Tipologia: Accordo distacchi sindacali
Data firma: 13 gennaio 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.03.2013
Parti: ARRS e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Savt-Fp, Uil-Fpl, Csa Sivder, Direr Dirva
Comparto: P.A., Comparto unico regionale Valle d'Aosta
Fonte: BUR n 10/2012

Sommario:

 

Verbale accordo
Parte prima (Generalità, prerogative ed attività sindacali)

Art. 1 (Campo di applicazione, decorrenza e durata)
Art. 2 (Diritto di assemblea)
Art. 3 (Diritto di affissione)
Art. 4 (Locali)
Art. 5 (Operatività e funzionalità delle OO.SS. e del personale distaccato)
Parte seconda (Distacchi, permessi ed aspettative sindacali)
Art. 6 (Distacchi sindacali)
Art. 7 (Consistenza dei distacchi sindacali nel comparto unico)
Art. 8 (Consistenza dei permessi sindacali)

 

Art. 9 (Ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali)
Art. 10 (Modalità per la concessione dei distacchi sindacali e loro utilizzo)
Art. 11 (Modalità per la concessione dei permessi sindacali)
Art. 12 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
Art. 13 (Verifica della rappresentatività sindacale e istituzione del Comitato paritetico di cui all’art. 54, c. 4 della L.r. n. 22/2010)
Art. 14 (Tutela del dirigente sindacale)
Parte terza (Fondo distacchi sindacali)
Art. 15 (Finalità, funzionamento e gestione del fondo distacchi sindacali)
Nota a verbale


Sottoscrizione dell’accordo stralcio regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l’area delle categorie e dei dirigenti del comparto unico regionale.
Il giorno 13 gennaio 2012 alle ore 11,30, nella sede dell’ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, AOSTA, il Presidente dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali [...] ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative: Fp/Cgil […], Cisl/Fp […], Savt/Fp [...], Uil/Fpl […], Csa Sivder [...], Direr Dirva […], preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell’art. 48 comma 6 della L.R. n. 22/2010 e del Provvedimento della Giunta regionale in data 05 gennaio 2012 n. 4 concernente l’autorizzazione al Presidente dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 48, comma 7, della L.R. n. 22/2010, dell’accordo stralcio regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l’area delle categorie e dei dirigenti del comparto unico regionale;
sottoscrivono l’allegato accordo stralcio regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l’area delle categorie e dei dirigenti del comparto unico regionale.
Si dà atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della Giunta regionale del giorno 5 gennaio 2012 n. 4 ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Accordo stralcio regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l’area delle categorie e dei dirigenti del comparto unico regionale.
Parte prima (Generalità, prerogative ed attività sindacali)
Art. 1 (Campo di applicazione, decorrenza e durata)

1. Il presente accordo trova applicazione, nelle more dell’approvazione della regolamentazione complessiva della materia ed in considerazione della necessità di dare prioritariamente disciplina agli aspetti maggiormente urgenti in materia di diritti e prerogative sindacali, fatta eccezione per l’ARPA. (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), per i dipendenti delle categorie ed i dirigenti degli enti del comparto unico regionale di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.).
2 Il presente contratto ha validità dal 1° gennaio 2012 fino al 31 marzo 2013. Qualora a detta data non si sia pervenuti ad un accordo quadro complessivo relativo a diritti e prerogative sindacali, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 76, comma 8 della legge regionale n. 22/2010.
3. Le parti concordano che per quanto concerne le materie relative alla libertà ed alla dignità del lavoratore nonché alla libertà e dignità delle attività sindacali, qualora il presente accordo non disponga specifica disciplina, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 300/1970.

Art. 2 (Diritto di assemblea)
1. I dipendenti pubblici del comparto unico regionale hanno diritto di partecipare, senza decurtazione della retribuzione, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali da tenersi in idonei locali concordati con l’ente per un numero massimo di ore annue pro-capite pari a 10.
2. Le assemblee retribuite che riguardano la generalità dei dipendenti o determinati gruppi di essi possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie d’interesse sindacale e del lavoro:
a) dalla rappresentanza sindacale interna (nel prosieguo, “R.S.I.”) nel suo complesso ovvero dalla maggioranza della stessa;
b) dai dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative ai sensi dell’art. 76, c. 7 della L.r. n. 22/2010 e dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, sono comunicati alla struttura competente in materia di personale dell’ente con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi prima dell’assemblea.
4. L’ente, in caso di eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportino lo spostamento dell’assemblea, provvede ad effettuare motivata comunicazione scritta che deve pervenire ai soggetti organizzatori almeno 48 ore prima dello svolgimento della stessa.
5. Durante lo svolgimento delle assemblee devono essere garantiti i servizi pubblici essenziali di cui all’art. 018 dell’“Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” sottoscritto il 13 dicembre 2010.
6. Nel caso di attività lavorative organizzate in turni l’assemblea si svolge, di norma, all’inizio o alla fine di ogni turno; analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
7. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole strutture dirigenziali e comunicata alla struttura competente in materia di personale.

Art. 3 (Diritto di affissione)
1. Gli enti del comparto unico mettono a disposizione, in appositi spazi, fisici e/o virtuali, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati delle R.S.I. al fine di garantire l’accessibilità a tutto il personale. L’utilizzo dei detti spazi non deve comportare disagio organizzativo per l’ente né aggravio di costi che, qualora si verifichino, comportano la richiesta di rimborso ai soggetti fruitori degli spazi anzidetti.

Art. 4 (Locali)
1. Gli enti con almeno 200 dipendenti, gratuitamente e dietro presentazione di apposita richiesta scritta, pongono a disposizione delle R.S.I. un locale idoneo per l’esercizio delle loro attività anche ad uso non esclusivo.
2. Negli enti con meno di 200 dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell’amministrazione nell’ambito della struttura.

Art. 5 (Operatività e funzionalità delle OO.SS. e del personale distaccato)
1. Ai fini dell’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali, le parti si impegnano a determinare i criteri di funzionalità e di operatività delle Organizzazioni sindacali nonché del personale distaccato presso di esse.

Parte seconda (Distacchi, permessi ed aspettative sindacali)
Art. 8 (Consistenza dei permessi sindacali)

1. Il contingente dei permessi sindacali in ciascuna amministrazione nell’ambito del comparto unico regionale, spettante alle organizzazioni sindacali rappresentative ed alle R.S.I., è fissato in n. 94 minuti annui per il numero di dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Al fine della determinazione del numero complessivo di minuti di cui al comma 1 si procede al conteggio dei dipendenti secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3.
3. I permessi sindacali di cui al comma 1 sono ripartiti nella misura di n. 68 minuti annui per dipendente a favore delle organizzazioni sindacali rappresentative, per n. 20 minuti annui per dipendente per le R.S.I. e n. 6 minuti annui per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
4. Nel caso di utilizzo dell’ulteriore distacco tramite il cumulo di cui all’art. 7, il monte ore di cui al c. 1 è ridotto a n. 69 minuti con la proporzionale riduzione dei permessi di cui al c. 3 rispettivamente nelle misure di n. 50 minuti, 15 minuti e 4 minuti annui.

Art. 9 (Ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali)
[…]
9. L’attribuzione dei permessi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene suddividendo il numero complessivo dei minuti spettanti loro per il numero degli eletti.
[…]