ore e trenta minuti.

Retribuzione prestazioni festive e nel giorno di riposo settimanale
[…]
Limitatamente a tali periodi [festività natalizie e di quelle pasquali n.d.r.] e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, il godimento del riposo compensative potrà essere individuato anche in momento diverso da quello indicato dall'art. 144 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Art. 14 - Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 126 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta all'interno di quelle previste dal CCNL, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 137 e nei limiti previsti dall'art. 136 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
L'applicazione di quanto contenuto nel presente articolo e subordinata necessariamente ad una comunicazione preventiva, utilizzando la modulistica allegata al presente accordo, da inviare all'Osservatorio Provinciale istituito presso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.

Art. 15 - Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 127 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta all'interno di quelle previste dal CCNL, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, con le seguenti modalità:
1. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 137 e nei limiti previsti dall'art. 136 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
L'applicazione di quanto contenuto nel presente articolo e subordinata necessariamente ad una comunicazione preventiva, utilizzando la modulistica allegata al presente accordo, da inviare all’Osservatorio Provinciale istituito presso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona.

Art. 17 - Lavoro domenicale e conciliazione vita e lavoro
Con riferimento a quanto demandato alla contrattazione territoriale dall'art. 141 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi in materia di lavoro domenicale le parti concordano le seguenti modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.
Ferma restando la misura complessiva consentita dall’art. 141, comma 5, del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, laddove le condizioni organizzative aziendali lo consentano soprattutto con riferimento alla consistenza dell'organico aziendale, si dovrà tener conto prioritariamente e preventivamente della volontarietà della prestazione da parte dei singoli lavoratori, nonché della rotazione e alternanza della presenza tra i lavoratori a parità di mansione. Qualora la volontaria disponibilità espressa dai lavoratori non fosse sufficiente a garantire il presidio necessario, si ricorrerà anche a personale individuato dall'azienda all’interno del negozio o punto vendita seguendo criteri di rotazione e alternanza della presenza, che garantiscano una equa distribuzione dei carichi di lavoro tra tutto il personale, al fine della gestione delle aperture in deroga.
Per tutto quanto non stabilito dal presente articolo si farà riferimento a quanto previsto dal citato art. 141 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Allegati
Allegato 1 Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Verona del 5.3.2004.

Art. 7 - Sicurezza sul lavoro - Organismo Paritetico provinciale
Le Parti, considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, concordano sull'opportunità di operare in maniera attiva per far crescere nel settore una vera cultura della sicurezza sul lavoro, attivando allo scopo un programma di informazione, formazione ed altre iniziative attraverso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona.
In tale contesto le Parti convengono di costituire, all’interno dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, un'apposita sezione denominata Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro (OPP).
L'OPP sarà composto da tre rappresentanti di Confcommercio Verona - Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Verona e da tre rappresentanti di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil (uno per ciascuna Organizzazione), con i relativi supplenti.
L'OPP, oltre agli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 626 del 1994, avrà i seguenti compiti:
- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell'OPP e, in quanto tali, saranno trasmesse all’Organismo Paritetico Nazionale; tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le Aziende Sanitarie Locali, il Servizio Ispezioni del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. ed impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate; l’OPP potrà inoltre valutare di volta in volta l’opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri;
- promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. n. 626/94 e proporli all'OPN;
- elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'OPN, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
- ricevere i verbali con l’indicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e provvedere ad iscriverne i nominativi in un'apposita lista in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 6a dell'Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94 del 18.11.1996;
- designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.
L'Organismo Paritetico
- assume le proprie decisioni all'unanimità, la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
- redige motivate verbale dell'esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.