Cassazione Civile, Sez. 6, 04 gennaio 2018, n. 95 - Indennizzo per danno biologico da postumi derivanti da infortunio. Ricorso inammissibile


 

 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 04/01/2019

 

 

 

Rilevato che
 

 

che il Tribunale di Locri condannava l'INAIL al pagamento in favore di F.B. dell'indennizzo per il danno biologico nella misura del 7% per i postumi permanenti a quest'ultima residuati a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsole in data 27 settembre 2010;
che tale decisione veniva riformata, con sentenza dei 21 febbraio 2017, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria che rigettava la domanda proposta dalla F.B.;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la F.B. affidato a sei motivi cui resiste l'INAIL con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod, proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per l'accoglimento del ricorso;
 

 

Considerato che

 


che il ricorso è inammissibile perché notificato in data 26 maggio 2017 ben oltre il temine di sessanta giorni stabilito dall'art. 325, secondo comma, cod. proc, civ, decorrente, nel caso in esame, dal 14 marzo 2017 data in cui l'INAIL risulta aver notificato copia della sentenza della Corte d'appello ai procuratori costituiti della F.B.;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissìbile;
che le spese del presente giudizio sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'alt, 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n., 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2,000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n, 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art, 13.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018