Decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31*
Differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro.
G.U. 23 febbraio 2000, n. 44

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, ed in particolare gli articoli 7 e 14, concernenti, rispettivamente, il divieto di occupazione degli adolescenti nelle lavorazioni, nei processi e nei lavori indicati nel medesimo decreto legislativo, nonché le relative sanzioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme dirette a differire l'efficacia delle disposizioni contenute nel citato articolo 7 del decreto legislativo n. 345 del 1999, in considerazione dei problemi emersi in sede di prima applicazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della sanità, della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In materia di divieto di adibizione al lavoro degli adolescenti, fino al 20 maggio 2000 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432. Fino alla predetta data non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, nella parte in cui sostituisce il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 977 del 1967, nonché l'articolo 16, comma 1, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della citata legge n. 977 del 1967, e lettera c) del medesimo decreto legislativo.
 

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2000

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Toia, Ministro per le politiche comunitarie
Bindi, Ministro della sanità
Diliberto, Ministro della giustizia
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto


*Il Decreto-Legge è decaduto per mancata conversione