Tipologia: CCNL
Data firma: 24 maggio 2000
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e Cgil-Aziende, Cisl-Aziende, Uil-Aziende, Csa-Aziende, Rdb/Cub-Aziende
Comparti: PA, Aziende e amministrazioni autonome dello stato ad ordinamento autonomo
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I - Norme comuni
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Disposizioni generali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti.
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo.
Art. 6 - Sistema di partecipazione.
• A) Informazione
• B) Concertazione
• C) Consultazione
• D) Forme di partecipazione
Art. 7 - Comitato pari opportunità.
Capo II - I soggetti sindacali
Art. 8 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa.
Art. 9 - Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali.
Art. 10 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa.
Capo III - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 - Clausole di raffreddamento.
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti.
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I - Flessibilità del rapporto di lavoro

Art. 13 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 14 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 15 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 16 - Mansioni superiori.
Art. 17 - Riduzione dell'orario.
Art. 18 - Formazione, aggiornamento e qualificazione.
Titolo IV - Norme comuni finali
Art. 19 - Norme finali e di rinvio.
Art. 20 - TFR e previdenza complementare.
Art. 21 - Commissione di studio.
Parte II - Sezioni speciali
Sezione I - Corpo nazionale vigili del fuoco (CNVF)
Titolo I - Le materie delle relazioni sindacali

Art. 22 - Le materie della contrattazione integrativa.
Art. 23 - Le materie del sistema di partecipazione.
• A) Informazione
• B) Concertazione
• C) Consultazione
Titolo II - Sistema di classificazione del personale
Art. 24 - Aree di inquadramento.
Art. 25 - Accesso dall'esterno.
Art. 26 - Passaggi interni.
Art. 27 - Norme di prima applicazione.
Art. 28 - Istituzione di nuovi profili.
Capo III
Art. 29 - Le posizioni organizzative.
Art. 30 - Conferimento e revoca delle posizioni organizzative.
Capo III
Art. 31 - Relazioni sindacali del sistema classificatorio.
Titolo III - Rapporto di lavoro
Art. 32 - Periodo di prova.
Art. 33 - Mutamento di mansioni per inidoneità psicofisica
Art. 34 - Personale convocato dalla magistratura per fatti inerenti al servizio.
Art. 35 - Assegnazione temporanea.
Art. 36 - Formazione.
Titolo IV - Trattamento economico
Capo I - La retribuzione

Art. 37 - Struttura della retribuzione.
Art. 38 - Trattamento economico stipendiale.
Art. 39 - Effetti dei nuovi stipendi.
Capo II - Trattamento economico nel nuovo sistema di classificazione e sviluppo professionale
Art. 40 - Trattamento economico nel nuovo sistema di classificazione e progressione economica orizzontale.
Art. 41 - Criteri per la progressione economica orizzontale.
Art. 42 - Norme transitorie.
Art. 43 -Riconvenzione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle maggiorazioni stipendiali.
Art. 44 - Finanziamento del sistema classificatorio.
Capo III - Trattamenti economici accessori
Art. 45 - Indennità di rischio ed altre indennità.
Art. 46 - Indennità operativa.
Art. 47 - Fondo unico di amministrazione.
Art. 48 - Utilizzo del Fondo di amministrazione.
Titolo V - Norme finali, transitorie e di rinvio

Art. 49 - Disposizioni particolari.
Art. 50 - Mensa e buoni pasto.
Art. 51 - Norma programmatica.
Allegato A
Tabella n. 1
Tabella n. 2
Tabella n. 3
 Tabella n. 3 bis
Tabella n. 4
Tabella n. 5
Tabella n. 6
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione a verbale n. 1
Sezione II Amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Titolo I - Le materie delle relazioni sindacali

Art. 52 - Le materie della contrattazione integrativa.
Art. 53 - Le materie del sistema di partecipazione.
• A) Informazione
• B) Concertazione
• C) Consultazione
Titolo II - Ordinamento professionale
Capo I - Sistema di classificazione

Art. 54 - Aree di inquadramento.
Art. 55 - Accesso dall'esterno.
Art. 56 - Passaggi interni.
Art. 57 - Norme di prima applicazione.
Capo II - Progressione economica
Art. 58 -Sviluppi economici all'interno delle aree e criteri per la progressione economica.
Capo III
Art. 59 - Relazioni sindacali del sistema classificatorio.
Titolo III - Trattamento economico
Capo I

Art. 60 - Struttura della retribuzione.
Art. 61 - Trattamento economico stipendiale.
Art. 62 - Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 63 - Indennità.
Capo II
Art. 64 - Finanziamento del sistema classificatorio.
Art. 65 - Fondi di amministrazione.
Art. 66 - Utilizzo dei Fondi.
Titolo IV - Norme finali, transitorie e di rinvio
Art. 67 - Disposizioni particolari.
Allegato A
Tabella B 1° inquadramento nel sistema di classificazione dal 1 gennaio 1998
Tabella C Monopoli di stato
Tabella D Monopoli Aree e posizioni economiche di sviluppo
Tabella E Monopoli Aree e posizioni economiche di sviluppo
Tabella F Art. 63, comma 1 - Indennità
Sezione III - AIMA
Titolo I - Le materie delle relazioni sindacali
Art. 68 - Le materie della contrattazione integrativa.
Art. 69 - Le materie del sistema di partecipazione.
• A) Informazione
• B) Concertazione
• C) Consultazione
Titolo II - Ordinamento professionale
Capo I - Sistema di classificazione

Art. 70 - Aree di inquadramento.
Art. 71 - Accesso dall'esterno.
Art. 72 - Passaggi interni.
Art. 73 - Norme di prima applicazione.
Art. 74 - Istituzione dei nuovi profili.
Capo II - Progressione economica
Art. 75 -Sviluppi economici all'interno delle aree e criteri per la progressione economica
Capo III
Art. 76 - Relazioni sindacali del sistema classificatorio.
Titolo III - Trattamento economico
Art. 77 - Struttura della retribuzione
Art. 78 - Trattamento economico stipendiale.
Art. 79 - Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 80 - Indennità.
Capo II
Art. 81 - Finanziamento del sistema classificatorio.
Art. 82 - Fondo unico di amministrazione.
Art. 83 - Utilizzo del Fondo di amministrazione.
Titolo IV - Norme finali, transitorie e di rinvio
Art. 84 - Disposizioni particolari.
Art. 85 - Norme programmatiche.
Allegato A
Tabella B 1° inquadramento nel sistema di classificazione dal 1 gennaio 1998
Tabella C - AIMA
Tabella D - AIMA Aree e posizioni economiche di sviluppo
Tabella E - AIMA Aree e posizioni economiche di sviluppo
Tabella F - AIMA Indennità
Parte III - Norme comuni finali
Art. 86 - Disapplicazioni.
Protocollo d'intesa Sospensione in via transitoria del contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione sottoscritti il 2 giugno 1998 limitatamente all'inserimento della cassa depositi e prestiti nel comparto aziende

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Comparto aziende e amministrazioni autonome dello stato ad ordinamento autonomo 1998/2001


Il giorno 24.5.00 alle ore 17,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Confederazioni e OO.SS. rappresentative.
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale dipendente del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/99: per l'ARAN […], per le OO.SS.: Cgil/Aziende - Cisl/Aziende - Uil/Aziende, Csa/Aziende - Rdb/Cub/Aziende; per le Confederazioni sindacali: Cgil - Cisl - Uil - Cisal - Rdb/Cub.

Parte I - Norme comuni
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione.

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti e i Vigili volontari ausiliari, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 10 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2.6.98, ovvero:
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF);
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).
2. Per il personale della Cassa depositi e prestiti, essendo stata sospesa dal giudice ordinario in via cautelare, con sentenza del 22.5.99, l'applicazione dell'accordo-quadro di cui al comma 1, la contrattazione collettiva, ai sensi del Protocollo 27.7.99 che fa parte integrante, quale allegato, del presente contratto, è stata rinviata alla conclusione del giudizio di merito.
3. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità o a mutamento di regime giuridico in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale o aziendale nel comparto o categoria di destinazione.
4. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi.
5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano il presente CCNL è suscettibile di essere integrato ai sensi del D.lgs. 9.9.97 n. 354 per le materie ivi previste.
6. Il riferimento al D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni apportate dal D.lgs. 4.11.97 n. 396 e dal D.lgs. 31.3.98 n. 80, è riportato nel testo del presente contratto come D.lgs. n. 29/93.
7. Il riferimento a ciascuna azienda o amministrazione autonoma dello Stato è riportato nel resto del presente contratto come amministrazione.
8. Nella Parte I del presente contratto sono riportate le norme generali e comuni delle aziende o amministrazioni autonome dello Stato, mentre la Parte II costituita dalle apposite sezioni I, II e III in cui sono riportate le norme specifiche delle amministrazioni di cui al comma 1, ovvero le integrazioni alla medesima Parte I.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Disposizioni generali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza delle amministrazioni di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 49, D.lgs. n. 29/93;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 6 - Sistema di partecipazione.
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:

A) Informazione
1. Ciascuna amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto fra le parti a tutti i livelli di relazioni sindacali, fornisce, ai soggetti sindacali, di cui all'art. 8 della presente Parte I, tutte le informazioni sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviando tempestivamente la documentazione necessaria.
2. Nei casi di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva.
3. L'informazione è fornita nelle materie indicate nelle apposite sezioni per ciascuna delle amministrazioni del comparto.
4. Per l'informazione di cui al presente comma sono previsti almeno 2 incontri annuali, in relazione al quale l'amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle OO.SS. interessate.

B) Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro 3 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti, di cui all'art. 8 della presente Parte I e nelle materie individuate nelle apposite sezioni per ciascuna amministrazione del comparto.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.

C) Consultazione
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa.
Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle materie individuate nelle apposite sezioni di ciascuna amministrazione, e con i soggetti previsti dall'art. 8 della presente Parte I.

D) Forme di partecipazione
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione o di trasformazione delle aziende del comparto, conseguenti all'attuazione di specifiche norme di legge, sono costituiti presso ogni amministrazione appositi Comitati, tra cui quello previsto dall'art. 7, composti dai rappresentanti dell'amministrazione e dalle OO.SS. aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati dell'azione dell'amministrazione, registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell'amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione pubblica.
3. Presso ogni amministrazione sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell'amministrazione e delle OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate 2 volte l'anno le linee essenziali d'indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.

Art. 7 - Comitato pari opportunità.
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. D), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 3;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l'estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione;
d) promuovere piani di azione positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce l'affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere all'applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge n. 125/91;
e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all'art. 4, comma 4, legge n. 125/91; valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito.
Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all'amministrazione gli estremi della discriminazione in suo danno, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 125/91, può anche per il tramite della O.S. cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato per le pari opportunità.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'amministrazione, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente del Comitato, nominato tra i componenti dell'amministrazione, designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- processi di mobilità;
- tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la maternità;
- politiche di pari opportunità negli accessi dall'esterno.
4. Le amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno delle amministrazioni, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. Sulla base delle proposte del Comitato, l'amministrazione adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 125/91, piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.

Capo II - I soggetti sindacali
Art. 8 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa.

1. Per il CNVF, ove la contrattazione integrativa si svolge anche nelle sedi periferiche, i soggetti sindacali titolari della medesima sono i seguenti:
a) per la contrattazione integrativa a livello centrale di ciascuna amministrazione di cui all'art. 4, comma 3:
- i rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL di comparto;
b) per la contrattazione integrativa a livello periferico di cui all'art. 4, comma 4:
- le RSU;
- i rappresentanti di ciascuna delle strutture territoriali delle OO.SS. di comparto firmatarie del presente CCNL.
2. Per l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, ove la contrattazione integrativa si svolge anche nelle sedi periferiche, i soggetti sindacali titolari della medesima sono i seguenti:
a) per la contrattazione integrativa a livello centrale di ciascuna amministrazione di cui all'art. 4, comma 3:
- i rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) per la contrattazione integrativa a livello periferico di cui all'art. 4, comma 4.
- le RSU;
- i rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Per l'AIMA, ove la contrattazione si svolge esclusivamente a livello nazionale, i soggetti sindacali titolari della medesima sono i seguenti:
- le RSU;
- i rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL.

Art. 10 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa.
1. Per il CNVF e per l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato la delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
I) A livello di amministrazione
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e art. 8, comma 2, lett. a);
II) Nelle sedi centrali o sedi distaccate di amministrazioni centrali e negli uffici periferici individuati come sede di contrattazione integrativa:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) e art. 8, comma 2, lett. b);
2. Per l'AIMA la delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 3;
3. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'ARAN.

Capo III - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti.

1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 51, D.lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni o quelle previste dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I - Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 18 - Formazione, aggiornamento e qualificazione.

1. Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione delle amministrazioni del comparto, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee d'indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui alle apposite sezione di ciascuna amministrazione, anche al fine della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità.
La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici d'intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'amministrazione ai sensi del comma precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni d'appartenenza salvo per i corsi della lett. b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo e in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti nel sistema di classificazione;
b) corsi d'aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore, nonché, per quanto riguarda il CNVF, le Scuole centrali antincendi. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e), D.lgs. n. 39/94.
5. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad esempio il D.lgs. n. 39/93, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti, anche nelle giornate in cui si svolgono le prove selettive per l'accesso ai corsi. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
7. L'Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti nella contrattazione integrativa prevista nelle apposite sezioni di ciascuna amministrazione e verificati ai sensi delle norme sull'informazione successiva di cui alle medesime sezioni, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lett. c), D.lgs. n. 29/93.
8. Per figure professionali elevate e/o particolari e in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità, per i dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi dell'amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.

Parte II - Sezioni speciali
Sezione I - Corpo nazionale vigili del fuoco (CNVF)
Titolo I - Le materie delle relazioni sindacali
Art. 22 - Le materie della contrattazione integrativa.

[…]
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata sono regolate le seguenti materie:
A) A livello di amministrazione centrale:
a) le linee d'indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi d'innovazione;
b) accordi di mobilità di cui all'art. 33, CCNL 5.4.96; criteri per l'attuazione della mobilità volontaria all'interno dell'amministrazione;
c) le linee d'indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, finalizzati in particolare alla riduzione degli infortuni e dei decessi in servizio e per causa di servizio;
d) le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 7 del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10.4.91 n. 125;
[…]
f) i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza nonché comportanti implicazioni occupazionali e/o di riqualificazione dei lavoratori;
g) l'articolazione delle tipologie d'orario di lavoro di cui all'art. 21, CCNL 5.4.96, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, commi 1, 2, 3 e 4;
h) le materie relative al sistema classificatorio di cui all'art. 31, comma 1, lett. A;
i) i criteri per far fronte alle particolari esigenze di servizio e/o produzione aventi carattere straordinario o di emergenza.
La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
B) Presso le sedi centrali e gli uffici periferici di livello dirigenziale individuati come sede di contrattazione, ai sensi dell'art. 4, Parte I:
a) applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 1 del presente articolo;
b) i criteri d'applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
c) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo i criteri definiti a livello nazionale.
3. Nelle materie di cui alla lett. A), punti a), c) ,f), g), e) e B), punti b), e c) decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo le parti riassumono la libertà d'iniziativa.
D'intesa tra le parti, il predetto termine è prorogabile di altri 30 giorni.

Art. 23 - Le materie del sistema di partecipazione.
1. Fermi restando i principi generali individuati nell'art. 6, Parte I del presente CCNL, l'informazione, la concertazione e la consultazione si svolgono sulle materie e con i soggetti sindacali individuati dal presente articolo.

A) Informazione
1. L'informazione preventiva è fornita dall'amministrazione inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
A. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, lett. A):
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro;

c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;
e) criteri generali di programmazione della mobilità interna;
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
g) stato dell'occupazione e politiche degli organici;

l) misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) affidamento all'esterno dei servizi;
n) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
o) attività e programmi di ricerca e sviluppo;

q) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione;
r) programmi di formazione del personale;
s) criteri per la definizione degli standard psicofisici richiesti al personale in servizio;

u) criteri per l'eventuale ricorso a forme di lavoro flessibile.

B. Ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lett. B):
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro;

c) politiche degli organici aventi riflessi sulla sede locale;
d) criteri generali per la riorganizzazione degli uffici in sede locale;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione della sede territoriale aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
g) programmi di formazione del personale;
h) misure programmate in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

L'informazione preventiva è fornita anche per le materie del sistema classificazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. B)
2. L'amministrazione, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, fornisce un'informazione successiva:

A. Ai soggetti sindacali di cui all'art 8, comma 1, lett. A):
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
c) andamento generale della mobilità del personale;
d) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e l'utilizzo delle relative prestazioni;

g) misure in materia d'igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;

i) stato dell'occupazione e politiche degli organici.

B. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, lett. b):
- distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;

- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia d'igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
- distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario prestate;

3. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni assicurano un'adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

B) Concertazione
1. In relazione all'art. 6 della Parte I, la concertazione si svolge nelle seguenti materie e con i soggetti sottoindicati:
A. soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, lett. a):
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;

c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni;

B. soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, lett. b):
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro nell'ufficio;

2. La concertazione si svolge anche sulle materie relative al sistema di classificazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. B.

C) Consultazione
1. La consultazione si svolge obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:
A. soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, lett. a):
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche dell'amministrazione;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i Collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 19 del presente CCNL;


B. i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, lett. b):
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche dell'ufficio.
2. È, inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626.

Titolo III - Rapporto di lavoro
Art. 33 - Mutamento di mansioni per inidoneità psicofisica.

1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo al proficuo lavoro, l'amministrazione non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro 30 giorni dalla dichiarazione d'inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative dei vari settori e con la disponibilità organica dell'amministrazione, per recuperarlo al servizio attivo, anche di altro settore e profilo, previo corso di riqualificazione.
2. Il dipendente di cui al comma 1 che dal settore operativo o dal settore aeronavigante acconsente a transitare nel settore tecnico- amministrativo e informatico, è collocato in altro profilo dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con l'amministrazione, in altra sede. L'amministrazione potrà valutare i casi in cui la ricollocazione sia effettuabile anche in soprannumero.
[…]

Art. 36 - Formazione.
1. Ad integrazione dell'art. 18 della Parte I, per il personale del CNVF, in sede di contrattazione integrativa, nella definizione delle linee d'indirizzo generali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. A, l'amministrazione, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, prevederà il numero massimo di ore annue da destinare all'aggiornamento e riqualificazione del personale con particolare riguardo ai programmi formativi inerenti alla sicurezza sul lavoro.

Titolo IV - Trattamento economico
Capo III - Trattamenti economici accessori
Art. 45 - Indennità di rischio ed altre indennità.

1. L'indennità di rischio prevista dall'art. 58, commi 1, 2 e 4, CCNL 5.4.96, come integrato dall'art. 5 dell'allegata tabella B del CCNL sottoscritto il 4.9.96, è confermata nelle misure determinate dalla tabella 3 del presente CCNL, maggiorate al compimento del 22° e 28° anno di servizio.
[…]

Titolo V - Norme finali, transitorie e di rinvio
Art. 49 - Disposizioni particolari.

1. Il comma 12 dell'art. 22 del CCNL sottoscritto il 5.4.96 è integrato con l'aggiunta, dopo il punto del seguente periodo: "in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l'anno successivo".
[…]

Art. 50 - Mensa e buoni pasto.
1. Ferma restando la gratuità del servizio mensa per il personale operativo inserito nei turni di lavoro collegati al soccorso, il contratto collettivo integrativo nazionale, nell'ambito delle risorse previste dal Fondo di cui all'art. 47 ovvero usufruendo di risparmi di gestione, regolerà il diritto alla mensa per il personale non inserito nei turni, prioritariamente sulla base dei seguenti criteri:
a) nelle sedi di lavoro ove è previsto il servizio mensa, l'accesso è gratuito per il personale che svolge un orario di lavoro di almeno 9 ore giornaliere;
b) nelle sedi di lavoro ove non è prevista la mensa o altro servizio sostitutivo, il personale ivi in servizio matura il diritto al buono pasto qualora effettui un orario di lavoro di almeno 9 ore giornaliere. Il valore del buono pasto non potrà essere inferiore a £. 9.000.
2. Dopo un massimo di 6 ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore a 30 minuti, durante la quale deve essere consumato il pasto.
3. Al personale che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle 7 ore continuative con una pausa non inferiore a 30 minuti, è ammesso alla mensa di servizio. È posta a carico del predetto personale una quota pari al 20% del costo della mensa riferito al personale operativo.
4. Il personale del CNVF impegnato per esigenze di servizio in corsi d'aggiornamento professionale della durata giornaliera non inferiore alle 8 ore ha diritto di usufruire della mensa di servizio.

Art. 51 - Norma programmatica.
1. Le parti concordano sull'opportunità che l'amministrazione verifichi possibili soluzioni tecniche al fine di pervenire a forme di copertura assicurativa a favore del personale operativo, in particolare per quello infortunato sul lavoro o affetto da malattie comunque riconosciute dipendenti da motivi di servizio.
[…]

Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti convengono che l'amministrazione nella definizione degli standard psicofisici richiesti al personale dei settori operativi in servizio tenga conto - tra i vari parametri - della tipologia dell'attività di assegnazione e dei connessi rischi nonché dei fattori d'incidenza degli stessi dal punto di vista psicofisico, in base alle fasce d'età del personale stesso.

Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti s'impegnano a rivedere le modalità del completamento del periodo di prova per il personale dei settori operativi che, avendo subito infortunio in servizio e per causa di servizio nel corso del periodo di prova, non possa portarlo a termine valutando le possibilità di applicazione dell'art. 26, comma 3, lett. C.

Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti convengono che l'amministrazione, nell'ambito delle procedure contabili in atto, adotti identiche misure idonee alla corresponsione dell'indennità operativa di cui all'art. 46 con le stesse modalità e procedure previste per l'erogazione dell'indennità di rischio dall'art. 45.

Sezione II Amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Titolo I - Le materie delle relazioni sindacali
Art. 52 - Le materie della contrattazione integrativa.

[…]
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata, possono prioritariamente essere, altresì, regolate le seguenti materie:
A) A livello di amministrazione centrale:
a) le linee d'indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi d'innovazione;
b) accordi di mobilità di cui all'art. 33, CCNL 5.4.96; criteri per l'attuazione della mobilità volontaria all'interno dell'amministrazione;
c) le linee d'indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, finalizzati in particolare alla riduzione degli infortuni e dei decessi in servizio e per causa di servizio;
d) le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 7, Parte I del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10.4.91 n. 125;

f) i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
g) situazioni particolari di riorganizzazione e/o ristrutturazione, che comportino significative implicazioni occupazionali e/o di riqualificazione dei lavoratori;
h) particolari esigenze di servizio e/o produzione aventi carattere straordinario o di emergenza;
i) articolazione delle tipologie d'orario di lavoro di cui all'art. 21, CCNL 5.4.96;
l)le materie relative al sistema classificatorio di cui all'art. 59, comma 1, lett. A.
La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.

B)Presso le sedi centrali e gli uffici periferici individuati come sede di contrattazione a seguito delle elezioni delle RSU:

b) i criteri d'applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
c) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo i criteri definiti a livello nazionale.
Nelle materie di cui alla lett. A), punti a), c), f), g), h), i), e alla lett. B), punti b) e c), decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la libertà d'iniziativa. D'intesa tra le parti, il predetto termine è prorogabile di altri 30 giorni.
Sino a quando non saranno definiti nuovi accordi, nelle materie di cui alla lett. A), punti g) e h), restano in vigore gli accordi esistenti, in quanto coerenti con i principi del D.lgs. n. 29/93.

Art. 53 - Le materie del sistema di partecipazione.
1. Fermi restando i principi generali individuati nell'art. 6 della Parte I del presente CCNL, l'informazione, la concertazione e la consultazione si svolgono sulle materie e con i soggetti sindacali individuati dal presente articolo.

A) Informazione
1. L'informazione preventiva è fornita dall'amministrazione, anche a richiesta, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
A - Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, lett. a):
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;

c) criteri generali per l'organizzazione degli uffici;
d) criteri generali di programmazione della mobilità;
e) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) politiche degli organici;

i) misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) affidamento all'esterno dei servizi;
m) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
n) attività e programmi di ricerca e sviluppo;

p) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione;

r) programmi di formazione del personale.

B - Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, lett. b).
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;

c) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro nell'ufficio;
d) programmi di formazione del personale;
e) misure programmate in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
2. L'amministrazione, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, forniscono un'informazione successiva ai soggetti di seguito indicati:

A - Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, lett. a).
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
c) andamento generale della mobilità del personale;
d) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e l'utilizzo delle relative prestazioni;

g) misure in materia d'igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;

i) stato dell'occupazione e politiche degli organici.

B - Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, lett. b).
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) attuazione dei programmi di formazione del personale;

d) misure in materia d'igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
e) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e l'utilizzo delle relative prestazioni;

3. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni assicurano un'adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

B) Concertazione
1. In relazione all'art. 6, Parte I, la concertazione si svolge nelle seguenti materie e con i soggetti sottoindicati:
A - Soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, lett. a):
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;

c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni;

B - Soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, lett. b):
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;

2. La concertazione si svolge anche sulle materie previste dall'art. 59, comma 1, lett. B.

C) Consultazione
1. La consultazione si svolge obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:

1) Soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, lett. a):
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i Collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 19 del presente CCNL;


2) I soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, lett. b):
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio;
b) consistenza e variazione delle dotazioni organiche dell'ufficio.
2. È, inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626.

Sezione III - AIMA
Titolo I - Le materie delle relazioni sindacali
Art. 68 - Le materie della contrattazione integrativa.

[…]
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa possono prioritariamente essere, altresì, regolate le seguenti materie:
a) le linee d'indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi d'innovazione;
b) accordi di mobilità di cui all'art. 33, CCNL 5.4.96;
c) le linee d'indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
d) le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 7, Parte I del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10.4.91 n. 125;
[…]
f) i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
g) articolazione delle tipologie d'orario di lavoro di cui all'art. 21, CCNL 5.4.96;
h) le materie relative al sistema classificatorio di cui all'art. 76, comma 1, lett. A;
[…]
j) le linee d'indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.
La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
3. Nelle materie di cui ai punti a), c), f) e g), decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la libertà d'iniziativa. D'intesa tra le parti il predetto termine è prorogabile di altri 30 giorni.

Art. 69 - Le materie del sistema di partecipazione.
1. Fermi restando i principi generali individuati nell'art. 6, Parte I del presente CCNL, l'informazione, la concertazione e la consultazione si svolgono sulle materie e con i soggetti sindacali individuati dal presente articolo.

A) Informazione
1. L'informazione preventiva è fornita dall'amministrazione inviando tempestivamente la documentazione necessaria ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 3 del presente CCNL:
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;

c) criteri generali per l'organizzazione e la riorganizzazione degli uffici;
d) criteri generali di programmazione della mobilità;
e) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) politiche degli organici;
[…]
i) affidamento all'esterno dei servizi;
l) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
m) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
[…]
o) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'azienda;
[…];
q) programmi di formazione del personale.
2. L'amministrazione, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, forniscono un'informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 3:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
c) andamento generale della mobilità del personale;
d) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
e) distribuzione complessiva dei Fondi per la produttività collettiva;

g) misure in materia d'igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;

i) stato dell'occupazione e politiche degli organici.
3. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni assicurano un'adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

B) Concertazione
1. In relazione all'art.6 della parte generale, la concertazione si svolge nelle seguenti materie e con i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 3:
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;

c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni;
d) le modalità di attuazione per favorire le pari opportunità.

C) Consultazione
1. La consultazione si svolge obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti sindacali di cui all'art. 8
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i Collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 19 del presente CCNL;
c) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 13, comma 10, Parte I del presente CCNL.
2. È, inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626.