Tipologia: Ipotesi Rinnovo CCNL
Data firma: 21 dicembre 2018
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2021
Parti: Assolavoro e Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp
Settori: Agenzie di somministrazione
Fonte: assolavoro.eu

Sommario:

 

Premessa
1. Disposizioni per favorire la continuità occupazionale dei lavoratori
2. Implementazione della misura di sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione (SAR)
3. Diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale
4. Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito (MOG)
5. Contratti a tempo indeterminato
6. Procedura in mancanza di occasioni di lavoro
7. Fondo di solidarietà
8. EBITEMP
9. Previdenza integrativa di settore (FONTE)
10. Disposizioni in materia di welfare
11. Formazione
12. Razionalizzazione/revisione dei fondi della bilateralità
13. Apprendistato
14. Lavoro domestico

 

15. Diritti individuali
16. Diritto di assemblea
17. Sistema informativo unificato (SIU)
18. Trattamento retributivo
19. Clausola sociale
20. Relazioni sindacali territoriali
21. Diritti e relazioni sindacali
22. Razionalizzazione dei fondi e finanziamento delle specifiche misure contrattuali
23. Decorrenze e modalità applicative
24. Clausola di inscindibilità
25. Ambito di applicazione alla pubblica amministrazione delle singole disposizioni
26. Revisione del testo contrattuale del 27 febbraio 2014
27. Recepimento accordo quadro interconfederale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
28. Salute e sicurezza
29. Accordi “a latere” della sottoscrizione del CCNL


Ipotesi rinnovo CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro

Il 21 dicembre 2018 in Roma, tra l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro - Assolavoro […] e Felsa - Cisl […], Nidil Cgil […], Uiltemp […]

Premesso che
le Parti hanno sviluppato un articolato percorso negoziale volto alla definizione dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27 febbraio 2014 scaduto il 31 dicembre 2016 - reso particolarmente complesso da un contesto di riferimento estremamente mutevole sia nei suoi assunti macroeconomici che normativi;
pur nel suddetto scenario le Parti hanno ritenuto prevalente il consapevole e responsabile eserciti del proprio ruolo di fonte regolatrice di una flessibilità negoziata e tutelata, qual è la somministrazione di lavoro, capace di coniugare le esigenze di flessibilità richieste dal mercato del lavoro con l'introduzione ed il potenziamento di diritti, tutele e misure di sostegno alla continuità occupazionale, supportando i lavoratori anche nelle fasi di non lavoro, ottimizzando dinamiche che tendono alla riqualificazione delle persone e alla valorizzazione del welfare di settore, nonché al rafforzamento delle politiche attive del lavoro.
Considerato che il nostro mercato del lavoro è investito, al pari di quelli degli altri Paesi, da profondi processi di trasformazione strutturali e destinati a subire nei prossimi anni una forte accelerazione che incidono in maniera decisiva sulla vita dei lavoratori e delle aziende.
A fronte di questi scenari le Parti ritengono indispensabile trovare risposte che salvaguardino contemporaneamente i livelli di sviluppo macro economico, la coesione sociale e la qualità del mercato del lavoro.
Tutto ciò premesso e considerato il confronto negoziale ha prodotto significative convergenze tra le Parti, quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, in merito a) alla necessità di supportare i lavoratori anche nelle fasi di non lavoro valorizzando percorsi di riqualificazione professionale; b) alle modalità con le quali favorire la continuità lavorativa, occupazionale e salariale anche mediante forme premiali dei contratti di lavoro di maggiore durata; c) alla valorizzazione della contrattazione come strumento di inclusione; d) all’ulteriore valorizzazione del welfare di settore; e) all'introduzione di forme di sostegno di natura non solo economica nei confronti dei lavoratori che presentano una maggiore fragilità occupazionale e/o una maggiore distanza dal mercato del lavoro; f) alla valorizzazione della formazione continua e del diritto mirato alla formazione di particolari categorie di lavoratori anche con specifica attenzione ai temi della salute e sicurezza; g) all'introduzione di forme di premialità ed incentivazione dei comportamenti virtuosi.
Le Parti hanno convenuto quanto segue.

11. Formazione
1. Formazione dei lavoratori assunti a tempo determinato
a) Formazione di Base

I contenuti della formazione di base sono dedicati:
- almeno il 40% delle risorse, alla sicurezza sul lavoro in conformità all’Accordo Quadro Stato/Regioni;
- massimo il 60% delle risorse alla ricerca attiva del lavoro, alla formazione su competenze digitali di base ed informatica (ad esempio: coding, internet of things, social media, realtà aumentata, ecc.), alle lingue e all’orientamento al lavoro.
b) Formazione “On The Job”
La formazione On The Job è finalizzata a raccordare la qualificazione professionale del lavoratore con esigenze specifiche collegate all’espletamento delle mansioni nel contesto produttivo/organizzativo di riferimento. Tali iniziative possono realizzarsi in presenza di contratto di fornitura mediante:
- interventi presso l’azienda utilizzatrice da realizzarsi con l’affiancamento di un tutor;
- interventi in ambienti formativi adeguati immediatamente prima dell’inizio della missione.
c) Formazione Professionale e Placement […]
d) Formazione Continua e Permanente
[…]
2. Formazione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato
a) Qualificazione professionale
[…]
b) Riqualificazione professionale
[…]
c) Formazione continua
[…]
3. Modalità di svolgimento delle attività formative
Qualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l’orario complessivo di impegno del lavoratore in somministrazione comprensivo di missione e frequenza del corso, non può eccedere i seguenti limiti:
- 48 ore settimanali;
- 9 ore giornaliere.
In ogni caso non può essere superato il limite dell’orario normale contrattuale, qualora sia inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore settimanali. Fanno eccezione ai limiti definiti sul calendario delle attività formative le azioni formative tradizionali e a distanza (FAD) svolte nell’arco giornaliero temporale tra le ore 7,00 e le ore 23,00 riferite a:
- formazione a valere sul sistema “Bonus formativo” previa comunicazione alle OO.SS;
- formazione per la qualificazione e riqualificazione, erogata al di fuori dell’orario di lavoro prevista per lavoratori a tempo indeterminato, mediante accordo con le OO.SS.
I percorsi formativi possono essere realizzati anche con la metodologia di formazione a distanza (FAD) al massimo per il 50% delle attività professionalizzanti.
La FAD può essere presente all’interno di percorsi formativi composti da più moduli: in tal caso è consentito svolgere uno o più moduli interamente in modalità FAD nel rispetto del limite complessivo di cui al punto precedente.
L’orario di svolgimento della formazione è libero a seconda delle disponibilità del lavoratore.
La retribuzione per le ore di formazione svolte in FAD viene riconosciuta, oltre che nei casi di svolgimento durante l’orario di lavoro, anche nei casi di attività formative obbligatorie richieste dall’utilizzatore realizzate al di fuori dell’orario di lavoro stesso e nei casi individuati dalla Commissione Paritetica.
Possono essere previste modalità ulteriori di svolgimento della FAD nell’ambito di “progetti speciali” definiti con le OO.SS. mediante accordo da stipularsi entro 15 giorni dalla richiesta di incontro.
Le Parti convengono sull’attivazione di un tavolo ad hoc per implementare, anche in funzione dell’evoluzione tecnologica, le modalità di erogazione della FAD e di utilizzo delle piattaforme informatiche.
4. Progetti speciali
Le Parti stipulanti la presente intesa e le ApL possono confrontarsi in sede territoriale allo scopo di comprendere le esigenze e i fabbisogni formativi, utilizzando i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale, nonché quelli offerti da istituzioni regionali e locali.
I progetti formativi eventualmente individuati e concordati tra le Parti a livello territoriale nell’ambito delle CSMT, sono classificati quali progetti di particolare rilevanza.
5. Libretto Formativo
Le Parti concordano sulla realizzazione, entro il 31 dicembre 2019, di un libretto esperienziale che tracci tutta la formazione effettuata attraverso FormaTemp, anche mediante l’introduzione degli Open Badge gestiti dal Fondo stesso.
6. Premialità sperimentale […]

13. Apprendistato
A. Apprendistato professionalizzante in somministrazione
1. Definizione

L’apprendista viene assunto dall’Agenzia mediante contratto di apprendistato professionalizzante, svolto secondo il percorso formativo eseguito presso l'utilizzatore e redatto in forma scritta, sulla base di quanto previsto in materia dal D.Lgs. 81/2015.
La retribuzione, l'inquadramento e l'orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati, in conformità con quanto previsto dal CCNL ed in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, dalle norme del CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice con riferimento al lavoratore in apprendistato di pari livello alle dirette dipendenze dell'impresa utilizzatrice medesima.
[…]
2. Piano formativo individuale
Il Piano formativo individuale determina, sulla base dalla disciplina dal contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, il percorso formativo che l’apprendista in somministrazione deve compiere per conseguire la qualificazione professionale prevista.
Il Piano formativo individuale è predisposto dall’Agenzia per il Lavoro congiuntamente all’utilizzatore e al lavoratore e deve essere sottoposto al Parere di conformità di Forma.Temp entro 30 giorni dall’inizio della missione. Tale disposizione non opera in caso di apprendistato duale.
Il Parere di conformità viene rilasciato per iscritto dalla tecnostruttura di Forma.Temp entro 10 giomi dalla presentazione del piano formativo individuale. Il Parere di conformità dovrà far riferimento alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, alla ammissibilità del livello contrattuale d’inquadramento, alla coerenza del piano formativo con la qualificazione professionale proposta.
Sulla base della valutazione effettuata la tecnostruttura sottopone il Parere di conformità all’approvazione formale da parte del CdA Forma.Temp che deve esprimersi entro i successivi 30 giorni.
A fronte di specificate motivazioni la tecnostruttura può richiedere all’Agenzia integrazioni o riformulazioni del piano formativo presentato, sospendendo i tempi previsti per il parere di conformità.
In caso di mancata risposta da parte di Forma.Temp entro il predetto termine, il Piano formativo si intende approvato.
Il piano formativo individuale deve riportare tutto il percorso formativo necessario ai fini dell’attribuzione della prevista qualificazione professionale e deve essere inviato da Forma.Temp, per conoscenza, alle CSMT competenti per territorio secondo modalità definite successivamente dalle Parti.
Forma.Temp, sulla base del presente accordo, elabora un Report semestrale sull’apprendistato.
3. Tutor
Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore in somministrazione deve rapportarsi con due tutor, uno nominato dall’Agenzia per il Lavoro ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice.
L’Agenzia per il Lavoro, prima di inviare in missione un apprendista, nomina il Tutor (TDA) e richiede lo svolgimento di analogo adempimento all’utilizzatore.
Il Tutor nominato dall’utilizzatore deve essere scelto tra soggetti che ricoprono una qualifica professionale non inferiore a quella individuata nel piano formativo individuale e che possiedono competenze adeguate ed un livello d’inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
Il Tutor di Agenzia (TDA), individuato nel piano formativo, affianca il tutor nominato dall'utilizzatore sulla base delle indicazioni individuate dal ceni dell'impresa utilizzatrice, ed è un dipendente o un consulente dell’Agenzia per il lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell’apposito Albo istituito presso Forma.Temp.
Il TDA possiede adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l’impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
I previsti requisiti sono successivamente verificabili da Forma.Temp che, in caso di carenza, può disporre la cancellazione dall’Albo del tutor.
4. Formazione dell’apprendista
L’Agenzia per il lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi e, per mezzo del Tutor diretto di Agenzia (TDA), compie le seguenti attività:
a) definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con il lavoratore e l’impresa utilizzatrice, il piano formativo individuale che deve essere sottoposto alla valutazione di Forma.Temp per la relativa verifica di conformità;
b) comunica al lavoratore, prima dell’inizio della missione, il tutor nominato nell’impresa utilizzatrice:
c) svolge, con cadenza semestrale e dandone conseguente comunicazione all’utilizzatore, un colloquio con l’apprendista per verificare l’effettiva attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle sue capacità professionali e personali, le difficoltà incontrate, gli eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato;
d) attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e, sulla base delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate dall’utilizzatore al termine del periodo di apprendistato svolto presso di esso, attribuisce specifica qualificazione professionale.
Ogni Tutor di Agenzia può seguire fino ad un massimo di 50 apprendisti nel loro percorso di qualificazione.
Al termine del periodo di apprendistato l’Agenzia attesterà, sulla base di un parere concordato tra i tutor, l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista dell’acquisizione della qualificazione professionale.
L'Agenzia per il lavoro, previo parere favorevole dei tutor, può riconoscere al lavoratore in apprendistato l'acquisizione della qualificazione professionale finale, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. e) del d.lgs. n. 81/2015 qualora sia stata completata la formazione teorica ed almeno il 70% del percorso formativo individuato nel piano formativo individuale.
Nel caso in cui la percentuale di cui al punto che precede non sia stata raggiunta, nel caso eccezionale di interruzione anticipata di missione dell'apprendista indipendente dalla volontà delle parti stipulanti il contratto di lavoro (quali, ad esempio, chiusure aziendali, ecc.), l'Agenzia, previa intesa sindacale, garantisce il completamento del percorso formativo dell'apprendista attraverso altra missione in apprendistato presso aziende utilizzatrici che applichino anche un diverso CCNL, purché la qualificazione professionale verso cui tende il piano formativo individuale originario sia prevista dal CCNL applicato dall'utilizzatore, e ferma restando la durata inizialmente prevista del percorso formativo.
L’Agenzia è tenuta a comunicare, entro 5 giorni a Forma.Temp, i nominativi degli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualificazione. Tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza alla CSMT competente per territorio secondo modalità definite successivamente dalle Parti.
5. Durata del periodo di apprendistato
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto di lavoro durante la missione, il periodo di apprendistato si intende prolungato nelle modalità definite dalla disciplina del contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice oppure, in mancanza, da quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 81/2015.
Lo spostamento complessivo del termine finale del periodo di apprendistato deve essere comunicato per iscritto all’apprendista almeno 30 giorni prima della scadenza del termine iniziale, con indicazione del nuovo termine del periodo formativo. Contestualmente il nuovo termine deve essere comunicato alla CSMT di competenza.
I periodi superiori a 30 giorni, utili ai fini del prolungamento del periodo di apprendistato, devono essere comunicati all’apprendista entro 30 giorni dalla loro maturazione.
In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause che consentano l’attivazione del Fondo Forma.Temp di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato per un numero di giornate pari a quelle di sospensione; in caso di riduzione dell’orario, le ore di riduzione verranno sommate al fine di ricavarne l’equivalente in giornate, con arrotondamento all’unità per le frazioni di giornata pari o superiori a 4 ore.
Le Parti escludono espressamente l’applicazione della indennità di disponibilità propria dei lavoratori già qualificati assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro.
6. Obbligo di conferma […]
7. Recesso
[…]
8. Pareri e monitoraggio territoriale

Forma.Temp, su eventuale proposta delle Parti stipulanti, può integrare i profili formativi previsti dal Repertorio delle Professioni Inapp.
Le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) svolgono un ruolo di informazione, confronto e controllo. Sono tenute ad una costante attività di monitoraggio sulle modalità attuative dei percorsi di apprendistato, in conformità con quanto previsto dai piani formativi individuali.
Con riferimento ai compiti delle CSMT le Parti, congiuntamente a Forma.Temp, elaboreranno specifica regolamentazione al fine di garantirne l’operatività.
9. Bilateralità […]
10. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente disciplina trovano applicazione le disposizioni di cui al CCNL applicato dalle imprese utilizzatrici.
B. Apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di III livello per alta formazione e ricerca
1. Fermi restando gli ambiti la cui disciplina è stabilita da fonti normative nazionali o regionali, la retribuzione, l’inquadramento e l’orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice.
2. Qualora il CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice non disponga in materia di apprendistato di I e III livello, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'Accordo Interconfederale in materia di Apprendistato sottoscritto il 18 maggio 2016 da Confindustria e da Cgil, Cisl e Uil.
3. All’apprendistato duale in somministrazione si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 13, lettera A, della presente intesa relative a: Tutor d’Agenzia, Durata del periodo di apprendistato, Recesso, Pareri e monitoraggio territoriale, Bilateralità.

14. Lavoro domestico
1. Nel caso di somministrazione di lavoro di colf/badanti, e quindi qualora l’utilizzatore sia una famiglia, in relazione alla materia della cessazione del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni del CCNL di riferimento (CCNL colf badanti).
[…]

15. Diritti individuali
a) Maternità
Alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato in maternità anticipata e obbligatoria è garantita la piena parificazione al trattamento previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore anche nelle ipotesi in cui l’astensione prosegua oltre il termine della missione, con conseguente integrazione dell'indennità di maternità al 100% fino al termine del periodo di congedo obbligatorio e secondo la retribuzione precedentemente percepita.
b) Terapie salvavita
Sono escluse dal periodo di comporto le giornate di assenza per terapie salvavita e trattamenti oncologici e per malattie ingravescenti.
c) Infortunio che perdura oltre il termine della missione
Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato il cui infortunio perduri oltre il termine finale della missione è garantita la piena parificazione al trattamento previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore, fino a chiusura formale dell’infortunio.

16. Diritto di assemblea
Preso atto delle difficoltà riscontrate in alcuni casi relativamente all'efficace esercizio del diritto di Assemblea, che rappresenta un diritto soggettivo del lavoratore esercitabile collettivamente durante la missione, le Parti hanno convenuto sulla necessità di esplicitare come il ricorso per la tenuta delle assemblee a luoghi esterni al luogo di lavoro (o comunque diversi da quelli dove vengono esercitati i diritti dai dipendenti dell’utilizzatore) debba considerarsi eccezionale e vada adeguatamente motivato da ApL e utilizzatore.

17. Sistema informativo unificato (SIU)
Le Parti hanno concordato la costituzione di un Sistema Informativo Unificato (SIU) per l’analisi dei dati e il monitoraggio degli istituti contrattuali. Il SIU dovrà gestire i diritti di informazione e le deleghe sindacali, nonché il supporto per l’elaborazione della bacheca sindacale elettronica. Le Parti definiranno le modalità operative del SIU mediante l’ausilio di Ebitemp.

20. Relazioni sindacali territoriali
1. Al fine di rafforzare le relazioni sindacali a livello territoriale, le Parti convengono di:
- estendere, secondo modalità definite dalle Parti nel CCNL, ai livelli decentrati quanto previsto in materia di informazioni di settore per quanto di rispettiva competenza;
-valorizzare e rafforzare in tali ambiti la contrattazione di secondo livello;
- promuovere la definizione di opportune interlocuzioni con gli Enti locali competenti anche mediante la definizione di specifiche intese definire e sottoscrivere gli accordi istituzionali che prevedano l'utilizzo di risorse Forma.Temp;
- rafforzare qualitativamente, potenziare e consolidare il ruolo delle Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) di cui al punto che segue.
2. Sono istituite le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) così articolate:
1. CSMT NORD - Lombardia
2. CSMT NORD OVEST - Piemonte, Val d’Aosta e Liguria
3. CSMT PROVINCE AUTONOME - Trentino Alto Adige
4. CSMT NORD EST - Veneto e Friuli Venezia Giulia
5. CSMT CENTRO NORD - Emilia Romagna
6. CSMT CENTRO - Lazio, Sardegna
7. CSMT CENTRO 2 - Umbria e Toscana
8. CSMT CENTRO SUD - Marche, Abruzzo e Molise
9. CSMT SUD 1 - Campania e Calabria
10. CSMT SUD 2 - Puglia e Basilicata
11. CSMT ISOLE-Sicilia
Le CSMT sono costituite tra le Parti stipulanti la presente Intesa e si riuniscono di norma ogni trimestre o su richiesta di una delle Parti. Le principali funzioni loro attribuite sono:
a) il monitoraggio sugli esiti occupazionali derivanti dall’attività di riqualificazione professionale;
b) il monitoraggio, mediante i dati ricavabili dal SIU di cui all’articolo 17 della presente Intesa, su MOG, apprendistato, accordi con utilizzo risorse FT, azioni di sistema e formazione continua (tutte le attività di monitoraggio vanno puntualmente sviluppate secondo modalità definite dalle Parti);
c) il monitoraggio su interlocuzione tra OO.SS. regionali/territoriali e singola Api per l’attivazione della procedura per mancanza di occasioni di lavoro;
d) il monitoraggio degli accordi istituzionali che prevedano l’utilizzo di risorse Forma.Temp;
e) il monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore Garantito dopo 18 mesi dall’avvio della sperimentazione;
f) il monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità con l’Accordo Interconfederale;
g) gli accordi ed il monitoraggio sulle azioni di sistema;
h) la conciliazione, su richiesta delle Parti, per vertenze individuali irrisolte a livello di Agenzia;
i) incontri semestrali con ogni singola Agenzia presente sul territorio di competenza al fine di analizzarne l’andamento occupazionale e di mercato;
j) la proposta, analisi e discussione su fabbisogni formativi territoriali evidenziati dalle Parti a livello regionale;
k) il confronto scaturente sui diritti di informazione attualmente di cui all’art. 1, comma 2 del CCNL;
l) ulteriori attività definite dalle Parti mediante intese.

21. Diritti e relazioni sindacali
1. La Rappresentanza Regionale di Agenzia si intende superata.
2. RSA. Nell’unità produttiva delle imprese utilizzatrici con almeno 15 e fino a 100 somministrati contemporaneamente presenti per almeno 2 mesi, cumulabili anche su più ApL presenti, ciascuna organizzazione sindacale firmataria il CCNL può nominare una Rappresentante Sindacale Aziendale, che avrà capacità di intervento su tutti i somministrati presenti al di là dell'ApL di cui è dipendente. Al superamento dei 100 somministrati è facoltà delle Organizzazioni sindacali procedere alla nomina di una seconda RSA.
3. Un'ulteriore RSA per organizzazione può essere nominata al raggiungimento, per singola organizzazione sindacale, del rapporto 10% iscritti su totale somministrati.
4. Oltre quanto previsto dal comma precedente, un'ulteriore RSA per organizzazione può essere nominata al raggiungimento, per singola organizzazione sindacale, del rapporto 20% iscritti su totale somministrati.
5. Permessi RSA: […]
6.
Ultravigenza della rappresentanza sindacale attualmente in vigore e ultravigenza al variare dei numeri e della base associativa all’interno dell’impresa utilizzatrice.
7. RSU. Affidamento tra le parti sindacali di individuare le situazioni aziendali di maggiore maturazione sindacale e di rappresentanza, per intraprendere elezioni RSU.
8. Permessi RSU […]
9. Componenti RSU

Da 16 a 50 somministrati = 3
Da 51 a 90 somministrati = 4
Da 91 a 150 somministrati = 6
Da 151 somministrati in su = 9
10. Agibilità sindacali: […]

26. Revisione del testo contrattuale del 27 febbraio 2014
Le Parti, recependo i contenuti del presente Accordo di rinnovo avvieranno una revisione ed armonizzazione del testo contrattuale del 27 febbraio 2014. Tutto ciò che direttamente o indirettamente non viene modificato dal presente accordo si intende vigente.

27. Recepimento accordo quadro interconfederale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Sulla base dell’Intesa siglata da Cgil Cisl Uil e Confindustria il 25 gennaio 2016, che recepisce l’Accordo Quadro del Dialogo Sociale Europeo sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, le Parti in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità definiranno percorsi per promuovere, individuare e gestire il fenomeno.
L’art. 6 del CCNL viene integrato dal seguente punto:
Commissione Pari Opportunità
d) promuovere iniziative atte ad individuare strumenti idonei, sulla base di un’analisi degli scenari lavorativi che si potranno presentare, al fine di prevenire ed affrontare le eventuali forme di molestie e violenze nei luoghi di lavoro.

28. Salute e sicurezza
Le Parti firmatarie della presente Intesa convengono sull’obiettivo di promuovere e tutelare con maggiore efficacia la salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione nei luoghi di lavoro. In tal senso le Parti prendono atto dei contenuti dell’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 su salute e sicurezza in attuazione del “Patto per la Fabbrica” e si impegnano a avviare un confronto per definire le possibili ricadute nel settore della somministrazione di lavoro.

29. Accordi “a latere” della sottoscrizione del CCNL
Le Parti convengono di riavviare il confronto con le articolazioni confederali al fine di favorire il raggiungimento di intese in materia di Mercato del lavoro e somministrazione, sulle Relazioni Industriali e sulle Politiche Attive del Lavoro.