Categoria: Cassazione penale
Visite: 8725
  •  Responsabile dei lavori

Responsabilità del responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione ed esecuzione dell'adeguamento dell'impianto antincendio per aver cagionato all'anziana donna, degente presso la Casa di Ricovero di Bergamo, trauma cranico encefalico con frattura e focolai diffusi dalle quali derivava il decesso - La donna era precipitata dopo aver percorso la scala d'emergenza non dotata di piano di calpestio ben fissato - Sussiste.

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

La Corte afferma che: "al S. è stato contestato di non avere posto in essere o controllato che fossero state poste in essere tutte le cautele relative alla sicurezza in relazione alla scala utilizzabile come via di fuga, posta nel sotterraneo dell'istituto.
Questo ricomprendeva la corretta installazione della medesima, comprensiva del piano di calpestio intermedio o nel caso di cantiere ancora aperto l'impedimento all'accesso con transennamento o uso di altri dispositivi di sicurezza.
I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza della colpa perchè nulla di ciò era stato approntato:
la scala non era ancora completa, non era inibito l'accesso, non era stata adottata alcuna precauzione."


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. MARINI Lionello - Consigliere -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) S.F., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 14/06/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) che insiste nel ricorso.

FattoDiritto

S.F. veniva imputato del reato di omicidio colposo in danno di F.M. perchè in qualità di responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione ed esecuzione dell'adeguamento dell'impianto antincendio, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, aveva cagionato all'anziana donna, degente presso la Casa di Ricovero di Bergamo trauma cranico encefalico con frattura e focolai diffusi dalle quali derivava il decesso dopo pochi giorni dalla caduta ((OMISSIS)).
Era successo che il giorno (OMISSIS), di prima mattina), l'anziana signora era uscita dalla propria stanza e si era avventurata nel sotterraneo dell'istituto ove la scala in ferro per l'uscita di emergenza non era stata dotata di piano di calpestio ben fissato, per cui dopo averla percorsa, giunta all'altezza di detto piano era precipitata dall'altezza di circa un metro e mezzo.
Tratto a giudizio avanti il Tribunale di Bergamo, il S. veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, oltre al risarcimento del danno ed al pagamento di una provvisionale di Euro 50.000 in favore della figlia della vittima, costituitasi parte civile.
Venivano contestualmente assolti i due infermieri addetti al turno notturno.
Si escludeva che la donna fosse stata condotta da un ignoto individuo nel posto ove venne trovata perchè era in grado di deambulare con il bastone, sia pure a fatica ed il suo bastone era stato trovato appeso alle rotaie del piano di calpestio del pianerottolo che risultava mancante.
Secondo il Tribunale il cantiere era ancora aperto e l'accesso alla scala avrebbe dovuto essere adeguatamente transennato, misura posta in opera solo dopo l'incidente.
Non era chiaro se il piano di calpestio fosse stato o meno fissato, certo che in questo caso era stato fissato malamente, tanto che venne trovato accanto al corpo della donna.
A completare il profilo di colpa il giudice sottolineava il fatto che il direttore dell'istituto aveva inviato una segnalazione delle carenze delle norme di sicurezza.

Avverso detta sentenza pronunciata in data 1.7.2005 il S. proponeva appello ed eccepiva la carenza di corrispondenza tra la colpa contestata ed il fatto ritenuto in quanto di fronte all'accusa di non avere verificato il posizionamento del piano di calpestio del pianerottolo, il giudice aveva ritenuta la sua responsabilità sulla base del mancato transennamento del cantiere.
 
Con il secondo motivo affermava che non si poteva escludere che la donna fosse stata condotta nel sotterraneo da qualcuno che volontariamente voleva farle del male.
 
Con il terzo sosteneva che non rientrava nei suoi compiti il controllo dei dispositivi di sicurezza che rimanevano in capo all'impresa esecutrice dei lavori; che il lavoro era stato ultimato;
che la scala era perfettamente percorribile e che il pianerottolo doveva essere stato spostato da qualcuno che avesse avuto necessità di accedere al sottoscala.
 
La Corte di appello di Brescia confermava la condanna dell'imputato, limitandosi a ridurre l'importo della provvisionale.
In relazione all'eccezione di carenza di corrispondenza tra capo di accusa e sentenza osservava che era stata contestata anche la colpa generica e ciò permetteva di ancorare la responsabilità anche ad elementi di colpa non specificamente contestati.
Ribadiva che la tesi dell'ignoto accompagnatore era priva di riscontri, in quanto l'anziana degente era in grado di camminare, di vestirsi e di accedere all'ascensore che portava al sotterraneo; che l'imputato aveva assunto e conservava al momento del fatto la posizione di garanzia in quanto i lavori non erano ancora stati ultimati ed egli era coordinatore per la progettazione e l'esecuzione delle opere ed in tale veste era tenuto a predisporre i necessari dispositivi di sicurezza.
 
Avverso detta decisione il S. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:
 
1- inosservanza dell'art. 521 c.p.p..
Sostiene l'imputato che la contestazione contenuta nel capo d'accusa riguardava il mancato controllo in ordine alla realizzazione della scala di emergenza sita nel sotterraneo, completata da regolare piano di calpestio intermedio o di piano ben fissato alla scala, mentre per il Tribunale di Bergamo il profilo di colpa sul quale è stata fondato il giudizio di condanna riguardava l'inottemperanza all'obbligo di rendere inaccessibile il cantiere e quindi la scala alle persone non autorizzate; per la Corte d'Appello invece era stato violato non l'obbligo di controllo e manutenzione dei dispositivi di sicurezza, quanto la mancata previsione degli stessi nel piano di sicurezza.
La definizione dell'azione doverosa omessa costituisce il presupposto irrinunciabile ai fini di una compiuta difesa.
Ciò era mancato e nel corso dei due processi vi era stato mutamento non del profilo di colpa, ma della descrizione stessa della condotta, per cui la sentenza impugnata deve ritenersi viziata da nullità sotto un duplice profilo, vale a dire sia perchè ha respinto una eccezione fondata relativa alla mancata correlazione tra imputazione e sentenza di condanna in riferimento alla prima decisione, sia perchè a sua volta ha commesso lo stesso errore.
 
2 - In ordine alla posizione di garanzia il ricorrente sostiene di avere adempiuto puntualmente agli obblighi derivanti dal suo ruolo di coordinatore per la progettazione, avendo redatto molto prima dell'inizio dei lavori il piano di sicurezza e coordinamento in modo assolutamente adeguato, come previsto dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4.
Quanto agli obblighi previsti dal citato decreto,  art. 5, vale a dire agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori che riguardano la verifica ed il controllo dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e delle corrette procedure di lavoro, nonchè adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento all'evoluzione dei lavori e verificare che detti adeguamenti vengano effettivamente realizzati dalle imprese, a sensi dell' art. 8, l'esecuzione dei dispositivi di sicurezza in cantiere spetta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici durante l'esecuzione dell'opera.
La stessa Corte d'appello, sostiene il ricorrente, ha escluso che il coordinatore abbia il compito di predisporre materialmente i dispositivi di sicurezza.
Nel caso in esame non si è potuto accertare con sicurezza se il pianerottolo fosse stato installato, se qualcuno lo avesse rimosso, se l'installazione fosse stata corretta.
Solo nel caso in cui non fosse stato installato esso imputato dovrebbe rispondere di un'omissione, ma se era stato installato e rimosso, tale profilo di colpa non sarebbe ravvisabile e se fosse stato installato in modo non corretto ne dovrebbe rispondere solo chi ha eseguito l'installamento, non potendosi pretendere dal coordinatore il controllo sulla funzionalità di ogni dispositivo di sicurezza.
Nell'incertezza del fatto si imponeva una assoluzione del S. a sensi dell'art. 530 c.p.p..

3 - Erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del nesso eziologico.
La vittima in oggetto era persona di (OMISSIS) anni, con seri problemi di demenza senile, che aveva subito in passato frequenti cadute.
Lo stato di confusione mentale che contraddistingueva la sua condotta e sussisteva anche nel momento dell'incidente, come si desume dal fatto che si sia avventurata in una zona dell'istituto senza una plausibile ragione, non le avrebbe consentito di rilevare i dispositivi di sicurezza che in una situazione del genere potevano essere apposti.
Escluso che l'accesso dovesse essere transennato, posto che si trattava pur sempre di una via di fuga in stato di emergenza, la regola cautelare più idonea si doveva tradurre nella predisposizione di cartelli o segnalazione di pericolo per l'assenza o il difettoso ancoraggio del piano di calpestio.
Questo tipo di segnalazioni, da ritenersi idonee nel caso in esame non avrebbe consentito, secondo il ricorrente ad evitare l'incidente perchè l'anziana signora difficilmente si sarebbe astenuta dall'intraprendere l'ascesa della scala di sicurezza.
Sulla base delle predette argomentazioni il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
I motivi dedotti sono infondati.

In relazione al primo riguardante la mancata corrispondenza tra fatto imputato e fatto ritenuto in sentenza occorre sottolineare come la norma contenuta nell'art. 521 c.p.p. debba essere interpretata secondo un criterio ideologico che è quello di assicurare all'imputato il diritto al contraddittorio e la piena difesa di fronte alle accuse addebitate.
Il principio di correlazione è violato solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di etereogenicità o di incompatibilità , nel senso che vi sia stata una vera e propria trasformazione dell'addebito rispetto a quello contestato e l'imputato sia posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di difendersi (Cass. Pen. sez. quinta, 12 febbraio 1999, n. 1842, Pagani).
Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Inoltre la violazione non sussiste quando l'imputato nel corso del processo sia stato posto nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass. pen. Sez. Unite 22 ottobre 1996, n.16, Di Francesco).
In particolare in tema di reato colposo può ritenersi violato il principio di correlazione solo quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad un'ipotesi differente.
Se la contestazione concerne globalmente la condotta e cioè si faccia riferimento a colpa generica la violazione suddetta non sussiste ed è consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi del comportamento colposo o specificazione della colpa emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto diritto di difesa, a tutela della quale la norma è dettata (Cass. Sez. pen. 4, 31 luglio 1997,n. 7704, Corsara).
Nel caso di specie al S. è stato contestato di non avere posto in essere o controllato che fossero state poste in essere tutte le cautele relative alla sicurezza in relazione alla scala utilizzabile come via di fuga, posta nel sotterraneo dell'istituto.
Questo ricomprendeva la corretta installazione della medesima, comprensiva del piano di calpestio intermedio o nel caso di cantiere ancora aperto l'impedimento all'accesso con transennamento o uso di altri dispositivi di sicurezza.
I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza della colpa perchè nulla di ciò era stato approntato:
la scala non era ancora completa, non era inibito l'accesso, non era stata adottata alcuna precauzione.
Sottolineare un aspetto più di un altro come essi hanno fatto nelle rispettive sentenze non costituisce una violazione del principio di correlazione tra il fatto accertato e quello contestato perchè il capo di imputazione spaziava dall'addebito specifico relativo alla violazione di norme di sicurezza alla colpa generica, tutte in riferimento alla posizione di garanzia assunta dal S. in qualità di responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione e l'esecuzione degli stessi.
Quanto alla detta posizione di garanzia in tema di sicurezza, che costituisce uno dei temi del processo, fu lo stesso imputato, come si legge a pag.2 della sentenza di primo grado (la cui motivazione completa la sentenza impugnata, trattandosi di due decisioni conformi) a riconoscere di essere stato preposto alla sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, compito peraltro inerente al suo ruolo di coordinatore non solo della progettazione, ma anche dell'esecuzione dei lavori.
E' ben vero che l'esecuzione delle misure di tutela del cantiere spettano all'impresa, ma il compito del coordinatore è quello non solo di redigere il piano di sicurezza ma di adeguarlo alle esigenze concrete che si verificano nel corso delle opere.
Anche se non è stato chiarito se il pianerottolo mancante fosse stato in un primo tempo assicurato ed in secondo tempo tolto dalla sua posizione regolare, quel che certo è che il cantiere era ancora aperto e la scala non era stata collaudata, per cui non poteva essere utilizzata.
In una fase delicata, relativa alla posa in opera della medesima spettava al coordinatore S. il controllo del procedere dei lavori, quantomeno, nel prevedere concreti dispositivi che impedissero l'accesso al luogo pericoloso, dispositivi del tutto mancanti.
Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che dispositivi di questo tipo potevano ritenersi adeguati se consistenti in segnalazioni o cartelli di divieto di accesso e che in tale caso, tuttavia, l'anziana signora ben difficilmente li avrebbe notati o rispettati, in quanto il giorno del fatto stava attraversando un momento di confusione mentale, come si ricavava dal percorso effettuato in un luogo dove non aveva ragione di andare.
Mancherebbe pertanto la prova della sussistenza del nesso di causa tra l'omissione e l'evento.
Questi dispositivi sarebbero stati idonei e da privilegiare in quanto la scala assicurava una via di fuga in situazioni di emergenza e perciò sarebbe stato inopportuno chiuderne l'accesso.
Questo tipo di ragionamento non può essere condiviso:
innanzitutto non si vede come possa considerarsi una via di fuga una scala incompleta e pericolosa; in secondo luogo occorreva considerare le persone ospitate nella casa di riposo, rispetto alle quali i dispositivi di cautela dovevano essere adeguati, per cui, escluso che potesse considerarsi accessibile la scala nelle condizioni in cui si trovava ed in un luogo da considerarsi ancora cantiere aperto, i dispositivi, per mettere veramente in sicurezza il luogo, dovevano essere diretti a sbarrare tale accesso ed in questo caso senz'altro il sistema avrebbe impedito l'evento.
Questo è il ragionamento seguito dai giudici di merito ed esso non solo è rispettoso dell'interpretazione delle norme in tema di sicurezza richiamate anche dalla difesa del S., ma è anche logico e privo di carenze o salti espositivi, per cui i vizi dedotti dall'imputato non scalfiscono il fondamento tecnico giuridico della sentenza impugnata.
Ciò premesso, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore della p.c.c..

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese in favore della parte civile D. liquidate in Euro 2.100,00 per onorali, oltre Euro 262,50 per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008