Tipologia: Protocollo applicazione CCNL
Data firma: 15 luglio 2009
Parti: Agci-Psl, Ancst-Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Logistica trasporto merci e spedizioni, Cooperative
Fonte: fitcisl-lombardia.com

Sommario:

 

Premessa
Campo di applicazione
Disposizioni Generali
Osservatori Nazionale e Regionali
Art. 6 - Classificazione del personale
Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante
Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante

Art. 3 - Parte speciale Sezione prima - Retribuzione
Art. 5 - Parte speciale prima Lavoro straordinario
Art. 6 - Parte Speciale Prima - Rimborso spese, indennità equivalenti

 

Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 22 - Ferie
Art. 7 - Parte Speciale Prima - Malattia, infortunio tossicodipendenza, etilismo
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto
Art. 38 - Secondo livello di contrattazione
Art. 50 - Apprendistato professionalizzante
Art. 41 - Diritti sindacali
Allegati


Protocollo applicazione CCNL
In applicazione della dichiarazione congiunta Associazioni Cooperative e Organizzazioni Sindacali di cui al rinnovo del CCNL "logistica trasporto merci e spedizioni” del 29 gennaio 2005 e al rinnovo della parte economica del 18 luglio 2007


Il giorno 15 luglio 2009 presso la sede della Filt-Cgil, via Morgagni 27 Roma, si, sono incontrati: Le Centrali Cooperative Agci - Psl […], Ancst - Legacoop […], Federlavoro e Servizi Confcooperative […] e Le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Filt - Cgil […], Fit - Cisl […], Uiltrasporti […]
• tenuto conto del "Protocollo d'Intesa" e del "Protocollo Attuativo all'Intesa" sottoscritti in data 27/06/2002 e modificati in data 9/11/2004;
• considerate le modifiche alla stessa L. 142/01 introdotte dalla L. 30/03;
• valutata la necessità di armonizzare le norme contrattuali alle novità introdotte, anche ai fine dì non consentire distorsioni e concorrenza sleale nel mercato dei servizi di facchinaggio e trasporto;
concordano sulle modifiche e/o specifiche al "Protocollo d'Intesa" ricomprese nel nuovo testo Integrato che applica il ceni logistica, trasporto merci e spedizioni così come previsto dalla Legge 142/01 e successive modifiche.

Premessa
Il presente Protocollo attuativo vuole essere l'occasione per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel processo di sviluppo della filiera di cooperazione nel trasporto e della movimentazione delle merci e della logistica, a qualificare le scelte produttive, finanziane ed operative per una migliore efficienza dei servizi del trasporto delle merci nonché della tutela e valorizzazione de) lavoro e delle professionalità presenti nel Settore della Cooperazione, con particolare riferimento al facchinaggio.
Inoltre, per quanto di loro competenza, le parti si danno atto che i rapporti di lavoro degli addetti alle attività, di cui al campo di applicazione, si configurano pienamente nella fattispecie del lavoro subordinato,
Convengono, infine, che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa potranno configurarsi, di norma per professionalità inquadrate nel 2°, 1° livello e nell'area "Quadri". In ogni caso, per questi lavoratori, il trattamento economico complessivo) rapportato all’effettivo impegno lavorativo, non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal presente protocollo.
Le parti concordano che dall'esame del CCNL della logistica, trasporto merci e spedizioni Si evidenzia una sostanziale difficoltà a rappresentare il variegato universo delle imprese cooperative operanti nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica, sia per quanto riguarda l'individuazione delle figure professionali sfa per una serie di specifiche normative, e per questo le parti hanno concordato di operare specifiche integrazioni al contratto sottoscritto in data 29/01/2005 e per la parte economica il 18 luglio 2007, anche alla luce dei provvedimenti legislativi emanati in materia, considerate le differenze territoriali.
Per questi motivi le parti, tenuto conto delle specifiche variazioni relative alla particolare natura giuridica dell'impresa cooperativa, convengono che l'applicazione del CCNL dovrà avvenire con le integrazioni previste dai vari articoli del presente accordo.
Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto dell'opportunità della promozione di nuove cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di quanto previsto dall’art. 6 lettera f) della L. 142/01,
Tenuto conto di quanto sopra, gli articoli di cui a! presente accordo integrano i corrispondenti articoli del citato CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Entro il termine ultimo del 30-09-2009 le cooperative dovranno adeguare, dopo apposita assemblea, le retribuzioni a quanto previsto dal CCNL e- dal presente accordo di applicazione. Le retribuzioni aventi eventuali importi eccedenti, non derivanti da accordi sindacali, costituiranno un superminimo riassorbibile dai futuri aumenti contrattuali e dagli adeguamenti relativi alla gradualità.

Campo di applicazione
Le Parti concordano che il presente accordo si applica, ai sensi della Legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni.
Le Parti concordano che le gradualità di cui al presente accordo si applicano, ai sensi della legge 142/01, agli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci che erano in attività alla data dell'accordo del 27 giugno 2002.
A livello territoriale, tramite accordo tra tutte te organizzazioni firmatarie del presente protocollo, potranno essere definiti i relativi percorsi per l'applicazione delle gradualità previste dal presente protocollo anche alle cooperative costituite dopo il 27.06.02.
Tali accordi dovranno prevedere le motivazioni ed essere pubblicizzati attraverso l'invio al competente Osservatorio.

Disposizioni Generali
Le materie di cui agli articoli 4, 5, 14, 21, 31, 48, 49 della Parte Comune e 1 e 9 Parte Speciale Sezione Prima del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge 142/01, là dove applicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni.

Osservatori Nazionale e Regionali
Alla luce dei processi dì trasformazione in atto, determinati dagli sviluppi sopraccitati e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal processo di integrazione europea, nonché alla luce degli obiettivi sopra esposti, le parti convengono sull'opportunità di costituire gli Osservatori nazionale e regionale che costituiscono, nel quadro di un coerente sviluppo del metodo partecipativo, lo strumento per una comune conoscenza e per l'approfondimento congiunto del settore, delle sue linee evolutive e del suoi punti di forza e/o di debolezza, avuto riguardo al suo specifico ruolo nel più generale comparto dei trasporti ed al suo posizionamento comparativo rispetto ad analoghe realtà operanti nel Paesi dell'Unione Europea.
Gli Osservatori Nazionale e regionali rappresentano la sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui seguenti argomenti:
• Andamento e prospettive dei. settore anche in connessione con le dinamiche che caratterizzano le diverse modalità di trasporto;
• Andamento dell'occupazione, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali connesse all'utilizzo delle flessibilità di contratto e di prestazione e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;
• Problematiche di carattere normativo, nazionale e comunitario, di particolare rilevanza per il settore;
• Struttura e dinamiche del costo del lavoro;
• Processi di efficienza gestionale e andamento della produttività, anche con riguardo al fattore lavora.
I lavori degli Osservatori nazionale e regionali - che- si riuniranno di norma ogni tre mesi - si svolgeranno sulla base di dati, anche disaggregati, è informazioni significative, raccolti anche mediante apposite rilevazioni o ricerche che potranno essere definite di comune accordo, ovvero di fonti pubbliche o private di natura economico-statistica.
I risultati dei lavori degli Osservatori nazionale e regionali saranno messi a disposizione delle parti, che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni in ordine alle possibili soluzioni dei problemi emersi. Essi costituiranno altresì una comune base di riferimento per promuovere interventi a favore del settore, nel territorio, nei confronti delle strutture territoriali nonché per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle rispettive linee di politica sindacale.
Un'apposita riunione dei due Osservatori, nazionale e regionali, sarà dedicata, a cadenza annuale, al monitoraggio in ordine alle più significative problematiche, afferenti l'applicazione del presente accordo nonché al monitoraggio circa l'evoluzione della normativa legge 142/01.
Le parti concordano che l'affidamento degli appalti sia fatto nell'ambito degli organismi economici che risultino regolarmente iscritti al registro delle Imprese delle CPAA, secondo quanto previsto dal DM 221/03. L’Osservatorio avrà funzioni di supporto in relazione alle norme previste all'art. 42 del CCNL.
L'Osservatorio segnalerà eventuali inadempienze previdenziali, amministrative e contrattuali agli organismi preposti, in sede territoriale, al fine della emanazione dei provvedimenti di competenza.
Le parti si impegnano, a promuovere tutte le iniziative necessarie nei confronti dei Ministero del Lavoro al fine dì favorire la ricezione, da parte dello stesso con atto ufficiale, degli elementi necessari alla qualificazione delle singole cooperative anche per la partecipazione e gare sia pubbliche che private.
Compito dell'Osservatorio è, altresì, quello di favorire l'operatività del registro delle imprese di facchinaggio di cui al DM 221/03.
Nella fase di costituzione gli .Osservatori regionali, che coordineranno le loro attività con gli Osservatori permanenti della Cooperazione costituiti presso le DPL in base, a quanto previsto dall'accordo tra Associazioni cooperative e Cgil-Cisl-Uil del 10 ottobre 2002 e della relativa circolare del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2007, dovranno promuovere idonee iniziative atte a coinvolgere, per la costituzione stessa e per i lavori seguenti, i soggetti istituzionali preposti alla verifica sulla normativa del lavoro, della previdenza e della salute (Inps, Inail, Direzioni provinciali del Lavoro, Provincia e Camere di Commercio).
Gli osservatori regionali rappresentano la sede di analisi, verifica, confronto e controlli sistematici delle stesse materie di cui a livello nazionale, con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Gli Osservatori regionali potranno articolarsi, se ritenuto necessario, su base territoriale/provinciale.

Art. 9 - Orario di lavoro per ii personale non viaggiante e Art 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei' permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandali ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'erario di lavoro contrattuale.
Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso, non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi.
Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'articolo 5. della parte speciale sezione prima del CCNL
Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore.
Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali.
In tal caso, fatto salvo il pagamento mensile delle ore oltre il limite giornaliero di cui al comma 3 e la corresponsione mensile delle sole maggiorazioni di cui all’articolo 4 della, parte speciale sezione prima del CCNL, le ore eccedenti le 504 nel trimestre saranno pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%.
Sono comunque fatti salvi i diversi accordi aziendali sottoscritti alla, data odierna con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Tali cooperative, inoltre, potranno fissare la durata dell’orario ordinario dì lavoro in 40 ore settimanali e conseguentemente il numero di permessi annui sarà elevato a 88 ore.
Infine, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo 66/03, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata medio settimanale dell’orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche dà fattori esterni, tra i quali la stagionalità e i picchi produttivi, è elevato a dodici mesi.

Art. 5 - Parte speciale prima Lavoro straordinario
È considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale ordinario come definito dagli articoli 9 e 11 della presente intesa.
È consentita la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 66/03.
A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la "Banca Ore" per le eventuali ore. straordinarie eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo.

Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore
Le parti si danno atto che, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 32 del CCNL, ferme restando le procedure inerenti i provvedimenti disciplinari per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, questa va comunque ad intrecciarsi con diritti e doveri dei socio, nell'ambito del suo rapporto associativo nei confronti della cooperativa; si dà conseguentemente atto che è demandato ai regolamenti interni delle cooperative di definire diritti, doveri e provvedimenti relativamente ai rapporto associativo.

Art. 50 - Apprendistato professionalizzante
È possibile la stipula di contratti di apprendistato per giovani destinati ad essere inseriti nel livello 6°. La durata del contratto non può essere superiore a 36 mesi.
[…]
Il numero massimo di apprendisti per ogni cooperativa sarà pari al 20% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
[…]

Art. 41 - Diritti sindacali
Relativamente ai diritti sindacali le parti, in relazione alla trattativa in corso su tale materia tra Confederazioni Sindacali e le Centrali Cooperative, si danno reciprocamente atto di essere vincolate ad uniformarsi alle conclusioni di tale trattativa.